Gazzetta n. 88 del 2 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 17 marzo 2020
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano, di Santa Maria a Dofana nel Comune di Castelnuovo Berardenga.



IL DIRETTORE GENERALE
archeologia, belle arti e paesaggio

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, e' conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (di seguito «Direzione generale ABAP»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visti in particolare l'articolo 16, comma 2, lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 e l'articolo 16, comma 1, ultimo periodo del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione, per avocazione, del presente provvedimento di notevole interesse pubblico, da parte del direttore generale;
Visto l'atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, emanato dalla Direzione generale ABAP, con protocollo n. 2407 del 25 gennaio 2019, con cui si disponeva che il soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo provvedesse ad acquisire ogni necessaria informazione che potesse costituire un approfondimento istruttorio utile alla verifica della sussistenza dell'interesse dell'intera area ricadente nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in cui ricadono la chiesa di Santa Maria a Dofana con relativo cimitero, la chiesa di Sant'Ansano con l'oratorio ottagonale e il sito del colle contrassegnato dal cippo commemorativo della battaglia di Monteaperti con l'area circostante;
Visto l'atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 secondo periodo, del decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, emanato dalla Direzione generale ABAP, con protocollo n. 7761 del 14 marzo 2019, con cui si disponeva che il soprintendente ABAP provvedesse ad avviare il procedimento relativo alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, con relative prescrizioni d'uso per i contesti territoriali di cui sopra, ai sensi dell'articolo 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004;
Vista la nota protocollo 17568 del 25 giugno 2019 con la quale la Direzione generale ABAP ha disposto che, a seguito della conclusione dell'attivita' istruttoria congiunta effettuata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo (di seguito «Soprintendenza ABAP») e dal servizio V della DG ABAP, la medesima soprintendenza provvedesse all'avvio del procedimento di notevole interesse pubblico per l'area territoriale sopra citata;
Vista la nota protocollo n. 17305 del 9 luglio 2019 con la quale la Soprintendenza ABAP ha trasmesso alla Regione Toscana la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004, per acquisirne il parere, ai sensi dell'articolo 138, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
Preso atto che la Regione Toscana non ha inviato il proprio parere in riscontro alla suddetta nota della Soprintendenza ABAP, entro il termine di trenta giorni come previsto dall'articolo 138, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
Considerato che la Soprintendenza ABAP ha provveduto, con nota protocollo n. 21979 dell'11 settembre 2019, a dare avvio al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico della «Zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano a Dofana e di Santa Maria a Dofana» in comune di Castelnuovo Berardenga (SI), trasmettendo tutta la documentazione al Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) per la pubblicazione della documentazione stessa all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, dandone contestualmente notizia alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena;
Considerato che la proposta, con relativa planimetria, e' stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in data 16 settembre 2019 per i successivi novanta giorni, ai sensi dell'art. 139 comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004;
Considerato che ai sensi dell'articolo 139, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, dell'avvenuta proposta e' stata data notizia sul quotidiano nazionale «La Nazione» e sul quotidiano locale «Corriere di Siena» in data 14 settembre 2019 e sul quotidiano «Economia» in data 15 settembre 2019;
Viste le osservazioni presentate dai soggetti interessati, in numero di dodici, entro i termini di cui dell'articolo 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004;
Considerate le controdeduzioni alle osservazioni inoltrate dalla Regione Toscana e dagli altri soggetti interessati, rese ai sensi dell'articolo 139 comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004, come predisposte dalla Soprintendenza ABAP con nota protocollo 3771 del 13 febbraio 2020 che forma parte integrante del presente provvedimento;
Rilevato che, in esito dell'esame istruttorio di tutte le osservazioni pervenute, la Soprintendenza ABAP, nel confermare la validita' del perimetro individuato, delle motivazioni e delle norme d'uso, in accordo con il servizio V della D.G. ABAP, ha ritenuto comunque opportuno integrare e affinare la disciplina d'uso relativamente ad alcuni elementi emersi dall'analisi dei contributi acquisiti e ritenuti meritevoli di approfondimento, anche nell'ottica di una migliore definizione delle prescrizioni ad essi relative;
Considerato che il segretario regionale per la Toscana, con nota protocollo 1222 del 10 febbraio 2020, ha chiesto alla D.G. APAB di adottare; in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera u) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico in questione;
Preso atto della richiesta di cui sopra, la D.G. ABAP ha informato il segretario generale del MiBACT, con nota protocollo n. 9335 dell'11 marzo 2020 che, ai sensi dell'art. 16, comma 1 ultimo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, la medesima avrebbe predisposto, in via sostitutiva, il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico indicato in oggetto, per la relativa adozione e successiva pubblicazione;
Considerato che la D.G. ABAP ha inoltrato, all'esame del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio, con relazione protocollo n. 6358 del 18 febbraio 2020, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico sopra indicata, al fine di acquisirne il relativo parere consultivo, precisando che:
molte delle osservazioni pervenute contestano la proposta di vincolo, ritenendo che:
essa determini «una cristallizzazione dello stato dei luoghi, vietando qualsiasi forma di nuova edificazione»,
le norme vietano qualsiasi movimento di terra ad una profondita' superiore a 30 cm [...] Sarebbe impossibile effettuare le lavorazioni principali senza chiedere il nulla osta archeologico della Soprintendenza (...)».
Considerato che la Soprintendenza ABAP ha ritenuto di poter accogliere parzialmente le suddette osservazioni, la D.G. ABAP ha proposto in prima approssimazione al Comitato:
di inserire, alla fine dell'ultimo capoverso del punto 2.2 dell'art. 2 «Edifici rurali» (Parte III - Tutela e valorizzazione), la seguente disposizione:
«Sono altresi' consentiti limitati ampliamenti degli edifici rurali di realizzazione recente fino ad un massimo di 15 mq e con altezza non superiore a 7 ml. alla gronda. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno comunque superare in altezza i volumi esistenti e dovranno essere realizzati in coerenza con le modalita' insediative storicamente consolidate e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi; dovranno essere assicurati la semplicita' delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della viabilita' esistente, assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento»;
di modificare il punto 2.6 «Paesaggio agrario» dell'art. 2 «Struttura antropica» (Parte III - Tutela e valorizzazione) come di seguito evidenziato (in neretto le parti aggiunte):
2.6 Paesaggio agrario
«Gli interventi che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
sia garantito l'assetto idrogeologico e la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico-agraria di particolare interesse storico e/o paesaggistico riconosciute (terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali), e si inseriscano nel contesto paesaggistico agrario secondo principi di coerenza (forma, proporzioni e orientamento);
sia garantita la continuita' della viabilita' interpoderale, sia per finalita' di servizio allo svolgimento delle attivita' agricole sia per finalita' di fruizione del paesaggio rurale;
sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione riparlale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);
siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino l'alterazione delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli.
Non sono ammessi interventi di:
sostituzione edilizia con spostamento di cubature fra i vari lotti;
nuova edificazione, ad eccezione degli annessi agricoli necessari alla conduzione delle attivita' agricole, laddove non vi e' possibilita' di recupero di volumi esistenti.
L'edificazione di nuovi annessi agricoli e' consentita da parte delle aziende agricole che raggiungono le superfici fondiarie minime a), b), c), d), e), f), elencate all'art. 5 del decreto del Presidente della giunta della Regione Toscana n. 63/R del 25 agosto 2016, cosi' come vigente alla data del presente provvedimento, con le seguenti caratteristiche dimensionali:
Sul pari a 0,002 mq/mq per le superfici fondiarie minime a);
Sul pari a 0,001 mq/mq per le superfici fondiarie minime b), c), d), e), f).
Ai fini del raggiungimento delle superfici fondiarie minime previste dalla normativa, non e' consentito computare particelle di terreno non contigue.
I nuovi annessi agricoli, di altezza massima non superiore a ml 7, dovranno essere realizzati in coerenza con le modalita' insediative storicamente consolidate e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi; dovranno essere assicurati la semplicita' delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della viabilita' esistente, assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento.
I nuovi fabbricati andranno localizzati preferibilmente in aderenza o in prossimita' degli insediamenti esistenti, onde evitare ulteriori fenomeni di intrusione e frammentazione dei luoghi, nonche' consumo di suolo produttivo; dovranno altresi' avere rapporti dimensionali tali da rispettare le regole di aggregazione dei nuclei gia' esistenti. Nel caso di nuova costruzione non in aderenza a insediamenti esistenti, la stessa andra' collocata in modo coerente con gli orientamenti e gli allineamenti prevalenti che caratterizzano storicamente la morfologia del paesaggio agrario, alle varie scale, e comunque adattandola alla orografia del terreno evitando riporti di terra e sbancamenti e salvaguardando attentamente le visuali panoramiche e i rapporti di intervisibilita'.
Non e' consentito il passaggio dalla funzione di annesso agricolo esistente verso la funzione residenziale. Sentieri, viabilita' interpoderale, viabilita' e spazi di sosta all'interno dei fondi dovranno essere realizzati con materiali permeabili drenanti coerenti con il contesto locale, preferibilmente in terra battuta stabilizzata. In ogni caso non e' ammesso l'utilizzo di asfalto, battuto di cemento, o altri materiali artificiali non coerenti con la tradizione dei luoghi. E' comunque d'obbligo la conservazione delle pavimentazioni storico-tradizionali ancora esistenti».
di modificare il punto 2.4 «Siti arche.ologici» dell'art. 2 sostituendo il termine «30 cm» con «1 metro»;
Visto il parere del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio, reso ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, con verbale n. 6 della seduta del 6 marzo 2020, protocollo n. 9781 del 13 marzo 2020;
Considerato che il Comitato tecnico scientifico per il paesaggio con il suddetto parere ha ritenuto condivisibile la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in questione, con le modifiche alla parte III articolo 2, punti 2.4 siti archeologici e 2.6 paesaggio agrario proposte dalla DG ABAP, con la sottoindicata precisazione:
«Alla parte III - Tutela e valorizzazione, art. 2 punto 2.6 paesaggio agrario, il sesto capoverso dovra' essere cosi' sostituito:
i nuovi fabbricati andranno localizzati preferibilmente in prossimita' degli insediamenti esistenti o all'interno del loro resede, onde evitare ulteriori fenomeni di intrusione e frammentazione dei luoghi, nonche' consumo di suolo produttivo; gli stessi dovranno altresi' avere rapporti dimensionali tali da rispettare le regole di aggregazione dei nuclei gia' esistenti. Nel caso di nuova costruzione non in prossimita' a insediamenti esistenti, la stessa andra' collocata in modo coerente con gli orientamenti e gli allineamenti prevalenti che caratterizzano storicamente la morfologia del paesaggio agrario, alle varie scale, e comunque adattandola alla orografia del terreno evitando riporti di terra e sbancamenti e salvaguardando attentamente le visuali panoramiche e i rapporti di intervisibilita'»;
Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, come indicata nella allegata planimetria, si estende dal punto di attraversamento della superstrada Siena-Bettolle (Strada statale 715, E78) sull'Arbia, risalendo la sponda sinistra del fiume, il perimetro dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico raggiunge il Ponte di attraversamento della strada comunale di Pieve a Bozzone (coordinate 43.3260738, 11.4236214).
Il perimetro prosegue sul margine meridionale della strada comunale di Pieve a Bozzone fino alla confluenza con la strada campestre s/n (coordinate 43.3232667, 11.4282412), procede verso nord, sul margine occidentale del bosco fino al margine dell'abitato moderno di Montaperti (coordinate 43.3258979, 11.4299397). Esclude tutto centro abitato di Montaperti e procede fino al ciglio del bosco, includendo la sommita' del Podere Pancolaccio (via Castelletto di Pancole). Il limite procede sul ciglio della scarpata e del bosco fino ad includere l'area di Podere Caspreno (coordinate 43.3353840, 11.4272773, margine settentrionale). Il perimetro del vincolo prosegue sul limite tra i fogli 143 e 159 e percorre un tratto della SP 111/a (margine sud occidentale, limite tra i fogli catastali 144 e 159).
Il perimetro prosegue per 3.2 km lungo il margine meridionale della strada comunale dell'Antica Malena fino all'incrocio con la strada campestre (coordinate 43.3346131, 11.4670692), e di qui, lungo il limite tra i fogli catastali 162 e 163, all'attraversamento del Borro Sorrione.
Il perimetro procede quindi sul margine settentrionale del Borro Sorrione fino alla confluenza con il fosso s/n (coordinate 43.3254552, 11.4502189). Il margine prosegue sul limite tra i fogli catastali 161 e 175 fino alla strada campestre di Podere Boscarelli, percorsa a sud per 500 metri fino al Poggione (limite tra i fogli catastali 174, 175 e 176). Dal punto di congiunzione dei tre fogli catastali, il perimetro segue il piccolo fosso s/n fino alla strada campestre di Montaperti (coordinate 43.3131852, 11.4466576). Di qui percorre il tratto meridionale del Borro dell'Amo, fino al ponte di attraversamento della strada campestre (coordinate 43.3129054, 11.4527602), risale la strada campestre del Banditone (limite tra i fogli catastali 188 e 189), fino a discendere al punto di congiunzione con la strada statale E78 (coordinate 43.3071391, 11.4473308). Il perimetro, infine, coincide con il margine settentrionale della strada stratale E78.
L'area interessata dal vincolo ricade nel territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), a sud ovest del capoluogo di provincia e ricopre una superficie di circa 910 ettari.
Per quanto attiene gli aspetti morfologici il territorio oggetto di vincolo presenta caratteristiche ambientali e paesaggistiche tipiche delle colline di Siena, a confine con il territorio chiantigiano ed e' contraddistinto dall'ampia valle ricompresa tra il torrente Arbia ed il fosso del Malena, a margine del quale spicca il rilevato di Monteapertaccio ed il basso promontorio di Dofana. Il mosaico agrario e' interrotto da piccoli tratti di superficie boscata ed il paesaggio delle crete inizia ad aprirsi verso il Chianti.
Dall'analisi complessiva delle componenti paesaggistiche, archeologiche, simboliche e latu sensu monumentali dell'area in questione emerge quanto segue:
la presenza umana e' segnalata da un'alta concentrazione di materiali sin dal Paleolitico inferiore, ma si manifesta nella propria eccezionalita' in epoca etrusca irraggiandosi dalla confluenza tra l'Arbia e il Malena:
l'elemento saliente che ne qualifica la valenza sacra sono i grandi tumuli funerari (tra cui Montapertaccio); in epoca arcaica e ellenistica la frequentazione legata a specifiche devozioni ha uno dei fulcri nell'area sacra in corrispondenza dell'attuale complesso di Sant'Ansano a Dofana;
subito dopo lo spopolamento del territorio in fase tardo-antica, Sant'Ansano riafferma, come confermano le emergenze archeologiche e documentarie, la propria funzione di spicco lungo il tracciato viario. Il sito ha una intensa connotazione martiriale, testimoniata dall'edificio ottagono dove la tradizione ambienta il dies natalis del santo evangelizzatore di Siena, il luogo si identifica con le radici della Sena christiana.
le valenze dell'area non sono estranee alle tradizioni inerenti la Battaglia di Montaperti (1260), ovvero alla vittoria dei senesi e delle truppe ghibelline contro quelle fiorentine e guelfe. Benche' le fonti - indirette - e le emergenze materiali non consentano di delimitare in modo univoco il teatro della battaglia, esso e' identificato, nella tradizione popolare (il luogo fausto ai senesi) come in quella culta (Dante, Inf. X, 85), con i campi attraversati dall'Arbia e dai suoi affluenti di sinistra (Malena e Biena). L'ambito e' dominato dalla piramide eretta sul colle/tumulo di Montapertaccio: per volonta' testamentaria di Guido Chigi-Saracini (1965) l'area costituisce proprieta' indivisa tra le Contrade, che esprimono la propria potesta' per il tramite del Magistrato. Tale peculiarita' giuridica ribadisce l'eccezionalita' e la forte connotazione identitaria del sito nel suo complesso;
l'insediamento rurale e' caratterizzato da un assetto poderale rarefatto, secondo il tipico ordine del «latifondo mezzadrile», con poderi localizzati con accuratezza sul colmo dei poggi per motivi di stabilita';
Considerato che all'interno della zona in oggetto, come riportato nella nota della Soprintendenza ABAP (protocollo 21979 dell'11 settembre 2019), sono stati dichiarati di interesse culturale, con decreti emessi in data 17 luglio 2019 dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale, la cappella di Sant'Ansano a Dofana e il Monumento e Colle della battaglia di Monteaperti. Per la chiesa di Sant'Ansano a Dofana e' stato avviato il procedimento amministrativo di verifica d'ufficio dell'interesse culturale;
Considerato che i beni culturali sopraindicati sono imprescindibilmente connessi al contesto paesaggistico e che la zona e' caratterizzata dalla presenza diffusa e dall'interrelazione di ulteriori emergenze di notevole valore archeologico, architettonico, storico, demoetnoantropologico e identitario, nonche' di architetture rurali afferenti alla tradizione costruttiva tradizionale. Un territorio pertanto la cui nota essenziale e significante e' la spontanea concordanza e fusione fra espressioni della natura e quelle legate alla presenza dell'uomo gia' dall'eta' preistorica.
Considerato che il paesaggio agrario e' di grande valore percettivo, testimoniale, ambientale, caratterizzato da una relazione stretta e strutturante tra sistema insediativo storico e tessuto dei coltivi, leggibile a piu' scale da quella delle numerosissime ville-fattoria presenti in questa parte di Castelnuovo Berardenga - come fulcri organizzatori del paesaggio agrario -, a quella delle case coloniche collocate ognuna sul proprio podere.
Ritenuto pertanto che, per i motivi sopraesposti, sulla base di quanto indicato nel documento «Relazione e disciplina d'uso» (ALL. A), elaborato congiuntamente dalla Soprintendenza ABAP e dal Servizio V della D.G. ABAP, l'ambito in questione abbia le caratteristiche proprie del complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale nonche' un notevole valore percettivo, valori questi riconducibili alle lettere c) e d) dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e che e' opportuno espungere dalla presente dichiarazione la lettera a) del suddetto art. 136 (le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali);
Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004 riguardo a qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi;

Decreta:

la zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano, di Santa Maria a Dofana nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI) e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell' articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed e' sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel citato decreto legislativo.
Nella zona predetta, dichiarata di notevole interesse pubblico, vige ai sensi dell'articolo 140, comma 2, del decreo legislativo n. 42/2004 la disciplina d'uso contenuta nell'Allegato A - «Relazione e disciplina d'uso», parte integrante del presente provvedimento, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del Piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del medesimo decreto e non e' suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del succitato piano.
Costituisce parte integrante del presente decreto la seguente documentazione:
1. Allegato A - Relazione e disciplina d'uso;
2. Allegato B - Perimetrazione;
3. Allegato C - Documentazione fotografica;
4. Allegato D - Controdeduzioni alle osservazioni, nota protocollo n. 3771 del 13 febbraio 2020.
La documentazione sopraelencata e' consultabile sui siti informatici istituzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza ABAP per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, provvedera' alla trasmissione al Comune di Castelnuovo Berardenga del numero della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte del suddetto comune, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.
La Soprintendenza ABAP per le Province di Siena Grosseto e Arezzo vigilera' sull'adempimento da parte del comune interessato, dandone comunicazione alla direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.
Avverso il presente decreto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo competente per territorio, a norma del decreto legislativo n. 104/2010 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, 17 marzo 2020

Il direttore generale: Galloni

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Avvertenza:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, e' pubblicato sul sito web del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo all'indirizzo www.beniculturali.it nella sezione Avvisi e Circolari www.beniculturali.it/avvisi e in Amministrazione Trasparente e sul sito web della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo all'indirizzo hup://www.sabap-siena.beniculturali.it