Gazzetta n. 61 del 9 marzo 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 gennaio 2020, n. 1
Testo del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2020), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 12 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
dell'universita' e della ricerca

1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca ed e' conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: « 11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'universita' e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute. »;
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: « 4-bis. Il numero dei Ministeri e' stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione. ».
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di ((2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'universita' e della ricerca.)) Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 ((e di euro 80.000 annui)) a decorrere dall'anno 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione;
12) Ministero dell'universita' e della ricerca;
13) Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo;
14) Ministero della salute.
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del ministero degli
affari esteri.
4-bis. Il numero dei Ministeri e' stabilito in
quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a
qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio,
vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'art. 51 della Costituzione.».
 
Art. 2

Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XI del Titolo IV e' sostituito dai seguenti:
«Capo XI. (Ministero dell'istruzione). - Art. 49. (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'istruzione, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53((, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.))
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 50. (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo; attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione ((del sistema educativo di istruzione e formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnica superiore)); congiuntamente con il Ministero dell'universita' e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)((, individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione)), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; ((supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;)) riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi ((nazionali nel settore dell'istruzione)) finanziati dall'Unione europea; ((istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)); altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' dalla vigente legislazione, ((ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino a sei anni.))
Art. 51. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a ((venticinque)), ivi inclusi i capi dei dipartimenti.
Capo XI-bis. (Ministero dell'universita' e della ricerca). - Art. 51-bis. (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ((ricerca scientifica, tecnologica e artistica)) e di alta formazione artistica musicale e coreutica.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
Art. 51-ter. (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, ((dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori)); programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle universita', ((delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)) (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione ((in materia universitaria e di alta formazione)) artistica, musicale e coreutica; ((attuazione delle norme europee e internazionali)) in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria ((e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)); formazione di grado universitario ((e di alta formazione artistica e musicale)); razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria ((e accademica)); partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita' e negli enti di ricerca ((nonche' nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)); integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), ((individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca)); cooperazione scientifica in ambito nazionale, ((europeo e)) internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi ((nazionali)) finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attivita' per la diffusione della cultura scientifica e ((artistica)); altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
Art. 51-quater. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, e' pari a sei, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter. ».
((1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'universita' e della ricerca lo sviluppo e il consolidamento delle attivita' di proprio interesse e attribuite all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG 2015):
a) la dotazione organica dell'ANVUR e' incrementata, con oneri a carico del bilancio della stessa Agenzia, per un numero complessivo di dieci unita', di cui sei appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F4, tre appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F1, e una appartenente alla II area funzionale, fascia retributiva F2, del contratto collettivo nazionale di lavoro - ex comparto Ministeri, per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR e' autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR puo' continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a quindici unita' per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica, entro una spesa massima di euro 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti.))

2. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di ((655.000 euro per l'anno 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.))
 
Art. 3

Ripartizione delle strutture e degli uffici

1. Al Ministero dell'universita' e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo ((presso il medesimo Dipartimento)). Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilita' del Ministro dell'universita' e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate ((le strutture)), le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonche' degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo ((presso il medesimo Dipartimento)).
3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, e' trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell'universita' e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresi' a svolgere, anche per il Ministero dell'universita' e della ricerca, i compiti concernenti le spese gia' ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
((3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di dodici posti della III area funzionale, di nove posti della II area funzionale e di sei posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, e' incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. La predetta dotazione organica e' ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facolta' assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo e' stato gia' autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal fine, le predette facolta' assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'universita' e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facolta' assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale gia' posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita', la minore eta' anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennita', emolumenti, gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove piu' favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.
5. Il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di interpello di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero gia' in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.))

6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti e' acquisito il parere del Consiglio di Stato. ((Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuita' dei relativi incarichi e contratti.))
7.(( (soppresso). ))
8.(( (soppresso). ))
9. All'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'universita' e della ricerca». Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.
((9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonche' per la gestione giuridica ed economica del relativo personale».
9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilita' dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per il Ministero dell'universita' e della ricerca al 20 per cento.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante «Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.:
«Art. 4. (Gestione unificata delle spese
strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di
evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune
spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con
le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 11-ter del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per
garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del
Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di
rifiuti e di emissioni industriali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2015, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 9. (Disposizioni concernenti le regioni e in
tema di sanita' ed universita'). - 1-11-bis (Omissis).
11-ter. Il Ministero dell'istruzione, il Ministero
dell'universita' e della ricerca e le altre amministrazioni
consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio
interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove
necessario, dello statuto del Consorzio medesimo.».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 2 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2019, n.
252, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, come modificato dalla presente legge:
«Art. 51. (Attivita' informatiche in favore di
organismi pubblici). - 1. (Omissis).
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
comma 1, possono avvalersi della Societa' di cui all'art.
83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di completare e accelerare la trasformazione digitale
della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la
sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico della giustizia amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare
la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico, anche per il necessario adeguamento ai
processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'art. 3 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio
2020, al fine di rendere effettive le norme relative
all'istituzione di un "sistema comunitario di monitoraggio
e di informazione sul traffico navale", ivi incluso il
sistema denominato Port Management and Information System
(PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi afferenti alle attivita' portuali, da
realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonche'
di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari
stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
attivita' della stessa amministrazione marittima;
e) la Societa' di cui all'art. 33, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine
di assicurare e implementare le possibili sinergie con i
sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Agenzia del demanio;
f) la Societa' di cui all'art. 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine
di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e
le possibili sinergie delle piattaforme immateriali
abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano
Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le
modalita' di realizzazione.
f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo
alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema
informativo, anche per le esigenze delle istituzioni
scolastiche ed educative statali nonche' per la gestione
giuridica ed economica del relativo personale.
2-bis (Omissis).
2-ter (Omissis).
2-quater (Omissis).
3 (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
 
Art. 3 bis

Funzione dirigenziale tecnica

((1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalita' e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:
a) accesso riservato al personale docente ed educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianita' complessiva di almeno dieci anni e che siano confermati in ruolo;
b) il concorso puo' comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, a cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;
c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;
d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di universita' statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e' esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni;
e) previsione di un periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli;
f) previsione di una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' del Ministero dell'istruzione.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155.
- Per il testo dell'art. 19, comma 5-bis del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si rinvia alle
note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 19, comma 6 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note
all'art. 3.
- Il testo degli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado), abrogati dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
 
Art. 3 ter
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del
personale della ricerca

((1. All'articolo 12, comma 4-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine».
2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), la parola: «comunque» e' sostituita dalla seguente: «prioritariamente»;
b) all'articolo 35, dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
«3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalita' di conseguimento, nonche' alla loro pertinenza ai fini del concorso»;
c) all'articolo 52, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonche' degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4-ter, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218
(Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di
ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n.
124), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2016,
n. 276, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12. (Disposizioni sul personale). - (Omissis).
4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'art.
20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il
requisito di cui al comma 1, lettera c), del predettoart.
20, si interpreta nel senso che, per il conteggio dei
periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede
all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi
alle collaborazioni coordinate e continuative e agli
assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, posti in essere dall'ente che
procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o
dalle universita', nonche' alle collaborazioni coordinate e
continuative prestate presso fondazioni operanti con il
sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Per le procedure di cui
al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente
dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo
art. 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a
norme di proroga del predetto termine.».
- Si riportano i testi degli articoli 35 e 52, comma
1-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come modificati dalla presente legge:
«Art. 35. (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis);
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento,
il possesso del titolo di dott. di ricerca, che deve
prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i
titoli rilevanti ai fini del concorso.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013,
sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma
3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla
lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro
della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i
criteri di valutazione del titolo di dott. di ricerca di
cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di
studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo,
rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle
modalita' di conseguimento, nonche' alla loro pertinenza ai
fini del concorso.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte
comunque salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale
di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez
PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30
ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n.
281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo
svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale
e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente
in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la
valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e
professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario
nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della
salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.»
«Art. 52. (Disciplina delle mansioni). - 1.
(Omissis).
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, conservatori e istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono
secondo principi di selettivita', in funzione delle
qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e
dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di
fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono
tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita'
per l'amministrazione di destinare al personale interno, in
possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni
costituisce titolo rilevante ai fini della progressione
economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei
concorsi per l'accesso all'area superiore. La
contrattazione collettiva assicura che nella determinazione
dei criteri per l'attribuzione delle progressioni
economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del
titolo di dott. di ricerca nonche' degli altri titoli di
studio e di abilitazione professionale di cui all'art. 35,
comma 3-quater.
2 - 6 (Omissis).».
 
Art. 3 quater
Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica

((1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento e' approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.
2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022.
3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2017- 2018 incluso» sono sostituite delle seguenti: «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso».))


Riferimenti normativi

- Si riportano i testi vigenti degli articoli 2 e 8,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2019, n. 143 recante «Regolamento recante le
procedure e le modalita' per la programmazione e il
reclutamento del personale docente e del personale
amministrativo e tecnico del comparto AFAM», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2019, n. 294:
«Art. 2. (Programmazione e reclutamento del
personale). - 1. Le Istituzioni, nell'ambito della propria
autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani
triennali per la programmazione del reclutamento del
personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo
indeterminato e determinato. La programmazione deve tener
conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il
migliore funzionamento delle attivita' didattiche e dei
servizi amministrativi, della propria dotazione organica,
considerati i posti gia' vacanti e quelli disponibili nel
triennio per cessazioni dal servizio, nonche' degli
equilibri di bilancio.
2. La programmazione del reclutamento del personale
di cui al comma 1 e' approvata dal consiglio di
amministrazione su proposta del consiglio accademico entro
il mese di dicembre di ogni anno con riferimento al
triennio successivo e puo' essere aggiornata annualmente in
sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque,
non oltre il mese di maggio, o del successivo bilancio di
previsione, nonche' in ogni tempo per l'adeguamento ad
eventuali modifiche della normativa statale, previo
esperimento delle procedure di mobilita' previste dal CCNL
entro il mese di aprile.
3. La programmazione del reclutamento del personale
di cui al comma 1, a invarianza di costo complessivo della
dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive
rese disponibili ai sensi della lettera c), si conforma ai
seguenti criteri:
a) possibilita' di convertire i posti di organico
vacanti del personale docente in posti del personale
tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica
motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di
supporto e all'offerta formativa delle Istituzioni, nel
rispetto di una dotazione organica in cui il rapporto tra
personale tecnico-amministrativo e personale docente non
puo' comunque essere superiore allo 0,5;
b) possibilita' di convertire cattedre appartenenti
a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante
cattedre appartenenti ad altri settori
artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di
formazione. La conversione e' attuata nel rispetto del
limite annuo del trenta per cento delle cattedre che
risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico
successivo rispetto a quello in cui e' stata approvata la
programmazione del reclutamento del personale di cui al
comma 1 e con arrotondamento all'unita' superiore;
c) destinazione al reclutamento a tempo
indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico,
in conformita' alle facolta' assunzionali definite entro il
mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico
ed entro i limiti delle risorse a bilancio disponibili, di
una spesa complessiva, calcolata parametrando le qualifiche
al costo medio equivalente del docente di prima fascia,
secondo quanto previsto nell'allegata tabella 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto, pari
alla somma:
1) del cento per cento dei risparmi derivanti
dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico
precedente individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
2) di un importo non superiore al dieci per
cento, per l'anno accademico 2020/2021, della spesa
sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a
tempo determinato stipulati per la copertura dei posti
vacanti nella dotazione organica, da ripartire con decreto
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
d) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito
della programmazione di riferimento e una volta esperite le
procedure di mobilita' previste dal C.C.N.L., a livello di
singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di
cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza,
una quota pari ad almeno il trentacinque per cento del
budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla
chiamata dei docenti che risultano nelle graduatorie per
soli titoli e secondo il seguente ordine:
1) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento
(GNE) di cui all'art. 270, comma 1, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297;
2) nelle graduatorie nazionali di cui all'art.
2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
3) nelle graduatorie nazionali di cui all'art.
19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128;
4) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di
cui all'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n.
205;
e) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito
della programmazione di riferimento a livello di singola
Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla
lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota
pari ad almeno il dieci per cento del budget per le
assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata di coloro
che sono inseriti nelle graduatorie nazionali dei concorsi
per esami e titoli (GET) di cui all'art. 12, comma 2, del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
f) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito
della programmazione di riferimento a livello di singola
Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla
lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota
complessiva pari ad almeno il dieci per cento e non
superiore al venti per cento del budget al reclutamento di
docenti di prima fascia:
1) per soli titoli, secondo i criteri e le
modalita' di cui all'art. 4, ad esclusione della prova di
cui alla lettera h) a cui concorrono i docenti di seconda
fascia assunti, con selezione per esami e titoli,
dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a
tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;
2) per esami e titoli, secondo i criteri e le
modalita' di cui all'art. 4, a cui concorrono i docenti di
seconda fascia assunti, con selezione per titoli,
dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a
tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.
L'eventuale disponibilita' di spesa non utilizzata per
mancanza del vincitore delle procedure di reclutamento di
cui ai numeri 1) e 2), resta nella disponibilita'
dell'Istituzione per essere destinata alle procedure di cui
alle lettere d), e) e g);
g) obbligo per la singola Istituzione, entro i
limiti di cui alla lettera c) e con riferimento all'anno
accademico 2020/2021, di destinare una quota minima del
dieci per cento del budget di cui alla lettera c) al
reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato, che sia in possesso di tutti i seguenti
requisiti:
1) risulti in servizio su posto vacante alla data
di entrata in vigore del presente regolamento con contratti
a tempo determinato presso l'Istituzione che procede
all'assunzione;
2) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso
Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da
quella che procede all'assunzione;
3) abbia maturato, alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle
dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in
altra Istituzione AFAM.
4.Le assunzioni di personale effettuate con le
procedure di cui al comma 3, lettere d) ed e), non possono
superare il limite del cinquanta per cento di quelle svolte
con le procedure di cui all'art. 4.
5.Nell'ambito delle assunzioni riferite alle
graduatorie nazionali di cui al comma 3, lettere d) ed e),
l'avente titolo a cui viene proposta l'assunzione da parte
dell'Istituzione, individuato mediante lo scorrimento delle
graduatorie, ha quindici giorni di tempo per accettare la
presa di servizio, che in ogni caso avviene con l'inizio
dell'anno accademico immediatamente successivo; in caso di
accettazione della proposta di assunzione a tempo
indeterminato, il docente e' cancellato dalle graduatorie
nazionali per il relativo settore artistico-disciplinare;
in caso di rinuncia o di decorrenza del termine senza
accettazione, il docente decade dalla graduatoria
esclusivamente con riferimento all'Istituzione che ne ha
proposto l'assunzione, ferma restando la permanenza nella
graduatoria nazionale.»
«Art. 8. (Disposizioni finali, transitorie e
abrogazioni). - (Omissis).
4. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, sono
abrogati:
a) l'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
b) l'art. 1-quater, comma 1, quarto periodo, del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
c) l'art. 270 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e l'art. 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
fatte salve le graduatorie di cui al citatoart. 270, comma
1, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
d) l'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n.
357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. All'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 e'
sostituito dal seguente: «7. La definizione dell'organico
del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata
con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 655, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
«655. Il personale docente che non sia gia' titolare
di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui
al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai
fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia
maturato, fino all'anno accademico 2020-2021 incluso,
almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una
delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3
del regolamento di cui aldecreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi
di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' inserito in
apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione
degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e
determinato, in subordine alle vigenti graduatorie
nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei
limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e'
disposto con modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.».
 
Art. 4

Disposizioni finali e transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque gia' conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.
2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e' stabilito transitoriamente in centotrenta unita' per il Ministero dell'istruzione ed in sessanta unita' per il Ministero dell'universita' e ricerca. Nei limiti del contingente complessivo cosi' individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto previsto dal comma 5.
((2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una prevista in quella del Ministero dell'universita' e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro.))
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3 comma 6, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, ((nonche' del dirigente di cui al comma 2-bis. I predetti Ministri assicurano altresi' il successivo conferimento degli incarichi)) per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra le altre, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilita' amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuita' dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attivita' e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attivita' da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di piu' centri di responsabilita' amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.))
4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-bise 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'Organismo indipendente di valutazione di cui al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'universita' e della ricerca.
6. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, come struttura di servizio per il Ministero dell'universita' e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilita' amministrativa numero 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.
7. Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione ((con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca)). A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, e' autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
((7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, in ter mini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.))
8. La denominazione «Ministero dell'istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.
9. La denominazione «Ministero dell'universita' e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 51-bise 51-terdel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.
10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile.
12. Le funzioni di controllo della ((regolarita' amministrativa)) e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, e' istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed e' autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unita' di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2019, n. 140 recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2019, n. 155 recante «Regolamento recante
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
dicembre 2019, n. 299.
- Per il testo vigente dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si rinvia alle note
all'art. 3.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 6. (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri
in cui le strutture di primo livello sono costituite da
direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del
segretario generale. Il segretario generale, ove previsto,
opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei
programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 17,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O:
«Art. 21. (Bilancio di previsione). - 1-16 (Omissis).
17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare della legge di bilancio sono
ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della
gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano
le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della
gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della
legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base
delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio
precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art.
4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
18. (Omissis).».
- Per il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si rinvia alle note
all'art. 3.
- Il testo degli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88
del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
abrogati dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008),
modificata dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O,
- Si riporta il testo dell'art. 111 del codice di
procedura civile di cui al R.D. 28/10/1940, n. 144 recante
«Approvazione del codice di procedura civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1940, n. 253:
«Art. 111. (Successione a titolo particolare nel
diritto controverso).
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto
controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il
processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a
causa di morte, il processo e' proseguito dal successore
universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare puo'
intervenireo essere chiamatonel processo e, se le altre
parti vi consentono, l'alienante o il successore universale
puo' esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega
sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo
particolareed e' impugnabile anche da lui, salve le norme
sull'acquisto in buona fede dei mobilie sulla
trascrizione.».
 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

((1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, a 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.))

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
((2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 ed e' destinata alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell'anno 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.))


Riferimenti normativi

- La legge 18 dicembre 1997, n. 440 recante
«Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n.
298.
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.:
«Art. 19. (Copertura finanziaria). - 1.Per la
copertura degli oneri di cui al presente decreto
legislativo e' autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per
l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal
2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli
oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi
ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici
e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della
commissione nazionale di esperti di cui all'art. 3, comma
6.
2-3 (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 125, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«125. Per l'attuazione del Piano nazionale di
formazione e per la realizzazione delle attivita' formative
di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di
euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 256, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:
«256. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi
di cui alla lettera e) del comma 7 dell'art. 1 della legge
13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, comma 125, della medesima legge e' incrementata
di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di
prevedere:
a) misure volte al potenziamento della
qualificazione dei docenti in materia d'inclusione
scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per
l'anno 2020;
b) misure volte al potenziamento della
qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e
contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto
delle linee di orientamento di cui all'art. 4 della legge
29 maggio 2017, n. 71, nonche' in materia di insegnamento
dell'educazione al rispetto e della parita' dei sessi per
sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e
del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite
di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal
2020 al 2022.».
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

«Tabella A
(articolo 3, comma 3-bis)

Parte di provvedimento in formato grafico