Gazzetta n. 63 del 10 marzo 2020 (vai al sommario)
LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Principi e finalita'

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.
2. La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonche' per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES).
3. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla piena attuazione dei principi della presente legge.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- I testi degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione
della Repubblica italiana pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, sono i seguenti:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.
Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.».
 
Art. 2

Piano nazionale d'azione
per la promozione della lettura

1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d'azione», da attuare nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 6. Il primo Piano d'azione e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere adottato anche in mancanza del predetto parere.
3. Nell'individuazione delle priorita' e degli obiettivi generali del Piano d'azione si tiene conto delle seguenti finalita':
a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attivita' programmate di lettura comune;
b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;
c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario;
d) valorizzare e sostenere la lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all'estero, anche tramite le biblioteche;
e) valorizzare la diversita' della produzione editoriale, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;
f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione;
g) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;
h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con piu' alto tasso di poverta' educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;
i) favorire la lettura da parte delle persone con disabilita' o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante la promozione dell'utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato nonche' di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali;
l) promuovere la dimensione sociale della lettura mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla partecipazione attiva dei lettori;
m) promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall'ecosistema digitale, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.
4. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovono, per le pubblicazioni, l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.
5. Il Piano d'azione contiene altresi' indicazioni per azioni volte a:
a) favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei consultori, della pediatria di famiglia e delle ludoteche;
b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;
c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;
d) promuovere la parita' di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficolta' di lettura o con disabilita' fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale;
e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival;
f) promuovere l'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato «Ad alta voce», con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.
6. Ai fini dell'attuazione del Piano d'azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, e' ripartito annualmente secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. La predisposizione della proposta del Piano d'azione, il coordinamento e l'attuazione delle attivita' del Piano d'azione nonche' il monitoraggio delle attivita' pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera b), numero 5), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Centro per il libro e la lettura da' conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di cui al periodo precedente. Il documento e' trasmesso alle Camere. Per le attivita' preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, puo' avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 1997, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il testo dell'art. 30, comma 2, lettera b), numero
5), del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante
«Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma
dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274,
del 25 novembre 2014, e' il seguente:
«Art. 30 (Istituti centrali e dotati di autonomia
speciale). - (Omissis).
2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle
arti e paesaggio di Roma, di cui all'art. 4-bis del decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni;
b) quali uffici di livello dirigenziale non
generale:
1) l'Istituto superiore per la conservazione e il
restauro;
2) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
3) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
4) l'Archivio centrale dello Stato;
5) il Centro per il libro e la lettura;
6) l'Istituto centrale per la grafica;
7) l'Opificio delle pietre dure.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 7, comma 6, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.»,pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9
maggio 2001, e' il seguente:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (Omissis).
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente
decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui
al presente comma, fermo restando il divieto di
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma
5-quater.
(Omissis).».
 
Art. 3

Patti locali per la lettura

1. I comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonche' soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.
2. I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificita' territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.
3. Il Centro per il libro e la lettura, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura.
 
Art. 4

Capitale italiana del libro

1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attivita' per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una citta' italiana il titolo di «Capitale italiana del libro». Il titolo e' conferito all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo modalita' definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle citta' che si candidano al titolo di «Capitale italiana del libro». I progetti della citta' assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il titolo di «Capitale italiana del libro» e' conferito a partire dall'anno 2020.

Note all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 5

Promozione della lettura a scuola

1. Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della societa' della conoscenza.
2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la scuola che opera quale «polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», di seguito denominata «scuola polo».
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, ciascuna scuola polo, avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l'attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonche' di quelle gia' disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, puo':
a) promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani. I relativi progetti possono essere realizzati anche con l'utilizzo dei materiali delle Teche della societa' RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
b) organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche.
4. Ai fini dell'attuazione della lettera b) del comma 3 e' autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 1, comma 70, della legge 13 luglio
2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e' il
seguente:
«70. Gli uffici scolastici regionali promuovono,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del
medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il
30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle
risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e
di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione di
progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o
culturali di interesse territoriale, da definire sulla base
di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito
territoriale, definiti "accordi di rete".».
- Il testo dell'art. 1, comma 65, della citata legge 13
luglio 2015, n. 107, e' il seguente:
«65. Il riparto della dotazione organica tra le
regioni e' effettuato sulla base del numero delle classi,
per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni,
per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri
rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto
della dotazione organica per il potenziamento dei posti di
sostegno e' effettuato in base al numero degli alunni
disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto
alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree
montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa
densita' demografica o a forte processo immigratorio,
nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di
dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri
rispetto alla dotazione organica assegnata, considera
altresi' il fabbisogno per progetti e convenzioni di
particolare rilevanza didattica e culturale espresso da
reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni
caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione
degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia e'
tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei
posti vacanti e disponibili.».
 
Art. 6

Misure per il contrasto della poverta'
educativa e culturale

1. Per contrastare la poverta' educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalita' di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne e' permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. La Carta della cultura di cui al comma 1 e' una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Ai fini dell'assegnazione della Carta di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' istituito il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalita' di rilascio e di utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente.
3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalita' del Fondo.
4. Per i fini di cui al presente articolo, le imprese possono destinare alle finalita' del Fondo di cui al comma 2 parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le imprese che destinano alle finalita' del Fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero per i beni e le attivita' culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la poverta' educativa e culturale.
5. Gli importi destinati alle finalita' del Fondo di cui al comma 2 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo.
 
Art. 7

Donazioni librarie

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari».

Note all'art. 7:

- Il testo dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n.
166 recante: «Disposizioni concernenti la donazione e la
distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini
di solidarieta' sociale e per la limitazione degli
sprechi.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del
30 agosto 2016, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 16 (Disposizioni fiscali per le cessioni
gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri
prodotti a fini di solidarieta' sociale). - 1. La
presunzione di cessione di cui all'art. 1 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie
di beni, qualora la distruzione si realizzi con la loro
cessione gratuita agli enti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), della presente legge:
a) delle eccedenze alimentari di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c);
b) dei medicinali, di cui all'art. 2, comma 1,
lettera g-bis), donati secondo le modalita' individuate dal
decreto del Ministro della salute adottato ai sensi
dell'art. 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, introdotto dall'art. 15 della presente
legge;
c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie
devono obbligatoriamente essere dotate secondo la
farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella
A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non piu'
commercializzati, purche' in confezioni integre,
correttamente conservati e ancora nel periodo di validita',
in modo tale da garantire la qualita', la sicurezza e
l'efficacia originarie;
d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura
della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della
casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei
presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di
cancelleria, non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o
vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per
altri motivi similari;
d-bis) dei libri e dei relativi supporti
integrativi non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o
vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per
altri motivi similari;
e) degli altri prodotti individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
del comma 7, non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o
vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per
altri motivi similari.».
 
Art. 8
Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul
prezzo di vendita dei libri. Relazione alle Camere

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128, e' sostituito dal seguente:
«2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creativita' letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale».
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono sostituiti dai seguenti:
«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, e' consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo e' elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purche' i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.
3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L'offerta e' consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non puo' riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. E' fatta salva la facolta' dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.
4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».
3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con l'autorita' di Governo competente in materia di informazione e di editoria, con riguardo alle rispettive competenze, predispone e trasmette alle Camere una relazione sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dal presente articolo, sul settore del libro.
4. All'articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) alla rubrica, le parole: «Relazione al Parlamento» sono soppresse.

Note all'art. 8:

- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 27
luglio 2011, n. 128, recante: «Nuova disciplina del prezzo
dei libri.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5
agosto 2011, n. 181, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 1 (Oggetto e finalita' generali). - 1. La
presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei
libri.
2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo
del settore librario, al sostegno della creativita'
letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla
diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto
di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del
pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale.».
- Il testo dei commi 2, 3 e 4, dell'art. 2, della
citata legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Disciplina del prezzo dei libri). - 1. Il
prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul
territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o
dall'importatore ed e' da questo apposto, comprensivo di
imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su
apposito allegato.
2. La vendita di libri ai consumatori finali, da
chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, e'
consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo
apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto
di cui al primo periodo e' elevato al 15 per cento per i
libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di
testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al
secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri
effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme
digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di
cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle
vendite di libri alle biblioteche, purche' i libri siano
destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la
loro rivendita.
3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio
editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di
vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di
cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al
20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1.
L'offerta e' consentita nei soli mesi dell'anno, con
esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare,
in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta
non puo' riguardare titoli pubblicati nei sei mesi
precedenti a quello in cui si svolge la promozione. E'
fatta salva la facolta' dei venditori al dettaglio, che
devono in ogni caso essere informati e messi in grado di
partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali
campagne promozionali.
3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma
3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono
offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15
per cento.
4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque
promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti
dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la
sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni
spesa, utilizzabili contestualmente o successivamente
all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti.».
- Il testo dell'art. 3 della citata legge 27 luglio
2011, n. 128, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 3 (Efficacia e abrogazione). - 1. Le
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere
dal 1° settembre 2011.
2. A decorrere dalla data di applicazione delle
disposizioni della presente legge e' abrogato l'art. 11
della legge 7 marzo 2001, n. 62.
3. (Abrogato).».
 
Art. 9

Qualifica di «libreria di qualita'»

1. Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonche' di accrescere la qualita' della lettura, e' istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, l'albo delle librerie di qualita'.
2. Nell'albo delle librerie di qualita' sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di cui al comma 4. L'iscrizione nell'albo da' alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualita'».
3. Il marchio di «libreria di qualita'» e' concesso al punto di vendita e non all'impresa. Esso ha validita' di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'albo.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di formazione e tenuta dell'albo delle librerie e sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'albo. L'iscrizione e' riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l'attivita' di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuita', diversificazione dell'offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell'assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualita' del servizio, delle attivita' di proposta di eventi culturali, dell'adesione ai patti locali per la lettura di cui all'articolo 3, ove attivati, e della specificita' del territorio.
5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali pubblica l'albo delle librerie di qualita' in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell'ambito del proprio sito internet istituzionale.
 
Art. 10

Incentivi fiscali per le librerie

1. Al fine di potenziare le attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Note all'art. 10:

- Il testo dell'art. 1, comma 319, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020.» pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 2017, e' il seguente:
«319. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di
attivita' commerciali che operano nel settore della vendita
al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice
Ateco principale 47.61 o 47.79.1 e' riconosciuto, nel
limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un
credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo
di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si
svolge la medesima attivita' di vendita di libri al
dettaglio, nonche' alle eventuali spese di locazione o ad
altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321,
anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio
comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e'
stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli
esercenti di librerie che non risultano ricomprese in
gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di
10.000 euro per gli altri esercenti.».
 
Art. 11

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati:
a) il comma 318 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo n. 227 del 3 maggio 2018.

Note all'art. 11:

- Per i riferimenti alla legge 27 dicembre 2017, n.
205, si veda nella nota all'art. 10.
 
Art. 12

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 6 e 7, 4, comma 1, 5, comma 4, 6, comma 2, e 10, comma 1, pari a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 5.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione disposta dall'articolo 11, comma 1, lettera a);
c) quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 12:

- Il testo dell'art. 1, comma 763, della citata legge
30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
dicembre 2018, e' il seguente:
«763. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 174,31 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l'anno
2021.».
 
Art. 13

Decorrenza dell'efficacia

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede