IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che all'art. 216, comma 27-ter dispone che «ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perche' operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata; Visti i dati forniti, con propria comunicazione in data 6 marzo 2020, dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su dati Istat e sui documenti programmatici, dai quali risulta il seguente scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato: anno 2019 scostamento in punti percentuali = - 0,7;
Decreta:
Art. 1
Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2019. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2020
Il Ministro: De Micheli |