Gazzetta n. 86 del 31 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 febbraio 2020
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Comiso - Roma Fiumicino e viceversa, Comiso - Milano Linate e viceversa, Comiso - Milano Malpensa e viceversa, Comiso - Bergamo Orio al Serio e viceversa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', in particolare gli articoli 16 e 17;
Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli Oneri di servizio pubblico (d'ora in avanti OSP) ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto in particolare il comma 7 del citato art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui, per assicurare la continuita' territoriale della Sicilia, l'entita' del cofinanziamento della Regione siciliana non puo' essere inferiore al 50% del contributo statale;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' del 2016) art. 1, comma 486 che attribuisce alla Regione siciliana una somma di 20 milioni di euro al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularita' e assicuri la continuita' del diritto alla mobilita' anche ai passeggeri non residenti;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 54 del 1° dicembre 2016 avente ad oggetto «Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014)» con la quale sono stati destinati 30 milioni di euro per la continuita' territoriale della Sicilia;
Visto il decreto ministeriale 322 del 16 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 16 agosto 2019, con il quale il servizio aereo di linea sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa e' stato sottoposto ad oneri di servizio pubblico a partire dal 29 marzo 2020;
Vista la nota prot. n. 29110 del 18 luglio 2019 con la quale si e' informata la Commissione europea, per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, che, con decreto ministeriale n. 322 del 16 luglio 2019, il Governo italiano, d'intesa con la Regione siciliana ha imposto a far data dal 29 marzo 2020 OSP sui sopraindicati collegamenti e si e' trasmessa, per la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (d'ora in avanti GUUE), la pertinente nota informativa;
Viste le osservazioni della Commissione europea in ordine al regime impositivo che hanno determinato la mancata pubblicazione in GUUE della suindicata nota informativa d'imposizione;
Considerata la necessita', verificata nel corso di apposite interlocuzioni con la Commissione, di modificare il regime impositivo prospettato per superare le criticita' evidenziate;
Considerata la necessita' di intraprendere un'ulteriore procedura, attraverso apposita Conferenza di servizi, per rimodulare i parametri sui quali articolare l'imposizione di OSP sui collegamenti aerei da e per gli scali di Trapani e Comiso al fine di assicurare la continuita' territoriale attraverso servizi aerei che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea;
Vista la nota n. 47383 del 4 dicembre 2019 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il Presidente della Regione siciliana ad indire e presiedere la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di individuare, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli OSP da imporre sui collegamenti aerei tra gli aeroporti di Comiso e Trapani ed alcuni scali nazionali;
Considerata l'opportunita' di seguire due procedure distinte per rimodulare i contenuti degli OSP sui collegamenti tra gli scali siciliani di Comiso e Trapani ed alcuni scali nazionali;
Vista la nota n. 63851 del 20 dicembre 2019 con la quale il Presidente della Regione siciliana ha convocato per il 10 gennaio 2020 la Conferenza di servizi per la rimodulazione del contenuto degli OSP da imporre sui collegamenti aerei con l'aeroporto di Comiso;
Visto il decreto ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2020 con il quale, a partire dal 15 luglio 2020, il servizio aereo di linea sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico e si dispone che il decreto ministeriale n. 322 del 16 luglio 2019 sia abrogato;
Considerata la necessita', accertata in sede di Conferenza di servizi, di assicurare la continuita' territoriale aerea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Comiso e gli scali di Roma Fiumicino e, alternativamente, uno dei tre scali del sistema aeroportuale milanese (Milano Linate o Milano Malpensa o Bergamo Orio al Serio);
Considerato che, qualora nessun vettore presenti accettazione senza compensazione e senza diritti di esclusiva e si proceda all'aggiudicazione per tre anni del servizio tramite gare pubbliche, gli interventi per la continuita' territoriale in favore del bacino di utenza gravante sullo scalo di Comiso comportano un onere finanziario massimo e complessivo di euro 25.508.689,67;
Tenuto conto che le risorse residue provenienti dalla legge n. 208/2015, art. 1, comma 486 e dalla delibera del CIPE n. 54/2016, da destinarsi complessivamente ai collegamenti onerati da/per i due scali di Trapani e Comiso, ammontano a euro 31.057.606,51;
Tenuto conto che, nell'ambito della Conferenza di servizi, si e' accertato che il contributo statale da destinarsi agli OSP sui collegamenti da/per lo scalo di Comiso sara' corrispondente a quota parte di dette risorse residue per un ammontare massimo pari a euro 16.378.271,98;
Tenuto conto che la Regione siciliana si e' impegnata a cofinanziare, in misura superiore al 50% del contributo statale, i costi del servizio onerato di cui trattasi garantendo un sostegno finanziario massimo pari a euro 9.130.417,69 a valere sulle risorse che saranno allocate con legge finanziaria 2020/2022, giusta delibera di giunta n. 162/2019;
Visto il verbale della Conferenza di servizi del 10 gennaio 2020;
Considerate le risultanze della predetta Conferenza di servizi, con la quale, in ordine al dimensionamento degli OSP per i collegamenti con lo scalo di Comiso, si sono confermate le determinazioni della precedente Conferenza di servizi, alla base del decreto ministeriale n. 322/2019 abrogato con decreto ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2020, in ordine alla destinazione di Milano, sono stati previsti OSP, alternativamente, per i collegamenti con i tre scali del sistema aeroportuale milanese, sono stati rimodulati i parametri tariffari sui quali articolare l'imposizione di OSP sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa e Comiso-Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa, ed e' stata fissata la decorrenza di tale imposizione a far data dal 1° agosto 2020;

Decreta:

Art. 1

1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.
 
Allegato

ALLEGATO TECNICO
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Comiso-Roma
(Fiumicino) e viceversa, Comiso-Milano (in alternativa: Linate,
Malpensa, Bergamo Orio al Serio) e viceversa.

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano in conformita' alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi tenutasi, su convocazione del Presidente della Regione siciliana, in seduta unica il 10 gennaio 2020 ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti.
1. Rotte onerate.

Per il collegamento con Roma:
Comiso-Roma Fiumicino e viceversa.
Per il collegamento con Milano (in alternativa):
Comiso-Milano Linate e viceversa;
Comiso-Milano Malpensa e viceversa;
Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa.
Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', l'autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.
2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari.

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1 ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:
essere in possesso del prescritto certificato di operatore aereo (COA) rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'autorita' competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1008/2008;
avere la disponibilita', in proprieta', in dry lease o in wet lease, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (Computer reservation system), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche;
impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;
non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

2.2. L'E.N.A.C. verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente.
L'E.N.A.C. acquisira', inoltre, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) e l'informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.

3.1. Frequenze minime, orari e numero minimo di posti richiesti.
Per ogni singola tratta il vettore dovra' garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo di posti secondo le indicazioni dei seguenti schemi:

Parte di provvedimento in formato grafico

Per tutte le rotte sopraindicate l'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2. Operativita' dei voli.
Eventuali modifiche della programmazione oraria che si dovessero rendere necessarie saranno preventivamente concordate tra MIT, ENAC e Regione siciliana una volta accertata la disponibilita' del vettore e verificata la presenza di slot disponibili.

3.3. Tariffe.
3.3.1. Collegamenti onerati da e per Comiso.
Residenti.
Le tariffe agevolate massime (senza restrizioni e non contingentate) da applicare per tutto l'anno su ciascuna rotta onerata ai residenti in Sicilia sono le seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico

Non residenti.
Le tariffe da applicare su ciascuna tratta ai non residenti in Sicilia sono libere.
3.3.2. Tutti i passeggeri residenti in Sicilia che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.
Le tariffe indicate sono comprensive di fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri addizionali.
Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.
Le tariffe sopraindicate sono inoltre abbattute del 30% per bambini dai due fino ai dodici anni non compiuti.
3.3.3. In caso di cambio dell'orario di volo da parte del passeggero fino alle dodici ore precedenti l'orario di partenza del volo programmato non e' applicabile da parte del vettore alcuna penale al passeggero. Al di sotto delle dodici ore precedenti l'orario di partenza del volo programmato e' applicabile una penale al massimo pari al 50% della tariffa.
In caso di mancata presentazione del passeggero all'imbarco la penale applicabile per il riutilizzo del biglietto e' al massimo pari al 50% della tariffa.
Su tutti i voli dovra' essere prevista la gratuita' per i bagagli a mano imbarcati in cabina e potra' essere applicata una tariffa al massimo pari a euro 15,00 per i bagagli da stiva fino a 23 kg.
Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.
3.3.4. Le tariffe agevolate massime da applicare ai residenti in Sicilia vengono aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalita':
a) ogni anno, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procedera' al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva. L'esame delle variazioni tariffarie per procedere con il primo aggiornamento verra' eseguito all'inizio della stagione aeronautica estiva 2020;
b) ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, l'esame delle variazioni tariffarie verra' eseguito rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per i collegamenti onerati da e per Comiso e' pari a 15,23%.
Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari a 521,16 euro/tonnellata metrica, e verra', pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.
Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione. L'esame delle variazioni tariffarie per procedere con il primo aggiornamento verra' eseguito all'inizio della stagione aeronautica estiva 2020.
Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.
L'ENAC e' incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta.
Nel caso di eventuale gara europea gli aggiornamenti di cui alle lettere a) e b) saranno effettuati prendendo a riferimento le tariffe offerte dal vettore aggiudicatario della gara stessa.

3.4. Continuita' dei servizi.
I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:
a) garantire il servizio per almeno un anno dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilita' di sospensione;
b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.
Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:
pericolose condizioni meteorologiche;
chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
problemi di sicurezza;
scioperi;
casi di forza maggiore;
c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di euro 3.000,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale siciliana.
I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitino il servizio ininterrottamente per un anno per cause direttamente ad essi imputabili, oltre a corrispondere una penale nella misura della cauzione di esercizio versata ai sensi del paragrafo 4.1, lettera b), sono esclusi dall'esercizio del servizio in OSP sui collegamenti onerati con la presente imposizione per i successivi tre anni.
Ferme restando le penali di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.
4. Presentazione dell'accettazione.

4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno un anno indicando espressamente il termine finale del periodo in cui sara' operato il servizio onerato.
Al fine di consentire l'ordinata operativita' della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita' delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati almeno sessanta giorni prima della data a partire dalla quale i vettori intendono operare il servizio.
In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito della apposita gara eventualmente bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
Il vettore accettante si impegna a:
a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serieta' e l'affidabilita' dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovra' ammontare a:
per la rotta Comiso-Roma Fiumicino e viceversa: euro 145.906,92;
per la rotta Comiso-Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa: euro 100.311,01.
La fideiussione deve essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);
b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovra' ammontare a:
per la rotta Comiso-Roma Fiumicino e viceversa: euro 437.720,77;
per la rotta Comiso-Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa: euro 300.933,03.
Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i quindici giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e comunque non prima della verifica della conformita' delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione e della eventuale decurtazione a fronte di esito negativo di tale verifica.
Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.
Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuita' territoriale siciliana;
c) comunicare ad ENAC, almeno sei mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio in OSP aperto entro tale termine o, eventualmente, la volonta' di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovra' indicare il periodo ulteriore - anch'esso non inferiore ad un anno - in cui si impegna a garantire il servizio onerato.

4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti e il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso a esercitare il traffico sulle rotte onerate.

4.3. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di piu' vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purche' complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. L'Ente nazionale per l'aviazione civile verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero minimo di frequenze di cui al punto 3.1 del presente allegato tecnico. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di la' delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilita'.
5. Riesame e decadenza dell'imposizione.

5.1. L'ENAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con la Regione siciliana, riesaminera' la necessita' di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonche' il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri.

5.2. Ai sensi della vigente normativa, la presente imposizione di oneri di servizio pubblico decade se non e' stato effettuato alcun servizio aereo di linea sulle rotte soggette a tale onere per un periodo di dodici mesi.
6. Gara d'appalto.

6.1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del regolamento CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare le rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva e, considerata la verificata insostenibilita' economica del servizio stesso, con compensazione finanziaria, ad un unico vettore, per un periodo di tre anni. La selezione del vettore avverra' tramite gara pubblica in conformita' alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.
 
Art. 2

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L'informativa relativa alla presente imposizione, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 3

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori a partire dal 1° agosto 2020.
 
Art. 4

1. I vettori comunitari che intendono operare le rotte indicate all'art. 2 in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
2. Con riferimento al collegamento con gli scali di Milano, l'accettazione puo' essere presentata alternativamente sulla rotta Comiso-Milano Malpensa e viceversa o sulla rotta Comiso-Milano Linate e viceversa o sulla rotta Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa.
3. L'accettazione di un vettore, presentata per prima nei termini di cui al comma 1 e completa di tutti gli elementi costitutivi indicati nell'allegato tecnico, per una delle tre rotte di collegamento dello scalo di Comiso con gli scali di Milano fa decadere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle altre due rotte di collegamento con Milano e determina il mancato accoglimento di eventuali accettazioni presentate successivamente per le stesse due altre rotte.
 
Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui all'art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea su ciascuna delle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, o, in alternativa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, o, in alternativa Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa puo' essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° agosto 2020, tramite gara pubblica, a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, che si conclude con l'aggiudicazione al vettore che ha presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
2. L'informativa relativa all'invito a partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 6

1. L'E.N.A.C. e' incaricato di esperire la gara di cui all'art. 5, di dare pubblicita' nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) in ordine al bando di gara e alla presente imposizione nonche' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione di gara.
 
Art. 7

1. Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene reso esecutivo l'esito della gara di cui all'art. 5, viene concesso al vettore aggiudicatario della gara stessa il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della medesima gara e viene altresi' approvata la convenzione, sottoscritta dall'E.N.A.C. e dal singolo vettore, per regolare l'esercizio del servizio concesso.
2. La concessione al vettore aggiudicatario del diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea su una delle tre rotte di collegamento dello scalo di Comiso con Milano determina la decadenza dell'obbligatorieta' degli oneri di servizio pubblico sulle altre due rotte per le quali non e' risultata selezionata un'eventuale pertinente offerta.
3. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto agli organi competenti per il controllo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Roma, 12 febbraio 2020

Il Ministro: De Micheli