Gazzetta n. 63 del 10 marzo 2020 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 21 novembre 2019
Programmazione delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici derivanti dal definanziamento degli interventi del programma di cui alle delibere CIPE n. 102 del 2004, 143 del 2006 e 17 del 2008 e del programma di cui alle delibere CIPE n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012. (Delibera n. 70/2019).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica;
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208 del 1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96 del 1993), nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;
Visto l'art. 80, comma 21, della citata legge n. 289 del 2002, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto Piano a questo Comitato, sentita la Conferenza unificata;
Visto l'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 18, il quale in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-quinquies della richiamata legge n. 133 del 2008, dispone che il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita';
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare l'art. 1, comma 165, il quale prevede che «Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 102 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17 del 21 febbraio 2008, e' consentito agli enti beneficiari... l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento gia' autorizzato» e che il medesimo comma prevede inoltre che «Le somme, gia' disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti, relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a., sono destinate dal CIPE alle medesime finalita' di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, secondo modalita' individuate dallo stesso Comitato entro il 31 dicembre 2019», termine cosi' modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n 91;
Viste le delibere del CIPE 20 dicembre 2004, n. 102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 2005, 17 novembre 2006, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2007 e 21 febbraio 2008, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 2009;
Viste le delibere del CIPE 13 maggio 2010, n. 32 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 2010, 20 gennaio 2012, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2012 con le quali questo Comitato ha destinato rispettivamente 358 milioni e 259 milioni al primo e secondo programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici;
Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 2019, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica»;
Vista la nota 31 ottobre 2019, n. 41987, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile del CIPE della proposta di «programmazione delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici derivanti dal definanziamento degli interventi del programma di cui alle delibere CIPE n. 102 del 2004, n. 143 del 2006 e n. 17 del 2008 e del programma di cui alle delibere CIPE n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;
Vista la nota 21 novembre 2019, n. 15043, con la quale il MIT ha trasmesso la relazione istruttoria aggiornata relativamente ai dati aggiornati e i decreti di impegno delle risorse disponibili;
Preso atto dell'attivita' istruttoria svolta dal MIT, ed in particolare che:
1) a norma dell'art. 1, comma 165, della legge n. 107 del 2015, e successive modificazioni, e' prevista la riprogrammazione delle risorse, in capo al MIT, che si rendano disponibili a seguito del definanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, finanziati con le delibere del CIPE, non avviati, e per i quali non sono stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti;
2) le predette risorse, con esclusione di quelle che risulteranno in perenzione amministrativa al 31 dicembre 2019, devono essere destinate, ai sensi della citata normativa, alle medesime finalita' di edilizia scolastica in favore degli interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti;
3) il definanziamento riguarda interventi non eseguiti per circa 129 milioni di euro a favore di programmi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, introdotti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalle delibere del CIPE n. 102 del 2004, n. 143 del 2006, n. 17 del 2008, n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012, cosi' come risulta dall'elenco degli interventi definanziati pubblicato nel mese di luglio 2019 sul sito istituzionale della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del MIT, mentre le risorse effettivamente disponibili per la nuova programmazione sono quantificate in euro 48,4 milioni circa, ripartiti tra le regioni;
4) la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati ha dato i seguenti esiti:
4.1 nell'ambito del «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici» di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002, finanziato dalle delibere CIPE n. 102 del 2004, n. 143 del 2006 e n. 17 del 2008, sono oggetto di revoca del finanziamento n. 146 interventi, per un importo complessivo di 46.441.053,99 euro, di cui 17.481.940,38 euro disponibili per la riprogrammazione;
4.2 nell'ambito del «Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico», finanziato dalle delibere CIPE n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012, sono oggetto di revoca di finanziamento n. 594 interventi, per un importo complessivo di 83.101.900 euro, di cui 30.889.062,00 euro disponibili per la riprogrammazione. Tale importo, secondo quanto precisato nell'istruttoria, corrisponde alle anticipazioni erogate agli enti beneficiari, i cui interventi sono oggetto di definanziamento;
5) le risorse disponibili, per un totale di 48.371.002,38 euro, sono cosi' ripartiti per regione:

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| Regione | Importo (in euro) |
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|Campania | 15.783.744,92|
+-----------------------------+---------------------------+
|Sicilia | 9.172.582,68|
+-----------------------------+---------------------------+
|Calabria | 5.193.990,41|
+-----------------------------+---------------------------+
|Puglia | 5.042.008,00|
+-----------------------------+---------------------------+
|Sardegna | 4.285.657,00|
+-----------------------------+---------------------------+
|Abruzzo | 1.794.211,94|
+-----------------------------+---------------------------+
|Lazio | 1.697.218,67|
+-----------------------------+---------------------------+
|Emilia-Romagna | 1.273.291,01|
+-----------------------------+---------------------------+
|Friuli-Venezia Giulia | 926.676,58|
+-----------------------------+---------------------------+
|Toscana | 910.995,63|
+-----------------------------+---------------------------+
|Veneto | 750.707,14|
+-----------------------------+---------------------------+
|Liguria | 403.303,47|
+-----------------------------+---------------------------+
|Basilicata | 355.424,93|
+-----------------------------+---------------------------+
|Lombardia | 261.000,00|
+-----------------------------+---------------------------+
|Molise | 190.340,00|
+-----------------------------+---------------------------+
|Marche | 125.100,00|
+-----------------------------+---------------------------+
|Piemonte | 108.000,00|
+-----------------------------+---------------------------+
|Umbria | 96.750,00|
+-----------------------------+---------------------------+
|Totale | 48.371.002,38|
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Considerato che, come osservato dal MIT, tali risorse, oggetto di definanziamento e resesi disponibili per la nuova programmazione, non costituiscono somme cosi' considerevoli da giustificare l'avvio di una nuova programmazione di finanziamento per gli interventi di edilizia scolastica ma si ritiene piu' opportuno assegnare le predette economie agli interventi individuati nella Programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica di cui alla citata legge n. 107 del 2015;
Vista la nota 21 novembre 2019, n. 5982, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Considerato il dibattito svoltosi nel corso della seduta odierna del Comitato;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, condivisa dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Delibera:

1. Le risorse, resesi disponibili, a seguito dei definanziamenti dei programmi stralcio di edilizia scolastica, verranno destinate a favore degli interventi inseriti nella programmazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che non siano gia' destinatari di altri finanziamenti nazionali, non abbiano gia' trovato copertura nei fondi di cui alla Programmazione unica nazionale 2018-2020, e che ricadano nel medesimo territorio regionale degli interventi oggetto di definanziamento.
2. Per le regioni nei cui territori sono state accertate risorse, a seguito dei definanziamenti, di importo tale da non consentire il finanziamento di un intero intervento, secondo l'ordine di graduatoria, e' possibile individuare per il finanziamento ulteriori interventi non ancora finanziati, nell'ambito della medesima Programmazione unica nazionale 2018-2020, ovvero in altri piani nazionali approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Le risorse, resesi disponibili a seguito dei definanziamenti a valere sulle delibere CIPE n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012, sono assegnate ai medesimi enti locali titolari degli interventi oggetto di definanziamento qualora i suddetti enti abbiano ulteriori interventi non finanziati inclusi nella Programmazione unica nazionale 2018-2020, o anche in altri piani nazionali approvati dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. Qualora gli enti locali non abbiano ulteriori interventi inclusi nella suddetta Programmazione unica nazionale 2018-2020, o anche in altri piani nazionali approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche', qualora con le medesime risorse resesi disponibili a seguito del definanziamento, non possano essere finanziati interamente gli interventi presenti nelle suddette programmazioni, le risorse disponibili possono essere utilizzate per finanziare verifiche di vulnerabilita' sugli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, o per interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio o antisismica, o ancora per la progettazione di interventi di messa in sicurezza, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Relativamente alle risorse oggetto di definanziamento, di cui alle delibere CIPE. n. 102 del 2004, n. 143 del 2006 e n. 17 del 2008, gia' impegnate con decreti ministeriali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valutera', in fase di sottoscrizione della Convenzione di cui al successivo punto 5, la destinazione di tali somme a favore di interventi inseriti nella programmazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che:
4.1. non abbiano gia' trovato copertura nei fondi di cui alla Programmazione unica nazionale 2018-2020;
4.2. ricadano nel medesimo territorio regionale degli interventi oggetto di definanziamento;
4.3. non siano gia' destinatari di altri finanziamenti nazionali.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuleranno una apposita convenzione nella quale sara' definita la lista di interventi su edifici scolastici che beneficeranno del nuovo finanziamento, saranno stabiliti modalita' e termini del finanziamento, sara' prevista la facolta' per gli enti beneficiari delle risorse di avvalersi dei Provveditorati interregionali per opere pubbliche territorialmente competenti e le modalita' di caricamento dei dati di monitoraggio degli interventi ai fini dell'utilizzo degli stessi nei piani di mutuo di edilizia scolastica. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare, avranno il compito di definire le modalita' attuative al fine di assicurare l'utilizzo della quota maggiore delle risorse disponibili per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e, ove possibile, mantenere il numero di interventi previsti per i diversi comuni.
6. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferiranno al CIPE entro il secondo semestre del 2020 sulla stipulazione della convenzione e comunicheranno l'elenco degli interventi finanziati.
7. Il monitoraggio e' effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e gli enti locali beneficiari sono tenuti ad aggiornare l'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a monitorare l'attuazione di ognuno degli interventi finanziati e a segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica - l'emergere di eventuali criticita', con particolare riferimento ai tempi di realizzazione degli interventi.

Roma, 21 novembre 2019

Il Presidente: Conte Il segretario: Fraccaro

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 170