Gazzetta n. 91 del 6 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 marzo 2020
Ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto in particolare l'art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, inserito dall'art. 8, comma 1, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che prevede che «Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo e' altresi' alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Decreta:

Art. 1

Modalita' di versamento

1. Il presente decreto, in attuazione l'art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, stabilisce le modalita' di versamento delle somme che i soggetti privati versano a titolo spontaneo e solidale all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
2. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, i soggetti privati versano nel bilancio dello Stato Capo 27, capitolo n. 2573, Entrate di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, art. 17, «Versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, da riassegnare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge medesima».
3. Le somme versate vengono successivamente riassegnate al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili».
4. Il versamento puo' essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, intestato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizzando l'apposito codice IBAN IT55C0100003245348027257317 relativo ai versamenti da operare in c/competenza presso la sezione di Tesoreria di Roma succursale. Nella causale del versamento devono essere indicati il codice fiscale ed i dati identificativi del soggetto privato che procede al versamento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 4 marzo 2020

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 79.