Gazzetta n. 64 del 11 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 marzo 2020
Rinnovo della validita' delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva;
Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) della Commissione europea dell'8 aprile 2011, n. 404, recante modalita' di applicazione del predetto regolamento (CE) n. 1224/2009;
Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/1998, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/1998 del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 41 del 18 febbraio 2017, recante «delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Giuseppe Castiglione»;
Visto in particolare, l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente «Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2011, n. 24;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2014 con il quale e' stata prorogata la validita' delle comunicazioni riguardanti la pesca sportiva sino al 31 dicembre 2015;
Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 2014 e 22 dicembre 2014, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 35 del 12 febbraio 2015 e n. 1 del 2 gennaio 2015;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2017 con il quale e' stata prorogata al 31 dicembre 2017 la validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2018 con il quale e' stata prorogata al 30 giugno 2018 la validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
Visto il decreto direttoriale n. 14110 del 26 giugno 2018 con il quale e' stata prorogata al 31 dicembre 2018 la validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
Visto il decreto direttoriale n. 26024 del 20 dicembre 2018 con il quale e' stata prorogata al 31 dicembre 2019 la validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del decreto recante le modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validita' delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell'attivita' di monitoraggio sull'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa;

Decreta:

Articolo unico

1. La validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 e' prorogata al 31 dicembre 2022.
2. Le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresi', ai fini dell'esercizio dell'attivita' di pesca da terra e hanno validita' sino al 31 dicembre 2022;
3. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010.
Il presente decreto entra in vigore in data odierna, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2020

Il direttore generale: Rigillo