Gazzetta n. 65 del 12 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 gennaio 2020
Messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione dei nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel Bacino del Po.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 891 della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto che «Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorita' legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 215, comma 3, in materia di parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo «scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonche' l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Viste le note dell'Unione delle Province d'Italia, Citta' metropolitana di Torino, Bologna, Genova, Milano ed Anas SpA con le quali sono stati trasmessi gli elenchi degli interventi con la stima dei costi da finanziare con le risorse di cui alla citata legge n. 145 del 2018 e sono stati, altresi', indicati i dati tecnici relativi al degrado sia di natura strutturale che non strutturale, al traffico interessato e alla popolazione servita;
Ritenuto di valutare, ai fini della predisposizione del piano di cui all'art. 1, comma 891, della citata legge n. 145 del 2018, i progetti presentati, classificati secondo criteri di priorita' legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita, tra quelle contrassegnate da priorita' «alta» dal soggetto gestore;
Considerato che, al fine di predisporre il predetto piano, occorre redigere una graduatoria di priorita' degli interventi, in coerenza con i criteri sopra citati;
Ritenuto, pertanto, di individuare, per ciascuno dei criteri indicati dalla citata normativa, specifici sub-criteri attribuendo a ciascuno i relativi pesi ai fini della loro valorizzazione e, in caso di ponti ricadenti fra due province, di stabilire l'applicazione di un coefficiente riduttivo per la stima della «popolazione servita», come di seguito riportato:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ritenuto di adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 891 della citata legge n. 145 del 2018, ai fini della ripartizione delle risorse, un indicatore sintetico che tiene conto dei criteri ivi indicati - miglioramento della sicurezza, traffico interessato e popolazione servita - quale combinazione lineare dei pesi relativi ai criteri e sub criteri sopra citati;
Ritenuto, a parita' di punteggio, di dover attribuire priorita' agli interventi che hanno un punteggio parziale relativo ai singoli sub criteri della «sicurezza» maggiore secondo l'ordine riportato nella tabella di cui sopra;
Considerato che la corretta distribuzione dei pesi, attribuiti ai singoli criteri di priorita' per la selezione degli interventi, e' stata concordata con le competenti province, citta' metropolitane, ANAS SpA, regioni, UPI ed ANCI;
Considerato che, alla luce dell'applicazione dei criteri e dei parametri di ripartizione delle risorse, il «Piano di classificazione dei progetti» presentati secondo priorita' e' allegato al presente decreto (allegato 1);
Considerato che nell'ambito del finanziamento assentito e' disposta l'assegnazione della quota di finanziamento a favore dei soggetti beneficiari di cui al «Piano delle assegnazioni» (allegato 2) per la realizzazione degli interventi;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e' in itinere la riclassificazione della rete stradale di interesse nazionale per le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto e Piemonte, per cui e' opportuno prevedere nel presente decreto la disciplina in caso di riclassificazione;
Visto l'esito della seduta del 24 luglio 2019 del CIPE in cui e' stato approvato l'aggiornamento del Contratto di programma di ANAS 2016-2020, che include la sezione A.1.1 «Elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attivita' di progettazione per investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo contratto di programma»;
Considerato che in tale sezione A.1.1 e' riportato l'elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attivita' di progettazione, tra cui, al p.to 2 «Realizzazione di nuovi ponti sul Po in corrispondenza degli itinerari stradali» ricadenti nella regione Lombardia, i nuovi ponti presso Casalmaggiore e della Becca;
Considerato che detti nuovi ponti, facenti parte della rete stradale in via di riclassificazione e contenuti peraltro nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto, risultano compresi in altri programmi di finanziamento, in particolare «aggiornamento CdP di ANAS 2016-2020»;
Considerato che nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo della riclassificazione, valutata l'urgenza, si ritiene necessario finanziare il progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di nuova costruzione dei sopra citati ponti;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 dicembre 2019;

Decreta:

Art. 1

Piano di classificazione dei progetti ed enti beneficiari

1. In applicazione dei criteri di priorita' di cui al comma 891 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita - cosi' come declinati dai rispettivi sub-criteri a cui sono stati attribuiti specifici pesi, come specificato nelle premesse, e' approvato il Piano di classificazione dei progetti, di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. Le risorse autorizzate dall'art. 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le finalita' ivi previste, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, sono assegnate agli enti gestori delle infrastrutture, quali soggetti attuatori degli interventi, negli importi annui indicati nel Piano delle assegnazioni (allegato 2), che costituisce parte integrante del presente decreto. La graduatoria di cui all'allegato 1 sara' utilizzata per l'assegnazione delle eventuali disponibilita' derivanti dalle revoche disposte ai sensi dell'art. 5 o di economie accertate degli interventi finanziati, secondo la modalita' definita all'art. 6.
3. Qualora l'infrastruttura appartenga a piu' province/citta' metropolitane, le stesse sottoscrivono, entro venti giorni dalla registrazione presso gli organi di controllo del presente decreto, un protocollo d'intesa, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, con il quale viene confermato un solo ente quale soggetto attuatore, beneficiario del finanziamento concesso.
4. Ad avvenuta riclassificazione delle strade su cui insistono le opere d'arte di cui all'allegato 1, l'ente gestore e' tenuto a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali la formalizzazione del trasferimento ad Anas SpA, che subentra nella realizzazione dell'intervento in qualita' di soggetto attuatore; resta di competenza e a carico dell'ente gestore l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per l'esecuzione dell'opera.
 
Art. 2

Termini per la progettazione,
aggiudicazione degli interventi

1. I soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti ad approvare le progettazioni definitive/esecutive, previo parere di cui all'art. 215, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, degli interventi sui ponti esistenti e ad effettuare l'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di erogazione della prima rata di finanziamento. Per la realizzazione di nuovi ponti tale termine e' da intendersi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo.
2. Non sono ammesse proroghe del termine di cui al precedente comma 1. Tale termine e' sospeso in caso di ricorso in sede di gara, per ritardi dovuti ad eventi imprevedibili ed inaspettati, in caso di gravi e giustificati motivi o per causa di forza maggiore.
3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, si applica quanto previsto all'art. 5.
 
Art. 3

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate esclusivamente per:
a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione dei lavori, indagini e rilievi preliminari alla progettazione, purche' coerenti con i contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto;
b) la realizzazione di nuovi ponti e degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'opera, l'installazione di sensoristica di controllo dello stato dell'infrastruttura;
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente anche in termini dei dispositivi di sicurezza passiva installati.
2. Non sono ammessi importi per «oneri di investimento» nelle somme a disposizione del quadro economico. Non sono altresi' finanziabili le spese di progettazione o di qualunque altra natura sostenute prima dell'entrata in vigore del comma 891, art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
 
Art. 4

Erogazioni, modalita' di rendicontazione
e monitoraggio

1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale gli enti beneficiari dei finanziamenti:
a) trasmettono alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del MIT il codice unico di progetto (CUP);
b) classificano tali codici ai sensi del comma 4.
2. Le erogazioni sono disposte dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del MIT in favore dei soggetti attuatori, previa verifica di quanto previsto al comma 1, secondo il «Piano dei fabbisogni annuali» di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) l'intero importo indicato per la prima annualita'. Per gli interventi per i quali e' indicata una sola annualita', l'erogazione e' stabilita nella misura del 70%;
b) le successive erogazioni sono corrisposte nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nell'allegato 3 e comunque subordinatamente alla rendicontazione del pagamento da parte del soggetto attuatore del 80% delle risorse erogate in precedenza;
c) ai fini dell'erogazione del saldo finale il soggetto attuatore provvede ad allegare la certificazione rilasciata dal responsabile del procedimento e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente-soggetto attuatore che attesti che l'intervento e' stato realizzato in conformita' al progetto approvato e regolarmente collaudato, nonche' l'importo complessivo speso, non inferiore all'80% delle risorse gia' erogate cosi' come risultante dal sistema di monitoraggio di cui al comma 4, con l'indicazione delle eventuali economie non oggetto di trasferimento.
3. Le risorse erogate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica del soggetto attuatore.
4. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto e' effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I soggetti beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce «Ponti PO» (sezione anagrafica - «Strumento attuativo»).
5. Il controllo sull'inizio delle fasi di realizzazione degli interventi e' attuato tramite il sistema di cui al comma precedente, attraverso le informazioni correlate al relativo Codice identificativo di gara (CIG). Tali informazioni devono essere compilate, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul Sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG, l'ente beneficiario indica e associa il Codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.
6. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione richiamate in premessa, i soggetti beneficiari destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di cui al comma 4 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui al precedente comma 2.
7. Il «Piano dei fabbisogni annuali» di cui all'allegato 3 puo' essere rimodulato, ferma restando l'assegnazione complessiva, previa autorizzazione della Direzione generale strade e autostrade, su richiesta motivata dell'ente.
 
Art. 5

Revoche

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 1, nel caso di violazioni, accertate a seguito di attivita' di controllo di cui all'art. 6, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonche' in caso di mancata realizzazione dell'opera, intendendo come tale la mancata cantierizzazione dei lavori decorsi sei mesi dalla consegna degli stessi.
2. E' disposta, altresi', la revoca delle assegnazioni qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita'.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 e 2, le risorse gia' erogate, ai sensi dell'art. 4, sono versate da parte del soggetto attuatore in conto entrate del bilancio dello Stato - capitolo 3570 capo XV - causale «Somma revocata finanziata dalla legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 891» - trasmettendo la ricevuta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali.
4. La revoca delle assegnazioni e' disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 6

Utilizzo delle disponibilita' rinvenienti da revoche ed economie

1. Le economie degli interventi conclusi, accertate a seguito di approvazione dell'atto di collaudo, ovvero della regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e le risorse revocate ai sensi dell'art. 5 disponibili sul pertinente capitolo di spesa saranno assegnate, con decreti direttoriali della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, a interventi ricompresi nell'allegato 1, secondo il relativo ordine nella graduatoria e in relazione al fabbisogno aggiornato.
 
Art. 7

Controllo e disposizioni finali

1. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali verifica lo stato di attuazione attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche', anche tramite gli uffici territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera h) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, procedendo ad ispezioni.
2. Nel corso delle verifiche di cui al comma 1, il soggetto attuatore assicura la necessaria collaborazione ed assistenza, mettendo a disposizione i dati, la documentazione, il personale ed i mezzi necessari.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione opere pubbliche.
4. Il soggetto attuatore assume l'esclusiva responsabilita' della esecuzione dei lavori e del rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2020

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri ____ Avvertenza:
Il decreto completo degli allegati e' pubblicato dal 2 marzo 2020 sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI > TEMI > infrastrutture > strade e autostrade > normativa - accessibile dal seguente link: http://mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-n-1-del-0301202 0

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 502