Gazzetta n. 73 del 20 marzo 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 10 marzo 2020 |
Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 218 del 16 settembre 1992; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico - alberghiere», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 116 del 20 maggio 1994; Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 214 del 12 settembre 1996; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 227 del 27 settembre 2002; Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' commerciali con superficie superiore a 400 mq», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 187 del 12 agosto 2010; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012; Appurato che le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione incendi per la sola possibilita' di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici negli impianti di climatizzazione e condizionamento, presenti all'interno delle aree aperte al pubblico, sono superate dallo sviluppo tecnologico di detti impianti, risultando penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico ed a minore impatto ambientale; Ravvisata pertanto la necessita' di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535;
Decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attivita', sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati in premessa. |
| Art. 2 Disposizioni tecniche
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all'art. 1, laddove e' prescritto l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, e' ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell'arte. 2. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all'art. 1 sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi. La documentazione prevista al punto 3.2 dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione di conformita' viene prodotta comprensiva del manuale di uso e manutenzione. 3. Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua italiana, a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione. |
| Art. 3 Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2020
Il Ministro: Lamorgese |
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