Gazzetta n. 66 del 13 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 febbraio 2020
Criteri di remunerativita' per l'attivita' concernente gli interventi relativi alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e successive modificazioni;
Visto l'art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, e in particolare il comma 2, lettera a-bis) e il comma 3-bis;
Visto l'art. 18 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, il quale, in particolare, ai commi 1 e 2, lettera a) stabilisce che salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1 del medesimo decreto, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, individuata per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo art. 9, nonche' nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;
Visto il comma 6 del citato art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attivita' occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 14 dello stesso decreto, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione e che agli oneri derivanti, determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativita', con decreto adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto l'art. 30 del citato decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto l'art. 32 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che, relativamente agli interventi di ricostruzione pubblica di cui all'art. 14 del medesimo decreto-legge, attribuisce all'Autorita' nazionale anticorruzione i compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure previsti dall'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto l'art. 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, il quale al comma 2 prevede che «Ferma restando la dotazione di personale gia' prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2»;
Visto il citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale al comma 3 stabilisce che le duecentoventicinque unita' di personale assegnate alla struttura commissariale devono essere individuate «a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono individuate tra il personale in servizio presso l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'art. 67-ter, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera e' collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 67-ter, commi 6 e 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali e' disposta la proroga di validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato art. 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», e, in particolare, l'art. 5, come modificato dall'art. 2-bis, comma 23 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quale, al comma 1-bis), prevede che: a) l'attivita' di progettazione relativa agli appalti relativi alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi approvati dal commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a-bis) del decreto-legge n. 189 del 2016 puo' essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalita' previsti dalle vigenti disposizioni di legge; b) nell'ambito della convenzione prevista dall'art. 18, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 e' disciplinato anche lo svolgimento dell'attivita' di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; c) mediante apposita convenzione e' altresi' disciplinato lo svolgimento dell'attivita' di progettazione da parte del personale della societa' Fintecna S.p.a. messo a disposizione della struttura commissariale; d) agli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di progettazione, determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativita', con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, gli articoli 5, 26 e 37, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2017, n. 19;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2017, n. 86;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 28 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'art. 2, comma 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2017, n. 171;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2017, n. 183;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174;
Visto il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 recante: «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° agosto 2019 recante: «Criteri di remunerativita' per l'attivita' concernente gli interventi relativi alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», attuativo del citato art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 8 del 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale del 1° agosto 2019, con il quale si stabilisce che i criteri di remunerativita', stabiliti dallo stesso decreto, si applicano anche alle convenzioni previste dall'art. 18, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto, pertanto, necessario stabilire i criteri per la remunerazione dell'attivita' svolta dai soggetti di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, in attuazione delle previsioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze che ha espresso il proprio parere con nota n. 2797 del 17 febbraio 2020;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico che ha espresso il proprio parere con nota n. 2818 del 6 febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri di remunerativita' per la determinazione degli oneri per lo svolgimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, delle attivita' di centrale unica di committenza, come individuate dall'art. 18 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016.
2. I criteri di remunerativita', stabiliti dal presente decreto si applicano alle convenzioni previste dall'art. 18, comma 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni.
3. I criteri di remunerativita' stabiliti dal presente decreto costituiscono i parametri entro cui determinare la misura massima degli oneri economici, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di centrale unica di committenza da parte dei soggetti di cui al comma 1.
 
Art. 2

Criteri di remunerativita' delle attivita'
di centrale unica di committenza

1. Gli oneri per lo svolgimento delle attivita' di centrale unica di committenza, da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, sono calcolati sulla base di quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 1, lettera a), e dall'art. 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1303/2013, citato in premesse, in materia di assistenza rimborsabile nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei.
 
Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica alle attivita' di centrale unica di committenza svolte dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, relative a procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle attivita' di centrale unica di committenza svolte dai medesimi soggetti, relative a procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi e, comunque, dalla data della stipula delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 2.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 18 febbraio 2020

Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 650