Gazzetta n. 91 del 6 aprile 2020 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI TRIESTE |
DECRETO RETTORALE 19 marzo 2020 |
Modifiche dello Statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 6, comma 9: «Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.»; Richiamato lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale del 13 marzo 2012, n. 261 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2012 e in particolare l'art. 41 relativo alla revisione dello statuto, il cui comma 4 prevede: «Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Senato Accademico col voto favorevole di due terzi dei componenti, acquisito il parere del Consiglio degli studenti e su parere conforme del Consiglio di amministrazione, espressi a maggioranza assoluta dei componenti»; Richiamato l'avviso di proposta di modifica dello Statuto, pubblicato nell'Albo ufficiale di Ateneo n. rep. 1689 il 19 novembre 2019, ai sensi dell'art. 41, comma 3 dello Statuto, relativo alle modifiche dei seguenti articoli: art. 8, comma 7, art. 9, comma 1, art. 10, comma 2 lettera t), art. 12, comma 2 lettera t), nuovo art. 18-bis, art. 23, commi 2, 3 e 11, art. 26, comma 7, art. 38, commi 3 e 6, art. 41, comma 2; Acquisito il parere del Consiglio degli studenti del 27 novembre 2019 che ha espresso: parere contrario alla modifica degli articoli 10 e 12 (esclusione del parere del Senato Accademico sui programmi edilizi e sui singoli interventi attuativi), ritenendo necessario il contributo dei rappresentanti di Area presenti in Senato Accademico; parere favorevole all'inserimento in statuto dell'art. 18-bis sul Presidio di qualita', con la richiesta di specificare che i rappresentanti degli studenti in tale Organo siano indicati dal Consiglio degli studenti; parere favorevole a tutte le altre proposte di modifica statutaria presentate; Acquisito il parere conforme del Consiglio di amministrazione del 28 novembre 2019 che ha espresso all'unanimita' parere favorevole alle modifiche dei seguenti articoli: art. 8, comma 7, art. 9, comma 1, art. 10, comma 2 lettera t), art. 12, comma 2 lettera t), nuovo art. 18-bis, art. 23, commi 2, 3 e 11, art. 26, comma 7, art. 38, commi 3 e 6, art. 41, comma 2; Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 17 dicembre 2019 che ha approvato, a maggioranza dei due terzi dei componenti, la modifica dei seguenti articoli: art. 8, comma 7, art. 9, comma 1, art. 10, comma 2 lettera t), art. 12, comma 2 lettera t), nuovo art. 18-bis, art. 23, commi 2, 3 e 11, art. 26, comma 7, art. 38, commi 3 e 6, art. 41, comma 2; Richiamata la nota rettorale prot. n. 11622 del 29 gennaio 2020 di trasmissione al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 28 novembre 2019 e del Senato Accademico del 17 dicembre 2019, per il controllo ex art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989; Preso atto che con nota del 17 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie trasmesse;
Decreta:
Art. 1
Di emanare le modifiche ai seguenti articoli dello statuto nel testo posto in allegato che fa parte integrante del presente provvedimento: art. 8, comma 7, art. 9, comma 1, art. 10, comma 2 lettera t), art. 12, comma 2 lettera t), nuovo art. 18-bis, art. 23, commi 2, 3 e 11, art. 26, comma 7, art. 38, commi 3 e 6, art. 41, comma 2. |
| Allegato Art. 8 (Rettore) comma 7 «7. Nell'esercizio delle sue funzioni, puo' avvalersi della collaborazione di professori e ricercatori, nominati con proprio decreto nel quale sono specificate le materie delegate di competenza.» Art. 9 (Elezione del rettore) comma 1 «1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari da un corpo elettorale composto dai professori di ruolo e dai ricercatori; dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'Ardiss e nei consigli di Dipartimento; dai rappresentanti degli assegnisti di ricerca eletti nel Senato Accademico e nei consigli di Dipartimento; dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, con voto ponderato nella misura del venti per cento degli aventi diritto al voto dei professori di ruolo e ricercatori.» Art. 10 (Senato Accademico), comma 2 lett.) t lettera abrogata Art. 12 (Consiglio di Amministrazione), comma 2 lett.) t «t) delibera i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi interventi attuativi;»
Art. 18-bis (Presidio della Qualita'). - 1. L'Ateneo al fine di assicurare la qualita' del suo sistema, si avvale di un Presidio della Qualita' (PQ) nominato dal rettore secondo criteri, approvati dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico, tali che il Presidio della Qualita' sia istituito ed organizzato in modo proporzionato alla numerosita' e alla complessita' delle attivita' formative, di ricerca e di terza missione dell'Ateneo. 2. Il Presidio della Qualita' svolge le funzioni relative alle procedure di Assicurazione della Qualita' (AQ), per promuovere e migliorare la qualita' della didattica, della ricerca e della terza missione, nonche' tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dal Sistema di assicurazione della qualita' di Ateneo, coerentemente con gli indirizzi degli organi di Governo dell'Ateneo, della Politica di Ateneo per la Qualita' e delle linee guida dell'ANVUR. 3. Il Presidio della Qualita' e' costituito da una componente accademica e da una componente tecnico-amministrativa, entrambe con elevate dotate di competenze e provata esperienza nell'AQ a livello di sistema, di didattica, di ricerca o di terza missione, nonche', da una rappresentanza degli studenti per gli aspetti relativi all'AQ della didattica, designata dal consiglio degli studenti. La scelta dei componenti del Presidio della Qualita' avviene, ove possibile, nel rispetto del principio della parita' di genere. 4. Il Presidio della Qualita' e' coordinato da un Presidente, docente di ruolo dell'Ateneo, in possesso di elevate competenze e provata esperienza in materia di Sistemi di Assicurazione della Qualita', nominato dal rettore con proprio decreto. Il Presidente rappresenta il Presidio della Qualita' e ne dirige i lavori. 5. L'incarico di componente del Presidio della Qualita' e' incompatibile con quello di componente del Nucleo di valutazione dell'ateneo. 6. Il mandato di componente del Presidio della Qualita' per la componente accademica e per quella tecnico-amministrativa dura tre anni ed e' rinnovabile; il mandato delle rappresentanze degli studenti dura due anni ed e' rinnovabile. 7. L'Universita' assicura al Presidio della Qualita' l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, nonche' la pubblicita' e la diffusione dei suoi atti nel rispetto delle leggi a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali. 8. Il curriculum dei componenti del Presidio della Qualita' e' pubblicato sul sito web di Ateneo. 9. Le modalita' di funzionamento del Presidio della Qualita' sono disciplinate da apposito regolamento.» Art. 23 (Collegio di disciplina) comma 2 «2. Il Collegio e' costituito da nove componenti effettivi e da tre supplenti, tutti in regime di tempo pieno, ripartiti in numero eguale tra professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato. Di essi, due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori a tempo indeterminato sono designati dal Senato Accademico, tra il personale in servizio presso altri atenei, ove possibile, e sono nominati con decreto rettorale. I rimanenti componenti effettivi e i supplenti sono eletti e nominati con decreto rettorale; l'elettorato attivo e' attribuito, secondo il principio della rappresentanza tra pari, ai professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Universita', e l'elettorato passivo e' attribuito, tra i medesimi docenti, a quelli che siano a tempo pieno. Il presidente di sezione e' scelto, ove possibile, tra i componenti esterni.» Art. 23 (Collegio di disciplina) comma 3 «3. Il collegio opera per sezioni. La prima sezione e' composta dai professori di prima fascia ed e' competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori di prima fascia. La seconda sezione e' composta dai professori di seconda fascia ed e' competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori di seconda fascia. La terza sezione e' composta dai ricercatori a tempo indeterminato ed e' competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di ricercatori. Ciascuna sezione elegge al suo interno un presidente tra i componenti effettivi.» Art. 23 (Collegio di disciplina) comma 11 «11. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi precedenti competono al Decano dei professori ordinari dell'Ateneo.» Art. 26 (direttore di dipartimento) comma 7 «7. Nell'esercizio delle sue funzioni, direttore puo' altresi' avvalersi della collaborazione di professori e ricercatori con facolta' di delega.» Art. 38 (Norme generali per gli organi collegiali) comma 3 «3. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; la deduzione degli assenti giustificati non si applica alle adunanze del Senato Accademico e del consiglio di amministrazione. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, con esclusione delle astensioni, salvo che per determinate materie non sia diversamente disposto; in caso di parita', prevale il voto del presidente.» Art. 38 (Norme generali per gli organi collegiali) comma 6 «6. Le sedute degli organi possono svolgersi in video o audioconferenza o con l'ausilio di altri strumenti informatici, secondo le modalita' definite da regolamento di Ateneo.» Art. 41 (Revisione dello statuto) 2. L'iniziativa per una modifica dello Statuto puo' essere assunta anche da un numero di unita' del personale tecnico amministrativo di ruolo non inferiore a cento oppure da un numero non inferiore a cento di professori e ricercatori.» |
| Art. 2
Di stabilire che le succitate modifiche allo statuto entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. |
| Art. 3
Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per conoscenza. |
| Art. 4
Di incaricare l'Ufficio affari generali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verra' registrato nel repertorio generale dei decreti del rettore.
Trieste, 19 marzo 2020
Il rettore: Di Lenarda |
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