Gazzetta n. 88 del 2 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 dicembre 2019, n. 181
Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»;
Visto in particolare l'articolo 9-quinqiues del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, inserito dalla citata legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in particolare l'articolo 5 che prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonche' da ludopatia, e l'articolo 7, comma 10, quarto periodo che istituisce Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;
Visto l'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Tenuto conto della proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, tramessa con nota del Ministero della salute prot. 3021 del 20 gennaio 2019;
Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 3 luglio 2019;
Considerata la necessita' di disciplinare le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot» in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, facendo comunque salve le disposizioni compatibili gia' adottate, nella medesima materia, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalle Regioni e dalle Province autonome e dagli enti locali;
Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza di sezione del 26 settembre 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri , ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 22031 dell'11 ottobre 2019;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Istituzione del logo «No Slot»

1. Il logo identificativo «No Slot», istituito dall'articolo 9-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e' riportato nell'Allegato 1 del presente decreto.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'articolo 9-quinques del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e
delle imprese»:
«Art. 9-quinquies. Logo No Slot
1. E' istituito il logo identificativo «No Slot».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, su
proposta dell'Osservatorio per il contrasto della
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto
periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
definite le condizioni per il rilascio e la
regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No
Slot».
3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo
"No Slot" ai titolari di pubblici esercizi o di circoli
privati che eliminano o si impegnano a non installare gli
apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988. n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 17. Regolamenti
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 10, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute»:
«Art. 7. Disposizioni in materia di vendita di prodotti
del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la
ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica
(Omissis).
10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di
settore, sulla base di criteri, anche relativi alle
distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria,
da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto,
da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede a pianificare forme di
progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di
raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di
cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive
modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai
predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente
alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna
nuova concessione, in funzione della dislocazione
territoriale degli istituti scolastici primari e secondari,
delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di
culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di
tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti
all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni
altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi
incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro
rappresentanze regionali o nazionali. Presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a
seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di
cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri
della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative
delle famiglie e dei giovani, nonche' rappresentanti dei
comuni, per valutare le misure piu' efficaci per
contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno
della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non
e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di
spese.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 133, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«133. Nell'ambito delle risorse destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del
comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50
milioni di euro e' annualmente destinata alla prevenzione,
alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse
alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita
dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Una quota delle
risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e'
destinata alla sperimentazione di modalita' di controllo
dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di
software che consentano al giocatore di monitorare il
proprio comportamento generando conseguentemente appositi
messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto
di natura regolamentare, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adotta linee di azione per garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone
affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del
monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e
dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione
intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi dell'articolo
7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, e' trasferito al Ministero della
salute. Con decreto interministeriale del Ministro della
salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' rideterminata la composizione
dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in
materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti
locali, nonche' delle associazioni operanti nel settore,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione
della quota di cui al presente comma si provvede
annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse
spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i
criteri e le modalita' previsti dalla legislazione vigente
in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva
destinazione delle risorse e delle relative attivita'
assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso
al finanziamento integrativo del Servizio sanitario
nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma
68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, ed e' effettuata nell'ambito del
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel Supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.»:
«Art. 9. Funzioni.
(Omissis).
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
(Omissis).».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, si veda nelle note
alle premesse.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Segnalazione di utilizzo del logo "No Slot" (art. 3 e 4 DM ...)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Soggetti legittimati alla richiesta

1. Sono legittimati a richiedere l'utilizzo del logo di cui all'articolo 1 i pubblici esercizi ed i circoli privati.
 
Art. 3
Condizioni per il rilascio del logo «No Slot»

1. L'utilizzo del logo e' consentito unicamente ai soggetti di cui all'articolo 2 che eliminano immediatamente, ovvero si impegnano a non istallare, per tutto il periodo di utilizzo del logo, gli apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 110, comma 6,
lettere a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
recante «Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.»:
«Art. 110. (art. 108 T.U. 1926)
(Omissis).
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
(Omissis).».
 
Art. 4
Modalita' di richiesta di utilizzazione del logo «No Slot»

1. I soggetti di cui all'articolo 2 interessati all'utilizzo del logo «No Slot» presentano telematicamente la segnalazione, di cui al comma 2, allo Sportello unico delle attivita' produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, del Comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati segnalano la volonta' di esporre il logo di cui all'articolo 1 e l'ubicazione dei locali nei quali si procedera' all'esposizione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello riportato all'allegato 2, relativa:
a) al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) alla descrizione dei locali, corredata da idonea documentazione fotografica, e dei flussi di pubblico;
c) al tipo di attivita' e di utenza dei locali presso i quali sara' apposto il logo «No Slot».
3. L'utilizzo del logo puo' essere iniziato dalla data di presentazione della segnalazione di cui al comma 2 e ha durata annuale. Al relativo rinnovo si provvede con le modalita' di cui al medesimo comma 2.

Note all'art. 4:

- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010, n. 160, reca: «Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133».
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»:
«Art. 46. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 5
Casi di inibizione dell'utilizzo

1. Le attivita' di controllo sulla regolarita' dell'uso del logo «No Slot» sono svolte dal Comune territorialmente competente.
2. In caso di accertata carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti, il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'utilizzo e di rimozione di tutti gli effetti.
3. Sulle dichiarazioni sostitutive presentate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 71 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo degli articoli 71 e 76 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
«Art. 71. Modalita' dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all'articolo 2, l'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.»
«Art.76. Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.».
 
Art. 6
Disposizioni finali

1. Sono fatte salve le disposizioni, non incompatibili con il presente decreto, gia' adottate alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali, disciplinanti le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 dicembre 2019

Il Ministro: Patuanelli
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 124