Gazzetta n. 79 del 25 marzo 2020 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 28 febbraio 2020 |
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Lenalidomide Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 19/2020). |
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IL DIRIGENTE dell'Ufficio procedure centralizzate
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con delibera 8 aprile 2016, n. 12, e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto; Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012, convertito nella legge n. 189 dell' 8 novembre 2012; Vista la nota del Ministero della salute n. 37685-P del 6 dicembre 2019, con cui si rappresenta che la scadenza al 9 dicembre 2019 dell'incarico di direttore generale conferito al dott. Luca Li Bassi con decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018; Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi e' stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate; Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 ottobre 2018 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 settembre al 30 settembre 2018 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate; Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 13-15 novembre 2018; Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 19 febbraio 2020 (protocollo MGR/19515/P) con la quale e' stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Lenalidomide Accord» (lenalidomide);
Determina:
Le confezioni del seguente medicinale per uso umano generico di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: LENALIDOMIDE ACCORD, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 28 febbraio 2020
Il dirigente: Pistritto |
| Allegato
Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Generico di nuova autorizzazione LENALIDOMIDE ACCORD Codice ATC - Principio attivo: L04AX04 - lenalidomide Titolare: Accord Healthcare S.L.U. Codice procedura: EMEA/H/C/4857 GUUE 26 ottobre 2018 -- Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere il paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. Indicazioni terapeutiche Mieloma multiplo «Lenalidomide Accord» come monoterapia e' indicato per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali. «Lenalidomide Accord» in regime terapeutico di associazione (vedere paragrafo 4.2) e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto. «Lenalidomide Accord», in associazione con desametasone, e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia. Modo di somministrazione
Il trattamento con lenalidomide deve essere supervisionato da un medico esperto nell'impiego di terapie oncologiche. Per tutte le indicazioni descritte di seguito: la dose e' modificata in base ai risultati clinici e di laboratorio (vedere paragrafo 4.4); aggiustamenti della dose, durante il trattamento e alla ripresa del trattamento, raccomandati per gestire la trombocitopenia e la neutropenia di grado 3 o 4, o altra tossicita' di grado 3 o 4 ritenuta correlata a lenalidomide; in caso di neutropenia, si deve valutare la possibilita' di utilizzare fattori di crescita nella gestione del paziente; il paziente puo' prendere una dose dimenticata se sono trascorse meno di 12 ore dall'ora prevista per la sua assunzione. Se invece sono trascorse piu' di 12 ore, il paziente non deve prendere la dose dimenticata, ma aspettare la solita ora del giorno seguente per prendere la dose successiva. Uso orale. Le capsule di «Lenalidomide Accord» devono essere assunte per via orale nei giorni stabiliti, circa alla stessa ora. Le capsule non devono essere aperte, spezzate o masticate. Le capsule devono essere deglutite intere, preferibilmente con acqua, con o senza assunzione di cibo. Si raccomanda di fare pressione su un solo lato della capsula per estrarla dal blister, riducendo cosi' il rischio di deformarla o romperla. Confezioni autorizzate: EU/1/18/1316/001 A.I.C.: 047188014/E in base 32: 1F021G - 2,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (opa/alu/pvc/alu) 7 × 1 capsule (dose unitaria); EU/1/18/1316/002 A.I.C.: 047188026/E in base 32: 1F021U - 2,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (opa/alu/pvc/alu) - 21 × 1 capsule (dose unitaria); EU/1/18/1316/003 A.I.C.: 047188038/E in base 32: 1F0226 - 5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (opa/alu/pvc/alu) - 7 × 1 capsule (dose unitaria); EU/1/18/1316/004 A.I.C.: 047188040/E in base 32: 1F0228 - 5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (opa/alu/pvc/alu) - 21 × 1 capsule (dose unitaria); EU/1/18/1316/005 A.I.C.: 047188053/E in base 32: 1F022P - 7,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (opa/alu/pvc/alu) - 21 × 1 capsule (dose unitaria); EU/1/18/1316/006 A.I.C.: 047188065/E in base 32: 1F0231 - 10 mg - capsula rigida - uso orale - blister (opa/alu/pvc/alu) - 7 × 1 capsule (dose unitaria); EU/1/18/1316/007 A.I.C.: 047188077/E in base 32: 1F023F - 10 mg - capsula rigida - uso orale - blister (opa/alu/pvc/alu) - 21 × 1 capsule (dose unitaria); EU/1/18/1316/008 A.I.C.: 047188089/E in base 32: 1F023T - 15 mg - capsula rigida - uso orale - blister (opa/alu/pvc/alu) - 7 × 1 capsule (dose unitaria); EU/1/18/1316/009 A.I.C.: 047188091/E in base 32: 1F023V - 15 mg - capsula rigida - uso orale - blister (opa/alu/pvc/alu) - 21 × 1 capsule (dose unitaria); EU/1/18/1316/010 A.I.C.: 047188103/E in base 32: 1F0247 - 20 mg - capsula rigida - uso orale - blister (opa/alu/pvc/alu) - 21 × 1 capsule (dose unitaria); EU/1/18/1316/011 A.I.C.: 047188115/E in base 32: 1F024M - 25 mg - capsula rigida - uso orale - blister (opa/alu/pvc/alu) - 21 × 1 capsule (dose unitaria). Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale Piano di gestione del rischio (RMP) Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio 1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' concordare con le autorita' nazionali competenti i dettagli di un sistema controllato di distribuzione e deve attuare tale programma a livello nazionale in modo da assicurare che: prima della prescrizione (e, ove appropriato e in accordo con l'autorita' nazionale competente, prima della dispensazione), tutti gli operatori sanitari che potenzialmente possono prescrivere (e dispensare) «Lenalidomide Accord» abbiano ricevuto il pacchetto di informazioni per l'operatore sanitario, contenente: materiale educazionale per l'operatore sanitario; opuscoli educazionali per i pazienti; schede paziente; riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo e etichettatura. 2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' implementare un Programma di prevenzione della gravidanza (PPG) in ciascuno Stato membro. I dettagli sul PPG, tra cui lo sviluppo dei provvedimenti nazionali per la valutazione dell'efficacia e l'osservanza del PPG, devono essere concordati con le autorita' nazionali competenti in ciascuno Stato membro e messi in atto prima della commercializzazione del medicinale. 3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il testo finale della Nota informativa importante e i contenuti del pacchetto di informazioni per l'operatore sanitario in ciascuno Stato membro; deve inoltre assicurarsi che il materiale contenga gli elementi chiave descritti di seguito. 4. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve trovare un accordo sull'implementazione della «scheda paziente» in ciascuno Stato membro. Elementi chiave che devono essere inclusi Materiale educazionale per l'operatore sanitario Il materiale educazionale per l'operatore sanitario dovra' contenere i seguenti elementi: breve descrizione di lenalidomide e della sua indicazione terapeutica approvata; posologia. La necessita' di evitare l'esposizione del feto per via della teratogenicita' di lenalidomide negli animali e dell'atteso effetto teratogeno di lenalidomide nella specie umana. Obblighi del professionista sanitario legati alla prescrizione di «Lenalidomide Accord»: necessita' di fornire informazioni esaurienti e orientamento ai pazienti; certezza che i pazienti siano in grado di adempiere ai requisiti per un uso sicuro di «Lenalidomide Accord»; necessita' di fornire ai pazienti opuscoli educazionali adeguati e schede per il paziente. Avvisi di sicurezza importanti per tutti i pazienti Descrizione e gestione della neutropenia e trombocitopenia, tra cui i tassi d'incidenza risultanti dagli studi clinici; descrizione e gestione delle reazioni cutanee; descrizione e gestione dell'ipersensibilita' e dell'angioedema; descrizione e gestione del rischio tromboembolico, tra cui i tassi di incidenza risultanti dagli studi clinici e l'esperienza di post-marketing; uso nei pazienti con insufficienza epatica e/o renale; smaltimento dei medicinali non piu' necessari; procedure locali, specifiche per nazione, per la prescrizione e dispensazione di «Lenalidomide Accord»; spiegazione del rischio di neuropatia associata all'uso a lungo termine; descrizione del rischio di SPM. Descrizione del PPG e divisione dei pazienti in categorie in base al sesso e alla condizione di potenziale fertilita' Algoritmo per l'implementazione del Programma di prevenzione della gravidanza (PPG). Definizione di donne potenzialmente fertili e iniziative da intraprendere da parte del medico in caso di dubbio. Avvisi di sicurezza per donne potenzialmente fertili La necessita' di evitare l'esposizione del feto. Descrizione del Programma di prevenzione della gravidanza (PPG). Necessita' di contraccezione adeguata (anche in caso di amenorrea) e definizione di contraccezione adeguata. Il regime dei test di gravidanza: consigli sui test adatti; prima di iniziare il trattamento; durante il trattamento, in base al metodo di contraccezione adottato; al termine del trattamento; necessita' di interrompere il trattamento con «Lenalidomide Accord» immediatamente, in caso di sospetta gravidanza; necessita' di informare immediatamente il medico responsabile del trattamento in caso di sospetta gravidanza. Avvisi di sicurezza per pazienti di sesso maschile La necessita' di evitare l'esposizione del feto. La necessita' di usare profilattici se la partner sessuale e' in gravidanza o e' una donna potenzialmente fertile che non utilizza metodi contraccettivi efficaci (anche nel caso in cui l'uomo abbia effettuato un intervento di vasectomia): durante il trattamento con «Lenalidomide Accord»; per una settimana dopo l'ultima dose. Necessita' di informare immediatamente il medico nel caso in cui la propria partner inizi una gravidanza mentre il paziente e' in terapia con «Lenalidomide Accord» o poco dopo l'interruzione della terapia Obblighi in caso di gravidanza Istruzioni di interrompere il trattamento con «Lenalidomide Accord» immediatamente. Necessita' di rivolgersi ad un medico con specializzazione o con esperienza nel campo della teratologia per valutazione e consiglio. Informazioni sui contatti locali per la segnalazione di ogni sospetta gravidanza. Modulo per la segnalazione di una gravidanza. Check list per i medici, per avere la certezza che il paziente, in base al proprio sesso e alla propria condizione di potenziale fertilita', riceva l'orientamento adeguato riguardo il trattamento, i metodi contraccettivi e la prevenzione della gravidanza. Moduli per la segnalazione di eventi avversi. Opuscoli educazionali per i pazienti Gli opuscoli educazionali per i pazienti devono essere di tre tipi: opuscoli per le pazienti di sesso femminile potenzialmente fertili ed i loro compagni; opuscoli per le pazienti di sesso femminile che non sono potenzialmente fertili; opuscoli per i pazienti di sesso maschile. Tutti gli opuscoli devono contenere i seguenti avvertimenti: «Lenalidomide» e' teratogena negli animali ed e' atteso che lo sia nella specie umana; «Lenalidomide Accord» puo' provocare neutropenia e trombocitopenia e generare la necessita' di eseguire esami ematici regolari; «Lenalidomide Accord» puo' provocare tromboembolismo venoso e arterioso; descrizione della scheda-paziente e della sua necessita'; smaltimento dei medicinali non piu' necessari; linee guida sulla manipolazione di lenalidomide per i pazienti, per coloro che prestano assistenza al paziente e per i familiari; disposizioni nazionali o altre disposizioni specifiche applicabili per la prescrizione e la dispensazione di «Lenalidomide Accord»; il paziente non deve dare mai «Lenalidomide Accord» ad altre persone; il paziente non deve donare il sangue; il paziente deve riferire al medico qualunque evento avverso. Negli opuscoli appropriati devono essere fornite anche le seguenti informazioni: Opuscoli per le pazienti di sesso femminile potenzialmente fertili La necessita' di evitare un'esposizione del feto. Descrizione del PPG. Necessita' di contraccezione adeguata e definizione di contraccezione adeguata. Il regime dei test di gravidanza: prima di iniziare il trattamento; durante il trattamento, ogni quattro settimane (ad eccezione dei casi di confermata sterilizzazione tramite legatura delle tube); al termine del trattamento La necessita' di interrompere il trattamento con «Lenalidomide Accord» immediatamente in caso di sospetta gravidanza. La necessita' di contattare immediatamente il medico in caso di sospetta gravidanza. Opuscoli per i pazienti di sesso maschile La necessita' di evitare l'esposizione del feto. La necessita' di usare profilattici se la partner sessuale e' in gravidanza o e' una donna potenzialmente fertile che non utilizza metodi contraccettivi efficaci (anche nel caso in cui l'uomo abbia effettuato un intervento di vasectomia): durante il trattamento con «Lenalidomide Accord»; per una settimana dopo l'ultima dose. Avvertenza che il paziente deve informare immediatamente il medico responsabile del trattamento nel caso in cui la propria partner inizi una gravidanza. Scheda paziente La scheda paziente dovra' contenere i seguenti elementi: verifica che un orientamento e consigli adeguati siano stati impartiti; documentazione della condizione di potenziale fertilita'; data ed esito dei test di gravidanza Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-oncologo, ematologo ed internista (RNRL). |
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