Gazzetta n. 77 del 23 marzo 2020 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 2020 |
Beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e, istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 45, comma 2, laddove e' stabilito al: primo periodo che: «Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, e' riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali»; secondo periodo che: «La misura della riduzione e le modalita' applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari.»; terzo ed ultimo periodo che: «La riduzione di cui al presente comma e' cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; Accertato il numero complessivo di unita' di personale del comparto sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2019 che, in base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere percepito un reddito da lavoro dipendente riferito all'anno 2018 non superiore a 28.000 euro, e' pari a 93.079 unita'; Considerata la necessita' di realizzare le riduzioni di imposta stabilite dal citato art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017 attraverso il meccanismo delle detrazioni, coerentemente con il complesso degli adempimenti previsti a legislazione vigente cui sono tenuti i sostituti d'imposta; Ravvisata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di spesa per l'anno 2019 pari a 47,2 milioni di euro, recato dal citato art. 45, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017; Ritenuta altresi', la necessita' di evitare sperequazioni di trattamento tra il personale del menzionato comparto, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro, e' stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Destinatari della riduzione d'imposta
1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2019, che ha percepito nell'anno 2018 un reddito di lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.000 euro. |
| Art. 2
Misura della riduzione di imposta
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa e' ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 507,00 euro. 2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma l in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2019 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte eccedente puo' essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2019 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonche' dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2020
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Fraccaro
Il Ministro della difesa Guerini
Il Ministro dell'interno Lamorgese
Il Ministro della giustizia Bonafede
Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 355 |
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