Gazzetta n. 80 del 26 marzo 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 marzo 2020 |
Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 dell'11 marzo 2020, che individua le attivita' del commercio al dettaglio non sospese nonche' le prescrizioni in materia di attivita' dei servizi di ristorazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 22 marzo 2020, che individua le attivita' produttive e del commercio al dettaglio non sospese; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, ai sensi del quale l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la «Classificazione delle attivita' economiche ateco 2007», adottata dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT e consultabile all'indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/17888; Considerata la necessita' di aggiornare l'elenco dei codici ATECO in modo da consentire, da un lato, la maggior integrazione delle filiere gia' interessate dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e, dall'altro lato, la sospensione delle attivita' non ritenute essenziali; Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020
1. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto. 2. Per le attivita' di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni: a) le «Attivita' delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)» (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attivita' di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale; b) le «Attivita' dei call center» (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attivita' di «call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attivita' di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale; c) le «Attivita' e altri servizi di sostegno alle imprese» (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attivita' relativa alle consegne a domicilio di prodotti. 3. In conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attivita' sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivita' necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.
Roma, 25 marzo 2020
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 161 |
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