Gazzetta n. 92 del 7 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 marzo 2020
Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE, in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzioni di frutti (refusione);
Vista la direttiva di esecuzione della direttiva di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione del Registro nazionale delle varieta' di piante da frutto;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 recante recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varieta' e l'elenco comune delle varieta' e 2014/98/UE recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, inerente «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Vista la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale e' stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attivita' amministrativa e per la gestione 2019;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale e' stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell'etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione, del 29 ottobre 2019 e modificare conseguentemente il citato decreto ministeriale 6 dicembre 2016;
Acquisito il parere del comitato fitosanitario di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, cosi' come indicato all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 nella riunione del 27 febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 6 dicembre 2016

1. Il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 e' cosi' modificato:
a. all'art. 48, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il colore dell'etichetta e':
a. bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di pre-base;
b. bianco per i materiali di base;
c. blu per i materiali certificati.»;
b. l'art. 51 e' sostituito dal seguente:

«Art. 51.
Documento del fornitore per i materiali CAC

1. I materiali CAC sono commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore in conformita' ai commi 2, 3 e 4, di seguito «documento del fornitore».
2. Il documento del fornitore non e' simile al documento di accompagnamento di cui all'art. 48, in modo da evitare ogni possibile confusione tra tali documenti.
3. Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni:
a. la dicitura «norme e regole UE»;
b. il nome dello Stato membro in cui il documento e' stato redatto o il relativo codice;
c. l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;
d. il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;
e. il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;
f. la denominazione botanica;
g. la dicitura «materiali CAC»;
h. la denominazione della varieta' e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varieta': il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varieta' per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali e' ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;
i. la data di emissione del documento.
4. Qualora sia apposto ai materiali CAC, il documento del fornitore e' di colore giallo.
5. Il documento del fornitore e' stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, chiaramente visibile e leggibile.»
 
Art. 2

Misure transitorie

1. Fino al 30 giugno 2021 e' consentita la commercializzazione sul territorio nazionale di materiali Conformitas Agraria Communitatis («CAC») ai quali sono state apposte etichette di un colore diverso dal giallo, qualora tali etichette colorate fossero gia' in uso fino al 1° aprile 2020.
2. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto qualificati come materiali CAC, quando commercializzati, sono identificati con un riferimento al presente articolo nel documento del fornitore, se tale documento e' utilizzato come etichetta.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° aprile 2020.

Roma, 4 marzo 2020

Il direttore generale: Gatto

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 158