IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (di seguito, Conferenza Stato-regioni) l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e delle province autonome; Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252, e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, le quali prevedono rispettivamente che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri per l'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti' penitenziari sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali e che le quote spettanti sono comunque rese indisponibili; Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito con legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare il comma 7 dell'art. 3-ter recante «Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», che autorizza, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale, la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), tra i quali l'assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa; Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che ha fissato al 31 marzo 2015 il termine della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG); Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), ed in particolare l'art. 1, comma 562, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2015 il riparto dell'importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui al decreto-legge n. 211 del 2011 sopra citato, deve tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria, Istituito ai sensi dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008; Visto l'art. 1, comma 827 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018) che riduce di 1.124.767 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, l'autorizzazione di spesa per la componente del finanziamento di cui al citato art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge n. 211 del 2011. Tale riduzione, corrispondente alla componente del finanziamento relativa al superamento degli OPG destinata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, e' stata operata in seguito alle modificazioni relative alle quote di gettito delle entrate tributarie erariali ad essa spettanti, apportate allo Statuto speciale della medesima regione, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Vista la propria delibera n. 82 adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2019, la quale, al punto 1, lettera b) 6, ha destinato la somma di € 53.875.233 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 12726 del 5 dicembre 2019, di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della somma di € 53.875.233 da destinare per l'anno 2019 al finanziamento degli oneri connessi alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e al trasferimento dei pazienti ivi internati nelle strutture territoriali gestite dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali; Considerato che la proposta del Ministro della salute tiene conto, secondo quanto previsto al citato art. 1, comma 562, della legge n. 190 del 2014, del criterio di riparto condiviso in data 13 settembre 2017 dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria sopra indicato, e che pertanto la ripartizione tiene conto unicamente della popolazione maggiorenne residente in ciascuna regione o provincia autonoma alla data del 1° gennaio 2019 (dati ISTAT); Considerato che il trasferimento delle sopra indicate risorse alle regioni a statuto speciale e' subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria, comprensive nel caso specifico del superamento degli OPG, con le modalita' previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione, cosi' come stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2008; Considerato che le richiamate funzioni risultano gia' trasferite, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140 per la Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 per la Regione Valle d'Aosta e ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 per la Regione Siciliana; Considerato che per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano la quota spettante viene resa indisponibile e che gli oneri sono posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali, in applicazione del gia' citato art. 2, comma 109, della legge 191 del 2009, nonche' del gia' citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010 n. 252; Considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia provvede al proprio finanziamento, come gia' indicato; Considerato, infine, che la proposta subordina l'erogazione delle risorse all'adozione, ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati e a cui le regioni sono chiamate a dare attuazione a valere sulle disponibilita' per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente; Vista l'intesa sancita, sulla ripartizione in esame, in sede di Conferenza unificata nella seduta del 28 novembre 2019 (Rep. Atti n. 124/CU); Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 28 novembre 2018, n. 82, art. 3, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana n. 79 del 2019); Vista la nota Prot. DIPE n. 6663-P del 19 dicembre 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;
Delibera:
1. A valere sulle disponibilita' a carico del Fondo sanitario nazionale 2019, l'importo di € 53.875.233 - destinato al finanziamento degli oneri connessi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito con legge 17 febbraio 2012, n. 9, - e' ripartito tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1, viene assegnata alle regioni a statuto ordinario, nonche' alla Regione Sardegna, alla Regione Valle d'Aosta e alla Regione Siciliana la somma di euro 52.923.117, ripartita tra le medesime secondo quanto indicato nella citata tabella allegata alla presente delibera. 3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, la Regione Friuli-Venezia Giulia provvede al proprio finanziamento come da normativa vigente indicata in premessa. Le quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pari rispettivamente ad euro 485.083 ed euro 467.033, restano indisponibili' ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, nonche' dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2010 come altresi' richiamati in premessa.
Roma, 20 dicembre 2019
Il Presidente: Conte Il segretario: Fraccaro
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 276 |