Gazzetta n. 65 del 12 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 gennaio 2020
Agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che, ai commi da 12 a 15, al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualita', ha previsto che il Ministero dello sviluppo economico conceda un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 e 11-bis del decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria e che destina a tale misura agevolativa un milione di euro per anno a decorrere dal 2019;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante Codice della proprieta' industriale, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti in particolare gli articoli 11 e 11-bis del predetto decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 che disciplinano, rispettivamente, il marchio collettivo ed il marchio di certificazione;
Visto l'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, che detta una disposizione transitoria in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, che definisce i compiti dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere;
Visto l'art. 223 del predetto decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in base al quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi «puo' stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti»;
Considerato che l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE - esercita le funzioni di soggetto gestore delle misure agevolative gia' operanti denominate Marchi +, finalizzate alla registrazione di marchi dell'Unione europea e marchi internazionali;
Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. 19137 del 4 settembre 2019, con la quale sono stati chiesti alle associazioni rappresentative delle categorie produttive elementi informativi sui requisiti minimi dei disciplinari d'uso, ai sensi del predetto art. 32, comma 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58;
Considerato che, all'esito della predetta consultazione, non sono pervenuti contributi;
Ritenuto necessario dare attuazione al comma 13 del predetto art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, adottando il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto costituisce attuazione dell'art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione oggetto del presente decreto sono le associazioni rappresentative delle categorie produttive.
 
Art. 3

Tipologie di iniziative finanziabili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le seguenti iniziative finalizzate alla promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani:
a) partecipazione a fiere e saloni internazionali;
b) eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
c) incontri bilaterali con associazioni estere;
d) seminari in Italia con operatori esteri e all'estero;
e) azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line.
2. L'importo massimo dell'agevolazione fruibile da ciascun soggetto beneficiario e' pari al 70% delle spese sostenute e non puo' superare in ogni caso euro 70.000,00 per anno.
3. La domanda volta ad ottenere l'agevolazione puo' essere presentata se il soggetto beneficiario, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, abbia depositato, ai sensi degli articoli 11 e 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificati dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione oppure, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, una domanda di conversione del marchio collettivo precedentemente registrato.
4. L'erogazione dell'agevolazione e' subordinata all'accoglimento della domanda di registrazione o di conversione indicata al comma 3.
 
Art. 4

Spese ammissibili

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 3, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all'estero. L'associazione che partecipa alla manifestazione fieristica con piu' di uno stand deve dichiararlo e spiegarne le motivazioni; in tal caso nei singoli stand, oltre ad essere chiaramente visibile il logo dell'associazione, deve essere indicata l'ubicazione degli stand delle altre imprese associate e garantita una adeguata informativa che dia conto della partecipazione collettiva delle imprese sotto l'egida dell'associazione;
b) affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei;
c) interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
d) brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicita' su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio;
e) spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto;
f) affitto sale per attivita' di formazione, incontri bilaterali e/o seminari.
 
Art. 5

Contenuto dei regolamenti d'uso

1. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi deve recare le seguenti indicazioni:
a) il nome del richiedente;
b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale e' stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;
d) le condizioni di ammissione dei membri;
e) la rappresentazione del marchio collettivo;
f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonche' le sanzioni per le infrazioni regolamentari;
h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialita' tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;
i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
2. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione deve recare le seguenti indicazioni:
a) il nome del richiedente;
b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'art. 11-bis del Codice di proprieta' industriale;
c) la rappresentazione del marchio di certificazione;
d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;
e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;
f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonche' le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;
g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;
h) le modalita' di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.
 
Art. 6

Soggetto gestore

1. Il soggetto gestore della presente misura e' l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere.
2. I rapporti tra il soggetto gestore e la Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico sono fissati tramite apposito atto convenzionale.
 
Art. 7

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto, ivi inclusi quelli relativi alla gestione, sono a carico del capitolo 2370 di competenza della Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, nella misura di un milione di euro per ciascun anno a decorrere dal 2019.
 
Art. 8

Criteri e modalita' di applicazione

1. Le modalita' di presentazione della domanda di agevolazione, i criteri di valutazione delle stesse, le modalita' di rendicontazione delle spese e di erogazione dell'agevolazione, i controlli, le sanzioni e le revoche sono definite con circolare applicativa del direttore generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2020

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2020 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 120