Gazzetta n. 82 del 28 marzo 2020 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Momendol»



Estratto determina AAM/PPA n. 194 del 10 marzo 2020

Autorizzazione delle variazioni:
Variazione di tipo II: C.I.z), e le variazioni di tipo IB: C.I.z e C.I.3.z), relativamente al medicinale MOMENDOL;
Codici pratica:
VN2/2019/253
N1B/2015/2809
N1B/2018/1293
E' autorizzato la modifica delle sezioni 2, 4.4, 4.5 e 10 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, e delle etichette relativamente al medicinale Momendol nelle forme e confezioni:
A.I.C. n. 025829122 - «220 mg granulato per soluzione orale» 12 bustine
E' autorizzato la modifica delle sezioni 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.6 e 10 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, e delle etichette relativamente al medicinale Momendol nelle forme e confezioni:
A.I.C. n. 025829211 - «220 mg capsula molle» 10 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;
A.I.C. n. 025829223 - «220 mg capsula molle» 12 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;
A.I.C. n. 025829235 - «220 mg capsula molle» 20 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;
A.I.C. n. 025829247 - «220 mg capsula molle» 24 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;
A.I.C. n. 025829250 - «220 mg capsula molle» 30 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.:
Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. (codice fiscale n. 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia n. 70 - 00181 - Roma (RM) Italia

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.