Gazzetta n. 61 del 9 marzo 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6
Testo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita' competenti, ((con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2)), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;
b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione ((del funzionamento)) dei servizi educativi dell'infanzia, ((delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti)) di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del ((codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al)) decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';
k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici, degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorita' competente;
m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;
n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita' lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita' lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune ((o dell'area)) indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto
legislativo 22/01/2004, n. 42 recante "Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137."Pubblicato nella Gazz. Uff. 24
febbraio 2004, n. 45, S.O.
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto
legislativo 23/05/2011, n. 79 recante «Codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta',
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di scambio», pubblicato
nella Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129, S.O. :
«Art. 41 (Diritto di recesso prima dell'inizio del
pacchetto). - 1. Il viaggiatore puo' recedere dal contratto
di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio
del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle
spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui
ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore
che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico puo' prevedere
spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in
base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di
costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla
riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle spese standard di
recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al
prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e
degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi
turistici.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie
verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale
sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di
recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L'organizzatore puo' recedere dal contratto di
pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
e' tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto e'
inferiore al minimo previsto dal contratto e
l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in
ogni caso non piu' tardi di venti giorni prima dell'inizio
del pacchetto in caso di viaggi che durano piu' di sei
giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in
caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di
quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di
viaggi che durano meno di due giorni;
b) l'organizzatore non e' in grado di eseguire il
contratto a causa di circostanze inevitabili e
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al
viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio
del pacchetto.
6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi
prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a
quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque
pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il
pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici
giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente
collegati stipulati con terzi.
7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal
contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque
giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla
data in cui riceve le condizioni contrattuali e le
informazioni preliminari se successiva, senza penali e
senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte
correnti, il diritto di recesso e' escluso. In tale ultimo
caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo
evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di
recesso.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
12/06/1990, n. 146 recante «Norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge», pubblicata nella Gazz. Uff.
14 giugno 1990, n. 137:
«Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge sono
considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente
dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se
svolti in regime di concessione o mediante convenzione,
quelli volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla
salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di
circolazione, all'assistenza e previdenza sociale,
all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto
di sciopero con il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente
legge dispone le regole da rispettare e le procedure da
seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare
l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei diritti
medesimi, in particolare nei seguenti servizi e
limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate
come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della
salute, della liberta' e della sicurezza della persona,
dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la
sanita'; l'igiene pubblica; la protezione civile; la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli
speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al
controllo su animali e su merci deperibili;
l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici,
risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti,
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione della giustizia, con particolare
riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta'
personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai
processi penali con imputati in stato di detenzione; i
servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni
culturali; l'apertura al pubblico regolamentata di musei e
altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo
101, comma 3, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
b) per quanto concerne la tutela della liberta' di
circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani
autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e
quelli marittimi limitatamente al collegamento con le
isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza
sociale, nonche' gli emolumenti retributivi o comunque
quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle
necessita' della vita attinenti a diritti della persona
costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei
relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio
bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione
pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di
assicurare la continuita' dei servizi degli asili nido,
delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche' lo
svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e
l'istruzione universitaria, con particolare riferimento
agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione:
le poste, le telecomunicazioni e l'informazione
radiotelevisiva pubblica.
Art. 2. - 1. Nell'ambito dei servizi pubblici
essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero
e' esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire
le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un
preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma
5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo
sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel
termine di preavviso, la durata e le modalita' di
attuazione, nonche' le motivazioni, dell'astensione
collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data
sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorita'
competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8,
che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di
garanzia di cui all'articolo 12.
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei
servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle
finalita' indicate dal comma 2 e dell'articolo 1, ed in
relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della
sicurezza, nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli
impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli
accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di
servizio, da emanare in base agli accordi con le
rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del
medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni
indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito
dei servizi di cui all'articolo 1, le modalita' e le
procedure di erogazione e le altre misure dirette a
consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente
articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo
sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori
tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le
modalita' per l'individuazione dei lavoratori interessati,
ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e
devono altresi' indicare intervalli minimi da osservare tra
l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del
successivo, quando cio' sia necessario ad evitare che, per
effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti
sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio
finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente
compromessa la continuita' dei servizi pubblici di cui
all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi
devono essere in ogni caso previste procedure di
raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per
entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione
dello sciopero ai sensi del comma 1 . Se non intendono
adottare le procedure previste da accordi o contratti
collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo
preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha
rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune
nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza
dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione
comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale,
presso la competente struttura del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Qualora le prestazioni
indispensabili e le altre misure di cui al presente
articolo non siano previste dai contratti o accordi
collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se
previste non siano valutate idonee, la Commissione di
garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma
1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile
con le finalita' del comma 3. Le amministrazioni e le
imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a
comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione
degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che
saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi
orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al
presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con
riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui
all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le
imprese erogatrici dei servizi sono tenute
all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonche'
al rispetto delle modalita' e delle procedure di erogazione
e delle altre misure di cui al comma 2.
4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta
l'idoneita' delle prestazioni individuali ai sensi del
comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i
regolamenti di servizio nonche' i codici di
autoregolamentazione e le regole di condotta vengono
comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle
parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o
all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le
misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresi', di
favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di
composizione del conflitto e di consentire all'utenza di
usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al
comma 1 non puo' essere inferiore a dieci giorni. Nei
contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio da
emanare in base agli accordi con le rappresentanze del
personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della
presente legge possono essere determinati termini
superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei
servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare
comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno
cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e
dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello
sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi;
debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta
riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro
sia terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra le
parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della
Commissione di garanzia o dell'autorita' competente ad
emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca
spontanea dello sciopero proclamato, dopo che e' stata data
informazione all'utenza ai sensi del presente comma,
costituisce forma sleale di azione sindacale e viene
valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti
dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis. Il servizio pubblico
radiotelevisivo e' tenuto a dare tempestiva diffusione a
tali comunicazioni, fornendo informazioni complete
sull'inizio, la durata, le misure alternative e le
modalita' dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali
e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime
informazioni i giornali quotidiani e le emittenti
radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti
o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o
fiscali previste da leggi dello Stato. Le amministrazioni e
le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di
fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne
faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi
proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i
rinvii degli scioperi proclamati, e le relative
motivazioni, nonche' le cause di insorgenza dei conflitti.
La violazione di tali obblighi viene valutata dalla
Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4,
comma 4-sexies.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di
preavviso minimo e di indicazione della durata non si
applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa
dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi
lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.».
 
Art. 2

Ulteriori misure di gestione dell'emergenza

1. Le autorita' competenti, ((con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2)), possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche ((fuori dei casi)) di cui all'articolo 1, comma 1.
 
Art. 3

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, ((sentiti)) il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della ((Conferenza delle regioni e delle province autonome)), nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ((Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.))
3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti gia' adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale
5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. ((Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.))
6. ((Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,)) i termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo ((,)) durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti ((,)) sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge
23/12/1978, n. 833 recante «Istituzione del servizio
sanitario nazionale», pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 1978, n. 360, S.O.:
«Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di
polizia veterinaria). - Il Ministro della sanita' puo'
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni.
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio
delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di
vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi
comprese quelle gia' esercitate dagli uffici del medico
provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina
il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della
giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente piu' comuni e al territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di ordinanze, di
accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei
relativi provvedimenti le attivita' di istituto delle forze
armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie,
ricadono sotto la responsabilita' delle competenti
autorita'.
Sono altresi' fatti salvi i poteri degli organi dello
Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela
dell'ordine pubblico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 117 del decreto
legislativo 31/03/1998, n. 112 recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazz. Uff. 21
aprile 1998, n. 92, S.O.:
«Art. 117 (Interventi d'urgenza). - 1. In caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della
comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo
Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu'
ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di
piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi
del comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267 recante «Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali.» Pubblicato nella
Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
«Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della
provincia). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia
sono gli organi responsabili dell'amministrazione del
comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia
rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta,
nonche' il consiglio quando non e' previsto il presidente
del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi
esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi'
all'espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni
attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste
da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunita' locale. Le medesime
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita'
di interventi volti a superare situazioni di grave incuria
o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio
culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilita'
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela
della tranquillita' e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo
Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu'
ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di
piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi
del precedente comma.
7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla
base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti.
7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il
soddisfacimento delle esigenze di tutela della
tranquillita' e del riposo dei residenti nonche'
dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate
aree delle citta' interessate da afflusso particolarmente
rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento
di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate
da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo'
disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta
giorni, con ordinanza non contingibile e urgente,
limitazioni in materia di orari di vendita, anche per
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche, nonche' limitazioni degli orari di vendita
degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle
attivita' artigianali di produzione e vendita di prodotti
di gastronomia pronti per il consumo immediato e di
erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori
automatici.
7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal
Sindaco ai sensi del comma 7-bis e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata
commessa per due volte in un anno, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo12, comma 1, del
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se
il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in
misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo
periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del
presente testo unico.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio
il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune e della provincia presso enti, aziende ed
istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere
effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali e provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da
portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della
provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma
della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da
portare a tracolla.».
- Si riporta il testo dell'articolo 650 del codice
penale, recante «Inosservanza dei provvedimenti
dell'autorita'»:
«Art. 650. - Chiunque non osserva un provvedimento
legalmente dato dall'autorita' per ragione di giustizia o
di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, e'
punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato,
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro
206.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge
24/11/2000, n. 340 recante «Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999», pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2000, n.
275:
«Art. 27 (Accelerazione del procedimento di controllo
della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla Corte
dei conti per il controllo preventivo di legittimita'
divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni
dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una
pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte,
nel predetto termine, abbia sollevato questione di
legittimita' costituzionale, per violazione dell'articolo
81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge
che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia
sollevato, in relazione all'atto, conflitto di
attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le
risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo'
complessivamente essere superiore a trenta giorni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 21-bis, 21-ter e
21-quater della legge 07/08/1990, n. 241 «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.» Pubblicata nella
Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192:
Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme
stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi
previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati
aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.
Art. 21-ter (Esecutorieta'). - 1. Nei casi e con le
modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento
costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita'
dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora
l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni,
previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva
nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per
l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Art. 21-quater (Efficacia ed esecutivita' del
provvedimento). - 1. I provvedimenti amministrativi
efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o
differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque
essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.».
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) lo stanziamento previsto dalla medesima delibera e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che a tal fine e' corrispondentemente incrementato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 ((,)) pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ((all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)). Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare ((,)) con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- La Delibera del Consiglio dei Ministero del 31
gennaio 2020 reca "Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili", pubblicata nella Gazz Uff 01 febbraio 2020
n. 26.
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della
protezione civile», pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio
2018, n. 17:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5,
legge 225/1992)). - 1. Per gli interventi conseguenti agli
eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 542 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata
nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.:
«542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il
provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi
speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore
a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni
aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai
soggetti di cui al predetto comma che effettuano
transazioni attraverso strumenti che consentano il
pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono,
altresi', stabilite le modalita' attuative del presente
comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare
complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato
le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di
servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le
risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi
e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla
gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, e' incrementato di 50 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020. I fondi per le spese
amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle
amministrazioni che sostengono i relativi costi.».
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.