Gazzetta n. 58 del 7 marzo 2020 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE |
DECRETO RETTORALE 14 febbraio 2020 |
Modifica dello statuto. |
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IL RETTORE
Viste la legge 9 maggio 1989, n. 168 e la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre, e in particolare l'art. 46; Viste le deliberazioni unanimemente approvate dal senato accademico nell'adunanza del 22 ottobre u.s. e dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 29 ottobre u.s., in merito alle suddette modifiche, ai sensi del citato art. 46; Vista la nota a firma del direttore generale dell'Ateneo, prot. n. 98933 del 2 dicembre 2019, con cui le deliberazioni sopracitate sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 168/1989; Viste la nota ministeriale, prot. n. 1131 del 28 gennaio u.s., relativa alle suddette modifiche statutarie, e la successiva risposta dell'Ateneo, con nota n. 6016 del 6 febbraio 2020; Considerato l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989; Considerato che risulta pertanto necessario provvedere alla formale emanazione delle modifiche statutarie; Sentito il direttore generale;
Decreta:
Lo Statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre, modificato secondo quanto deliberato dagli organi di governo dell'Ateneo nelle adunanze citate nelle premesse, e' emanato nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia per la prescritta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2020
Il rettore: Pietromarchi |
| Statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre Art. 1. Principi costitutivi
1. L'Universita' degli studi Roma Tre (di seguito denominata universita') e' una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e la produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura, in un inscindibile rapporto delle attivita' di ricerca e delle attivita' di insegnamento. 2. Sono funzioni primarie dell'universita': a) la promozione e la realizzazione della ricerca; b) la realizzazione di attivita' didattiche e formative di livello superiore, finalizzate alla formazione intellettuale e all'acquisizione di elevate competenze professionali degli studenti; c) la partecipazione ai processi di innovazione culturale e tecnologica della societa' e del mondo produttivo. 3. L'universita' considera la dimensione internazionale delle proprie attivita' come caratteristica strategica. Aderisce ai principi ispiratori della Magna Charta Universitatum, dichiara la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. 4. Al fine di realizzare le proprie funzioni e i propri obiettivi, l'universita': predispone adeguate strutture edilizie e attrezzature per la ricerca e per la didattica; provvede all'organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca; stabilisce rapporti, a livello locale, nazionale e internazionale, con enti, istituzioni culturali e strutture produttive sia pubblici che privati. 5. La comunita' universitaria partecipa alla gestione e al governo dell'universita' nelle forme e nei modi stabiliti dal presente statuto. L'universita' promuove e favorisce la partecipazione della comunita' universitaria alla vita democratica dell'Ateneo, secondo modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Fanno parte della comunita' universitaria: i professori e i ricercatori (l'insieme di questi soggetti e' di seguito indicato come docenti); i professori a contratto; gli assegnisti di ricerca; il personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e collaboratore esperto linguistico di ruolo (l'insieme di questi soggetti e' di seguito indicato come personale tab); gli studenti iscritti ai corsi di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e ad ogni altra attivita' formativa dell'universita' (di seguito indicati come studenti). 6. L'universita' garantisce alla comunita' universitaria pari opportunita' nell'accesso allo studio, al lavoro e alla ricerca, nel pieno rispetto dei principi di merito e delle capacita' individuali, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione anche nella progressione di carriera dei docenti e del personale tab e in accordo con quanto stabilito nel proprio codice etico. L'universita' promuove, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere, la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne. |
| Art. 2. Autonomia universitaria
1. L'universita' realizza l'autonomia garantita dalla Costituzione e dalle leggi attraverso il proprio statuto e i propri regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonche' della normativa vigente sullo stato giuridico del personale. 2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni componente della comunita' universitaria assume responsabilita' verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni. 3. L'universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attivita'. |
| Art. 3. Codice etico
1. L'universita' adotta un codice etico che stabilisce i valori fondamentali della comunita' universitaria. 2. Il codice etico promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione dei doveri e delle responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e definisce le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale. 3. Il codice etico e' adottato con delibera del senato accademico e il parere favorevole del consiglio di amministrazione. 4. Le violazioni del codice etico comportano, nel rispetto del principio di gradualita', l'irrogazione delle seguenti sanzioni: censura; rinvio motivato delle delibere adottate in violazione del codice etico; revoca delle delibere adottate in violazione del codice etico; sospensione temporanea da cariche istituzionali; revoca da cariche istituzionali. Il rettore, sentita la Commissione etica di cui al codice etico, propone al senato accademico le sanzioni da adottare. |
| Art. 4. Liberta', centralita' e promozione della ricerca
1. L'universita' afferma il ruolo centrale della ricerca per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, sociale ed economico. In tal senso riconosce la ricerca come funzione primaria, garantendone lo sviluppo nonche' il legame imprescindibile con la didattica. 2. L'universita' promuove e sostiene la ricerca di base in tutte le aree scientifico-disciplinari che le sono proprie, valorizzandone i contenuti originali e innovativi. 3. L'universita' sostiene la ricerca di tipo applicativo orientata allo sviluppo e al trasferimento di nuove tecnologie, nel rispetto dei fini e delle responsabilita' connesse con la propria natura di istituzione pubblica al servizio del bene comune. 4. L'universita' garantisce ai singoli docenti la liberta' di ricerca e garantisce, altresi', alle strutture finalizzate allo svolgimento della ricerca l'autonomia organizzativa in un quadro di razionale impegno delle risorse; essa assicura a tutti i suoi componenti il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero. 5. L'universita' garantisce ai docenti uguali opportunita' di accesso ai finanziamenti e alle strutture per la ricerca, nel rispetto delle specificita' delle diverse aree culturali e scientifiche. 6. L'universita' fa propri i principi di accesso pieno e aperto alla documentazione scientifica e promuove la piu' ampia e libera diffusione dei risultati delle ricerche. A tal fine, l'universita' incentiva il deposito nel proprio archivio istituzionale dei risultati delle ricerche dei propri docenti per la piu' ampia diffusione possibile, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali. |
| Art. 5. Liberta' e finalita' dell'insegnamento
1. L'universita' promuove, organizza e coordina le attivita' didattiche e formative, in particolare quelle necessarie per il conseguimento dei titoli di studio riferiti a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dal vigente ordinamento nazionale, come specificati nei pertinenti regolamenti di Ateneo. Al completamento dei percorsi seguiti, l'universita' conferisce i relativi titoli di studio. 2. L'universita' garantisce ai singoli docenti la liberta' di insegnamento e garantisce, altresi', alle strutture finalizzate allo svolgimento delle attivita' didattiche e formative l'autonomia nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di Ateneo. 3. L'universita' favorisce il perseguimento di obiettivi di qualita' e di innovazione nella didattica anche mediante modalita' di sperimentazione di nuovi modelli o metodologie d'insegnamento, specialmente se contraddistinti da un carattere fortemente interdisciplinare, per l'acquisizione da parte degli studenti di particolari competenze e capacita' connesse con la crescente domanda sociale di conoscenza e di istruzione. 4. L'universita' assolve ai compiti formativi che le sono propri anche con lo sviluppo di apposite attivita' di servizio in ambiti quali l'orientamento, il tutorato, la mobilita' internazionale, l'insegnamento a distanza. L'universita' assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti al termine dei corsi di studio seguiti. 5. In attuazione degli impegni indicati dalla Carta delle universita' europee sull'apprendimento permanente e come nuove prospettive della formazione universitaria, l'universita' promuove azioni di apprendimento permanente e di formazione continua in relazione a specifiche esigenze della realta' sociale, economica e istituzionale. 6. L'universita' promuove e svolge, mediante apposite forme organizzative, attivita' funzionali all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento professionale. |
| Art. 6. Diritto allo studio
1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'universita' organizza la propria attivita' e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze, d'intesa con gli enti e le istituzioni preposte. 2. L'universita' promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi e con organizzazioni internazionali. 3. L'universita' favorisce la formazione professionale degli studenti anche attraverso iniziative di partenariato, spin off e start up, al fine di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca di Ateneo e di offrire al corpo studentesco opportunita' di interazioni con il mondo del lavoro. 4. L'universita' favorisce le attivita' autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero. 5. Agli studenti e' riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette. |
| Art. 7. Sviluppo e programmazione
1. L'universita' adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo piu' efficiente ed efficace. 2. L'universita' adotta il metodo della programmazione, il cui scopo e' coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento degli obiettivi che l'universita' stessa ha posto per la propria attivita'. 3. L'universita' programma il suo sviluppo recependo e coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da conseguire valutando l'evoluzione nella societa' della domanda di istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse culturale e scientifico. 4. L'universita' promuove la produttivita' dei propri docenti e, nei limiti delle risorse disponibili e della normativa vigente, riconosce i risultati conseguiti sul piano della valutazione nazionale e internazionale. |
| Art. 8. Valutazione e incentivazione del merito
1. L'universita' adotta la valutazione come sistema per promuovere: la qualita', l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' didattica e di ricerca delle proprie strutture interne, nonche' dei singoli docenti; la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle attivita' delle proprie strutture di servizio. 2. L'universita' utilizza la valutazione come principale criterio per la programmazione delle attivita' e l'assegnazione delle risorse, anche allo scopo di promuovere e incentivare il merito. 3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'universita' utilizza criteri generalmente adottati a livello nazionale e internazionale, specifici di ciascuna attivita', ispirandosi ai principi di trasparenza e dando massima diffusione e pubblicita' ai criteri e agli indicatori utilizzati. |
| Art. 9. Organizzazione amministrativa
1. L'universita' organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo da un lato e funzioni di gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni, nel controllo della regolarita' degli atti, nella verifica dei risultati realizzati. 2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti e ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. 3. Alle strutture dell'universita' sono assegnate unita' di personale tab in base alle esigenze funzionali e professionali derivanti dai compiti propri delle strutture medesime. 4. L'universita' promuove e valorizza, anche mediante forme di incentivazione, le capacita' e le competenze del personale tab, tenendo conto dello sviluppo funzionale dell'universita'. |
| Art. 10. Responsabilita' e pubblicita'
1. La partecipazione agli organi collegiali e' per tutti un diritto-dovere. I responsabili eletti o designati degli organi di governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative, bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il corretto funzionamento assicurandone l'efficienza. 2. L'universita' assicura a tutti i suoi componenti le condizioni per esprimere liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione delle informazioni al suo interno e la diffusione dei dati relativi alle proprie attivita' istituzionali, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali. 3. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi prodotti o in possesso dell'universita', in conformita' ai principi della legislazione vigente. 4. Gli atti degli organi collegiali dell'universita' sono pubblici e liberamente consultabili. L'universita' assicura la pronta pubblicazione delle delibere degli organi stessi e da' tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi. 5. L'universita' si dota di forme trasparenti di rendicontazione, ivi compresa la predisposizione di un «bilancio sociale», che rendano evidenti ai referenti istituzionali, economici e sociali i risultati delle proprie attivita'. 6. L'universita' cura, tramite l'anagrafe della ricerca di Ateneo, la diffusione tra la comunita' universitaria e l'intera societa' delle informazioni relative ai prodotti della ricerca, ai laboratori scientifici e ai programmi di ricerca dell'universita' stessa. |
| Art. 11. Finanziamento dell'universita'
1. Le fonti di finanziamento dell'universita' consistono in: a) trasferimenti dallo Stato; b) finanziamenti da enti pubblici e privati; c) tasse e contributi degli studenti, improntati al criterio di progressivita' e nel rispetto delle norme vigenti; d) lasciti e donazioni; e) contratti e convenzioni; f) proventi derivanti da: sfruttamento o cessione di brevetti; forme di partenariato con enti esterni per il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie; iniziative culturali; servizi di consulenza o a tariffa, aggiornamento, formazione specialistica; g) redditi patrimoniali. |
| Art. 12. Organi centrali di governo
1. Sono organi centrali di governo dell'universita': il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione. |
| Art. 13. Rettore
1. Il rettore rappresenta l'universita' ad ogni effetto di legge, e' il garante della sua autonomia ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'universita', secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. Sono attribuite al rettore, in particolare, le seguenti competenze: a) esercitare le funzioni di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche, nonche' delle politiche di relazioni esterne e internazionali; b) predisporre il documento di programmazione triennale di Ateneo, anche sulla base delle proposte e dei pareri del senato accademico e tenendo conto delle risultanze del lavoro del nucleo di valutazione; c) proporre al consiglio di amministrazione il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di Ateneo di esercizio; d) proporre al consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore generale; e) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione; f) vigilare affinche' sia data attuazione alle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione; g) emanare lo statuto e i regolamenti; h) nominare con proprio provvedimento gli organi centrali dell'universita' e gli organi monocratici delle sue strutture interne; i) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'universita', controllando che il funzionamento delle strutture medesime risponda a criteri di efficacia ed efficienza, anche in relazione alle risultanze del lavoro del nucleo di valutazione; j) garantire l'autonomia didattica e di ricerca; k) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'universita' in rapporto con le istituzioni pubbliche preposte; l) avviare i procedimenti disciplinari che comportino sanzioni superiori alla censura nei confronti dei docenti dell'universita' e dare corso alle relative delibere assunte dal consiglio di amministrazione, ovvero adottare le sanzioni disciplinari di minore livello; m) sottoporre al senato accademico i casi di violazione del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, e dare corso alle decisioni assunte in merito dal senato accademico; n) assumere, in caso di urgenza e verificata l'impossibilita' di convocare per tempo l'organo di governo competente, i provvedimenti di pertinenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione; tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi; o) svolgere ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto ed esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da leggi, regolamenti, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. 3. Il rettore designa fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno il prorettore vicario ed eventualmente altri prorettori. Il prorettore vicario e' nominato con decreto rettorale e sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione anticipata, a qualunque causa dovuta, di assenza, di impedimento o su delega. Gli altri prorettori sono nominati con decreto rettorale che ne definisce la qualita' di delegati del rettore per settori di intervento. Il rettore da' comunicazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione della nomina del prorettore vicario e degli eventuali altri prorettori, corredata di un piano organico delle competenze e delle funzioni loro affidate. 4. Il rettore puo' delegare specifiche funzioni ad altri docenti. Il rettore puo' altresi' attribuire incarichi specifici anche a studenti e, ferme le competenze del direttore generale e con il suo parere favorevole, a personale tab. Le deleghe e gli incarichi sono conferiti con decreto rettorale e devono essere comunicati al consiglio di amministrazione, al senato accademico, ai dipartimenti ed agli uffici competenti, nonche' pubblicati nel sito internet di Ateneo. 5. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno in servizio presso le universita' italiane, nell'ambito di coloro che presentino ufficialmente la propria candidatura e le linee programmatiche che intendono perseguire nel periodo del mandato. Il mandato del rettore e' unico, ha durata di sei anni accademici e non e' rinnovabile. 6. Nel caso di cessazione anticipata del mandato del rettore, per qualsiasi ragione, il rettore successivamente eletto conclude il mandato allo scadere del sesto anno accademico dalla data di nomina disposta dal decreto ministeriale. 7. L'elettorato attivo per l'elezione spetta: a) ai professori e ai ricercatori di ruolo; b) ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010 e a figure equiparate per legge, ai voti espressi dai quali e' assegnato un peso pari al 30% della loro consistenza numerica, fino ad un massimo di voti pesati pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a); c) a tutto il personale tab in ruolo, ai voti espressi dal quale e' assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a); d) agli studenti facenti parte del consiglio degli studenti di cui all'art. 18 e dei Consigli dei Dipartimenti, ai voti espressi dai quali e' assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a). 8. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano dei professori ordinari dell'universita' o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo. Nella convocazione e' indicata la data per la presentazione pubblica delle candidature e delle linee programmatiche. Nel caso di anticipata cessazione del rettore, la convocazione del corpo elettorale deve aver luogo entro i successivi trenta giorni. 9. Il calendario dell'intera procedura elettorale deve prevedere il completamento di tale procedura almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Il rettore e' eletto a scrutinio segreto. Nella prima votazione e' eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione nella prima votazione, si procede ad una seconda votazione nella quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione alla seconda votazione, si procede ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti; a parita' di voti risulta eletto il piu' anziano in ruolo e a parita' di voti e di anzianita' di ruolo il piu' giovane di eta'. Le procedure di svolgimento dell'elezione del rettore sono disciplinate con apposito regolamento elettorale. 10. Il candidato eletto e' nominato rettore con decreto del Ministro competente. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Universita' degli studi Roma Tre. 11. Al rettore e al prorettore vicario puo' essere assegnata una indennita' di funzione, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 14. Senato accademico
1. Il senato accademico e' organo centrale di governo rappresentativo delle diverse aree scientifico-disciplinari e delle componenti dell'universita'. Esso contribuisce alla definizione delle strategie dell'universita', formulando proposte e pareri sulle questioni relative all'organizzazione, attuazione e controllo delle attivita' di ricerca, di didattica e formazione, di servizi agli studenti. 2. Al senato accademico sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze: a) approvare le modifiche del presente statuto, secondo la procedura prevista dall'art. 46; b) approvare il regolamento generale di Ateneo, con il parere del consiglio di amministrazione; c) approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole, con il parere favorevole del consiglio di amministrazione; d) approvare il codice etico, con il parere favorevole del consiglio di amministrazione; e) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole; f) formulare al rettore proposte, anche sulla base delle esigenze indicate dai dipartimenti, per la predisposizione del documento di programmazione triennale ed esprimere il proprio parere prima che il documento sia sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione; g) trasmettere al consiglio di amministrazione le proposte di reclutamento del personale docente presentate dai dipartimenti, corredandole, se ritenuto opportuno, di proprie osservazioni e indicazioni; h) formulare eventuali linee di indirizzo per le attivita' del nucleo di valutazione, con la conseguente possibilita' di sottoporre a verifica la congruita' ad esse dei criteri, delle modalita' e degli indicatori per la valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca, definiti dal nucleo di valutazione; i) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio; j) approvare gli accordi di collaborazione didattica e scientifica con enti esterni; k) designare, su proposta del rettore, i componenti del Collegio di disciplina, di cui all'art. 21; l) assumere le decisioni, per quanto di sua competenza, in merito alle richieste avanzate dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze; m) decidere sui casi di violazione del codice etico sottoposti dal rettore; n) esercitare ogni altra attribuzione ad esso conferita da leggi, regolamenti, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonche' deliberare su tutte le questioni ad esso sottoposte dal rettore. 3. Spetta inoltre al senato accademico: a) esprimere parere al consiglio di amministrazione sul bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e sul bilancio unico di Ateneo di esercizio; b) formulare proposte sulla costituzione e sulla modificazione dei dipartimenti, delle scuole, dei centri, di altre strutture dell'universita', nonche' pareri sulla costituzione di partizioni interne ai dipartimenti e sulla soppressione delle strutture di cui alla presente lettera; c) formulare proposte sull'attivazione o disattivazione dei corsi di studio, dei corsi di dottorato di ricerca, di altre attivita' formative e delle relative sedi; d) esprimere pareri sull'assegnazione delle risorse finanziarie ai dipartimenti e agli altri centri di spesa dell'universita'; e) esprimere parere sul conferimento dell'incarico di direttore generale; f) esprimere parere sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; g) esprimere parere sul conferimento dell'incarico di presidente dell'organo di cui all'art. 20. 4. Il senato accademico puo' proporre al corpo elettorale di cui all'art. 13, comma 7, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale. Le modalita' e i termini per l'esercizio di tale prerogativa sono compiutamente disciplinati nel regolamento generale di Ateneo. 5. Il senato accademico e' nominato con decreto rettorale ed e' composto da: a) il rettore, che lo presiede; b) una rappresentanza di docenti per ogni area scientifico-disciplinare dell'universita'; c) una rappresentanza del personale tab; d) una rappresentanza degli studenti, la quale non partecipa alla seduta quando l'organo e' chiamato a deliberare su quanto previsto dalla lettera k) del comma 2. 6. Partecipano alle riunioni del senato accademico senza diritto di voto: il prorettore vicario e il coordinatore del nucleo di valutazione. In caso di assenza del rettore, il prorettore vicario assume la funzione di presidente con voto deliberativo. 7. Il direttore generale partecipa alle sedute del senato accademico con voto consultivo e ne esercita le funzioni di segretario. 8. La presenza di componenti del senato accademico privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale. 9. Il numero delle aree scientifico-disciplinari dell'universita' e' fissato in otto, determinate in relazione ai settori scientifico-disciplinari indicati come di base e caratterizzanti negli ordinamenti didattici adottati dall'universita', nonche' alle classi di laurea e di laurea magistrale univocamente attribuite ad esse. Con delibera del senato accademico ogni dipartimento istituito e' inserito in un'unica area scientifico-disciplinare, in relazione alle classi di laurea e di laurea magistrale di sua pertinenza e considerando, anche, la proposta dello stesso dipartimento. 10. Le aree scientifico-disciplinari dell'universita', con la specificazione delle classi di laurea e di laurea magistrale e dei dipartimenti, sono elencate nella tabella A allegata al presente statuto. L'integrazione delle declaratorie delle diverse aree scientifico-disciplinari con l'inserimento di nuove classi di laurea e di laurea magistrale ovvero di dipartimenti viene deliberata dal senato accademico. 11. La rappresentanza di cui alla lettera b) del comma 5 e' costituita da ventidue docenti dell'universita'. La rappresentanza complessiva e' articolata nel modo seguente: diciotto professori di ruolo, attribuiti a ciascuna area scientifico-disciplinare in relazione alla consistenza numerica dei docenti appartenenti ai dipartimenti afferenti a ciascuna area, secondo il metodo di ripartizione riportato nella tabella B allegata al presente Statuto; quattro ricercatori dell'universita', tutti appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse. Nella rappresentanza di ciascuna area scientifico-disciplinare deve essere compreso almeno un direttore di dipartimento per ogni area. Le aree rappresentate da un numero di docenti pari a quattro hanno diritto ad una rappresentanza di almeno due direttori di dipartimento. Nel caso in cui la rappresentanza di cui alla lettera b) del comma 5, determinata con il metodo riportato nella tabella B, dovesse risultare inferiore o superiore al numero di diciotto, la tabella B viene adeguatamente riformulata con delibera del senato accademico assunta a maggioranza assoluta dei componenti; la modifica della tabella B non implica una modifica di statuto. 12. Per l'elezione dei professori di ruolo rappresentanti per ciascuna area scientifico-disciplinare, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo appartenenti ai dipartimenti afferenti all'area stessa. Il singolo docente, in alternativa, puo' esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo, nei termini stabiliti dal regolamento elettorale, per un'area scientifico-disciplinare diversa da quella cui afferisce il dipartimento di appartenenza, purche' nell'area nella quale richieda di esercitare tale diritto sia compreso il settore scientifico-disciplinare di proprio inquadramento. Per l'elezione della rappresentanza dei ricercatori, l'elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, costituiti in collegio elettorale unico; l'area scientifico-disciplinare di riferimento di ogni ricercatore e' determinata dal dipartimento cui appartiene il ricercatore stesso. 13. La rappresentanza del personale tab di cui alla lettera c) del comma 5 e' costituita da tre componenti eletti dal personale stesso. 14. La rappresentanza degli studenti di cui alla lettera d) del comma 5 e' costituita da cinque componenti eletti da parte degli studenti. 15. Le modalita' di elezione delle rappresentanze di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5 sono stabilite dal regolamento elettorale. 16. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi. Il senato accademico deve essere comunque convocato entro quindici giorni quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da trattare. 17. Per lo svolgimento dei propri compiti il senato accademico puo' costituire commissioni permanenti e commissioni temporanee. Per lo svolgimento dell'istruttoria relativa a materie di competenza di entrambi gli organi collegiali di governo dell'Ateneo, possono inoltre essere costituite commissioni congiunte, composte da senatori accademici e consiglieri di amministrazione, designati rispettivamente dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. 18. I componenti del senato accademico che non partecipino a piu' della meta' delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico decadono dalla carica. La decadenza e' disposta con decreto rettorale. |
| Art. 15. Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni relative all'indirizzo strategico dell'universita' e alla programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' alla vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'. Al consiglio di amministrazione, in particolare, sono attribuite le seguenti competenze: a) deliberare in merito alla costituzione e modificazione dei dipartimenti, delle scuole, dei centri e di altre strutture dell'universita', previa proposta del senato accademico, nonche' alla soppressione delle strutture di cui alla presente lettera e alla costituzione delle partizioni interne ai dipartimenti, con il parere del senato accademico; b) deliberare in merito all'attivazione o soppressione dei corsi di studio, dei corsi di dottorato di ricerca, di altre attivita' formative e delle relative sedi, previa proposta del senato accademico; c) approvare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e gli altri regolamenti in materia di gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con il parere del senato accademico; d) approvare il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale, il bilancio unico di Ateneo di esercizio e il documento di programmazione triennale, su proposta del rettore e con il parere del senato accademico; e) trasmettere al senato accademico le decisioni relative al punto che precede; f) assegnare, con il parere del senato accademico, le risorse finanziarie ai centri di spesa dell'universita', comprese le quote di bilancio da destinare alla copertura di posti di personale docente, sulla base di quanto indicato nei documenti di programmazione, nonche' delle complessive disponibilita' di bilancio, e tenendo conto delle loro esigenze funzionali, nonche' dei risultati da essi conseguiti; g) trasmettere al Ministero dell'universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di Ateneo di esercizio; h) conferire l'incarico di direttore generale di cui all'art. 22 del presente Statuto, su proposta del rettore, con il parere del senato accademico; i) applicare le sanzioni disciplinari superiori alla censura relativamente ai professori e ai ricercatori universitari, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina di cui all'art. 21; j) deliberare in merito alle proposte di reclutamento del personale docente, trasmesse dal senato accademico; k) deliberare in merito alle proposte di chiamata del personale docente formulate dai dipartimenti, cosi' come previsto dall'art. 18, comma 1, lettera e) della legge n. 240/2010; l) esercitare ogni altra attribuzione ad esso conferita da leggi, regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonche' deliberare su tutte le questioni ad esso sottoposte dal rettore. 2. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto rettorale ed e' composto da: a) il rettore, che lo presiede; b) cinque componenti scelti tra candidature individuate tra il personale di ruolo dell'universita' avente i requisiti previsti dalla legge, dei quali uno appartenente al personale tab; c) due componenti individuati tra personalita' italiane o straniere non appartenenti ai ruoli universitari, aventi i requisiti previsti dalla legge e che non siano in situazione di conflitto di interessi secondo quanto stabilito dal codice etico di Ateneo; d) due rappresentanti degli studenti, i quali non partecipano alla seduta quando l'organo e' chiamato a deliberare su quanto previsto dalla lettera i) del comma 1. 3. Il prorettore vicario partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. In caso di assenza del rettore, il prorettore vicario assume la funzione di presidente con voto deliberativo. 4. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e ne esercita le funzioni di segretario. 5. Per l'individuazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2, il rettore richiede la presentazione di candidature, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'universita' di un avviso, nel quale sono indicati i requisiti previsti dalla legge. Il senato accademico, senza la partecipazione del rettore, verifica il possesso dei requisiti necessari da parte dei soggetti che abbiano presentato la propria candidatura e definisce l'elenco delle candidature ammissibili; l'elenco deve essere formato da almeno otto candidati appartenenti al personale docente e da almeno due candidati appartenenti al personale tab. Se il numero dei candidati e' inferiore a tali numeri per il personale docente e/o per il personale tab, l'avviso viene ripetuto una sola volta. 6. Le candidature dichiarate ammissibili per la designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2 sono sottoposte secondo le modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo: al personale docente, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, per la designazione mediante elezione dei quattro componenti docenti; al personale tab, ivi compreso il personale a tempo determinato, per la designazione mediante elezione del componente appartenente al medesimo personale. 7. I componenti di cui alla lettera c) del comma 2 sono individuati tra personalita' italiane o straniere in possesso dei seguenti requisiti: comprovata competenza in campo gestionale, preferibilmente nel settore delle istituzioni accademiche, culturali e scientifiche, ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione culturale. Tali componenti sono designati dal senato accademico sulla base di una rosa di nominativi proposta dal rettore. 8. La rappresentanza degli studenti di cui alla lettera d) del comma 2 e' eletta da parte degli studenti. 9. La composizione del consiglio di amministrazione deve rispettare il principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 10. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi. Il consiglio deve essere comunque convocato quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da trattare. 11. I componenti del consiglio di amministrazione che non partecipino a piu' della meta' delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico decadono dalla carica. La decadenza e' disposta con decreto rettorale. |
| Art. 16. Collegio dei revisori dei conti
1. Al Collegio dei revisori dei conti sono attribuite le funzioni previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nonche' ogni altra funzione prevista da leggi, regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto secondo le modalita' previste dalla legge vigente. 3. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del rettore. L'incarico e' rinnovabile per una sola volta e non puo' essere conferito a personale dipendente dell'universita'. 4. Le modalita' di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. |
| Art. 17. Nucleo di valutazione
1. Al nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni: a) verificare la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica; b) verificare l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e dai centri di ricerca; c) valutare le strutture amministrative e il personale tab, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, ai sensi delle norme vigenti; d) esercitare ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo. 2. Il nucleo di valutazione e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, compresi il coordinatore e la rappresentanza degli studenti. I componenti sono in prevalenza esterni all'Ateneo e, ad eccezione della rappresentanza studentesca, devono essere di elevata qualificazione in relazione alle funzioni che il nucleo di valutazione deve assolvere. 3. La rappresentanza degli studenti e' eletta, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo, dagli studenti. Gli altri componenti sono scelti dal rettore, tenendo conto delle diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo e sulla base di una rosa di candidature formulata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. Il loro curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'universita'. 4. Il nucleo di valutazione e' nominato con decreto del rettore, con il quale viene anche individuato il coordinatore del nucleo stesso. I componenti del nucleo di valutazione possono essere confermati solo per un ulteriore mandato. La durata in carica dei componenti del nucleo di valutazione e le modalita' di elezione della rappresentanza degli studenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo, che deve prevedere un rinnovo parziale dell'organo. 5. Per la validita' delle adunanze si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dall'art. 44. 6. Il nucleo di valutazione trasmette annualmente al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione la relazione annuale predisposta ai sensi delle norme vigenti. 7. Il nucleo di valutazione, anche sulla base delle linee di indirizzo eventualmente formulate dal senato accademico, definisce i criteri, gli indicatori e le modalita' da adottare per la valutazione delle attivita' didattiche e scientifiche. Nella valutazione delle attivita' didattiche e scientifiche il nucleo di valutazione si avvale, tra l'altro, dei documenti di autovalutazione elaborati dai dipartimenti, dalle scuole e dalle altre strutture dell'Ateneo sottoposte a valutazione. 8. Per lo svolgimento dei propri compiti, il nucleo di valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'amministrazione centrale e delle strutture interne dell'universita' e puo' richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa, che sono tenuti a comunicarle con modalita' e tempi da indicare nella richiesta. Il nucleo di valutazione puo' richiedere al rettore la visione di tutti i documenti disponibili. |
| Art. 18. Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' organo autonomo degli studenti dell'universita'; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'universita'. 2. Il consiglio degli studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei. 3. Il consiglio degli studenti e' formato: a) dai rappresentanti degli studenti eletti nel senato accademico; b) dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di amministrazione; c) dai rappresentanti degli studenti eletti nel nucleo di valutazione; d) dai rappresentanti degli studenti dell'universita' nell'organo collegiale di gestione dell'ente regionale per il diritto allo studio di riferimento dell'universita'; e) da sedici studenti eletti negli organi collegiali delle strutture interne dell'universita' in modo che ogni area scientifico-disciplinare di cui all'art. 14, comma 10, sia rappresentata da due studenti; f) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e da venti rappresentanti degli studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso. Per tutte le rappresentanze previste, le modalita' di designazione o di elezione, le incompatibilita' e lo svolgimento delle procedure elettorali sono oggetto di disciplina dell'apposito regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'universita'. La durata del mandato elettorale del consiglio degli studenti e' di due anni accademici. Il consiglio degli studenti elegge nel proprio seno un presidente. 4. Il consiglio degli studenti si da' un proprio regolamento in linea con gli altri regolamenti di Ateneo. |
| Art. 19. Collegio dei direttori di dipartimento
1. I direttori dei dipartimenti si riuniscono in collegio allo scopo di: coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi dell'amministrazione centrale; armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. 2. Il collegio dei direttori di dipartimento formula proposte ed esprime pareri su richiesta degli organi centrali di governo in merito ai criteri di attribuzione e di ripartizione ai Dipartimenti delle risorse finanziarie, logistiche e di personale tab. 3. Il collegio dei direttori di dipartimento e' disciplinato da un proprio regolamento che ne stabilisce le modalita' di funzionamento. 4. Il collegio dei direttori di dipartimento e' presieduto da un coordinatore coadiuvato da una giunta. Le modalita' di elezione del coordinatore e della giunta, nonche' la composizione della giunta stessa sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente. |
| Art. 20. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. In attuazione delle disposizioni di legge, l'universita' istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito denominato CUG). 2. Il CUG promuove le pari opportunita' per tutta la comunita' universitaria, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, anche secondo quanto affermato dal codice etico di Ateneo. Il CUG promuove, in particolare, l'effettiva parita' tra i generi, individuando eventuali discriminazioni, dirette ed indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Propone, inoltre, agli organi centrali di governo piani di azioni positivi diretti a prevenire e contrastare discriminazioni, a promuovere l'effettiva parita' di genere, nonche' criteri di verifica condivisi. 3. La composizione del CUG e' stabilita dal regolamento generale di Ateneo, in conformita' alla disciplina vigente e nel rispetto delle direttive ministeriali in materia, garantendo la presenza di: a) componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative; b) un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione; c) una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% del numero dei componenti complessivi del CUG, con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni non inerenti agli studenti dell'Ateneo. 4. Tutti i componenti del CUG, compreso il presidente e ad esclusione della componente studentesca, devono essere dotati di requisiti di professionalita', esperienza e adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali; devono pertanto possedere: adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunita' e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale. 5. Ciascuna organizzazione sindacale designa autonomamente la propria rappresentanza. I rappresentanti dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001, sono designati dal direttore generale, che ne da' comunicazione al consiglio di amministrazione e al senato accademico. I rappresentanti degli studenti sono designati dal consiglio degli studenti. 6. Il rettore nomina il presidente del CUG, quale ulteriore componente dell'organo rispetto a quelli indicati dal comma 3, acquisito il parere del consiglio di amministrazione e del senato accademico. 7. Il mandato dei componenti del CUG dura quattro anni ad eccezione di quello dei rappresentanti degli studenti, che dura due anni. Il mandato di ogni componente del CUG e' rinnovabile una sola volta. 8. Le modalita' di funzionamento del CUG sono stabilite da apposito regolamento, sulla base dell'art. 44 del presente Statuto e delle direttive ministeriali in materia. |
| Art. 21. Collegio di disciplina
1. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti dell'universita' ed esprime in merito parere conclusivo. 2. Il Collegio di disciplina opera secondo quanto stabilito da apposito regolamento, osservando il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio. 3. I procedimenti disciplinari di cui al comma 1 sono avviati dal rettore, il quale entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta. Il Collegio, uditi il rettore o un suo delegato nonche' il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito alla proposta avanzata dal rettore un parere entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendo gli atti al consiglio di amministrazione. 4. Il consiglio di amministrazione, senza la presenza dei rappresentanti degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni di rinnovo dell'organo che ne impediscano il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste avanzate a tal fine. 6. Il Collegio di disciplina e' composto da tre professori ordinari di cui uno con funzione di presidente del Collegio, da due professori associati confermati e da due ricercatori di ruolo, nonche' da due professori ordinari supplenti, tutti in regime di tempo pieno. Il Collegio e' designato dal senato accademico, con delibera assunta con la maggioranza degli aventi diritto al voto. 7. I componenti del Collegio di disciplina possono essere rinominati consecutivamente per una sola volta. |
| Art. 22. Direttore generale
1. L'incarico di direttore generale e' conferito a un dirigente dell'universita' ovvero, previo specifico avviso pubblico, a un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico e' conferito con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico. Ai sensi della legge vigente, l'incarico e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata quadriennale e puo' essere rinnovato. 2. Al direttore generale e' attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tab dell'Ateneo, fatte salve le competenze attribuite ai centri di spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo dell'universita'. Il direttore generale e' a capo degli uffici centrali dell'universita' e gli sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni: a) formulare proposte ed esprimere pareri al rettore, nelle materie di sua competenza; b) curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal consiglio di amministrazione e attribuire ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definire gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici centrali dell'Ateneo; d) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano la spesa; e) dirigere, coordinare e controllare l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e adottare, nei confronti dei dirigenti, le misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; f) stipulare i contratti dell'universita' e gli accordi di collaborazione relativi ad attivita' gestionali; g) promuovere e resistere alle liti; conciliare e transigere, previa delibera del consiglio di amministrazione e fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 103/1979; h) richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; i) svolgere le attivita' di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; j) decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; k) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. 3. Il direttore generale risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati. 4. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi. 5. La nomina del direttore generale puo' essere revocata dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, previa contestazione all'interessato. |
| Art. 23. Dirigenti
1. I dirigenti collaborano con il direttore generale con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi. I dirigenti, nell'ambito delle strutture a cui sono preposti, sono responsabili dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati. 2. Ai dirigenti sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze: a) formulare proposte ed esprimere pareri al direttore generale; b) curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni a loro assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgere tutti gli altri compiti a loro delegati dal direttore generale; d) dirigere, coordinare e controllare l'attivita' degli uffici che da loro dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) concorrere all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale di cui all'art. 13; f) provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 16, comma 1, lettera l-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; g) effettuare la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti. 3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti, nell'ambito dell'Ateneo, a dipendenti dell'Ateneo medesimo in possesso della qualifica dirigenziale con provvedimento del direttore generale adottato ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di cui viene data comunicazione agli organi di governo dell'universita'. L'incarico ha durata quadriennale e puo' essere rinnovato. 4. L'incarico conferito al dirigente puo' essere revocato con atto motivato del direttore generale, previa contestazione all'interessato e nel rispetto del principio del contraddittorio, esclusivamente nei casi di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Il direttore generale, laddove in dipendenza di processi di riorganizzazione o alla scadenza del termine di cui al comma 3, in assenza di una valutazione negativa, non intenda confermare l'incarico conferito al dirigente o intenda modificarne l'oggetto e gli obiettivi, e' tenuto a darne motivata comunicazione all'interessato con un congruo preavviso, prospettandogli un diverso incarico. In caso di processi di riorganizzazione, le motivazioni del provvedimento di modifica o di mancata conferma dell'incarico sono ricondotte al piano di riassetto organizzativo. |
| Art. 24. Strutture per la ricerca e la formazione
1. Per adempiere alle proprie funzioni istituzionali, l'universita' si articola in dipartimenti ed, eventualmente, in strutture di raccordo denominate scuole. 2. I dipartimenti costituiscono le strutture fondamentali in cui si articola l'universita' per svolgere le proprie funzioni nell'ambito della ricerca e della didattica. Essi costituiscono le strutture di appartenenza dei docenti. Ad ogni dipartimento sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca, delle attivita' didattiche e formative relative a classi di laurea e di laurea magistrale, a corsi di dottorato di ricerca e ad altre attivita' formative, nonche' allo svolgimento delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. 3. Le scuole sono strutture alle quali sono assegnate le funzioni di coordinamento delle attivita' didattiche e formative dei dipartimenti che vi partecipano. 4. I servizi bibliotecari dell'universita' sono erogati dalle biblioteche di area, integrate nel Sistema bibliotecario di Ateneo. 5. Per organizzare e svolgere progetti di ricerca, nonche' attivita' di servizio alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione, possono essere costituite adeguate strutture denominate centri. 6. Ogni struttura e' gestita sulla base di un regolamento di funzionamento e organizza le proprie funzioni e attivita' in conformita' ai principi del presente Statuto, nonche' a quelli di semplificazione, efficienza e qualita'. |
| Art. 25. Organizzazione dell'offerta formativa dell'universita'
1. L'offerta formativa dell'universita' si esplica attraverso l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale, di corsi di dottorato di ricerca, di master, di scuole di specializzazione, di scuole di formazione e di alta formazione e di tutte le altre attivita' formative previste dal regolamento didattico di Ateneo. 2. L'attuazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e' attribuita, di norma, a un dipartimento ovvero a piu' dipartimenti, eventualmente raggruppati in una scuola. 3. Per coordinare le attivita' didattiche di uno o piu' corsi di laurea e di laurea magistrale, ogni dipartimento puo' istituire al proprio interno, o puo' contribuire a costituire nell'ambito di una scuola, uno o piu' organi collegiali comunque denominati. I compiti, la composizione e le modalita' di funzionamento di tali organi, nonche' le modalita' di designazione del coordinatore, sono stabiliti con regolamento del dipartimento o della scuola, in conformita' a quanto previsto dal presente Statuto e dal regolamento didattico di Ateneo. 4. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce quali, tra i servizi erogati agli studenti, devono essere gestiti dai dipartimenti o dalle scuole. |
| Art. 26. Organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati dai dipartimenti, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari di loro competenza. 2. Piu' corsi di dottorato di ricerca riferiti ad un ampio e omogeneo gruppo di settori scientifico-disciplinari, ovvero uno o piu' corsi di dottorato di ricerca facenti parte di una rete internazionale di formazione alla ricerca possono essere organizzati e gestiti da una scuola dottorale. La scuola dottorale coordina i corsi di dottorato di ricerca cui contribuiscono uno o piu' dipartimenti, anche di altre universita' italiane e straniere. 3. L'universita' provvede a disciplinare le modalita' di istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole dottorali con apposito regolamento, allegato al regolamento didattico di Ateneo. |
| Art. 27. Dipartimenti
1. I dipartimenti sono le strutture di appartenenza dei docenti e gestiscono, coordinano, programmano e promuovono l'attivita' di ricerca, l'attivita' didattica e quella di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente, nonche' del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'universita'. In particolare, ai dipartimenti sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento: a) della ricerca; b) delle attivita' didattiche e formative relative a classi di laurea e a classi di laurea magistrale, nonche' a corsi di dottorato di ricerca; c) delle altre attivita' formative; d) di tutte le attivita' rivolte all'esterno correlate alla ricerca e alla didattica o finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione delle attivita' e delle competenze dei dipartimenti medesimi, ivi comprese le iniziative di partenariato, spin off e start up. 2. Ogni dipartimento e' istituito sulla base di un progetto scientifico e didattico-formativo, corredato di un piano di fattibilita' e di funzionamento, congruo con i settori scientifico-disciplinari di pertinenza previsti e relativo alle attivita' che il dipartimento si propone di svolgere. Il progetto puo' indicare le eventuali partizioni interne del dipartimento stesso di cui al comma 12. Il progetto deve, altresi', indicare, come di pertinenza del dipartimento, almeno una classe di laurea e una classe di laurea magistrale che comprendano i settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento. Nel progetto devono essere indicati l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza ed, eventualmente, la scuola cui il dipartimento intende partecipare. 3. Un dipartimento puo' essere istituito se il numero complessivo di docenti ad esso appartenenti, riferiti al triennio successivo alla sua istituzione, e' pari o superiore al numero minimo previsto dalla normativa vigente. Nel valutare tale requisito si deve tener conto, in riferimento al successivo triennio, delle prevedibili cessazioni dal servizio e del programma di assunzioni di docenti basato su disponibilita' finanziare comprovate e definito nel progetto di istituzione del dipartimento stesso. Nel caso in cui il numero degli appartenenti a un dipartimento istituito scenda al di sotto del minimo, il consiglio di amministrazione adotta il provvedimento di disattivazione del dipartimento che non sia in grado di assicurare il requisito di numerosita' prescritto dalla normativa vigente mediante l'attuazione di un piano triennale di sviluppo dell'organico del personale docente. Il dipartimento di nuova istituzione deve assicurare in media la copertura, da parte dei docenti ad esso appartenenti, del 50% dei crediti formativi universitari previsti quali attivita' formative di base e caratterizzanti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio che, in base al progetto presentato, dovrebbero essere di pertinenza del dipartimento. 4. I settori scientifico-disciplinari di pertinenza di un dipartimento sono quelli definiti all'atto della sua istituzione, oltre ai settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti per le classi di laurea e di laurea magistrale di sua pertinenza, cosi' come definiti negli ordinamenti didattici adottati dall'universita', quali settori omogenei al progetto scientifico e didattico-formativo del dipartimento stesso. In relazione al progetto istitutivo, un settore scientifico-disciplinare puo' essere di competenza di piu' dipartimenti. 5. Un dipartimento puo' proporre l'attivazione di un corso di studio appartenente alle classi di propria pertinenza o di un'altra tipologia di offerta formativa di cui all'art. 25, comma 1, congrua con i settori scientifico-disciplinari di propria competenza. 6. Il dipartimento presenta proposte di bandi di chiamata di professori e di selezione di ricercatori a tempo determinato e avanza le relative proposte di chiamata, in conformita' ai documenti di programmazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera f). Ogni dipartimento puo' presentare tali proposte solo se riferite ai settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, sostenendole con una compiuta motivazione scientifica e didattica. 7. I dipartimenti, anche sulla base delle esigenze espresse dagli organi di cui all'art. 25, comma 3, assegnano ogni anno i compiti didattici ai propri docenti, sentiti gli interessati e in base alle competenze scientifico-disciplinari e ad un'equa ripartizione del carico didattico complessivo. In presenza di esigenze didattico-formative non soddisfatte dai compiti didattici assegnati, i dipartimenti, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, possono conferire corrispondenti incarichi di insegnamento e di didattica integrativa. 8. I dipartimenti hanno autonomia regolamentare e organizzativa, nonche' autonomia amministrativa, gestionale e contrattuale nei limiti previsti dalla legge e secondo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dagli altri regolamenti di Ateneo. Tali autonomie devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalita' ed efficienza. 9. In particolare, i dipartimenti programmano e organizzano le loro attivita' di ricerca in base agli obiettivi, alle metodologie, alle risorse acquisite o acquisibili, ai risultati attesi. I dipartimenti accompagnano la realizzazione dei propri progetti di ricerca mediante azioni di monitoraggio e procedure di autovalutazione definite nei propri regolamenti. I dipartimenti favoriscono e incentivano la partecipazione dei gruppi di ricerca interni a programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali. 10. I dipartimenti, nella ripartizione interna delle risorse disponibili, devono operare secondo le indicazioni definite nei programmi di sviluppo e con particolare riferimento alla valutazione dei risultati conseguiti, stimati secondo gli indicatori di risultato adottati a livello nazionale e internazionale ed eventualmente integrati a livello di universita'. 11. I dipartimenti svolgono, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, tutte le attivita' ritenute necessarie al piu' efficace ed efficiente adempimento delle funzioni indicate al comma 1. 12. Ai fini di cui al comma 10, ogni dipartimento puo' proporre al consiglio di amministrazione, previo voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, di costituire al suo interno partizioni, comunque denominate, qualora la complessita' e una significativa consistenza numerica delle aree culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno. In ogni caso il numero dei docenti afferenti alla partizione non puo' essere inferiore a dodici. Tali articolazioni interne dei dipartimenti sono dotate di autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti delle risorse assegnate al dipartimento stesso e secondo quanto stabilito dal regolamento del dipartimento. 13. Il dipartimento partecipa all'organismo di indirizzo scientifico della biblioteca d'area di riferimento, secondo quanto stabilito dal regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo. 14. Per quanto non disciplinato dallo statuto, il regolamento generale di Ateneo stabilisce i compiti che i dipartimenti, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, sono tenuti ad assolvere nel quadro dell'organizzazione funzionale dell'universita'. |
| Art. 28. Organizzazione del dipartimento
1. Sono organi del dipartimento: a) il direttore; b) il consiglio; c) la giunta; d) la Commissione paritetica docenti-studenti, se prevista in base a quanto stabilito dall'art. 31, comma 3. 2. Il direttore: a) rappresenta il dipartimento; b) presiede il Consiglio e la giunta, predisponendone l'ordine del giorno; c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio; d) tiene i rapporti con gli organi centrali dell'universita'; e) esercita il coordinamento tra tutte le attivita' del dipartimento; f) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 3. Il direttore e' eletto dal Consiglio tra i professori ordinari appartenenti al dipartimento, che abbiano presentato la propria candidatura. Nel caso di indisponibilita' di professori ordinari, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento e' esteso ai professori associati. L'elettorato passivo e' altresi' esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per l'elezione. Le modalita' e le procedure di elezione del direttore sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 4. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento: a) il direttore; b) i docenti appartenenti al dipartimento; c) i rappresentanti del personale tab; d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del dipartimento: i criteri per la definizione del numero di tale rappresentanza sono stabiliti dal regolamento generale di Ateneo. Partecipano inoltre alle sedute un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto. Il Consiglio di Dipartimento prevede nel regolamento di funzionamento della struttura le modalita' di affidamento dell'incarico di verbalizzazione delle adunanze consiliari alle figure apicali del dipartimento nei ruoli amministrativi, cui non spetta l'elettorato passivo nell'elezione della rappresentanza del personale tab nel Consiglio medesimo. 5. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite al dipartimento, escluse le attribuzioni del direttore e della giunta. In particolare: a) elegge il direttore; b) approva i regolamenti del dipartimento; c) approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al dipartimento; d) approva la programmazione triennale del dipartimento; e) delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate; f) delibera affidamenti, contratti e supplenze in relazione agli incarichi didattici; g) esercita le funzioni conferite al dipartimento, previste nell'art. 27; h) autorizza i professori di ruolo ed i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attivita' di ricerca; i) esercita tutte le altre funzioni previste dal regolamento del dipartimento, dal regolamento generale di Ateneo e dagli altri regolamenti di Ateneo. 6. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. La composizione della giunta, la sua durata e le modalita' di costituzione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. 7. Il regolamento del dipartimento stabilisce l'organizzazione della struttura, le modalita' del suo funzionamento, il numero e le modalita' di elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio e alla giunta. 8. Il dipartimento e' tenuto ad assolvere i compiti stabiliti dalle leggi vigenti, dallo statuto e dal regolamento generale di Ateneo, in riferimento alle attivita' didattiche e formative di propria competenza. |
| Art. 29. Scuole
1. In relazione a criteri di affinita' scientifico-disciplinare ed in vista della migliore efficienza organizzativa, due o piu' dipartimenti possono sottoporre al senato accademico la proposta di istituzione di una scuola di cui al comma 3, dell'art. 24, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione di tutte o parte delle attivita' didattiche e di gestione dei servizi comuni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge n. 240/2010. Il senato accademico propone al consiglio di amministrazione l'istituzione della scuola. Il numero massimo delle scuole che possono essere istituite e' determinato nel rispetto delle norme vigenti. 2. La proposta di istituzione di una scuola deve essere corredata di un regolamento redatto secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo. Nel definire le funzioni e l'organizzazione della scuola, la proposta motivata di istituzione si attiene ai principi di semplificazione, razionale dimensionamento, efficienza ed efficacia e deve esplicitamente indicare l'impegno delle risorse necessarie al buon funzionamento della struttura. 3. La scuola coordina le linee di programmazione didattica e le proposte di attivazione di specifiche tipologie di offerta formativa dei dipartimenti, formulando agli organi centrali di governo pareri e osservazioni in merito. Inoltre formula ai dipartimenti ed agli organi centrali di governo pareri ed osservazioni in merito alle proposte di reclutamento del personale docente presentate dai dipartimenti in essa raggruppati. Tali pareri e osservazioni valutano la compatibilita' e la funzionalita' della proposta di reclutamento rispetto alla programmazione didattica e all'offerta formativa coordinata dalla scuola stessa. 4. La scuola e' dotata di autonomia regolamentare, nell'ambito di quanto previsto dal comma 2, e organizzativa. E' altresi' dotata di autonomia gestionale, nei limiti stabiliti dalla legge, come precisati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Tali autonomie devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalita' ed efficienza. 5. La scuola gestisce le risorse finanziarie, edilizie e di personale ad essa destinate dai dipartimenti che vi partecipano e sovrintende alla gestione degli spazi destinati alle attivita' didattiche e formative di competenza. 6. Nel caso di dipartimenti raggruppati in una scuola, gli eventuali Collegi didattici o gli organi collegiali comunque denominati che coordinano le attivita' didattico-formative interdipartimentali possono essere costituiti nell'ambito della scuola. 7. Per quanto non disciplinato dallo statuto, il regolamento generale di Ateneo stabilisce i compiti che le scuole sono tenute ad assolvere, nel quadro dell'organizzazione funzionale dell'universita'. |
| Art. 30. Organizzazione della scuola
1. Sono organi della scuola: a) il presidente; b) il Consiglio; c) la Commissione paritetica docenti-studenti di cui all'art. 31. 2. Il presidente rappresenta la scuola, presiede il Consiglio e ne predispone l'ordine del giorno. Il presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio ed esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attivita' della scuola. 3. Il presidente e' eletto dai Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella scuola tra i professori ordinari afferenti agli stessi dipartimenti, che abbiano presentato la propria candidatura. Nel caso di indisponibilita' di professori ordinari, l'elettorato passivo per la carica di presidente di scuola e' esteso ai professori associati. L'elettorato passivo e' altresi' esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per l'elezione. Le modalita' e le procedure di elezione del presidente sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. La carica di presidente di scuola non puo' essere esercitata consecutivamente per due mandati. 4. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni e le competenze conferite alla scuola dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 5. Il Consiglio e' composto da: a) il presidente; b) i direttori dei dipartimenti raggruppati nella scuola; c) un numero di docenti, stabilito nel regolamento della scuola, non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella scuola. I docenti vengono eletti dai componenti dei Consigli dei Dipartimenti tra i componenti delle giunte degli stessi o tra i coordinatori degli organi di cui all'art. 25, comma 3 o tra i coordinatori dei Collegi dei docenti dei corsi di dottorato di ricerca o di scuola dottorale; d) una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% del numero dei componenti del Consiglio stesso. Il segretario didattico della scuola partecipa alle sedute con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante; altresi' partecipa a titolo consultivo alle sedute del Consiglio una rappresentanza del personale tab, secondo quanto stabilito dal regolamento della scuola. 6. Il regolamento della scuola ne stabilisce l'organizzazione, le modalita' del suo funzionamento, il numero e le modalita' di elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio. |
| Art. 31. Commissioni paritetiche docenti-studenti
1. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono organi costituiti come osservatori sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attivita' didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti. 2. Le Commissioni paritetiche hanno il compito di: a) svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori; b) formulare proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica; c) individuare indicatori ritenuti idonei per la valutazione dei risultati delle attivita' didattico-formative e di servizio agli studenti; d) segnalare eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attivita' didattiche; e) pronunciarsi in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative in relazione agli obiettivi formativi previsti; f) esprimere pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; g) esercitare ogni altra attribuzione ad esse conferite dai regolamenti di Ateneo. 3. Ogni dipartimento ovvero ogni scuola deve costituire al suo interno una Commissione paritetica. Gli organi collegiali competenti sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate dalla Commissione paritetica. 4. Le Commissioni paritetiche sono composte da un ugual numero di docenti e di studenti appartenenti ai corsi di studio, di dottorato di ricerca e ad altre tipologie dell'offerta formativa di competenza della struttura di riferimento. La componente dei docenti e quella degli studenti sono elette nel rispetto della pari rappresentanza di genere. 5. Ogni Commissione paritetica elegge al suo interno il presidente nella persona di un professore e il vice presidente nella persona di uno studente. 6. La composizione, le regole di funzionamento e le modalita' di costituzione delle Commissioni paritetiche sono stabilite dal regolamento della struttura di riferimento. |
| Art. 32. Biblioteche
1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo e' l'insieme integrato e coordinato delle strutture bibliotecarie: le biblioteche di area e l'unita' di coordinamento, che forniscono servizi qualificati alla ricerca e alla didattica rispondendo alle esigenze informative della comunita' universitaria. E' finalizzato alla gestione e diffusione dell'informazione, attraverso l'organizzazione, l'aggiornamento, la conservazione e la promozione del patrimonio bibliografico e documentale, nonche' a garantire l'accesso alle risorse disponibili tramite servizi appositamente strutturati. 2. Il Sistema bibliotecario di Ateneo promuove e cura l'archivio aperto di Ateneo, secondo i principi enunciati nell'art. 4, comma 6. 3. Le strutture del Sistema bibliotecario di Ateneo sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica. 4. Le biblioteche di area istituite, le modalita' organizzative, nonche' le competenze e la composizione degli organi del Sistema bibliotecario di Ateneo e delle singole biblioteche di area sono definite con apposito regolamento di Ateneo. |
| Art. 33. Centri
1. In riferimento a quanto disposto dall'art. 24, comma 5, l'universita' puo' costituire Centri di ricerca e Centri di servizio. 2. La proposta di costituzione di un centro deve essere presentata da due o piu' dipartimenti o dagli organi centrali di governo, sentite le eventuali strutture interessate. La proposta deve essere corredata di un progetto di attivita' pluriennale e di un piano di sostenibilita' finanziaria, nonche' del regolamento di funzionamento del costituendo centro. I centri possono essere finanziati anche da soggetti pubblici o privati. 3. I centri hanno autonomia regolamentare e contrattuale nei limiti fissati dalla legge e come stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Tali autonomie devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalita' ed efficienza. 4. I Centri di ricerca sono costituiti con il fine di organizzare e svolgere progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza ovvero di gestire laboratori o apparati scientifici di interesse per piu' dipartimenti. Essi possono avere carattere interdipartimentale o consortile con dipartimenti di altre universita', nonche' con altri enti pubblici o privati. Il piano di sostenibilita' finanziaria dei Centri di ricerca proposti dai dipartimenti, di cui al comma 2, non deve prevedere oneri aggiuntivi per il budget dell'amministrazione. 5. I Centri di eccellenza restano regolati dalla normativa vigente. 6. I Centri di servizio sono costituiti per organizzare e svolgere attivita' integrative e di supporto all'offerta formativa dell'universita', nonche' attivita' di servizio alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione. I Centri di servizio si configurano come strutture di Ateneo che svolgono le funzioni ad esse attribuite a supporto di tutte le strutture dell'universita'. 7. I Centri di ricerca e di servizio sono istituiti, su proposta dei soggetti di cui al precedente comma 2, con decreto rettorale, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. I centri consortili con dipartimenti di altre universita' e quelli realizzati in collaborazione con soggetti pubblici o privati sono regolati con apposite convenzioni. Nella decisione di istituzione dei centri si tiene conto dei requisiti di qualita' della ricerca e dei servizi in base ai parametri nazionali e internazionali, nonche' della capacita' di attrarre finanziamenti esterni. |
| Art. 34. Regolamento generale di Ateneo
1. Il regolamento generale di Ateneo disciplina tutte le materie ad esso demandate dalla legge e dal presente Statuto; esso stabilisce, in particolare, le norme relative: a) all'organizzazione generale dell'universita'; b) ai procedimenti elettorali e di designazione degli organi centrali di governo dell'universita', nonche' all'elezione dei direttori di dipartimento e dei presidenti delle scuole, anche rinviando ad eventuali ulteriori specifici regolamenti; c) alle modalita' di funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione; d) alle procedure per l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture universitarie. 2. Con il regolamento generale sono fissate inoltre le norme quadro per la predisposizione dei regolamenti delle strutture dell'universita' e del consiglio degli studenti. 3. Il regolamento generale e' approvato dal senato accademico, con il parere del consiglio di amministrazione. |
| Art. 35. Regolamento didattico di Ateneo
1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio, dei corsi di dottorato di ricerca e di ogni altra tipologia di attivita' formativa consentita dalle norme vigenti. 2. Esso contiene inoltre le norme relative all'attuazione dell'offerta formativa dell'universita', ai servizi di supporto alle attivita' didattiche, ai compiti didattici dei docenti, alla carriera universitaria degli studenti e ai loro diritti e doveri. 3. Il regolamento e' approvato dal senato accademico, con il parere favorevole del consiglio di amministrazione. |
| Art. 36. Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
1. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'universita'. In esso sono anche specificate le strutture alle quali e' attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. 2. Esso determina i limiti e le modalita' di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti e delle altre strutture dell'Ateneo. 3. Il regolamento e' approvato dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 37. Regolamento del consiglio degli studenti
1. Il regolamento del consiglio degli studenti contiene le norme relative al funzionamento del consiglio medesimo. 2. Il regolamento e' deliberato dal consiglio degli studenti, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo. |
| Art. 38. Regolamenti delle strutture dell'universita'
1. I regolamenti delle strutture dell'universita' contengono le disposizioni relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'universita'. Essi sono proposti dagli organi competenti delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo. |
| Art. 39. Deliberazione, entrata in vigore e modifica dei regolamenti
1. I regolamenti di cui all'art. 37 e all'art. 38 sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il senato accademico puo' rinviare la proposta agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Qualora i rilievi non vengano accolti, le norme contestate non possono essere emanate. 2. Tutti i regolamenti di cui al presente titolo sono emanati dal rettore, previa deliberazione degli organi competenti adottata a maggioranza assoluta dei componenti. 3. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso o dal decreto di emanazione. 4. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione. |
| Art. 40. Inizio dell'anno accademico
1. L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Al fine di soddisfare esigenze organizzative, i dipartimenti e le scuole possono stabilire una diversa data di inizio e di conclusione delle attivita' didattiche. |
| Art. 41. Mandati elettivi e designazioni
1. Tutti i mandati elettivi o per designazione decorrono dalla data stabilita nel decreto di nomina e hanno la durata prevista dal presente statuto. 2. Il regolamento generale di Ateneo prevede le modalita' di definizione del numero dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento. 3. La consistenza numerica delle rappresentanze del personale tab nel Consiglio di Dipartimento e nell'organo collegiale di indirizzo del Sistema bibliotecario di Ateneo e' definita dal regolamento generale di Ateneo ovvero dai regolamenti di funzionamento delle strutture. Qualora la consistenza numerica della rappresentanza sia stabilita in termini percentuali, il numero e' determinato dall'arrotondamento all'intero piu' prossimo. 4. Nei casi in cui gli organi collegiali delle strutture interne di cui al titolo III siano chiamati a deliberare su questioni che riguardano il personale docente, il diritto di voto e' regolato nel modo seguente: per le delibere che riguardano il reclutamento e la chiamata dei professori ordinari e le questioni relative alle persone dei professori ordinari, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo di prima fascia; per le delibere che riguardano il reclutamento e la chiamata dei professori associati e le questioni relative alle persone dei professori associati, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo di prima e di seconda fascia; per le delibere che riguardano il reclutamento e la chiamata dei ricercatori e le questioni relative alle persone dei ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo di prima e di seconda fascia e i ricercatori; le rappresentanze del personale tab e degli studenti non hanno diritto di voto. 5. Le rappresentanze nei diversi organi delle varie componenti della comunita' universitaria, previste dal presente Statuto o dai regolamenti delle strutture, sono definite mediante elezione. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, ogni elettore puo' votare per non piu' di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei componenti da designare. La composizione degli organi collegiali deve rispettare il principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In tutti i procedimenti elettorali che si svolgono presso l'Ateneo, sia per il rinnovo di organi monocratici che per il rinnovo di organi collegiali, i termini procedurali sono sospesi dal 31 luglio al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. 6. Le votazioni per le elezioni dei componenti degli organi collegiali ovvero delle cariche monocratiche sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alle rappresentanze degli studenti, per le quali il limite di partecipazione per la loro validita' e' fissato al 15% di tutti gli aventi diritto. Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del quorum di validita' gli studenti iscritti fuori corso; l'elettorato passivo spetta agli immatricolati ed agli iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti agli stessi corsi e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Per le elezioni del personale tab l'elettorato attivo e passivo spetta al medesimo personale di ruolo, in servizio presso l'universita' nel caso di elezioni riferite agli organi centrali, ovvero in servizio presso una determinata struttura dell'universita' nel caso di elezioni riferite agli organi collegiali della struttura medesima. Se, nelle votazioni per le elezioni dei componenti degli organi collegiali, il quorum di validita' previsto non viene raggiunto, per una o piu' componenti, la votazione puo' essere ripetuta una sola volta. La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' componenti non pregiudica la validita' della composizione degli organi collegiali. 7. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di direttore di dipartimento e di presidente di scuola sono indette le elezioni da parte del decano dei professori ordinari, rispettivamente, dell'universita' e delle altre strutture interessate. In caso di assenza, impedimento o inadempienza da parte del decano entro i termini prescritti, subentra il professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo. 8. La durata del mandato dei componenti del senato accademico, del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali centrali dell'universita' e' di tre anni accademici, fatta eccezione per la componente degli studenti, che dura in carica due anni accademici, e per gli organi sulla durata del cui mandato vi e' una diversa disciplina. La durata del mandato del direttore di dipartimento e del presidente di scuola e' di tre anni accademici e decorre, pertanto, dal 1° novembre dell'anno dell'elezione e si conclude il 31 ottobre del terzo anno successivo. Quando, per qualsivoglia ragione, il direttore (o il presidente) cessa dalla carica prima della scadenza del triennio, il nuovo direttore (o il presidente) sara' eletto per una durata pari al residuo del triennio. Se il periodo residuo, decorrente dalla data del decreto rettorale di nomina, e' superiore alla meta' del mandato, il periodo di durata residua del mandato sara' considerato ai fini della possibilita' di essere eletto per due mandati; se, invece, e' pari o inferiore alla meta' del mandato, il periodo di durata residua del mandato non sara' considerato ai fini della possibilita' di essere eletto per due mandati. La durata del mandato del coordinatore dell'organo di cui all'art. 25, comma 3, del coordinatore del Collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca e della Scuola dottorale, nonche' del presidente di Commissione paritetica e' di tre anni accademici. La durata del mandato del vice presidente di Commissione paritetica e' di due anni accademici. La durata del mandato dei rappresentanti del personale tab nel Consiglio di Dipartimento e' di tre anni accademici. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e' di due anni accademici. In caso di interruzione anticipata del mandato di un componente di organo collegiale, il mandato sostitutivo dura fino alla conclusione del mandato interrotto. 9. Il rettore indice le elezioni o avvia il procedimento per le nuove designazioni per la nomina dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione nei sei mesi precedenti la data di scadenza dei mandati in corso. 10. L'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dal presente Statuto e' incompatibile con la condizione di professore a tempo definito. Gli eletti o designati a tali cariche devono mantenere il regime di tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato. 11. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, qualunque carica accademica non puo' essere esercitata per piu' di due mandati consecutivi; in caso di mandato interrotto prima del termine previsto, ai fini della possibilita' di rielezione del subentrato per il mandato successivo si applica quanto previsto dal comma 8 in relazione alle cariche di direttore di dipartimento e di presidente di scuola. 12. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti e al personale tab che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 13. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Statuto si intendono quali cariche accademiche le seguenti: a) rettore; b) prorettore e delegato del rettore; c) componente del consiglio di amministrazione e del senato accademico; d) direttore di dipartimento; e) presidente di scuola; f) direttore di Centro di ricerca e di servizio di Ateneo; g) coordinatore dell'organo collegiale di gestione del corso di dottorato di ricerca e della Scuola dottorale; h) direttore di Scuola di specializzazione. |
| Art. 42. Disciplina transitoria ai fini dell'allineamento, all'anno accademico, del mandato di direttore (e di presidente di scuola) e dei componenti del senato accademico. 1. Tutti i direttori di dipartimento (o presidenti di scuola) entrati in carica successivamente alla data di scadenza dei mandati in corso al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione transitoria, cesseranno dalla carica in data 31 ottobre 2021. Se, per i direttori (o presidenti) cosi' entrati in carica, il periodo di durata della carica, decorrente dalla data indicata dal decreto rettorale di nomina, e' superiore alla meta' del mandato, il periodo di durata del mandato sara' considerato ai fini della possibilita' di essere eletti per due mandati. Se, per i direttori (o presidenti) cosi' entrati in carica, il periodo di durata della carica, decorrente dalla data indicata dal decreto rettorale di nomina, e' pari o inferiore alla meta' del mandato, il periodo di durata del mandato non sara' considerato ai fini della possibilita' di essere eletti per due mandati. Nell'ipotesi in cui, durante la vigenza della presente disposizione transitoria, un direttore (o presidente) cessi anticipatamente, per qualsiasi ragione, dalla carica e tale cessazione si verifichi anteriormente alla data del 31 ottobre 2018, il direttore (o presidente) successivamente eletto entrera' in carica il 1° novembre 2018 e fino a quella data le funzioni saranno svolte dal direttore (o presidente) vicario, ovvero, in mancanza, dal decano. 2. Nell'ipotesi in cui, durante la vigenza della presente disposizione transitoria, un direttore (o presidente) cessi anticipatamente, per qualsiasi ragione, dalla carica e tale cessazione si verifichi successivamente alla data del 31 ottobre 2018, il direttore (o presidente) successivamente eletto restera' in carica fino al 31 ottobre 2021 e il suo mandato sara' considerato o meno ai fini della possibilita' di essere eletto per due mandati a seconda che il mandato abbia avuto una durata superiore alla meta' del mandato ovvero pari o inferiore ad essa. 3. In via transitoria, la durata del mandato dei componenti del senato accademico, entrati in carica successivamente alla conclusione del mandato in corso al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione transitoria, si concludera' in data 31 ottobre 2021. |
| Art. 43. Divieti e incompatibilita'
1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato accademico, qualora risultino essere eletti a farne parte, e al collegio dei direttori di dipartimento. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, inoltre, non possono: a) essere componenti di altri organi centrali dell'universita'; b) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; c) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; d) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie presso il Ministero dell'universita' e presso l'ANVUR. 2. Le cariche di prorettore vicario e di prorettore sono incompatibili con quelle di direttore o di presidente di qualunque struttura dell'universita' e con quelle di componente degli organi centrali di cui al titolo II, capo II del presente statuto. 3. Il direttore di dipartimento e il presidente di scuola non possono essere componenti degli organi centrali di cui al titolo II, capo II del presente statuto, fatta eccezione per quanto previsto al comma 1 del presente articolo. 4. La carica di prorettore, di componente eletto del senato accademico, di direttore di dipartimento o di presidente di scuola e' incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione. 5. La funzione di prorettore vicario e' incompatibile con quelle di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 6. Le cariche di rappresentante degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel CUG e nell'organo di indirizzo dell'ente regionale per il diritto allo studio sono tra loro incompatibili. 7. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'universita', viene eletto o designato a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente all'accettazione della nuova carica. |
| Art. 44. Validita' delle adunanze e delle deliberazioni
1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide se: a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza; b) siano presenti almeno la meta' piu' uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto. 2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 1, punto b), salvo che per le adunanze del consiglio di amministrazione e del senato accademico, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita' od in alternanza, ai sensi delle norme vigenti, soltanto se intervengono all'adunanza. 3. L'ordine del giorno e' stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque da non meno di quattro dei componenti dell'organo collegiale. 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Ad esclusione delle adunanze del consiglio di amministrazione e del senato accademico, qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita' od in alternanza, ai sensi delle norme vigenti, soltanto se intervengono all'adunanza. 5. Nessuno puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado. |
| Art. 45. Verbalizzazione
1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali devono essere approvati, di norma, nella medesima adunanza o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'adunanza. 2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura del segretario dell'organo. 3. I verbali delle adunanze, dopo la relativa approvazione, sono pubblici. Le norme per la relativa consultazione sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti e' comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi. |
| Art. 46. Modifiche di Statuto
1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, dopo aver acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, anch'esso espresso a maggioranza assoluta dei componenti. 2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal consiglio di amministrazione, dai Consigli di Dipartimento e dal consiglio degli studenti. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilita' delle proposte presentate. 3. Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6 ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 47. Mandati
1. I mandati dei rappresentanti degli studenti in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto avranno termine il 31 ottobre 2021. 2. Salvo quanto diversamente previsto, i mandati di tutti gli organi centrali e delle strutture dell'Ateneo, monocratici e collegiali, in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto, hanno termine alla data prevista dal rispettivo provvedimento di nomina. Tutti i mandati successivi si concluderanno il 31 ottobre, con le eventuali riduzioni necessarie a prevederne il termine, sulla base della durata prevista, alla conclusione dell'anno accademico. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato delle cariche accademiche di cui all'art. 41, comma 13 sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'universita' alla data di entrata in vigore del presente statuto. |
| Art. 48. Revisione del regolamento generale di Ateneo
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, il senato accademico provvede alla modifica e all'approvazione del regolamento generale di Ateneo, con il parere del consiglio di amministrazione. |
| Art. 49. Revisione degli altri regolamenti
1. Entro un anno dal decreto di emanazione del regolamento generale di Ateneo tutti gli altri regolamenti previsti dal presente statuto devono essere adeguati, laddove necessario, alle norme statutarie e del regolamento generale di Ateneo. |
| Tabella A
Aree scientifico-disciplinari dell'universita' 1 - Area di lettere e filosofia L'area e' determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'universita', sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate. Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area: L-1 - Beni culturali; L-3 - Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; L-5 - Filosofia; L-10 - Lettere; L-11 - Lingue e culture moderne; L-12 - Mediazione linguistica; L-20 - Scienze della comunicazione; L-42 - Storia; LM-2 - Archeologia; LM-14 - Filologia moderna; LM-15 - Filologia, letterature e storia dell'antichita'; LM-19 - Informazione e sistemi editoriali; LM-37 - Lingue e letterature moderne europee e americane; LM-38 - Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale; LM-39 - Linguistica; LM-64 - Scienze delle religioni; LM-65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale; LM-78 - Scienze filosofiche; LM-84 - Scienze storiche; LM-89 - Storia dell'arte; LM-92 - Teorie della comunicazione. Dipartimenti che afferiscono all'area: Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo; Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere; Dipartimento di studi umanistici. 2 - Area delle scienze della formazione L'area e' determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'universita', sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate. Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area: L-19 - Scienze dell'educazione e della formazione; L-39 - Servizio sociale; L-40 - Sociologia; LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85 - Scienze pedagogiche; LM-85bis - Scienze della formazione primaria; LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali. Dipartimenti che afferiscono all'area: Dipartimento di scienze della formazione. 3 - Area di architettura L'area e' determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'universita', sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate. Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area: L-17 - Scienze dell'architettura; LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura. Dipartimenti che afferiscono all'area: Dipartimento di architettura. 4 - Area di ingegneria L'area e' determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'universita', sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate. Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area: L-7 - Ingegneria civile e ambientale; L-8 - Ingegneria dell'informazione; L-9 - Ingegneria industriale; LM-20 - Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-21 - Ingegneria biomedica; LM-23 - Ingegneria civile; LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-29 - Ingegneria elettronica; LM-32 - Ingegneria informatica; LM-33 - Ingegneria meccanica. Dipartimenti che afferiscono all'area: Dipartimento di ingegneria. 5 - Area delle scienze matematiche, fisiche e naturali L'area e' determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'universita', sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate. Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area: L-2 - Biotecnologie; L-13 - Scienze biologiche; L-26 - Scienze e culture enogastronomiche; L-30 - Scienze e tecnologie fisiche; L-34 - Scienze geologiche; L-35 - Scienze matematiche; LM-6 - Biologia; LM-17 - Fisica; LM-40 - Matematica; LM-74 - Scienze e tecnologie geologiche. Dipartimenti che afferiscono all'area: Dipartimento di matematica e fisica; Dipartimento di scienze. 6 - Area delle scienze economiche L'area e' determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'universita', sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate. Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area: L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 - Scienze economiche; LM-16 - Finanza; LM-56 - Scienze dell'economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali. Dipartimenti che afferiscono all'area: Dipartimento di economia; Dipartimento di economia aziendale. 7 - Area delle scienze giuridiche L'area e' determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'universita', sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate. Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area: L-14 - Scienze dei servizi giuridici; LMG/01 - Magistrali in giurisprudenza. Dipartimenti che afferiscono all'area: Dipartimento di giurisprudenza. 8 - Area delle scienze politiche L'area e' determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'universita', sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate. Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area: L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali; LM-52 - Relazioni internazionali; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-90 - Studi europei. Dipartimenti che afferiscono all'area: Dipartimento di scienze politiche. |
| Tabella B
Parte di provvedimento in formato grafico |
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