Gazzetta n. 91 del 6 aprile 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» registrata con reg. (CE) n. regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996. Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. e Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P. con sede in piazzale Indipendenza n. 2 - 31055 Quinto di Treviso (TV) - e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999. Considerato altresi' che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo acquisito inoltre il parere della Regione Veneto circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» cosi' come modificato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari. |
| Allegato
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» - di seguito indicata con la sigla I.G.P. - e' riservata al radicchio rosso del tipo tardivo e precoce che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2.
Descrizione del prodotto
Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite - specie cichorium intybus L. - varieta' silvestre, che comprende i tipi tardivo o precoce. Caratteristiche del prodotto
All'atto dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto dall'I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» deve presentare le caratteristiche di seguito indicate.
1. Radicchio rosso di Treviso tardivo: a) aspetto: germogli regolari, uniformi e dotati di buona compattezza; foglie serrate, avvolgenti che tendono a chiudere il cespo nella parte apicale; cespo corredato di una porzione di radice fittonante perfettamente toilettata e di lunghezza proporzionale alla dimensione del cespo, comunque non superiore a 6 cm; b) colore: lembo fogliare rosso vinoso intenso con nervature secondarie appena accennate; costola dorsale (nervatura principale) bianca; c) sapore: costola dorsale di sapore gradevolmente amarognolo e croccante nella consistenza; d) calibro: (dei cespi) peso minimo 100 g, diametro minimo al colletto 3 cm, lunghezza (senza fittone) 10-25 cm. I cespi di calibro inferiore del radicchio rosso di Treviso tardivo possono essere destinati esclusivamente alla trasformazione. Il profilo merceologico del radicchio rosso di Treviso tardivo e' cosi' definito: perfetto grado di maturazione; spiccata colorazione rosso-brillante del lembo fogliare; nervatura principale di color bianco; buona consistenza del cespo; pezzatura medio-grande; uniformita' nel calibro e nella lunghezza dei cespi; toilettatura precisa - raffinata - priva di sbavature; fittone proporzionato al cespo e non piu' lungo di 6 cm.
2. Radicchio rosso di Treviso precoce: a) aspetto: cespo voluminoso, allungato, ben chiuso, corredato da modesta porzione di radice; b) colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale molto accentuata, di color bianco che si dirama in molte piccole penninervie nel rosso intenso del lembo fogliare notevolmente sviluppato; c) sapore: foglie dal sapore leggermente amarognolo e di consistenza mediamente croccante; d) calibro: (dei cespi) peso minimo 150 g, lunghezza del cespo (senza radice) 15-25 cm. Il profilo merceologico del radicchio rosso di Treviso precoce e' cosi' definito: perfetto grado di maturazione; colorazione rosso-brillante del lembo fogliare interrotta da fini nervature bianche; buona consistenza del cespo; pezzatura medio-grande; uniformita' nel calibro dei cespi; toilettatura precisa - raffinata - priva di sbavature; fittone proporzionato al cespo e non piu' lungo di 4 cm. |
| Art. 3.
Zona geografica delimitata
Hanno titolo di venir qualificate con l'I.G.P. in questione le produzioni di radicchio rosso esclusivamente e totalmente realizzate entro i territori delle Provincie di Treviso, Padova e Venezia di seguito specificate, da conduttori di adatti terreni annualmente investiti in tale coltivazione. 1. La zona di produzione e confezionamento del radicchio rosso di Treviso del tipo tardivo comprende, nell'ambito delle Province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei comuni di seguito elencati: Provincia di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zero Branco; Provincia di Padova: Piombino Dese, Trebaseleghe; Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Scorze'. 2. La zona di produzione e confezionamento del radicchio rosso di Treviso del tipo precoce comprende, nell'ambito delle Province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei comuni di seguito elencati: Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco; Provincia di Padova: Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe; Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorze', Spinea. |
| Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli appezzamenti, dei produttori e dei confezionatori, la tenuta dei registri di produzione e confezionamento nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva, a fine campagna, alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. |
| Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto
La produzione del «Radicchio Rosso di Treviso» precoce e tardivo, inizia, indifferentemente, con la semina o il trapianto. Le operazioni di semina, in pieno campo, devono essere effettuate entro il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio di ciascun anno. In caso di trapianto, questo dovra' essere effettuato entro il 10 settembre di ciascun anno. Per il «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo e precoce la densita' di impianto, al termine delle operazioni di semina o trapianto e successivo diradamento delle piantine, non deve superare le 8 piante per mq. Le operazioni di raccolta per il radicchio rosso di Treviso tardivo si effettuano a partire dal 20 ottobre. Le operazioni di raccolta per il radicchio rosso di Treviso precoce si effettuano a partire dal 1° settembre. Le operazioni di coltivazione, imbianchimento, forzatura e l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo dei radicchi destinati alla utilizzazione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso», compreso il confezionamento, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3. I radicchi commercializzati prima dell'acquisizione delle caratteristiche previste nel precedente art. 2 fuori dalla zona di produzione perdono in via definitiva il diritto di fregiarsi della I.G.P. e di qualsiasi riferimento geografico. Il processo di imbianchimento, forzatura e preparazione dei cespi al confezionamento avviene attraverso fasi successive di lavorazione per ognuno dei due tipi di radicchio indicati all'art. 1. 1) Radicchio rosso di Treviso tardivo.
Il tradizionale processo di lavorazione post-raccolta del prodotto si articola nelle fasi di seguito descritte. Fase di preforzatura. Per questa prima fase le piante raccolte con parte dell'apparato radicale, vengono pulite dalle foglie piu' esterne e dalla terra eventualmente rimasta aderente alla radice. Quindi i cespi vengono raccolti in mazzi oppure collocati in gabbie retinate o traforate. In entrambi i casi il colletto delle singole piante deve risultare alla medesima altezza. I mazzi o le gabbie riempite dei cespi, allineati sul terreno, sono protetti con tunnel in modo da impedire maggiori bagnature degli stessi in caso di precipitazioni atmosferiche o di scioglimento di brinate notturne. I tunnel devono garantire la massima ventilazione dei cespi. Questa ultima fase potra' essere svolta anche ponendo detti mazzi o gabbie in locali condizionati. Fase di forzatura - imbianchimento. La forzatura-imbianchimento e' l'operazione fondamentale e insostituibile che consente di esaltare i pregi organolettici, merceologici ed estetici del radicchio rosso di Treviso tardivo. Si realizza ponendo i cespi in condizioni di formare nuove foglie che, in assenza di luce, sono prive o quasi di pigmenti clorofilliani, mettono in evidenza la colorazione rosso intensa della lamina fogliare, perdono la consistenza fibrosa, assumono croccantezza ed un sapore gradevolmente amarognolo. La forzatura del radicchio rosso di Treviso tardivo avviene mediante utilizzazione di acqua risorgiva dalla temperatura di circa 11 gradi C. I cespi vengono collocati verticalmente in ampie vasche protette ed immersi fino in prossimita' del colletto per il tempo necessario al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate al precedente art. 2. Fase di toilettatura. Seguono le operazioni di toilettatura con le quali si liberano i cespi dai legacci o dalle gabbie, si asportano le foglie deteriorate o prive dei requisiti minimi fino ad ottenere un germoglio con le sue caratteristiche previste, si taglia e si scorteccia il fittone in misura proporzionale alle dimensioni del cespo. L'operazione di toilettatura deve essere eseguita immediatamente prima dell'immissione nella filiera distributiva del prodotto. Terminata la toilettatura il radicchio si colloca in capaci recipienti con acqua corrente per essere lavato e confezionato. 2) Radicchio rosso di Treviso precoce. Fase di legatura. In questa fase i cespi, in pieno campo, vengono legati al fine di inibire il normale processo di fotosintesi, per il tempo necessario al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate al precedente art. 2. Fase di toilettatura. Nella prima fase, successiva alla raccolta, i cespi liberati dalla legatura vengono mondati dalle foglie esterne non rispondenti ai requisiti minimi e quindi si effettua la toilettatura del colletto e del fittone. Di seguito il radicchio si colloca in capaci recipienti colmi di acqua corrente per essere lavato. Si eliminano le eventuali foglie prive dei requisiti di qualita' e si avvia al confezionamento. Ai fini della qualificazione del prodotto con l'I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» le produzioni massime per ettaro di superficie coltivata non devono superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti limiti: 1) tardivo kg 12.000/Ha; 2) precoce kg 15.000/Ha. Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il prodotto finito non puo' superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti limiti: 1) tardivo kg 0,400; 2) precoce kg 0,500. |
| Art. 6.
Legame fra il prodotto e la zona di produzione
Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche. Per la produzione del «Radicchio Rosso di Treviso» del tipo tardivo e precoce sono da considerarsi idonei i terreni freschi, profondi, ben drenati, e non eccessivamente ricchi di elementi nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar modo sono indicate le zone di coltivazione con terreni argillosi-sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e con una situazione climatica caratterizzata da estati sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni asciutti, inverni che volgono precocemente al freddo e con temperature minime fino a meno 10 gradi C. I requisiti del «Radicchio Rosso di Treviso» dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani della zona di produzione. La storia, l'evoluzione, la piu' che secolare tradizione delle aziende e degli orticoltori della zona, le caratteristiche dei terreni, l'andamento climatico, la temperatura dell'acqua della falda freatica, comprovano ampiamente il legame della coltura del «Radicchio Rosso di Treviso» con l'ambiente dove attualmente e' coltivato. |
| Art. 7.
Organismo di controllo
La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione e' CSQA Certificazioni S.r.l. con sede a Thiene (VI) -I- via San Gaetano n. 74, tel. (39) 0445 313011, fax (39) 0445 313070, e-mail: csqa@csqa.it - pec: csqa@legalmail.it |
| Art. 8.
Etichettatura
Per l'immissione al consumo il radicchio che si fregia della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» deve essere confezionato in appositi contenitori idonei a contenere prodotti alimentari, purche' non eccedenti il peso complessivo di kg 10. E' ammesso il confezionamento dei cespi in forma singola anche attraverso l'utilizzo di idonei sacchetti «monocespo» in materiale per alimenti. Nel caso di prodotto destinato alla trasformazione questo potra' essere commercializzato all'interno di appositi contenitori (bins), purche' non eccedenti il peso netto di 250 kg. Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura sigillante quale elemento di garanzia per il consumatore finale. Nel caso di vendita al dettaglio in confezioni superiori ad 1 kg di peso netto, il prodotto potra' venire estratto dalle cassette, con conseguente rottura del sigillo, e ceduto in cespi singoli al consumatore finale. Sui contenitori stessi, anche attraverso apposite etichette, devono essere indicati in caratteri di stampa ben visibili le diciture «Radicchio Rosso di Treviso» I.G.P. accompagnato dalla specificazione «tardivo» o «precoce». Sui medesimi contenitori potranno essere altresi' riportate anche eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto. Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, inoltre, dovra' essere sempre apposto il logo identificativo dell'I.G.P., allegato al presente disciplinare, del quale ne costituisce parte integrante, utilizzando le forme, i colori e le dimensioni o i rapporti indicati; specificando altresi' la tipologia «precoce» o «tardivo» conformemente al modello allegato. Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, e' costituito da una composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia la scritta «Radicchio Rosso di Treviso I.G.P.», il tutto riquadrato da una bordatura rossa. Tipo di carattere: rockwell condensed. Colore logo: rosso = magenta 100% - yellow 80% - cyan 30%. L'indicazione «precoce» o «tardivo» e' apposta in caratteri bianchi su una campitura rossa accanto alla riproduzione fotografica del corrispondente «Radicchio Rosso di Treviso». Il logo, inoltre, potra' essere inserito -- a cura del soggetto preposto -- anche nell'apposito sigillo. Qualunque altra indicazione diversa dal «Radicchio Rosso di Treviso I.G.P.» o «Radicchio di Treviso I.G.P.» dovra' avere dimensioni, significativamente inferiori alle stesse, ad eccezione del marchio/ragione sociale dell'azienda produttrice e/o confezionatrice. Nel caso di contenitori contenenti la tipologia precoce ed in cui il prodotto non sia visibile ad occhio nudo, la dicitura «precoce» dovra' accompagnare il nome della denominazione anche sul contenitore ed avere caratteri dalle medesime dimensioni. |
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Parte di provvedimento in formato grafico |
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