Gazzetta n. 79 del 25 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 febbraio 2020
Cancellazione dal registro delle imprese di otto societa' cooperative, aventi sede in Piemonte.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi,
sulle societa' e sul sistema camerale

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze dell'attivita' di revisione relativa alle cooperative di cui all'allegato elenco, nonche' degli accertamenti effettuati d'ufficio presso il competente registro delle imprese;
Considerato che le otto cooperative aventi sede nella Provincia di Cuneo, Regione Piemonte riportate nell'elenco allegato, si trovano in stato di liquidazione volontaria con nomina di liquidatore ordinario e non provvedono al deposito del bilancio di esercizio da almeno cinque anni;
Tenuto conto che, laddove presente, e' stato visionato l'ultimo bilancio di esercizio presentato e che per lo stesso non si e' rilevata la presenza di beni immobili;
Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto e' stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;
Rilevato che sono, conseguentemente accertati i presupposti di cui all'art. 2545-octiesdecies, secondo comma del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette societa' cooperative dal registro delle imprese, a cura dei conservatori territorialmente competenti;

Decreta:

Art. 1

E' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'allegato elenco di otto cooperative aventi sede legale nella regione sopra indicata.
 
Allegato

ELENCO N. 1/SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO
DELL'AUTORITA ART. 2545-OCTIESDECIES C.C. SENZA NOMINA DI
COMMISSARIO LIQUIDATORE - CUNEO  segnalazione divisione V

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita' di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art. 2545-octiesdecies, secondo comma, del codice civile.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 26 febbraio 2020

Il direttore generale: Scarponi