Gazzetta n. 79 del 25 marzo 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 marzo 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 654).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 e n. 652 del 19 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato l'evolversi della situazione emergenziale in atto;
Ritenuto necessario dover garantire un maggiore supporto al Sistema sanitario mediante l'istituzione di una Unita' medico-specialistica di personale sanitario da porre a disposizione delle regioni interessate;
Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Sentiti i Ministri della salute e degli affari regionali e delle autonomie;
Di concerto il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Costituzione di una Unita' medico-specialistica

1. Per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a costituire una Unita' medico-specialistica a supporto delle strutture sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3. L'Unita' e' composta di un numero massimo di trecento medici scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle specifiche specializzazioni ritenute necessarie, tra le seguenti categorie:
a) medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
b) medici dipendenti da strutture sanitarie private anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
c) liberi professionisti anche con rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. La partecipazione alla predetta Unita' e' su base volontaria e i medici individuati si rendono disponibili a prestare tale attivita' presso i Servizi sanitari regionali, che ne facciano richiesta, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile con priorita' per quelli maggiormente in difficolta' operativa a causa dell'emergenza. Per l'impiego nell'Unita' dei medici di cui al comma 1, lettera a), si prescinde dall'assenso del Servizio sanitario regionale di appartenenza. Per i medici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma e' richiesto, rispettivamente, il previo assenso della struttura di appartenenza e delle strutture che si giovano del servizio prestato in regime convenzionale.
3. L'attivita' prestata nell'Unita' e' considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile privilegia, ove possibile, l'assegnazione nei servizi sanitari delle regioni maggiormente in difficolta' operativa a causa dell'emergenza limitrofe a quella di provenienza del medico. Le regioni presso cui i medici sono destinati a prestare la propria attivita' provvedono all'alloggio del personale ed al rimborso delle spese documentate di viaggio tra il domicilio e la sede assegnata.
4. A ciascun medico dell'Unita' e' corrisposto, per ogni giorno di attivita' effettivamente prestato, un premio di solidarieta' forfettario di duecento euro, che non concorre alla formazione del reddito, corrisposto direttamente dal Dipartimento della protezione civile. Per i medici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) resta fermo il trattamento economico complessivo, eventualmente, gia' in godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero delle strutture di appartenenza.
5. L'Unita' opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
6. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, laddove le assicurazioni professionali dei medici non coprano l'attivita' al di fuori della propria sede, a stipulare idonea polizza assicurativa e professionale.
7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme stanziate per l'emergenza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli