Gazzetta n. 81 del 27 marzo 2020 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 13 febbraio 2020
Modifiche e integrazioni alla delibera n. 434/19/CONS recante «misura e modalita' di versamento del contributo dovuto per l'anno 2020 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media». (Delibera n. 46/20/CONS).


L'AUTORITA'
per le garanzie nelle comunicazioni

Nella riunione di Consiglio del 13 febbraio 2020;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lett. b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», ai sensi del quale «All'art. 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»;
Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito codice);
Visto l'art. 1, comma 1, lettera g) del codice, ai sensi del quale «per «autorizzazione generale» si intende il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al codice»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, il suo art. 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime autorita'» nonche' il successivo comma 66, secondo cui l'autorita' ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», ai sensi del quale «All'art. 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»;
Vista la delibera n. 434/19/CONS, del 4 novembre 2019, recante «Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2020 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media»;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 66, la delibera n. 434/19/CONS e' stata sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con nota protocollo n. 492236/2019 del 15 novembre 2019;
Vista la nota n. 21736 del 3 dicembre 2019 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale sono state rese note le osservazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (nota protocollo n. 251916 del 2 dicembre 2019), inoltrate all'autorita' dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale con nota DICA 23107 del 4/12/2019 (ns. protocollo n. 523428/2019 del 4 dicembre 2019);
Considerato che il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha fatto presente «...che nel preambolo della delibera [434/19/CONS ndr], nel sesto «considerato» (pag. 3), e' indicato come totale della spesa stimata per l'anno 2020 dei settori di riferimento, l'importo di 71,787 milioni di euro - anziche' 72,427 milioni di euro come risulta nella relazione tecnico-finanziaria - poiche' la spesa per i servizi media e' indicata in 27,681 milioni di euro (nella relazione tecnico-finanziaria e' prevista in 28,321 milioni di euro)» e che pertanto l'autorita' e' stata invitata a integrare il preambolo della delibera n. 434/19/CONS precisando la stima del fabbisogno per l'anno 2020 del settore dei servizi media;
Vista la nota protocollo n. 530747/2019 del 9 dicembre 2019 con la quale il Capo di Gabinetto dell'Autorita' ha riscontrato la citata richiesta di chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2020 con cui e' stata approvata, ai fini dell'esecutivita', la delibera n. 434/19/CONS concernente «Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2020 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media»;
Udita la relazione del commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

Modifiche e integrazioni alla delibera n. 434/19/CONS

1. Nel preambolo della delibera n. 434/19/CONS il sesto «considerato» e' sostituito dai seguenti:
«Considerato che la stima dei costi amministrativi complessivi che l'autorita', per l'anno 2020, dovra' finanziare per sostenere le attivita' relative ai mercati di competenza, ad esclusione di quello postale, e' pari a 72,427 milioni di euro, di cui 44,106 milioni di euro per le attivita' di cui all'art. 34 del codice delle comunicazioni elettroniche e 28,321 milioni di euro per le attivita' relative agli altri mercati di competenza dell'autorita' (radio-televisione, editoria, pubblicita', etc.);
Considerato che con riferimento al settore dei servizi media, 550 mila euro trovano copertura con il gettito derivante dalle attivita' svolte nell'ambito della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ex legge n. 9/2008 e 90 mila euro con i contributi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni alla diffusione via satellite dei programmi televisivi ex delibera n. 405/02/CONS, riducendo il fabbisogno da finanziare a 27,681 milioni di euro;
Considerato, quindi, che la stima dei costi amministrativi da finanziare attraverso il contributo disciplinato dalla presente delibera e' pari a 71,787 di cui 44,106 milioni di euro a carico degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche e 27,681 milioni di euro a carico dei soggetti operanti nel settore dei servizi media;»
2. La delibera n. 434/19/CONS e' pubblicata sul sito web dell'autorita' nella versione consolidata di cui all'allegato A alla presente delibera.
La presente delibera e' pubblicata sul sito web dell'autorita'.

Roma, 13 febbraio 2020

Il Presidente
Cardani

Il commisario relatore
Martusciello

Il segretario generale f.f.
Sansalone

 
Allegato A
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2020 dai soggetti
che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei
servizi media. (Delibera n. 434/19/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 4 novembre 2019;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» ai sensi del quale «Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019»;
Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito codice);
Visto l'art. 1, comma 1, lettera g) del codice, ai sensi del quale «per «autorizzazione generale» si intende il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al codice»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, il suo art. 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime autorita'» nonche' il successivo comma 66, secondo cui l'Autorita' ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge Europea 2014» ed in particolare l'art. 5 il quale inserisce, dopo il comma 2 dell'art. 34 del codice delle comunicazioni elettroniche:
il comma 2-bis secondo cui «per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso»;
il comma 2-ter il quale stabilisce che «Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;
Considerato che il citato comma 2-bis dell'art. 34 del codice, adottato a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea del caso EU Pilot 7563/15/CNCT, e' espressamente finalizzato a superare, in radice, le gravi problematiche insorte per effetto della recente giurisprudenza amministrativa che, sulla base di una non corretta interpretazione dall'art. 12 della direttiva 2002/20/CE c.d. «autorizzazioni», aveva ancorato l'ambito soggettivo e oggettivo della contribuzione, nonche' la stessa base imponibile, «all'autorizzazione generale per i singoli mercati oggetto di regolamentazione ex ante» cosi' restringendo oltremodo il perimetro della fattispecie impositiva;
Considerato che il citato comma 2-bis ha riallineato, con una norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, il quadro normativo nazionale a quello europeo;
Considerato che il legislatore, in via interpretativa, ha, dunque, pienamente avallato l'interpretazione conforme al diritto UE del combinato disposto di cui all'art. 34 del codice e all'art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005 - sostenuta dall'Autorita' nell'adozione delle delibere annuali sul contributo dovuto dagli operatori di comunicazione elettronica negli anni 2014, 2015 e 2016 - secondo la quale, nel settore delle comunicazioni elettroniche:
1) i soggetti tenuti alla contribuzione sono tutti i soggetti titolari dell'autorizzazione generale alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;
2) i costi finanziabili coincidono con tutte le attivita' di competenza AGCOM ai sensi del codice;
3) la base imponibile e' proporzionata ai ricavi maturati dall'operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;
Considerato che l'Autorita' svolge competenze riferite a piu' di un mercato e che, pertanto, al suo finanziamento partecipano soggetti operanti in mercati anche diversi;
Considerato che, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'autorita' nel settore postale deve provvedersi con lo specifico contributo di cui all'art. 2, comma 14, lettera b) del decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261 come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;
Considerato che la stima dei costi amministrativi complessivi che l'Autorita', per l'anno 2020, dovra' finanziare per sostenere le attivita' relative ai mercati di competenza, ad esclusione di quello postale, e' pari a 72,427 milioni di euro, di cui 44,106 milioni di euro per le attivita' di cui all'art. 34 del codice delle comunicazioni elettroniche e 28,321 milioni di euro per le attivita' relative agli altri mercati di competenza dell'autorita' (radio-televisione, editoria, pubblicita', etc.); (1)
Considerato che con riferimento al settore dei servizi media, 550 mila euro trovano copertura con il gettito derivante dalle attivita' svolte nell'ambito della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ex legge n. 9/2008 e 90 mila euro con i contributi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni alla diffusione via satellite dei programmi televisivi ex delibera n. 405/02/CONS, riducendo il fabbisogno da finanziare a 27,681 milioni di euro; (2)
Considerato, quindi, che la stima dei costi amministrativi da finanziare attraverso il contributo disciplinato dalla presente delibera e' pari a 71,787 di cui 44,106 milioni di euro a carico degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche e 27,681 milioni di euro a carico dei soggetti operanti nel settore dei servizi media; (3)
Visto il «Rendiconto ex art. 34, comma 2-ter, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 2003 - Anno 2018» (di seguito, il rendiconto 2018), adottato con delibera n. 426/19/CONS del 17 ottobre 2019;
Considerato che il rendiconto economico dell'autorita' ha evidenziato - per lo svolgimento delle attivita' di cui al citato art. 34 del codice - un saldo positivo, per la gestione di competenza 2018, pari a 3,239 milioni di euro;
Considerato che, con riferimento al contributo dovuto dal settore delle comunicazioni elettroniche, le iniziative assunte dall'amministrazione nel campo del recupero dei contributi relativi alle annualita' 2013-2017 hanno prodotto nel 2018 un gettito di 596 mila euro, riferito alle spese sostenute dall'Autorita', per detto settore, negli anni 2013-2017 che debbono essere computati ai fini delle rettifiche al mercato di competenza;
Considerato che a seguito della cancellazione - disposta con l'approvazione del conto consuntivo 2018 (delibera n. 361/19/CONS) - dei residui passivi relativi ad impegni di spesa assunti nel periodo 2013-2017 per lo svolgimento delle attivita' di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche, sono risultate economie di spesa pari complessivamente a 692 mila euro, che debbono essere computati ai fini delle rettifiche al mercato di competenza;
Considerato che le verifiche dell'efficacia delle rettifiche disposte con la delibera n. 426/17/CONS a valere sull'esercizio 2018 evidenziano un saldo positivo di 5,116 milioni di euro, che e' rimasto nella disponibilita' dell'autorita' e che deve anche esso essere computato ai fini delle rettifiche al mercato di competenza;
Considerato, pertanto, che nell'esercizio contabile 2018 e' registrata un'eccedenza di importo pari, complessivamente, a 3,239 milioni di euro, cui si debbono sommare le somme relative agli esercizi pregressi per un importo pari a 17,991 milioni di euro peun totale complessivo pari a 21,230 milioni di euro, come illustrato nel sopra richiamato rendiconto 2018;
Considerato che il citato art. 34, comma 2-ter, del codice, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti, risultanti dai rendiconti annuali previsti nel citato articolo, sono apportate le opportune rettifiche;
Tenuto conto dell'esigenza di distribuire su piu' esercizi, in modo graduale, le conseguenti rettifiche, anche al fine di garantire la stabilita' nel tempo delle aliquote contributive;
Considerato, conseguentemente, che alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 34 del codice vanno apportate le opportune rettifiche in base alle risultanze dei documenti di rendicontazione analitica allo stato disponibili, relativi agli anni 2013-2018;
Ritenuto, quindi, di dover portare in diminuzione rispetto alla stima del fabbisogno per l'anno 2020, per lo svolgimento delle attivita' elencate al richiamato art. 34, un importo pari a 5,038 milioni di euro, con l'effetto di ridurre a 39,068 milioni di euro l'entita' del fabbisogno da imputare ai costi attribuibili al mercato dei soggetti di cui al citato art. 34;
Ritenuto, altresi', di dover tendere all'equilibrio finanziario per ogni settore;
Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalita' di versamento all'Autorita' per l'anno 2020, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006;
Considerato che le predette stime di fabbisogno differenziate si riferiscono, altresi', ad attivita' relative a mercati di competenza caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che, per l'effetto, e' necessario stabilire differenti aliquote contributive;
Considerato che l'art. 1, comma 66, della citata legge n. 266/2005 individua la base imponibile per il calcolo del contributo nel complesso dei «ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'autorita'»;
Considerato che, con specifico riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche, il citato comma 2-bis dell'art. 34 del codice aggancia la base imponibile al complesso dei ricavi maturati dall'operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche ovvero concessionario dei diritti d'uso;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella voce A1 del conto economico vengono inseriti tutti i ricavi derivanti dall'attivita' caratteristica dell'impresa che, nel caso dei bilanci degli operatori di comunicazione elettronica, corrisponde al complesso delle attivita' svolte dall'operatore in quanto soggetto autorizzato;
Considerato che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 21 luglio 2011, telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorita' nazionale competente»;
Ritenuto, per l'effetto, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia e l'art. 5 della citata c.d. legge europea 2014, avallino pienamente la scelta operata dall'Autorita', a partire dalla delibera annuale n. 547/13/CONS relativa al contributo per l'anno 2014, di prendere a riferimento, quale base di calcolo per la determinazione della base imponibile anche per il settore delle comunicazioni elettroniche, la voce A1 del conto economico risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera annuale;
Considerato conseguentemente che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i costi di funzionamento dell'Autorita', l'aliquota contributiva per l'anno 2020 e' fissata:
a) per i soggetti di cui all'art. 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 39,068 milioni di euro, nella misura dell'1,30 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
b) per le imprese operanti nei restanti mercati di competenza dell'Autorita', sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 25,922 milioni di euro, nella misura dell'1,9 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
Ritenuto, inoltre, di confermare per l'anno 2020 la non assoggettabilita' al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche' delle imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2019;
Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'autorita' sulla esattezza della contribuzione versata, la societa' capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette societa';
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione del commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 34 del codice delle comunicazioni elettroniche e gli altri soggetti esercenti attivita' che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2019.
____________

(1) Considerato cosi' sostituito dalla delibera n. 46/20/CONS.

(2) Considerato cosi' aggiunto dalla delibera n. 46/20/CONS.

(3) Considerato cosi' aggiunto dalla delibera n. 46/20/CONS.
 
Art. 2.

Misura della contribuzione

1. Per i soggetti di cui all'art. 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione e' fissata in misura pari a 1,30 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
2. Per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione e' fissata in misura pari a 1,90 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2018.

 
Art. 3.

Termini e modalita' di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° aprile 2020, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che e' pubblicato sul sito istituzionale.
2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' adotta le piu' opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

 
Art. 4.

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 1° aprile 2020 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorita', dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.
2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna societa' contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la societa' capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna societa' tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.
3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al comma 1.
4. La mancata o tardiva dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 
Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'autorita'.

Roma, 4 novembre 2019

Il Presidente
Cardani

Il commisario relatore
Martusciello

Il vice segretario generale
Sansalone