Gazzetta n. 82 del 28 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 marzo 2020
Determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2020.



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);
Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonche' la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014, ed in particolare l'art. 25 recante «Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014», che prevede la possibilita' di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite all'OCSIT;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2018, n. 59, di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2018;
Visto il decreto direttoriale DGSAIE del 23 maggio 2013 ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, relativo alle procedure per la detenzione delle scorte in altri paesi dell'Unione europee e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri paesi dell'Unione europea e il successivo decreto direttoriale DGSAIE del 23 novembre 2015 di aggiornamento delle procedure di deleghe di tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi a valere dal 1° aprile 2016;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 di attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio, che all'art. 1, punto 2, modifica l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249), stabilendo che «in deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno in questione.»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 di attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio, che all'art. 1, punto 8, modifica l'allegato I (di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249), stabilendo che per il calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, ci si avvale del metodo che dalla somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale (LNG), prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 7 novembre 2017, adattata per tenere conto di eventuali variazioni delle scorte, viene dedotta a scelta dello Stato membro dell'Unione europea una delle tre cifre seguenti: a) 4%; b) il tasso medio di resa della nafta; c) il consumo netto effettivo di nafta;
Considerato che dalla applicazione delle tre diverse deduzioni citate si ottengono i seguenti valori di novanta giorni di importazioni giornaliere nette:
a) 11.289.000 tep;
b) 10.849.000 tep;
c) 11.030.000 tep;
Considerato di voler adottare il metodo piu' favorevole di deduzione, che per l'anno 2019 risulta essere il tasso medio di resa della nafta, si e' calcolato che le importazioni nette dell'Italia dell'anno 2019 sono pari a 43.996.800 tonnellate equivalenti di petrolio, di seguito denominate tep di cui 10.849.000 tep corrispondono a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie;
Considerato che tale metodo scelto consente in ogni caso di rispettare anche gli obblighi di scorte obbligatorie derivanti dall'appartenenza all'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) del 19 febbraio 2020 che riporta i consumi finali dell'Italia dell'anno 2019, pari a 53.704.000 tep, di cui 8.975.189 tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale;
Visto il documento applicativo scorte petrolifere - Regolamento versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni tra il Ministero dello sviluppo economico e gli operatori economici mediante la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;
Considerato che tale piattaforma informatica e' operativa, per conto del Ministero dello sviluppo economico - DGSAIE, sul sito internet dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) all'indirizzo https://mise.ocsit.it/scorte/;
Ritenuta la necessita' di procedere alla determinazione delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1

Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza
e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per
l'anno scorta 2020.

1. L'anno scorta 2020 inizia il 1° luglio 2020 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2021.
2. Avendo verificato che, utilizzando le metodologie di cui agli allegati I e II del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, con riferimento all'anno 2019, il valore di novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a 10.849.000 tep e che il valore di sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 8.975.189 tep, in forza dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispone che il livello di scorte di sicurezza equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta 2020, da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle importazioni nette giornaliere medie.
3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessita' di raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale per l'energia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si riportano i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati:
a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, valore a), da costituire e mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno scorta 2020, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e' determinato in complessive 10.849.000 tep equivalenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie dell'Italia nell'anno 2019;
b) sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8 e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1 dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, il valore dell'aggregato totale Italia di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati prodotti soggetti all'obbligo, valore b), e' determinato in 43.863.504 tep;
c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tep di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore c), che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2020 e' determinato pari a 0,2473.
4. La contabilizzazione del livello delle scorte complessivamente detenuto per l'anno scorta 2020 e' effettuata con il metodo riportato nell'allegato III.1 lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, includendo tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche, stabilendone l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065.
5. Sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, si rileva che il totale dell'immerso in consumo comprensivo del GPL e dei quantitativi ricadenti in franchigia e quindi esclusi dall'obbligo di scorta, nell'anno 2019 e' stato pari a 44.739473 tonnellate.
 
Allegato I
Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate dei
prodotti petroliferi da utilizzare per il calcolo di copertura
dell'obbligo delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti di
cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249,
come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
luglio 2019.
===================================================================== | | Coefficiente di | | | trasformazione delle | | | tonnellate in | | |tonnellate equivalenti| |  Prodotti | di petrolio (tep) | +============================================+======================+ |Jet Fuel tipo cherosene |  1,2| +--------------------------------------------+----------------------+ |Benzina per motori | 1,2| +--------------------------------------------+----------------------+ |Gasolio (autotrazione/riscaldamento e altri | | |gasoli) |  1,2| +--------------------------------------------+----------------------+ |Olio combustibile (ATZ/BTZ) | 1,2| +--------------------------------------------+----------------------+ |Biocarburante per gasolio | 1,2| +--------------------------------------------+----------------------+ |Biocarburante per benzina | 1,2| +--------------------------------------------+----------------------+

 
Allegato II
Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate di
petrolio greggio e dei prodotti petroliferi da utilizzare per la
dichiarazione di immissione in consumo di cui all'art. 3, comma 8 e
art. 7, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e
per il calcolo di copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza di
cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, come modificato
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.
===================================================================== | | Coefficiente di trasformazione delle | | |tonnellate in tonnellate equivalenti di | | Prodotti | petrolio (tep) | +==========================+========================================+ |Petrolio Greggio |  0,96| +--------------------------+----------------------------------------+ |LGN |  0,96| +--------------------------+----------------------------------------+ |Semilavorati (prodotti | | |base di raffineria) | 0,96| +--------------------------+----------------------------------------+ |Altri idrocarburi | 0,96| +--------------------------+----------------------------------------+ |Gas di raffinerie |  1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Etano | 1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |GPL |  1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Nafta |  0| +--------------------------+----------------------------------------+ |Benzina per motori |  1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Benzina Avio | 1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Jet Fuel tipo benzina | 1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Jet Fuel tipo Kerosene | 1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Altro kerosene | 1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Gasolio | 1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Gasolio autotrazione |  1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Gasolio riscaldamento e | | |altri gasoli | 1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Olio combustibile | | |(ATZ/BTZ) | 1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Acqua ragia minerale e | | |benzine speciali |  1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Lubrificanti | 1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Bitume | 1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Cere paraffiniche | 1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Coke di Petrolio | 1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Biocarburante per gasolio | | |(solo copertura obbligo) | 1,065| +--------------------------+----------------------------------------+ |Biocarburante per benzina | | |(solo copertura obbligo) | 1,065| +--------------------------+----------------------------------------+

 
Art. 2
Valutazione annuale degli ulteriori obblighi
di scorta per il prodotto GPL

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, non si ravvisa l'opportunita' di includere ulteriori obblighi di scorta per l'anno scorta 2020 relativamente al prodotto gas di petrolio liquefatto (GPL).
 
Art. 3
Identificazione dei prodotti petroliferi
che compongono le scorte specifiche

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono identificati i seguenti prodotti che compongono le scorte specifiche italiane per l'anno scorta 2020:
a) Benzina per motori,
b) Jet fuel del tipo cherosene,
c) Gasolio (olio combustibile distillato),
d) Olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),
che rappresentano oltre il 75% del consumo interno dell'anno 2019 calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.
 
Art. 4
Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico
dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2020 all'OCSIT, istituito ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, e' assegnato un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a diciassette giorni.
2. Per l'anno scorta 2020 le scorte in prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate «scorte in prodotti», di proprieta' dei soggetti obbligati sono conseguentemente pari a tredici giorni.
3. Conseguentemente, per l'anno scorta 2020 a carico dei soggetti obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo di cui al comma 1, obblighi di delega nei confronti dell'OCSIT stesso per un ammontare pari a diciassette giorni.
 
Art. 5

Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte
di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per
l'anno scorta 2020.

1. In esito all'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la quota individuale dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva della quota parte di prodotto inestraibile, e' determinata dal Ministero dello sviluppo economico, per ogni soggetto obbligato:
a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle diverse tipologie di prodotti di cui all'art. 3, comma 1, che complessivamente ammontano a 44.008.631 tep, ai fini della determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati devono detenere;
b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza.
Le scorte in prodotti ammontano complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2020, a 3.616.333 tep, di cui le scorte specifiche dell'OCSIT ammontano a 2.049.256 tep, mentre le rimanenti scorte di sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 8.844.949 tep. La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte specifiche e di scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza e' effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2.
2. La quota individuale nelle sue componenti di scorte specifiche, di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza e' comunicata all'OCSIT e ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica citata in premessa, alla quale l'OCSIT ed ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di propria competenza.
3. A tal fine, il soggetto obbligato accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica e' tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie di scorte di sicurezza (valore X60 ) e scorte in prodotti (valore X13 ), con l'indicazione delle relative quote massime detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea. L'OCSIT accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica e' tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta nella fattispecie di scorte specifiche (valore X17 ) detenibile esclusivamente nel territorio nazionale.
4. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2020 deve essere costituita a decorrere dalle ore 0,00 del 1° luglio 2020. Parimenti le scorte specifiche dell'OCSIT per l'anno scorta 2020 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0,00 del 1° luglio 2020.
5. Entro la data di cui al comma 4 i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo. Pari obbligo di comunicazione e' disposto in capo all'OCSIT relativamente alle scorte specifiche.
6. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano dislocate presso depositi fiscali la cui titolarita' risulti essere di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo e' necessaria una conferma della costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2. Pari obbligo di conferma e' disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT.
7. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza, delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti potra' essere disposta previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 e con le modalita' operative e tempistica previste nella stessa piattaforma.
 
Art. 6

Valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di
sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero.

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 5 e 6 e dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto dell'andamento del mercato delle scorte di sicurezza e dell'attuale direttiva comunitaria, per l'anno scorta 2020, in via sperimentale, il limite massimo percentuale di scorte di sicurezza anche specifiche detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e' fissato al 100 per cento.
2. L'OCSIT detiene le scorte di cui all'art. 4, comma 1, esclusivamente nel territorio nazionale.
 
Art. 7
Limite dei biocarburanti detenibili a copertura
dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono indicati i seguenti limiti percentuali massimi dei biocarburanti detenibili da ciascun soggetto obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2020 relativamente ai prodotti gasolio e benzina per motori:
a) Biocarburanti miscelabili con il gasolio: venticinque per cento,
b) Biocarburanti miscelabili con la benzina per motori: dieci per cento.
2. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta di sicurezza (valore X60 ) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.
3. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta in prodotti (valore X13 ) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.
 
Art. 8
Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Avverso il presente atto e' possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2020

Il Ministro: Patuanelli