Gazzetta n. 88 del 2 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 11 marzo 2020
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita nei Comuni di Marino, Castel Gandolfo e Albano Laziale, denominata «La Campagna romana tra la via Nettunense e l'Agro romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto)».



IL DIRETTORE GENERALE
archeologia, belle arti e paesaggio

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Vista la Convenzione europea sul paesaggio (CEP), Firenze 2000, ratificata con legge n. 14/2006;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 238/2017 concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'art. 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», che hanno recepito le modifiche di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2017;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014: «Articolazione degli uffici di livello non dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;
Visto quanto gia' disciplinato con il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11 luglio 2016;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 160 del 12 luglio 2018), convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali» ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», cosi' come comunicato dalla Direzione generale organizzazione con la circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2019, entrato in vigore il 22 agosto 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;
Rilevato che l'art. 14, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76/2019 individua nel direttore generale l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici ai sensi dell'art. 138 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 2019, al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, e' conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (di seguito «Direzione generale ABAP»);
Visto l'art. 1, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 222 del 21 settembre 2019), come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali», cosi' come comunicato dalla Direzione generale organizzazione con la circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2020;
Vista la circolare n. 3 del 29 gennaio 2020 della Direzione generale ABAP recante «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Indicazioni attuative e disposizioni transitorie»;
Visto il Piano territoriale paesaggistico regionale (di seguito anche PTPR) adottato dalla giunta regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/1998;
Vista la nota della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Citta' metropolitana di Roma, della Provincia di Viterbo e dell'Etruria meridionale (di seguito Soprintendenza) prot. n. 17040 del 9 agosto 2019 con la quale e' stata trasmessa alla Regione Lazio la «Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita nei Comuni di Marino (RM), Castel Gandolfo (RM) e Albano Laziale (RM) denominata "La Campagna romana tra la via Nettunense e l'Agro romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto)" (di seguito proposta)» ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), 138, comma 3, e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 del «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (di seguito codice);
Visto che con nota prot. n. 19041 del 13 settembre 2019 la Soprintendenza ha fatto richiesta di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati della proposta comunicata ai comuni dei territori interessati dal provvedimento: Marino, Albano Laziale e Castel Gandolfo (RM);
Visto che la sopra richiamata proposta e' stata pubblicata all'albo pretorio dei Comuni di Marino e Albano Laziale in data 16 settembre 2019 e in quello del Comune di Castel Gandolfo in data 17 settembre 2019 per i novanta giorni successivi, cosi' come comunicato nella nota della Regione Lazio prot. n. 840674 del 21 ottobre 2019;
Acquisito il parere della Regione Lazio reso ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 sulla proposta, trasmesso alla Soprintendenza con nota prot. n. 984995 del 4 dicembre 2019, in riscontro alla nota della Soprintendenza prot. n. 17040 del 9 agosto 2019;
Considerato che la citata Soprintendenza ha provveduto a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta sull'albo pretorio dei comuni interessati, come previsto dall'art. 141, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004, sui seguenti quotidiani: «la Repubblica» del 1° ottobre 2019 e «Il Messaggero» del 1° ottobre 2019;
Considerato che dalla data del 17 settembre 2019 decorrono i centottanta giorni previsti dagli articoli 139 e 140 del decreto legislativo n. 42/2004 per la conclusione del procedimento in argomento, e che dalla medesima data diventano vigenti le norme di salvaguardia su tutto il territorio interessato dalla presente proposta;
Considerato che l'area che si intende tutelare rientra nel territorio dei Comuni di Marino, Castel Gandolfo e Albano Laziale (RM) ed e' situata a circa 20 chilometri a Sud-Est di Roma, compresa fra il confine di Roma Capitale, ad Ovest, il quartiere di Santa Maria delle Mole (frazione di Marino), a Nord, il tratto ferroviario FR4 Roma-Velletri e la via Nettunense ad Est (parzialmente) e la strada provinciale Albano-Torvajanica la quale costituisce, per alcuni tratti, il confine Sud, escludendo la frazione di Pavona;
Considerato che il territorio interessato dalla proposta comprende alcune porzioni delle tenute storiche conosciute nell'Ottocento come Palaverta, Castel Gandolfo e Albano-Savelli cosi' come cartografate nelle tavole catastali del XIX secolo, nelle quali rientrano i Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto e alcune localita' limitrofe, ha una perimetrazione di circa 26 km, e' estesa per piu' di 1.200 ettari e ricade integralmente nei Comuni di Marino, Castel Gandolfo e Albano Laziale (Roma); esso e' caratterizzato dalla permanenza e preminenza dei caratteri identitari agricoli tipici della Campagna romana, unitamente a quelli di tipo geologico-idrografico e naturalistico;
Considerato che il presente provvedimento di tutela, riguarda un'area interclusa fra svariati ambiti gia' oggetto di specifici provvedimenti di tutela paesaggistica: a Nord-Ovest oltre all'area del Parco archeologico dell'Appia antica, si trova l'ambito di Fioranello, oggetto di tutela in base alla dichiarazione di notevole interesse pubblico per la «zona limitrofa al Parco dell'Appia antica ricadente nel Comune di Roma» (decreto ministeriale 24 febbraio 1986) unitamente al vincolo archeologico denominato «La Giostra» (decreto ministeriale 23 settembre 1980, ai sensi della legge n. 1089/1939) e al vincolo denominato «Mugilla» (decreto ministeriale 24 febbraio 1986 ai sensi dell'art. 1, lettera m) della legge n. 431/1985) ad Ovest si trova l'area dichiarata di notevole interesse pubblico denominata «Ambito meridionale dell'Agro romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina» (decreto ministeriale MiBACT del 25 gennaio 2010), mentre ad Est si trova il confine del vincolo paesaggistico dei Castelli romani «Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di zone nei Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Nemi, Velletri, Frascati, Monteporzio, Grottaferrata, Montecompatri, Marino, Ariccia, Rocca Priora, Genzano e Lanuvio di cui ai decreti ministeriali 12 dicembre 1953, 12 gennaio 1954, 2 aprile 1954, 24 aprile 1954, 24 maggio 1954, 18 ottobre 1954, 14 febbraio 1959, 26 settembre 1970, 29 agosto 1959 e 7 settembre 1962» (decreto ministeriale 22 maggio 1985);
Pertanto l'iniziativa mira a garantire per l'intera area un sufficiente livello dell'azione di tutela, senza soluzione di continuita' su tutto il territorio (come evidenziato nell'elaborato n. 5 «inquadramento territoriale su ortofoto» allegato al presente provvedimento);
Viste le osservazioni presentate da enti e privati ai sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 di cui sessantaquattro pervenute entro il termine di legge, previsto per il giorno 16 dicembre 2019;
Vista la nota prot. n. 2694 del 4 febbraio 2020 con la quale la Soprintendenza ha trasmesso al Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici puntuali controdeduzioni alle sessantaquattro osservazioni formulate da parte degli enti e i soggetti privati, arrivate entro i termini di legge, valutando di riscontrare tra queste anche un'osservazione pervenuta il 31 gennaio 2020, a termini ormai scaduti;
Visto che nella richiamata nota la Soprintendenza ha evidenziato che tra le osservazioni pervenute ne sono risultate quattro a sostegno dell'iniziativa di dichiarazione di notevole interesse pubblico e sessanta contrarie; tra queste ultime, la maggior parte delle osservazioni propongono l'esclusione delle singole particelle di proprieta' dalla perimetrazione proposta, al fine di non fare scattare le prescrizioni d'uso che verrebbero attivate dalla cogenza del vincolo; diversamente le osservazioni riguardano la richiesta del declassamento del «Paesaggio» di PTPR individuato nella presente proposta di dichiarazione;
Considerato che nella medesima nota la Soprintendenza ha provveduto a fornire, al contempo, le controdeduzioni alle osservazioni riportate nel parere trasmesso ai sensi dell'art. 138, comma 3, dalla Regione Lazio con nota prot. n. 984995 del 4 dicembre 2019 che, sebbene richiesto dalla Soprintendenza con nota prot. n. 17040 del 9 agosto 2019, e' stato inviato ben oltre il termine dei trenta giorni previsto dal medesimo articolo;
Considerato che, in seguito all'istruttoria condotta dalla Soprintendenza sulle sopra evidenziate osservazioni formulate ai sensi dell'art. 139, comma 5, la Soprintendenza con la richiamata nota n. 2694/2020 ha comunicato i criteri utilizzati per valutare l'accoglibilita' delle richieste in esse contenute utilizzando i macro criteri di seguito evidenziati per i quali sono state ritenute:
accolte: tutte le osservazioni riferite ad ambiti interclusi su tre lati da aree urbanizzate o ad aree con diritti edificatori acquisiti, quali permessi di costruire rilasciati ed esecuzione in corso, o ad ambiti del tutto o parzialmente urbanizzati, per i quali e' stata chiesta - in subordine allo stralcio dei lotti dal perimetro, ritenuto non accoglibile - il declassamento del «Paesaggio» attribuito dalla proposta di dichiarazione;
parzialmente accolte: tutte le osservazioni riferite ad ambiti per i quali e' stata chiesta unitamente allo stralcio dal perimetro della proposta di dichiarazione anche la rivalutazione del tipo di «paesaggio» attribuito dalla Soprintendenza e per i quali, alla fine dell'istruttoria, la medesima ha provveduto a declassare il «paesaggio» inizialmente indicato senza pero' stralciarlo dal perimetro della proposta di dichiarazione;
respinte: tutte le osservazioni riferite ad ambiti ancora totalmente o per la maggior parte della loro estensione integri in cui siano riconoscibili i caratteri identitari della Campagna romana; in cui siano presenti beni paesaggistici appartenenti alla categoria degli ope legis (quali elementi vegetazionali, fossi, ecc.), siti di interesse storico-culturali che si intende salvaguardare. Allo stesso modo sono state escluse le richieste riferibili allo stralcio di particelle la cui classificazione di «Paesaggio» per quanto concerne la disciplina d'uso rimanda alle previsioni dello strumento urbanistico vigente nel territorio comunale;
Considerato che, per i motivi e sulla base dei criteri sopra brevemente esposti la Soprintendenza ha condotto l'istruttoria di tutte le osservazioni pervenute riassumendone i contenuti e le correlate controdeduzioni nell'elaborato «16. Relazione istruttoria: osservazioni e controdeduzioni» allegato al presente provvedimento, dal quale risulta che di esse sono state:
accolte: tredici;
parzialmente accolte: sette;
motivatamente respinte: tutte le restanti;
Considerato che in seguito agli esiti dell'istruttoria condotta sono stati puntualmente modificati, aggiornati e integrati gli elaborati allegati al presente provvedimento come di seguito elencati:
3. Norme allegate al decreto;
12. Tav. A del PTPR aggiornata;
13. Tav. B del PTPR aggiornata;
14. Tav. C del PTPR aggiornata;
16. Relazione istruttoria: osservazioni e controdeduzioni;
Visto il parere del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio (di seguito «Comitato»), reso ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, con verbale n. 6, nella seduta del 6 marzo 2020;
Preso atto che in seguito all'attivita' istruttoria condotta dalla Soprintendenza sulle osservazioni, e conclusasi con la redazione dell'elaborato n. 16. «Relazione istruttoria: osservazioni e controdeduzioni», trasmesso con la nota prot. n. 2694 del 4 febbraio 2020, non sono emerse motivazioni significative tali da produrre effetti ai fini della revoca della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulata, ne' da modificarne il perimetro individuato che quindi rimane confermato;
Considerato pertanto che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e' delimitata dal seguente perimetro, i cui confini coincidenti in gran parte con limiti amministrativi, corsi d'acqua, strade e linea ferroviaria (per questi ultimi considerando l'esclusione rispettivamente delle carreggiate per le prime e dei binari per la seconda) sono quelli di seguito evidenziati, che saranno elencati in senso orario a partire da Nord-Ovest:
il perimetro partendo dall'angolo sud-orientale del foglio n. 27 - Marino, dove il confine comunale di Marino incontra via della Falcognana - la quale ricalca un antico asse viario -, prosegue in direzione Ovest lungo il confine con il territorio di Roma Capitale; poi in direzione Nord, segue il confine comunale di Marino, coincidente per gran parte con via della Falcognana, fino a incontrare il quartiere denominato «Santa Maria delle Mole»; da qui prosegue nel foglio n. 14 - Marino, deviando verso Est lungo il confine delle particelle catastali numeri: 1056, 1055 e 84, includendole integralmente, e da qui segue con andamento irregolare i confini della particella catastale n. 914 del medesimo foglio n. 14 - Marino, inclusa parzialmente; ancora, verso Sud-Est segue il confine delle particelle catastali numeri: 1184, 1186, 1187, 1189, 1210, 1211 e 1162 del foglio n. 14 - Marino, includendole integralmente, e della particella catastale n. 1156 del foglio n. 14 - Marino, includendola parzialmente, proseguendo in linea retta; da qui continua in direzione Sud-Est lungo i confini delle particelle catastali numeri: 1140, 1164, 963, 964 e 924, del foglio n. 14 - Marino, includendole integralmente; segue poi il confine delle particelle catastali numeri: 1542 e 1685 del foglio n. 26 - Marino, includendole integralmente; prosegue in direzione Sud-Ovest, lungo il tracciato di via Pier Giorgio Frassati, escludendo la sede stradale, fino a raggiungere via della Falcognana; segue quest'ultima brevemente in direzione Sud, fino ad intercettare il corso del fosso detto «delle Scopette» che segue in direzione Est, e da cui poi si stacca in direzione Nord-Est per seguire il corso di un secondo fosso, lungo i confini delle particelle catastali numeri: 500, 74, 457 e a seguire numeri: 316, 1530, 10, 1524 e 1528 del foglio n. 26 - Marino, includendole tutte integralmente; da qui costeggia verso Sud il tracciato della ferrovia FR4 Roma-Velletri lungo i confini delle particelle catastali numeri: 1524, 10, 1529 e 71 del foglio n. 26 - Marino, e delle particelle catastali numeri: 145, 148, 151, 154, 63, 169, 171, 174 e 228 del foglio n. 28 - Marino, che include integralmente quindi attraversa la linea ferroviaria in direzione Sud-Est tagliando le particelle numeri: 1, 2 e 3 del foglio n. 30 - Marino, includendole parzialmente; prosegue poi, in direzione Sud-Est lungo i confini delle particelle catastali numeri: 701, 615, 663, 613 del foglio n. 30 - Marino sino al tracciato di via della Falcognana che segue in direzione Est, includendo la sede stradale; da questa si stacca in direzione Nord lungo i confini delle particelle catastali numeri: 119, 116, 113, 114, 514, 46, 510 e 64 del foglio n. 30 - Marino, includendole integralmente, e girando attorno alle particelle catastali numeri: 558 e 559 del foglio n. 30 - Marino, includendole integralmente, immettendosi nuovamente in direzione Est nel tracciato di via della Falcognana; percorre in direzione Sud la S.R. 207 via Nettunense, seguendone sempre il tracciato principale, lungo il confine orientale dei fogli numeri: 40 e 45 - Marino; da questa si stacca in direzione Est per seguire il corso del Fosso «dell'Emissario» lungo il confine del foglio n. 46 - Marino e proseguendo oltre, sempre lungo il corso del fosso, attraversa il foglio n. 41 - Marino, includendo le particelle catastali numeri: 296, 297, 298 e 353, e prosegue lungo il confine settentrionale del foglio n. 9 - Castel Gandolfo, fino a prendere il tracciato di via dei Macinanti - via di Santa Fumia che segue fino a via della Torretta; da qui segue il confine Comunale di Castel Gandolfo fino alla S.P. 101a, escludendone la sede stradale, e da qui percorre il vicolo del Laghetto, escludendone la sede stradale, fino a deviare in direzione Ovest includendo le particelle catastali numeri: 705, 955, 1410 (ex 872), 1408 (ex 1247), 1412 (ex 1246), 870, 869, 868, 861, 1300 del foglio n. 15 - Castel Gandolfo; da qui percorre in direzione Sud un breve tratto della S.R. 207 via Nettunense, deviando da questa, in direzione Sud-Ovest lungo i confini delle particelle catastali numeri: 437, 1083 (ex 439), 621, 721, 720, 619, 766, 765, 763, 574, 916 e 575 del foglio n. 14 - Castel Gandolfo, che include integralmente, fino al tracciato di via Trento che imbocca in direzione Nord-Ovest, includendo la sede stradale, da cui si distacca per seguire in direzione Sud-Ovest via Casette, escludendone la sede stradale; successivamente segue, in direzione Sud-Est i confini delle particelle catastali numeri: 1349, 411, 406 e 1642 del foglio n. 11 - Albano Laziale, fino ad intercettare il tracciato della strada provinciale Albano-Torvajanica che segue in direzione Sud-Ovest, escludendo la sede stradale; da qui si stacca in direzione Nord per seguire prima il confine comunale di Albano Laziale, poi il confine comunale di Castel Gandolfo, ed ancora il confine comunale di Marino, fino a via della Falcognana, da cui originava;
Considerato che, coerentemente con la struttura del Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) adottato nel 2007, il presente provvedimento propone l'individuazione di differenti categorie di «Paesaggi» tra quelli previsti e ad oggi assegnati ai territori ricedenti all'interno del perimetro della proposta di dichiarazione, in forza della constatata valutazione compiuta dalla Soprintendenza, per la quale questi possano essere ritenuti meritevoli di maggior tutela;
Pertanto, sono state opportunamente riattribuite le discipline di tutela coincidenti con le norme dei «Paesaggi» individuati all'interno del perimetro, rispetto a quelli gia' individuati dal PTPR adottato, come di seguito rappresentati nell'elaborato n. 12 «Tav. A del PTPR aggiornata» allegato al presente provvedimento:
1. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella tav. A del PTPR adottato nel 2007, vengono classificati come «Paesaggio agrario di rilevante valore» i lotti, le particelle, le aree, intere o in parte, come di seguito specificati:
la porzione di territorio facente parte della Tenuta di Palaverta, compresa in parte dei fogli catastali del Comune di Marino numeri: 26, 27 e 28 collocati nella parte Nord dell'area vincolata ad eccezione dell'ambito a Nord del fosso detto «delle Scopette» (situato a Sud-Ovest dell'abitato di S. Maria delle Mole), del consorzio «Colle Granato» (particelle catastali numeri: 94, 195, 196, 197, 198, 108, 221, 222, 223, 215, 35, 100, 92, 106, 104, 107, 103, 27, 202, 203, 96, 91, 25, 79, 80, 90, 94, 95, 98, 77, 66, 81, 82, 84, 208, 89, 88, 97, 7, 28, 98, 24, 67, 78, 68, 71, 212, 86, 87, 76, 75, 74, 73, 70, 204, 60, 59, 58, 226, 200, 199, 227 e 217 del foglio n. 28 del Comune di Marino, e le particelle numeri: 1376 e 1357 del foglio n. 26 del Comune di Marino), nonche' la porzione comprendente le particelle numeri: 10, 1524, 1527 e 1528 del foglio n. 26 del Comune di Marino. Tali aree risultavano precedentemente classificate come «paesaggio agrario di continuita'» o «paesaggio degli insediamenti in evoluzione» o, in minima parte, come «paesaggio degli insediamenti urbani»;
i lotti di terreno collocati ad Ovest del Casale Negroni e il casale stesso. Tale area risultava precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuita'»;
la porzione di territorio a Sud del fosso della Torre, a Nord dell'area urbanizzata della Castelluccia, ad Ovest del complesso medievale della Castellazza, compresa in parte dei fogli catastali numeri: 39 e 40 del Comune di Marino. Tale area risultava precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuita'»;
l'area denominata «Quarto della Tribuna» compresa tra il fosso di Valle dei Preti e il fosso di Santo Spirito (fogli numeri: 44 e 46 del Comune di Marino). Tale area risultava precedentemente classificata come «paesaggio agrario di valore»;
il lotto di terreno al margine del quartiere di Mezzamagna parte della particella n. 554 del foglio n. 39 di Marino. Tale area risultava precedentemente classificata dal PTPR adottato 2007 come «paesaggio agrario di continuita'»;
la porzione di territorio del Quarto Laghetto del Comune di Castel Gandolfo attorno all'antico cratere vulcanico corrispondente al lacus Turni, compresa in parte dei fogli catastali numeri: 9 e 15 del medesimo Comune di Castel Gandolfo, precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuita'»;
2. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella tav. A del PTPR adottato 2007, vengono classificati come «Paesaggio agrario di valore» i lotti, le particelle, le aree, intere o in parte, come di seguito specificato:
la porzione di territorio a Nord del fosso detto «delle Scopette» situato a Sud-Ovest dell'abitato di S. Maria delle Mole (foglio n. 26, part. numeri: 299, 302, 303, 516, 517, 1269, 1459, 1467, 1542, 1685, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1348, 1344, 1343, 1336, 1340, 1342, 1346, 1339, 1334, 1335, 625, 1338, 1337, 1341, 1599 e 1598; foglio n. 14, part. numeri: 1056, 1077, 1057, 1060, 1063, 1066, 1069, 1072, 1075, 808, 1078 e 1176). Tale area risultava precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuita'»;
la porzione di territorio circostante un casale moderno, compresa in parte del foglio catastale n. 30 del Comune di Marino a Nord della via del Divino Amore, lungo i confini delle particelle catastali numeri: 119, 116, 113, 114, 514, 46, 510, 64, 558 e 559 del foglio n. 30. Tale area risultava precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuita'»;
l'area facente parte dell'antica tenuta di Castel Gandolfo, in corrispondenza della via Nettunense, alle spalle dei Casali Scaramelli Manetti, a Nord dell'area urbanizzata di Pavona, identificata al foglio catastale n. 14 del Comune di Castel Gandolfo. Tale area risultava precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuita'»;
l'area di Santa Maria in Fornarolo nel Comune di Albano Laziale, individuata in parte del foglio catastale n. 12 del Comune di Castel Gandolfo, lungo la strada provinciale Albano-Torvajanica (ad esclusione delle particelle numeri: 14, 15, 141, 142, 327, 328, 329, 330, 331 e 332 del foglio n. 12) precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuita'»;
3. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella tav. A del PTPR adottato 2007, vengono classificate come «Paesaggio dell'insediamento storico diffuso» le aree, intere o in parte, come di seguito specificate:
l'area che include la torre medievale della Castellazza, compresa in parte del foglio catastale n. 40 del Comune di Marino, part. numeri: 559, 515, 578, 513, 516, 90, 76, 71, 101, 92, 69, 82, 24, 588, 589, 171, 173, 72, 91 e 81 precedentemente classificata dal PTPR adottato 2007 come «paesaggio agrario di continuita'»;
l'area che include i Casali Scaramelli Manetti, identificata al foglio catastale n. 14 di Castel Gandolfo, part. numeri: 243, 1001, 994, 1002, 1003, 238, 1005, 1009, 771, 772, 131, 1011, 1014, 132, 768, 136, 137, 1027, 1026, 138, 139, 239, 240, 143, 242, 509, 508 (parte), 763 (parte), precedentemente classificata dal PTPR adottato 2007 come «paesaggio agrario di continuita'» e «paesaggio degli insediamenti urbani»;
l'area includente la Torretta di S. Eufemia (n. 80), nel Comune di Castel Gandolfo, individuata al foglio n. 15 part. numeri: 21, 23 e 24, attualmente classificata parte come «paesaggio agrario di valore» e parte come «paesaggio degli insediamenti urbani»;
4. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella tav. A del PTPR adottato 2007, vengono classificate come «Paesaggio agrario di continuita'» le porzioni di territorio di seguito specificate:
la porzione di territorio del Quarto Laghetto compresa nel foglio catastale n. 15 del Comune di Castel Gandolfo, particelle numeri: 166, 178, 334 e 424 precedentemente classificata come «Paesaggio agrario di valore»;
la porzione di territorio del foglio n. 39 del Comune di Marino in localita' Mezzamagna, particelle numeri: 433, 434, 448, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 579, 580, 581, 582, 583, 587, 588, 589, 590, 591, 623 e 624 precedentemente classificata come «Paesaggio agrario di rilevante valore»;
la porzione di territorio del foglio n. 39 del Comune di Marino in localita' Mezzamagna, particelle numeri: 306, 307, 308, 310 e 444 precedentemente classificata come «Paesaggio agrario di rilevante valore»;
Considerato quanto sopra, ad integrazione delle prescrizioni d'uso contenute nelle norme del PTPR per gli specifici «paesaggi», cosi' come riattribuiti in esito alla presente procedura di dichiarazione, sono state introdotte specifiche prescrizioni di natura archeologica, che di seguito si riportano:
all'interno dell'intera area dichiarata di notevole interesse pubblico, individuata dal presente provvedimento, ogni modifica dello stato dei luoghi nelle aree circostanti i siti individuati nell'elaborato n. 9 «Individuazione dei siti di interesse storico-monumentale su C.T.R», riguardanti strutture monumentali, aree di interesse archeologico o ruderi emergenti, e' subordinata al preventivo parere archeologico della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 41 delle norme del PTPR, nonche' dell'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 24/1998; nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti al di fuori della sagoma esistente, il richiamato parere integra l'autorizzazione paesaggistica (ivi compresi i casi delle arature profonde, scavi o movimenti di terra per una profondita' superiore ai 50 cm) per una fascia di rispetto di 30 mt come graficizzata nell'elaborato n. 15 «Delimitazione dei confini sui fogli catastali» (ove sono riportati anche i numeri delle particelle) relativa ai singoli beni individuati nell'elaborato 9;
Considerato quanto sopra, ad integrazione delle prescrizioni d'uso contenute nelle norme del PTPR per gli specifici «paesaggi», cosi' come riattribuiti in esito alla presente procedura di dichiarazione, sono state introdotte specifiche prescrizioni di natura archeologica, che di seguito si riportano:
all'interno dell'intera area dichiarata di notevole interesse pubblico, individuata dal presente provvedimento, ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi compresi le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondita' superiore ai 50 cm, all'interno della fascia di 30 mt come graficizzata nell'elaborato n. 15, relativa ai siti (strutture monumentali, aree di interesse archeologico o ruderi emergenti) individuati nell'elaborato n. 9 «Individuazione dei siti di interesse storico-monumentale su C.T.R», e' subordinata al preventivo parere archeologico della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 41 delle norme del PTPR adottato, nonche' dell'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 24/1998, che integra l'autorizzazione paesaggistica ove richiesta;
I siti (cfr. elaborato n. 1. relazione, p. 11) interessati da tali prescrizioni sono quelli individuati nell'elaborato 9 di seguito specificati: numeri: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81;
Inoltre, le prescrizioni indicate sono da riferirsi ai percorsi degli antichi tracciati viari, individuati e graficizzati nel richiamato elaborato n. 9, per una fascia di 30 mt per ciascun lato;
per i siti di seguito elencati, gia' ricompresi tra quelli di cui all'elaborato 9, caratterizzati dalla presenza di strutture piu' imponenti o di rinvenimenti maggiormente diffusi, la prevista fascia di rispetto e' estesa a 50 mt a partire dal perimetro delle strutture. All'interno di tale fascia, ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi compresi le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondita' superiore ai 50 cm e' subordinata al preventivo parere archeologico della competente Soprintendenza;
I siti interessati da tale prescrizione sono i seguenti:
n. 7, antico centro fortificato di Colle Lo Scopeto (De Rossi 1969, p. 341, n. 346);
n. 10, tempio e insediamento di Colle Granato (De Rossi 1969, p. 344, n. 360);
n. 23, villa romana presso il Fosso di Montelungo (De Rossi 1969, p. 346, n. 371);
n. 24, torre medievale e strutture murarie romane presso la Torre della Castellaccia (De Rossi 1970, pp. 25-26, n. 53);
n. 37, villa romana in Localita' Castelluccia lungo la via Anziate (Nettunense) (De Rossi 1970, p. 23, n. 36);
n. 50, villa romana della Tenuta della Castelluccia lungo un diverticolo della via Anziate (Nettunense) (De Rossi 1970, p. 19, n. 26);
n. 56, cisterna romana e casale medievale in localita' Ponte di S. Fumia (De Rossi 1970, p. 23, n. 46);
n. 80, cisterna romana e torretta di S. Eufemia;
n. 81, villa romana e Casale della Madonna del Coccio (De Rossi 1970, p. 54, n. 70);
Considerate inoltre le caratteristiche di pregio delle aree classificate nella presente dichiarazione, ad integrazione delle prescrizioni d'uso contenute nelle norme del PTPR per gli specifici «paesaggi» cosi' come riattribuiti in esito alla presente procedura di dichiarazione, e' fatto divieto:
nel «Paesaggio agrario di rilevante valore», nel «Paesaggio agrario di valore» e nel «Paesaggio dell'insediamento storico diffuso» di installare «infrastrutture o impianti» ad uso tecnologico (di cui al punto 6 «Uso tecnologico» della tabella B, di ciascun «paesaggio») ad eccezione della tipologia di impianti di cui ai punti 6.1 e 6.5 qualora consentiti dalle norme del PTPR;
nel «Paesaggio agrario di rilevante valore» e nel «Paesaggio dell'insediamento storico diffuso», di:
1. realizzare ulteriori manufatti a destinazione d'uso residenziale, produttivo, commerciale e terziario anche se previsti dagli strumenti urbanistici comunali (cfr. punto 4, tabella B, di ciascun «Paesaggio»). Sono fatte salve le disposizioni dello specifico articolo delle norme del PTPR relativo alle «aziende agricole in aree vincolate»;
2. realizzare ulteriori nuove strade carrabili asfaltate ad alto scorrimento;
3. eliminare i filari che costeggiano le strade interpoderali e i tracciati viari secondari;
Ritenuto che tutte le modifiche ai «paesaggi» introdotte dalla presente dichiarazione, oltre ad essere congrue con i valori che sono stati riconosciuti nel territorio in esame e considerati meritevoli di tutela, rispettano gli indirizzi riportati nella tavola C del PTPR, sia per quanto riguarda gli ambiti di valorizzazione e tutela sia al fine di limitare le criticita' e i fattori di rischio in essi individuati;
Per quanto attiene invece le restanti aree comprese nell'ambito considerato, la cui classificazione dei «paesaggi» contenuta nella tavola A del PTPR non ha subito modifiche in esito alla presente dichiarazione, si conferma la validita' del corpo normativo gia' previsto dal PTPR, per quanto non espressamente modificato da questo provvedimento;
Ritenuto che detta area, delimitata come nell'unita planimetria, presenta notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi indicati nella nota della Soprintendenza prot. n. 19041 del 13 settembre 2019, poi ribaditi e argomentati nell'elaborato n. 1 «Relazione» trasmessa con la nota prot. n. 2694 del 4 febbraio 2020 della medesima Soprintendenza, in quanto:
«conserva, nonostante vari fenomeni sparsi di urbanizzazione consolidati e in atto, un'alta qualita' paesaggistica, riconducibile ai tratti tipici del paesaggio agrario della Campagna romana, qui particolarmente caratterizzato dall'ampiezza dei quadri panoramici, oltre che dalla ricca e stratificata articolazione del sistema insediativo storico, con notevole diffusione tanto di beni archeologici che architettonici. Questi ultimi sono rappresentati in una vasta gamma che va dai nuclei fortificati medievali a quelli piu' recenti risalenti a cavallo tra Ottocento e Novecento e sono di grande rilevanza ai fini della "costruzione" dell'immagine paesaggistica tipica dei luoghi, legata alla percezione continua delle variazioni del paesaggio agrario e dei suoi rapporti con i profili orografici e gli insediamenti edilizi storici dei Castelli romani, in genere posizionati al colmo di poggi e crinali (i centri di Castel Gandolfo, il Monte Cavo, l'altura di Castel Savello) oltre che - specie verso Ovest - degli ampi e profondi quadri panoramici sull'Agro romano.»;
Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 riguardo a qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi;
Visto, considerato e ritenuto tutto quanto sopra riportato;

Decreta:

L'area denominata «La Campagna romana tra la via Nettunense e l'Agro romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto) sita nei Comuni di Marino (RM), Castel Gandolfo (RM) e Albano Laziale (RM)» ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 - Parte terza - art. 136, comma 1, lettere c) e d), art. 138, comma 3, e art. 141, comma 1, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.
Nell'area perimetrata dichiarata di notevole interesse pubblico, come specificata nell'elaborato n. 2 «Descrizione dei confini», parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 vige la disciplina d'uso contenuta nell'elaborato n. 3 «Norme allegate al decreto», parte integrante del presente provvedimento, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi nell'area di notevole interesse pubblico.
La citata disciplina di cui al presente provvedimento integra e sostituisce nell'area perimetrata, come espressamente indicato, le corrispondenti norme del PTPR del quale costituisce, al contempo, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera b) del codice, parte integrante e non suscettibile «di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione» del succitato PTPR.
Sono parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati:
1. Relazione;
2. Descrizione dei confini;
3. Norme allegate al decreto;
4. Documentazione fotografica;
5. Inquadramento territoriale su ortofoto;
6. Individuazione delle tenute storiche su C.T.R.;
7. Perimetrazione su C.T.R.;
8. Perimetrazione con sovrapposizione dei fogli catastali su C.T.R.;
9. Individuazione dei siti di interesse storico-monumentale su C.T.R.;
10. Perimetrazione su PTPR tav. A;
11. Perimetrazione su PTPR tav. B;
12. Tav. A del PTPR aggiornata;
13. Tav. B del PTPR aggiornata;
14. Tav. C del PTPR aggiornata;
15. Delimitazione dei confini su fogli catastali;
16. Relazione istruttoria: osservazioni e controdeduzioni.
La documentazione sopraelencata e' consultabile sui siti web istituzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'art. 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza provvedera' alla trasmissione ai Comuni di Marino, Albano Laziale e Castel Gandolfo del numero della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte del suddetto comune, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.
La Soprintendenza vigilera' sugli adempimenti da parte dei sopra elencati comuni, dandone comunicazione alla Direzione generale.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica della presente dichiarazione.

Roma, 11 marzo 2020

Il direttore generale: Galloni

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Avvertenza:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, e' pubblicato sul sito web del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, nella sezione Avvisi e Circolari all'indirizzo www.beniculturali.it/avvisi e in Amministrazione trasparente e sul sito web della Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma all'indirizzo http://www.soprintendenzaspecialeroma.it