Gazzetta n. 90 del 4 aprile 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3
Testo del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2020), coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2020, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato testo unico, e' riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non e' superiore a 28.000 euro.
2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 e' rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'art. 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso e' effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 13, commi
1 e 1-bis (quest'ultimo abrogato dal presente decreto dal
1° luglio 2020), 49 e 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di
cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta
lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della
detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro;
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
27.000 euro.
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi
di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello
della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non
concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e'
superiore a 24.600 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
2.000 euro.
(Omissis).».
«Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile.».
«Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio
1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio
1974, n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5,del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'art. 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli
esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli articoli 114e 135 della Costituzione e
alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazione di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque
erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 23 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi):
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).
- 1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
unico, o imprese agricole, le persone fisiche che
esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il
commissario liquidatore nonche' il condominio quale
sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori
di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione
del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono in ogni caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'art. 12 del citato testo unico sono
riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto,
indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei
soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si
impegna a comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi
di imposta successivi. L'omissione della comunicazione
relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall' art. 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17
dello stesso testo unico;
d-bis).
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'art. 15 dello stesso testo unico, e successive
modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di
lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente
agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso
articolo, per erogazioni in conformita' a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il
28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo'
dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare
l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute,
ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle
retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo
dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e'
differito il pagamento si applica l'interesse in ragione
dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato
nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta
non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di
lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere
comunicato all'interessato che deve provvedere al
versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5.».
«Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato). - 1. Le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23,
devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta
diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti . La ritenuta e' operata con
le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere
fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al comma 2 dell'art. 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17,
dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico,
corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il
primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare
entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di
cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con le
modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 3 dell'art. 23 intende adottare.
Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli
altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non
aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai
predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non
oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi
previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del
datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i
valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere
effettuata su supporto magnetico secondo specifiche
tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare
degli emolumenti dovuti non consenta la integrale
applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra
natura che siano liquidate anche da altro soggetto in
dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano
anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di
cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre
somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28
effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite
dalle disposizioni stesse.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis).
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35, comma
15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi,
a partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione opera a prescindere
dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora
questi ultimi non siano maturati con riferimento
all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del
provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita
IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'art.
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai
sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti
IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse
le irregolarita' che hanno generato l'emissione del
provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
 
Art. 2
Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e
assimilati

1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante e' effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli 49 e 50 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle note all'art. 1.
- Il testo degli articoli 23 e 29 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e' riportato nelle note all'art. 1.
 
Art. 3

Disposizioni di coordinamento e finanziarie

1. Il comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato dal 1° luglio 2020.
2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. E' istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, modificato dal
presente decreto, e' riportato nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 44
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 44 (Incentivi per il rientro in Italia di
ricercatori residenti all'estero). - 1. Ai fini delle
imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito
di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli
emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in
possesso di titolo di studio universitario o equiparato e
non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto
documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero
presso centri di ricerca pubblici o privati o universita'
per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere
la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la
residenza fiscale nel territorio dello Stato.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle
imprese):
«Art. 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati). -
1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo
prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la
residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 30 per cento del loro
ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia
nei due periodi d'imposta precedenti il predetto
trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per
almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente
nel territorio italiano.
1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai
redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal
comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in
Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2019.
2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al
comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui
categorie vengono individuate tenendo conto delle
specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e
professionali con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di
determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica
anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti
all'Unione europea, con i quali sia in vigore una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di
informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma
di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita'
di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu',
conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione
post lauream.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il
trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai
sensi dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente
articolo anche relativamente alle disposizioni di
coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in
materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza dal
beneficio.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai
lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche
in affido preadottivo. Le disposizioni del presente
articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di
imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino
proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in
Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi
di imposta, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 50 per cento del loro
ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi
di imposta, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 10 per cento del loro
ammontare.
4. Il comma 12-octies dell'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' abrogato. I soggetti di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.
238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre
2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di
cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi
indicati; in alternativa possono optare, con le modalita'
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, per il regime
agevolativo di cui al presente articolo.
5. All'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30
dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio
1969» sono abrogate.
5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al
10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai
benefici fiscali di cui al presente articolo purche'
abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di
una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi
per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con
riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati
notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non
sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai
cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in
Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici
fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1,
lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.
5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo
1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al
presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50
per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo
periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis,
quarto periodo, e 5-bis.
5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater,
l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi
previsto comporta il versamento di un contributo pari allo
0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti
dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'autorita' di Governo delegata per lo sport e di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del
presente comma, definiti con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.».
- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
«Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. - 3. (Omissis).
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice
civile, classificate o classificabili in categorie diverse
da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone
fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella
quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione
della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente
in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che
l'unita' immobiliare non risulti locata.».
 
Art. 4

Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 1;
c) quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«7. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati
alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo denominato "Fondo per
la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti",
con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno
2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti
delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente
incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica
nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare
attuazione agli interventi ivi previsti.».
- Si riporta il testo vigente del comma 55 dell'art. 2,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie), come modificato dall'art. 1,
comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1. - 54.
(Omissis).
55. In funzione anche della prossima entrata in vigore
del nuovo accordo di Basilea, le attivita' per imposte
anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e
perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito
imponibile ai sensi del comma 3 dell' art. 106 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento
dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi
degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1,
lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
delle altre attivita' immateriali, i cui componenti
negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
qualora nel bilancio individuale della societa' venga
rilevata una perdita d'esercizio.
(Omissis).».
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.