Gazzetta n. 61 del 9 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 dicembre 2019
Disposizioni in materia di pesca del polpo (octopus vulgaris), mediante l'impiego di trappole in materiale plastico e/o PVC.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, recante l'istituzione di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonche' la modifica dei regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e l'abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio, ed in particolare l'art. 13 che riguarda le misure di emergenza adottate da uno Stato membro;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 25 luglio 1969), recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2012), recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG-FAO del 29 luglio 1980);
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2015 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2015), recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016), recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
Visto il decreto ministeriale n. 621 del 21 dicembre 2018, recante disposizioni urgenti e transitorie in materia di pesca del polpo (octopus vulgaris) mediante l'impiego di «trappole in materiale plastico»;
Vista la circolare n. 41807 del 22 novembre 2011, recante disposizioni sulla marcatura ed identificazione dei pescherecci e degli attrezzi da pesca;
Vista la relazione recante gli esiti dell'indagine scientifica condotta dal CNR - Universita' di Pisa - con riguardo alla: Caratterizzazione e impatto della pesca del polpo comune, octopus vulgaris, con attrezzi assimilabili a «barattoli», nella fascia costiera del Mar Tirreno settentrionale e centrale;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del predetto regolamento (UE) n. 1380/2013, tra gli obiettivi della Politica comune della pesca, ricade, tra l'altro, la gestione delle attivita' di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;
Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare le attivita' di pesca in questione, anche sulla base del citato indirizzo scientifico, al fine di poter meglio determinare l'effettivo impatto delle medesime sulla risorsa ittica interessata;

Decreta:

Art. 1

Misure tecniche

1. Alle attivita' di pesca del polpo (octopus vulgaris), mediante l'impiego di trappole, in materiale plastico e/o PVC, si applicano, le vigenti normative nazionali e unionali, in materia di attrezzi da pesca fissati e/o sistemati sul fondale.
2. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1 e fermo restando il rispetto delle vigenti normative di sicurezza marittima, l'esercizio delle predette attivita' di pesca e', altresi', subordinato al rispetto delle seguenti limitazioni operative:
ogni imbarcazione autorizzata all'esercizio della pesca professionale, mediante l'impiego di attrezzi fissati e/o sistemati sul fondale, puo' detenere ed utilizzare un numero massimo di 5 cali/travi;
la lunghezza di ogni calo/trave non puo' essere superiore ai 4.000 metri ed a ciascuno di esso non possono essere applicati piu' di 250 «barattoli» o «tubi», in materiale plastico e/o PVC;
ciascun calo/trave e ciascuno dei suddetti «barattoli» o «tubi», devono essere identificati e marcati, in ossequio alla vigente normativa di settore.
3. Nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa, sono consentiti la detenzione e l'impiego di un quantitativo massimo di 2 «barattoli» o «tubi», in materiale plastico e/o PVC, per ciascuna imbarcazione, indipendentemente dal numero di persone presenti a bordo. Al termine di ogni attivita' di pesca, dette trappole dovranno essere recuperate e mantenute a bordo, fino al rientro in porto.
4. Non e' consentito l'utilizzo di «barattoli» o «tubi», in materiale plastico e/o PVC, su praterie di fanerogame (posidonia).
5. In caso di perdita di uno o piu' di «barattoli» o «tubi», in materiale plastico e/o PVC, gli stessi dovranno essere immediatamente e debitamente recuperati, in ossequio all'art. 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009, in premessa citato.
6. Qualsiasi utilizzo dei predetti attrezzi e' vietato nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto, fatte salve eventuali deroghe stabilite con provvedimento del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, su proposta del capo del Compartimento marittimo, competente per territorio, tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze operative delle marinerie locali.
 
Art. 2

Disposizioni finali

Il decreto ministeriale n. 621 del 21 dicembre 2018, e' abrogato.
Il presente decreto, sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo.
Il medesimo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonche' affisso agli albi delle autorita' marittime.
Roma, 30 dicembre 2019

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 48