Gazzetta n. 86 del 31 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 febbraio 2020, n. 20
Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale ed in quella agonistica.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;
Visto l'articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo cui, con decreto del Ministro dell'interno, sono disciplinati l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti ad aria compressa o a gas compresso a canna liscia ed a funzionamento non automatico aventi le caratteristiche di cui al medesimo articolo 2, terzo comma, secondo periodo, da impiegare per l'attivita' amatoriale e per quella agonistica;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, e successive modifiche, il quale prevede, tra l'altro, che entro il 31 dicembre 2015, le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso, destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Ritenuto di dover dare attuazione al citato articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge n. 110 del 1975;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00429 espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2019;
Vista la comunicazione data al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 0016014 del 9 agosto 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n.110 disciplina l'acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto e l'utilizzo degli strumenti marcatori, aventi le caratteristiche tecniche di cui al medesimo articolo 2, comma 3, secondo periodo, che possono essere impiegati a fini amatoriali e agonistici.
2. Il presente regolamento disciplina, altresi', le modalita' di verifica della conformita' dei prototipi degli strumenti marcatori di cui al comma 1 a cura del Banco Nazionale di prova.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Schema di decreto del Ministro dell'interno con il
quale sono definite le disposizioni per l'acquisto, la
detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti
marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale ed in
quella agonistica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 18 aprile 1975, n. 110.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge
18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi.):
«Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). -
(Omissis).
3. Sono infine considerate armi comuni da sparo
quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di
gas, nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia
lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla
pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco
nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive
caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas
compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico,
destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di
sostanze o miscele classificate come pericolose dall'art. 3
del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una
energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di
calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a
17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese
dell'interessato, procede a verifica di conformita' dei
prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano
una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere
utilizzati esclusivamente per attivita' agonistica. In caso
di inosservanza delle disposizioni di cui al presente
comma, si applica la sanzione amministrativa di cui
all'art. 17-bis, primo comma, delregio decreto 18 giugno
1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono
definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il
trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da
impiegare per l'attivita' amatoriale e per quella
agonistica.».

Nota alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 reca:
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.».
- Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo
periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si veda la
nota al titolo.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 reca:
«Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della
regolazione, riassetto normativo e codificazione. - legge
di semplificazione 2001):
«Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei
consumatori). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione
della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla,
nonche' di renderla strumento coordinato per il
raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore
previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al
diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie
di contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza,
del regime di vigenza transitoria delle disposizioni piu'
favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento
europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione
extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle
associazioni dei consumatori, nel rispetto delle
raccomandazioni della Commissione delle Comunita'
europee.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 29 settembre 2013, n. 121. (Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre
2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva
2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa
al controllo dell'acquisizione e della detenzione di
armi.):
«Art. 6 (Disposizioni finali). - 1. Entro il 31
dicembre 2015 le armi da fuoco per uso scenico di cui
all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' le
armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso
destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui
all'art. 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
e all'art. 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85,
devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a
verifica del Banco nazionale di prova.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526. (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999):
«Art. 11 (Modifiche all'art. 2 della legge 18 aprile
1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con
modesta capacita' offensiva). - (Omissis).
3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello
di armonizzazione della normativa nazionale a quella
vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione
di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della
sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio
regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad
aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i
cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a
7,5 joule.
(Omissis).».
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 reca:
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza.».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo
periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le
note alle premesse.
 
Allegato A) (articolo 6)
Requisiti minimi di sicurezza dei «campi attrezzati» per lo
svolgimento delle attivita' amatoriali ed agonistiche
1. Area di svolgimento delle attivita' amatoriali e agonistiche.

a) Nei «campi attrezzati» per lo svolgimento delle attivita' amatoriali ed agonistiche deve essere individuata la cosiddetta «area di gioco», la cui estensione deve essere ben definita ed evidenziata con una linea di demarcazione lungo tutto il suo perimetro. A distanza di almeno 1,5 mt. al di fuori dalla linea di demarcazione deve essere allestita un'apposita rete di recinzione di sicurezza di altezza non inferiore a 4,5 mt.. La rete di recinzione, stabilmente sorretta, deve essere a maglia, di larghezza inferiore al calibro delle capsule marcatrici utilizzate da ciascuno strumento marcatore, di materiale e di consistenza idonea a resistere all'impatto ravvicinato, proporzionato alla forza impressa dallo strumento marcatore alla capsula marcatrice, rapportata all'energia cinetica erogata misurata in joules. In luogo della rete di recinzione di sicurezza e' consentito l'uso di «arene gonfiabili», conformi alla normativa nazionale ed europea in materia.
All'interno dell'area di gioco deve essere prevista un'area di sicurezza, anch'essa delimitata da una rete di recinzione su almeno tre lati, atta a consentire l'ingresso e l'uscita dei giocatori.
b) Su tutto il perimetro dei «campi attrezzati» devono essere presenti cartelli di segnalazione, ben visibili dall'esterno e disposti ad almeno 1,5 mt. da terra, recanti l'indicazione: «Divieto per il pubblico di avvicinarsi ad una distanza inferiore ad un metro dalla rete» di recinzione di sicurezza.
2. Obbligo di avvalersi degli «Assistenti di campo».

a) All'interno dei «campi attrezzati» deve essere presente, prima di dare inizio e per l'arco temporale di svolgimento delle attivita' amatoriali ed agonistiche, almeno un assistente di campo.
b) Gli assistenti di campo debbono verificare l'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, verificare il regolare svolgimento del gioco ed il corretto utilizzo dei marcatori.
c) Le norme di sicurezza da osservare debbono essere ben visibili prima dell'ingresso nel «campo attrezzato» e riportate su cartelli posti ad un'altezza da terra di almeno 1,5 mt..
3. Uso dei dispositivi di protezione individuale.

a) Gli utilizzatori degli strumenti marcatori per le attivita' amatoriali ed agonistiche nei «campi attrezzati» e chiunque accede all'interno delle «aree di gioco» devono indossare idonei dispositivi muniti di adeguata imbottitura per la protezione del petto, del collo, delle mani e del viso.
b) Per la protezione del viso devono essere utilizzate maschere di materiale resistente idonee a coprire interamente il volto, munite di lenti realizzate secondo gli standard ASTM.
c) A cura dei titolari responsabili della gestione dei «campi attrezzati» sono individuate con idonea segnaletica le zone dove e' obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale.
4. Regolamento del «campo attrezzato».

In ciascun «campo attrezzato» il soggetto autorizzato, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del regolamento, e' responsabile della gestione del campo ed a tal fine redige un Regolamento di gioco, che deve essere allegato all'istanza di autorizzazione e deve prevedere, tra l'altro, al fine di consentire l'effettiva verifica dell'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, del regolare svolgimento del gioco e del corretto utilizzo dei marcatori, un numero progressivo degli assistenti di campo, parametrato in base alla capienza del campo e/o alla presenza effettiva dei soggetti impegnati nell'attivita' amatoriale o in quella agonistica.
E' fatto obbligo agli avventori di prendere visione del Regolamento.
Il titolare della gestione del «campo attrezzato» assicura l'osservanza del predetto Regolamento da parte dei giocatori.
 
Allegato B) (articolo 8)
Elenco degli oneri informativi introdotti a carico di cittadini e
imprese (salva diversa indicazione, i riferimenti normativi sono da
intendersi alle disposizioni del decreto)
I) Denominazione

Istanza ed invio del prototipo al Banco Nazionale di Prova per la verifica di conformita' alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, da parte di chiunque intende immettere sul mercato strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici.
Riferimento normativo:
articolo 2, terzo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 110 del 1975;
articolo 3, comma 3.
===================================================================== |  Comunicazione o | |  Documentazione da | | | dichiarazione |  Domanda | conservare |Altro | +======================+===========+=========================+======+ |  [ ] |  [X] |  [ ] | [ ] | +----------------------+-----------+-------------------------+------+
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
L'obbligo di produrre istanza e di inviare il prototipo al Banco Nazionale di prova per la verifica di conformita' dello stesso prototipo alle caratteristiche che devono avere gli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e nell'attivita' agonistica, individuati dall'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, e' un obbligo imposto dall'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento a chiunque intende immettere sul mercato tali strumenti.
Infatti, l'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, prevede che «non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri». Il successivo terzo periodo della richiamata norma dispone che «Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformita' dei prototipi dei medesimi strumenti».
Quindi, in attuazione delle previsioni normative appena richiamate, l'art. 3, commi 1 e 2, del presente regolamento ha imposto a chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e in quella agonistica di inviarne il prototipo e produrre specifica istanza al Banco Nazionale di Prova - via Mameli, 23 - 25063 Gardone V.T. (BS), alla quale deve essere allegata una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi al prototipo dello «strumento marcatore». E' in facolta' del Banco Nazionale di prova richiedere la produzione di ulteriore documentazione ove necessaria.
II) Denominazione

Richiesta al comune di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per l'allestimento di un «campo attrezzato».
Riferimento normativo:
articolo 6, comma 1.
===================================================================== |  Comunicazione o | |  Documentazione da | | | dichiarazione |  Domanda | conservare |Altro | +======================+===========+=========================+======+ |  [ ] |  [X] |  [X ] | [ ] | +----------------------+-----------+-------------------------+------+
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
L'espressa previsione della necessita' della licenza di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'utilizzo di ciascun «campo attrezzato» non costituisce un obbligo informativo di nuova introduzione, bensi' piuttosto un requisito richiesto per l'utilizzo degli strumenti marcatori di cui al presente provvedimento nonche' una conseguente precisazione ed un completamento, per aspetti di dettaglio, della disciplina attuale in materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti.
Infatti, superando incertezze talora emerse nella pratica, il decreto precisa la necessita' che i «campi attrezzati» nei quali vengono impiegati gli strumenti marcatori in questione siano da considerare luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, ove siano ricavati all'interno di parchi o aree aventi natura di luoghi pubblici o aperti al pubblico, e percio', da autorizzare ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S.
La previsione ha, quindi, carattere del tutto ricognitivo e corrisponde ad un'esigenza di certezza interpretativa, anche a beneficio degli organizzatori e degli utenti dei «campi attrezzati».
Poiche', tuttavia, tale previsione fornisce un elemento di certezza normativa in ordine alla necessita' della presentazione della domanda di licenza di cui all'art. 68 del TULPS per l'utilizzo di ciascun «campo attrezzato», pare opportuno farne menzione in questa sezione.
Cio' premesso:
la domanda va presentata al comune nel cui territorio e' situato il campo attrezzato (la competenza comunale e' stabilita dall'art. 19, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) con la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni minime di sicurezza contenute nell'Allegato A) al medesimo decreto;
il richiamato art. 68 prevede che «per eventi fino ad un massimo di duecento partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
per l'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, resta fermo quanto previsto a seguito della decertificazione dell'azione amministrativa (art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183), secondo cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»;
alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione necessaria o alla segnalazione certificata di inizio attivita' deve essere allegato il regolamento adottato dal titolare della licenza, che lo stesso titolare e' tenuto a far rispettare agli avventori;
la disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nel relativo regolamento di esecuzione e' integrata dalle normative comunali e dalle norme tecniche in materia di sicurezza antincendio nei locali di pubblico spettacolo.
III) Denominazione

Avviso all'Autorita' locale di pubblica sicurezza dei promotori di manifestazioni sportive, con carattere educativo, escluse qualsiasi finalita' di lucro o di speculazione.
Riferimento normativo:
articolo 6, comma 1.
===================================================================== |  Comunicazione o | |  Documentazione da | | | dichiarazione |  Domanda | conservare |Altro | +======================+===========+=========================+======+ |  [X] |  [] |  [] | [ ] | +----------------------+-----------+-------------------------+------+
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
Analogamente alla domanda di licenza di cui all'art. 68 TULPS, l'obbligo di preavviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 123 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di cui all'art. 6, comma 1, del decreto, piu' che un obbligo informativo di nuova introduzione, costituisce precisazione di un onere che e' da ritenersi gia' sussistente laddove l'evento si connoti come manifestazione sportiva (va ricordato al riguardo che in altri Paesi tale natura viene formalmente riconosciuta all'attivita' in questione e che pure in Italia le associazioni dei praticanti l'attivita' in questione ne rivendicano la medesima natura di sport).
Tale avviso, da darsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione, riguarda i «campi attrezzati» nei quali si utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che rispettano le prescrizioni contenute nell'Allegato A) al medesimo decreto, per i quali l'obbligo di dare avviso e' imposto a coloro che intendono promuovere le suddette manifestazioni sportive, con carattere educativo, escluse qualsiasi finalita' di lucro o di speculazione.
All'avviso e' allegato il regolamento adottato dal promotore, che e' tenuto a farlo rispettare dagli avventori.
IV) Denominazione

Obbligo di conservazione della licenza e della segnalazione certificata di inizio attivita', ovvero dell'avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza per le manifestazioni sportive senza finalita' di lucro, per la gestione del «campo attrezzato» nel quale si utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici.
Riferimento normativo:
articolo 71 T.U.L.P.S. e articolo 16 T.U.L.P.S.
===================================================================== |  Comunicazione o | |  Documentazione da | | | dichiarazione |  Domanda | conservare |Altro | +======================+===========+=========================+======+ |  [ ] |  [] |  [X] | [ ] | +----------------------+-----------+-------------------------+------+
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
La licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. o la Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) prodotta ai sensi dell'art. 71 del T.U.L.P.S. devono essere conservate a cura del titolare; analogamente deve essere conservata copia dell'avviso all'Autorita' locale di pubblica sicurezza per l'ipotesi di cui all'art. 123 del T.U.L.P.S., per essere esibiti a richiesta agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, in caso di accesso ai sensi dell'art. 16 del T.U.L.P.S..
Sussiste, quindi, l'obbligo di conservazione della licenza o della SCIA, ovvero dell'avviso dato all'Autorita' locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 123 del T.U.L.P.S..
V) Denominazione

Obbligo di rilasciare idonea attestazione da parte di chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e quelli da impiegare nell'attivita' agonistica, aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975, per ciascun esemplare, dalla quale deve risultare che l'esemplare e' conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformita' del Banco Nazionale di prova, con l'indicazione del numero identificativo attribuito al prototipo.
Riferimento normativo:
articolo 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975;
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Parte IV - Sicurezza e qualita', Titolo I - Sicurezza dei prodotti;
articolo 5, comma 3.
===================================================================== |  Comunicazione o | |  Documentazione da | | | dichiarazione  |  Domanda | conservare |Altro | +======================+===========+=========================+======+ |  [ ] |  [] |  [X] | [X ] | +----------------------+-----------+-------------------------+------+

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
L'obbligo di rilasciare idonea attestazione per ogni esemplare di strumento marcatore da impiegare nell'attivita' amatoriale e da impiegare nell'attivita' agonistica e' un obbligo informativo di nuova introduzione previsto dall'art. 5, comma 3. La disposizione deriva dalla necessita' di assicurare, nel prevalente interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ciascuno strumento marcatore immesso sul mercato sia conforme alle caratteristiche del prototipo sottoposto a verifica del Banco Nazionale di prova, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975. Il rilascio dell'attestazione trova giustificazione negli obblighi imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni contenute nella Parte IV - Sicurezza e qualita', Titolo I - Sicurezza dei prodotti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «attivita' agonistica»: l'attivita' svolta con gli strumenti marcatori di cui all'articolo 1, comma 1, in campi attrezzati, nell'ambito di attivita' sportive, praticate con allenamenti costanti e partecipando a gare o incontri, organizzati da associazioni, enti, societa' o soggetti privati, aventi come finalita' quella di promuovere la pratica sportiva;
b) «attivita' amatoriale»: l'attivita' svolta con gli strumenti marcatori di cui all'articolo 1, comma 1, per divertimento o passione, in campi attrezzati, per motivi di intrattenimento o svago;
c) «Banco Nazionale di prova»: il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, di cui all'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n.110;
d) «campi attrezzati»: aree autorizzate ed attrezzate per lo svolgimento delle attivita' amatoriali ed agonistiche nelle quali sono impiegati strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose;
e) «capsule marcatrici»: le capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e conformi a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto;
f) «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modifiche e integrazioni»;
g) «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;
h) «strumento marcatore da impiegare nell'attivita' amatoriale»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a 7,5 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi;
i) «strumento marcatore da impiegare nell'attivita' agonistica»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi;
l) «verifica di conformita'»: la verifica di conformita' da parte del Banco Nazionale di prova dei prototipi degli strumenti da impiegare nell'attivita' amatoriale ed in quella agonistica, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2,terzo comma, della legge n. 110 del 1975.

Note all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 11 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3, del regolamento n.
1272/2008/CE. (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e
che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo
rilevante ai fini del SEE.):
«Art. 3 (Sostanze e miscele pericolose e specificazione
delle classi di pericolo). - Una sostanza o miscela che
corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la
salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5
dell'allegato I e' considerata pericolosa ed e'
classificata nelle rispettive classi di pericolo
contemplate in detto allegato. Qualora nell'allegato I le
classi di pericolo siano differenziate in base alla via di
esposizione o alla natura degli effetti, la sostanza o
miscela e' classificata secondo tale differenziazione.».
- Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si
vedano le note alle premesse.
- Per il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si vedano
le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo
periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 3

Modalita' di verifica dei prototipi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2013, i prototipi degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e nell'attivita' agonistica sono inviati a cura e spese di chiunque intenda immetterli sul mercato al Banco Nazionale di prova, che ne verifica la conformita' alle caratteristiche di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975,n.110 al fine di escludere la natura di armi.
2. Per la verifica di cui al comma 1 deve essere prodotta istanza al Banco Nazionale di prova, corredata di relazione tecnica, di disegni costruttivi e di fotografie relativi al prototipo dello strumento marcatore che si intende immettere sul mercato, con sottoscrizione autentica del richiedente, a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. E' nella facolta' del Banco Nazionale di prova richiedere ulteriore documentazione, ove necessaria.
3. Il Banco Nazionale di prova, verificata la conformita' di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni, rilascia il certificato delle prove balistiche eseguite ed attribuisce un numero identificativo che imprime sul prototipo. Al certificato rilasciato dal Banco Nazionale di prova sono equiparati i certificati delle prove balistiche eseguite dai Banchi di prova dei Paesi aderenti alla Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), in regime di reciprocita' in forza della Convenzione Internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969.
4. Chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e nell'attivita' agonistica, in relazione agli obblighi imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, rilascia per ciascun esemplare idonea attestazione dalla quale risulti che l'esemplare medesimo e' conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformita' di cui al comma 1. Su ciascun esemplare immesso sul mercato e' riportato il numero identificativo attribuito al prototipo dal Banco Nazionale di prova.

Note all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 29 settembre 2013, n. 121, si vedano le note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo
periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa -Testo A):
«Art. 21. (R) (Autenticazione delle sottoscrizioni).
- 1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi
istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
da produrre agli organi della pubblica amministrazione,
nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le
modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da
quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici,
l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco;
in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito
alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identita' del
dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la
propria firma e il timbro dell'ufficio.».
- Per il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 4

Acquisto, cessione e detenzione

1. L'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e nell'attivita' agonistica, muniti dell'attestazione di conformita' di cui all'articolo 3, comma 4, sono consentiti solo tra soggetti maggiorenni, previa esibizione da parte dell'acquirente o del cessionario di un documento di identita' in corso di validita'.
2. Gli strumenti marcatori di cui al comma 1 devono essere detenuti e custoditi con la dovuta diligenza, al fine di evitare che se ne possano impossessare soggetti terzi. In ogni caso, gli strumenti marcatori devono essere custoditi scarichi, inseriti nella propria custodia in un luogo diverso da quello ove e' custodito il relativo munizionamento, unitamente all'attestazione di conformita' di cui all'art. 3, comma 4, da esibire a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
 
Art. 5

Porto e Trasporto

1. Il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e in quella agonistica e' vietato. E' consentito esclusivamente nei campi attrezzati, per lo svolgimento delle attivita' amatoriali ed agonistiche.
2. Gli strumenti marcatori devono essere trasportati, con ogni diligenza, scarichi ed inseriti nella loro custodia.
 
Art. 6

Utilizzo degli strumenti da impiegare
nell'attivita' amatoriale e in quella agonistica

1. L'utilizzo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e in quella agonistica e' consentito esclusivamente nei campi attrezzati. Ove i campi attrezzati siano realizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il loro utilizzo deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Di ogni evento i promotori devono darne avviso all'Autorita' locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Nei campi attrezzati deve essere garantita la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza prescritte dall'Allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento, con riguardo:
a) all'area di svolgimento delle attivita' amatoriali e agonistiche;
b) alla presenza degli assistenti di campo;
c) all'uso dei dispositivi di protezione individuale;
d) alle capsule marcatrici.
3. Gli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e in quella agonistica possono essere utilizzati unicamente da soggetti maggiorenni e possono essere affidati ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta', sotto la sorveglianza e previo consenso dell'esercente la potesta' genitoriale, ovvero di un soggetto maggiorenne da questi delegato con atto che indichi le generalita' della persona delegata, l'attivita' cui si riferisce, il periodo ed il luogo in cui verra' svolta, eventuali limiti e condizioni al suo esercizio nonche', in caso di attivita' agonistica, l'esplicito assenso al suo svolgimento.

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 68 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 68 (art. 67 testo unico 1926). - Senza licenza
del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto
o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di
cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non
si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e
sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo
di duecento partecipanti e che si svolgono entro le ore
24,00 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui
all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, presentata allo sportello unico per le
attivita' produttive o ufficio analogo.
Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare
aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi
speciali.».
- Si riporta il testo dell'art. 123 del Regolamento per
l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza):
«Art. 123. - Chi intende promuovere manifestazioni
sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi
finalita' di lucro o di speculazione, deve darne avviso
all'autorita' locale di pubblica sicurezza almeno tre
giorni prima di quello fissato per la manifestazione.».
 
Art. 7

Caratteristiche delle capsule sferiche marcatrici

1. Le capsule sferiche marcatrici utilizzate negli strumenti marcatori impiegati per le attivita' amatoriali ed agonistiche, in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2008, devono essere prive di sostanze o miscele classificate pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Regolamento (CE), in base ai criteri individuati nel relativo Allegato 1, parti da 2 a 5.
2. L'involucro e la miscela liquida presenti nelle capsule marcatrici di cui al comma 1 non devono risultare pericolosi per la salute e per l'ambiente, in relazione alle proprieta' chimico-fisiche.
3. Sia le sostanze contenute nell'involucro, sia quelle contenute nella miscela all'interno delle capsule marcatrici di cui al comma 1 devono essere «non bioaccumulabili» e «prontamente biodegradabili», secondo la definizione riportata nell'Allegato 1, Parte 4, del predetto Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Note all'art. 7:

- Per il testo dell'art. 3 del Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
n. 1272/2008 relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.
1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE.) si vedano le
note all'art. 2.
 
Art. 8

Oneri informativi introdotti

1. Il presente regolamento introduce gli oneri informativi indicati nell'allegato B) al presente decreto.
 
Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le aree gia' operanti come campi attrezzati non possono piu' essere utilizzate ove non siano adeguate alle prescrizioni dell'articolo 6, commi 1 e 2.
 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti connessi si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 febbraio 2020

Il Ministro: Lamorgese
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2020 Interno, foglio n. 784