Gazzetta n. 61 del 9 marzo 2020 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 8 marzo 2020 |
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 645). |
|
|
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020 e n. 644 del 4 marzo 2020, recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: «Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: «Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, recante «Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» con la quale sono stati stanziati ulteriori 100 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Considerato lo straordinario numero di chiamate registrato a partire dal 21 febbraio 2020 dal Servizio 1500 attivato dal Ministero della salute sull'emergenza in rassegna avvalendosi di personale sanitario; Tenuto conto della necessita' di destinare parte del contingente di incarichi a personale medico gia' autorizzati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, per il potenziamento urgente del sopra richiamato Servizio 1500; Rilevata, conseguentemente, l'esigenza di incrementare in misura corrispondente il numero di incarichi conferibili da parte del Ministero della salute al personale medico, per far fronte al fabbisogno degli Uffici periferici USMAF-SASN; Dato atto della necessita' di un ulteriore potenziamento del Servizio 1500, attraverso l'attivazione di un contact center non sanitario, per assicurare una risposta adeguata all'attuale straordinario numero di chiamate al numero di pubblica utilita', attraverso una idonea selezione delle chiamate da far gestire al personale sanitario; Vista la richiesta del Ministero della salute del 28 febbraio 2020; Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 6 marzo 2020; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Potenziamento Servizio 1500
1. Il Soggetto attuatore del Ministero della salute, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, cosi' come integrato dal decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini del superamento del contesto emergenziale indicato in premessa, e' autorizzato ad affidare in outsourcing, per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilita', relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di contact center di primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi. |
| Art. 2
Incremento del personale medico
1. Il Soggetto attuatore di cui all'articolo 1 e' autorizzato a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005. 2. Ai soggetti incaricati ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 637 del 21 febbraio 2020. |
| Art. 3 Oneri iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute
1. Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute per l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, si provvede nel limite di euro 5.400.000, a valere sulla contabilita' speciale intestata al medesimo Soggetto attuatore di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute e' autorizzato a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 risorse pari a euro 5.400.000 per l'anno 2020, iscritte sul capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute. A tal fine il capitolo 4393 e' integrato di 2.184.000 euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. 3. Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute per l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2, si provvede nel limite di euro 1.213.000 a valere sulle risorse finanziarie stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020. 4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli |
|
|
|