IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, con il quale e' stata modificata, tra l'altro la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto, in particolare, l'art. 1 recante «trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo»; Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; Visti, in particolare, gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, relativo alle organizzazioni di produttori; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1980, n. 342, con il quale e' stata riconosciuta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 100/76 e del regolamento (CEE) n. 105/76, l'organizzazione di produttori della pesca costiera locale denominata «Associazione produttori pesca San Marco» societa' cooperativa a r.l. con sede a Chioggia; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali 30 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2003, n. 193, con il quale, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6 e del regolamento (CE) n. 2318/2001, e' stato esteso il riconoscimento della suddetta Associazione per la produzione delle specie alacce, aringhe, lansardi, suri, boghe, palamite, rane pescatrici, tonni, ostriche, granseole; Visto lo statuto della suddetta organizzazione di produttori, aggiornato ai sensi della vigente normativa con atto in data 12 dicembre 2015, repertorio n. 1493, raccolta n. 1105 per notaio Amerigo Santoro di Rovigo; Visti gli atti da cui risulta che la suddetta organizzazione corrisponde ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013; Vista la documentata istanza del 9 gennaio 2018, prot. n. 0000337 in pari data, con la quale la organizzazione di produttori «San Marco associazione produttori pesca societa' cooperativa» con sede a Chioggia ha chiesto l'estensione del riconoscimento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, anche per la produzione delle specie seppia mediterranea, sogliola, triglia di fango, rombo chiodato, rombo liscio, molo o merlano, nasello o merluzzo, moscardino; Vista l'istanza trasmessa dalla suddetta organizzazione con PEC in data 1° giugno 2019, prot. n. 0009112 del 3 giugno 2019, e la documentazione integrativa ad essa allegata; Considerato che, secondo quanto stabilito dall'art. 14, paragrafo 1 lettera b) del citato regolamento (UE) n. 1379/2013, un'organizzazione deve dimostrare di svolgere, relativamente alle specie per cui viene richiesto il riconoscimento, un'attivita' economica sufficiente per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume della produzione commercializzabile; Visto il verbale dalla Capitaneria di Porto di Chioggia trasmesso con PEC del 3 aprile 2019, prot. n. 0005920 in pari data, con il quale, a seguito delle verifiche effettuate presso l'organizzazione di produttori di cui trattasi, e' stato certificato che la «San Marco associazione produttori pesca societa' cooperativa» opera conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013; Visti gli atti da cui risulta che la summenzionata organizzazione di produttori persegue gli obiettivi fissati dal suddetto regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde altresi' ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;
Decreta:
Art. 1
1. E' esteso, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, articoli 14 e 17 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, nonche' a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, il riconoscimento della organizzazione di produttori della pesca denominata «San Marco associazione produttori pesca societa' cooperativa» con sede a Chioggia anche per la pesca delle specie ittiche seppia mediterranea, sogliola, triglia di fango, rombo chiodato, rombo liscio, molo o merlano, nasello o lovo o merluzzo, moscardino. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2020
Il Ministro: Bellanova |