Gazzetta n. 58 del 7 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 febbraio 2020
Oneri di servizio pubblico imposti su alcuni collegamenti aerei da e per lo scalo di Olbia: cessazione degli effetti del decreto n. 367 dell'8 agosto 2018, e successive modifiche ed integrazioni e reviviscenza degli effetti del decreto n. 61 del 21 febbraio 2013.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafi 2, 107 e 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'articolo 16 e l'articolo 17;
Visto l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n.1008/2008;
Visto l'articolo 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuita' territoriale alla Regione autonoma della Sardegna e l'assunzione, a partire dal 2010, dei relativi oneri finanziari a carico della medesima regione;
Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 61 del 13 marzo 2013, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 222 del 24 settembre 2018, recante, a far data dal 1° aprile 2019, una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 a partire dalla stessa data di entrata in vigore della nuova imposizione;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2018, n. 483, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 296 del 21 dicembre 2018, che differisce al 17 aprile 2019 l'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367, nonche' proroga gli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 fino alla data di decorrenza del nuovo regime impositivo;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2019, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 94 del 20 aprile 2019, che modifica il regime impositivo di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2018 n. 367 e al connesso allegato tecnico con le relative appendici, limitandone gli effetti alle sole rotte Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa e prevede la prosecuzione, oltre la data del 17 aprile 2019, degli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 per i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa;
Accertata da parte della Regione Sardegna l'indisponibilita' dei vettori Air Italy S.p.a. e Alitalia SAI S.p.a. ad operare, oltre il 16 aprile 2020, il servizio onerato senza corrispettivo finanziario e senza usufruire di diritti esclusivi sulle rotte Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, in ordine alle quali avevano presentato accettazione, a far data dal 17 aprile 2019 e per un periodo di dodici mesi;
Vista la nota prot. n. 442 del 21 febbraio 2020, con la quale la Regione Sardegna ha comunicato l'anzidetta indisponibilita' dei vettori Air Italy S.p.a. e Alitalia SAI S.p.a.; la necessita', come richiesto dalla Commissione europea, di elaborare quale condizione pregiudiziale alla definizione e attuazione del nuovo progetto di OSP, di un preventivo studio di mercato, da parte di un advisor indipendente, per determinare le reali esigenze che non sarebbero soddisfatte dal libero mercato; la richiesta di abrogare il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367 e successive modifiche, prevedendo altresi', la reviviscenza espressa del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61.
Considerata l'esigenza di definire la nuova procedura impositiva, ai fini dell'entrata vigore, entro il 31 dicembre 2020, di un nuovo regime di OSP sui collegamenti Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;
Considerata la necessita' di assicurare, senza soluzione di continuita', servizi onerati che garantiscano voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate secondo uno stesso regime impositivo;
Considerata la posizione espressa dalla Commissione europea, con nota prot. n. 2494348 del 1° aprile 2019, sul regime impositivo di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367, in ordine al quale non ha formulato obiezioni esclusivamente sui servizi onerati per i quali era stata presentata accettazione da parte del vettore Air Italy e, in seguito, anche da parte del vettore Alitalia SAI S.p.a., invitando le Autorita' italiane al ritiro dei bandi di gara relativamente agli altri collegamenti aerei onerati da e per gli scali di Cagliari e Alghero con gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate;
Individuato nel regime onerato di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 la disciplina piu' adeguata per assicurare senza interruzione, nella fase di transizione al nuovo regime impositivo, il servizio pubblico onerato sui collegamenti da/per i tre scali sardi;
Considerata la necessita' di far rivivere gli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 anche per i servizi aerei di linea sulle rotte Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 17 aprile 2020 cessano gli effetti dei decreti ministeriali 8 agosto 2018, n. 367 e 11 aprile 2019, n. 140.
 
Art. 2

1. A decorrere dal 17 aprile 2020 il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 produce nuovamente i propri effetti anche per i servizi aerei di linea sulle rotte Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.
 
Art. 3

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it e in quello della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it
Roma, 21 febbraio 2020

Il Ministro: De Micheli