Gazzetta n. 93 del 8 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 febbraio 2020
Caratteristiche, diciture, modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonche' caratteristiche e modalita' applicative dei sistemi di controllo e tracciabilita' alternativi.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016;
Visto, in particolare, l'art. 48, comma 9, della citata legge, che prevede che «con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni. Inoltre, con la medesima procedura sono stabilite le caratteristiche nonche' le modalita' applicative dei sistemi di controllo e tracciabilita' alternativi individuati al comma 8»;
Visti, inoltre i commi 6 e 7 dell'art. 48 della citata legge;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 7552 del 2 agosto 2018, concernente il Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'art. 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012 concernente le disposizioni nazionali applicative del regolamento CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 697/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP e IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 322, recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato», che, all'art. 2, attribuisce allo stesso i compiti di produzione e fornitura delle carte valori per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, della citata legge 13 luglio 1966, n. 559 che prevede alle lettere e) e g), tra i compiti del Poligrafico, rispettivamente la «fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato» e la «fabbricazione di contrassegni di Stato»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, recante «Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b), della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni», che ha previsto, nell'elenco delle carte valori, di cui all'allegato A) del decreto medesimo, i contrassegni per vini (DOC, DOCG) (All. A n. 13)
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni relativo alle istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9374 del 19 aprile 2011, concernente le disposizioni le caratteristiche le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 novembre 2011, recante la sostituzione degli allegati 1 e 2 del citato decreto 19 aprile 2011 concernente le disposizioni le caratteristiche le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata;
Visto il decreto del Ministro della politiche agricole alimentari e forestali n. 5888 del 1° marzo 2012, recante la disciplina di inserimento e gestione dei fabbisogni dei contrassegni di Stato previsti per i vini DOCG e DOC e l'istituzione del portale informatico di cui all'art. 9, commi 2 e 5, del decreto ministeriale n. 9374 del 9 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 293 del 20 marzo 2015 recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri del settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.;
Sentite le organizzazioni della filiera vitivinicola;

Decreta:

Art. 1

Definizioni e termini

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «MEF», il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio X;
c) «IPZS», l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.;
d) «tipografie autorizzate», tipografie di cui IPZS puo' avvalersi, sentite le esigenze produttive della filiera e in funzione della propria capacita' produttiva aziendale, e selezionate da IPZS attraverso procedure a evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente;
d) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
e) «Organismi di controllo», le Autorita' pubbliche e gli Organismi di controllo privati autorizzati dall'ICQRF alla verifica del rispetto del disciplinare dei vini a DOCG e/o DOC, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
f) «Consorzio», Consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge n. 238 del 2016;
g) «legge», la legge 12 dicembre 2016, n. 238;
i) «decreto», il presente decreto;
l) «D.O.», denominazione di origine;
m) «D.O.C.G.», denominazione di origine controllata e garantita;
n) «D.O.C.», denominazione di origine controllata;
o) «I.G.T.», indicazione geografica tipica;
p) «fascetta», speciale contrassegno previsto per i vini a D.O.C.G. e D.O.C.;
q) «sistema di tracciabilita'», il sistema telematico di controllo e tracciabilita', alternativo all'uso della fascetta.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
A. Formato carta colla
1. Larghezza 120,0 mm ± 0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm ± 0,5 mm.
B. Formato autoadesivo
1. Larghezza 105,0 mm ± 0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm ± 0,5 mm.
C. Formato autoadesivo (personalizzato)
1. Larghezza 80 mm ± 0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm ± 0,5 mm.
D. Formato autoadesivo
1. Larghezza 60 mm ± 0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm ± 0,5 mm.
 
Allegato 3

RACCOMANDAZIONI DI STOCCAGGIO
Il materiale cartaceo con adesivo acrilico a base acquosa costituente le fascette dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. risente delle variazioni climatiche dell'ambiente di stoccaggio; esso, pertanto:
a) dovra' essere conservato in un luogo asciutto ed a temperatura ambiente costante evitando l'esposizione alla luce diretta del sole (condizioni ottimali a 20 - 25 °C e 50 - 60 % di umidita' relativa);
b) dovra' essere conservato nelle confezioni originali integre fino al momento dell'utilizzo.

RACCOMANDAZIONI DI IMPIEGO
a) la fascetta autoadesiva deve essere applicata su una superficie perfettamente asciutta esercitando una pressione uniforme efficace (per le fascette autoadesive dei vini a D.O.C. risulta ottimale una pressione di applicazione pari a 1 kgf/cm);
b) l'applicazione della fascetta su superfici diverse dal vetro (migliore condizione di adesivizzazione) non permette di garantire a priori le stesse qualita' di adesione;
c) aumentando la rugosita' della superficie diminuisce la forza di adesione;
d) sconsigliato l'utilizzo di prodotti «distaccanti» a base siliconica, in merito alle capsule in PVC, polilaminato ecc..
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il confezionamento, dei vini a D.O.C.G. destinati all'immissione al consumo, comporta l'obbligo dell'uso della fascetta, avente le caratteristiche indicate all'art. 3.
2. La fascetta di cui al comma 1 e' utilizzata anche per il confezionamento dei vini a D.O.C. Per tali vini, in alternativa, e' consentito, qualora previsto dal rispettivo piano dei controlli, l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'art. 118 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 17 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice.
3. Ai sensi dell'art. 48, comma 8, della legge n. 238/2016, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. e' previsto un sistema di controllo e tracciabilita' telematico, alternativo all'utilizzo della fascetta, con le modalita' stabilite all'art. 9.
4. Limitatamente ai casi di confezionamento di vini a D.O.C. in contenitori alternativi al vetro ed in contenitori di vetro di capacita' non superiore a 200 ml, su proposta del consorzio di tutela riconosciuto o in sua assenza, dalla regione o provincia autonome competente, sentita la filiera per il territorio di produzione della singola D.O.C, e' consentito, ove previsto dal relativo piano di controllo, l'utilizzo del lotto attribuito dalla ditta imbottigliatrice alla singola partita certificata.
5. Per il confezionamento di vini a D.O.C.G. e a D.O.C. nelle tipologie liquorosi e/o aromatizzati con l'apposizione del contrassegno fiscale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 322, si ritengono assolti gli obblighi relativi al presente decreto.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, il riferimento del lotto attribuito alla partita certificata costituisce l'elemento atto a garantire la tracciabilita' delle partite di vini a D.O.C. confezionate e, pertanto, il collegamento con il relativo certificato d'idoneita'.
7. Restano, inoltre, valide le regole di produzione e fornitura per le carte valori cosi' come indicato nella legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 3

Caratteristiche dello speciale contrassegno

1. La fascetta per tutti i vini a D.O. e' stampata dall'IPZS, utilizzando particolari sistemi di sicurezza conformemente all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La fascetta certifica l'autenticita' del prodotto e contiene sistemi anticontraffazione visibili ed invisibili con tracciabilita' gestita da dedicate banche dati.
3. La fascetta, numerata progressivamente, ha il formato e le dimensioni indicati all'allegato 2.
Essa contiene le seguenti indicazioni, stampate in colore nettamente risaltante sul fondo:
a) l'emblema dello Stato;
b) la dicitura «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
c) la sigla «D.O.C.G.» o «D.O.C.», a seconda delle produzioni di cui trattasi;
d) il numero progressivo di identificazione e la serie alfanumerica;
e) il volume nominale del prodotto contenuto nel recipiente espresso in litri;
f) il numero progressivo e il volume nominale del prodotto in forma di codice a barre bidimensionale datamatrix.
4. Oltre alle indicazioni di cui al comma 3, la fascetta puo' essere integrata dal nome della denominazione o dall'eventuale «logo», purche' previsto nel relativo disciplinare di produzione.
 
Art. 4

Applicazione del contrassegno

1. La fascetta e' applicata sui sistemi di chiusura dei recipienti in modo tale da impedirne la riutilizzazione.
2. Le indicazioni di cui all'art. 3 devono essere interamente leggibili una volta che la fascetta sia stata applicata sui recipienti.
 
Art. 5

Gestione dei contrassegni per i vini
a D.O.C.G. e D.O.C.

1. Entro il 15 marzo di ciascun anno, gli organismi di controllo comunicano il fabbisogno di fascette per la successiva campagna vendemmiale all'IPZS, attraverso un portale informatico realizzato e gestito dall'IPZS.
2. La determinazione del quantitativo di fascette indicato nella comunicazione di cui al comma 1 dovra' essere effettuata dall'organismo di controllo, sentito, ove presente, il consorzio di tutela riconosciuto.
3. L'ICQRF, ai fini dell'attivita' di controllo e di vigilanza di competenza, puo' accedere al portale di cui al comma 1 per consultare i dati in esso presenti.
4. L'IPZS, ricevuta la determinazione del quantitativo di fascette di cui al comma 1, ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Eventuali richieste integrative, per effettive esigenze tecnico-produttive e commerciali, potranno essere presentate con le stesse modalita' di cui al comma 1.
6. Gli organismi di controllo potranno effettuare gli ordini corrispondenti alle effettive esigenze degli operatori nel corso dell'anno di riferimento del fabbisogno; l'IPZS e' tenuto a consegnare i contrassegni ordinati entro novanta giorni dall'emissione dell'ordine.
7. Qualora i consorzi richiedano di essere delegati per la gestione, il ritiro e la distribuzione delle fascette, gli organismi di controllo stipulano apposita convenzione con i consorzi medesimi. Nel piano di controllo dovra' essere data evidenza di tale convenzione.
8. La responsabilita' della gestione, del ritiro e della distribuzione delle fascette compete agli organismi di controllo o ai consorzi eventualmente delegati ai sensi del comma 7.
9. Le fascette richieste per singola D.O. sono consegnate all'organismo di controllo, o al consorzio delegato, dall'IPZS, unitamente alla ricevuta di consegna dalla quale risultino, per ogni tipologia di fascetta, i quantitativi, i numeri di serie e d'ordine.
10. L'IPZS e' tenuto a mantenere una scorta di contrassegni sufficiente alle prevedibili necessita'.
 
Art. 6

Sistema di distribuzione delle fascette
alle ditte imbottigliatrici

1. Gli organismi di controllo, o i consorzi delegati, distribuiscono le fascette agli imbottigliatori.
2. Le fascette sono ritirate dai soggetti titolari del codice ICQRF, per i vini imbottigliati in Italia, e dagli imbottigliatori esteri, per i vini imbottigliati all'estero.
3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono materialmente all'imbottigliamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino certificato da contrassegnare di cui dispongono, previa esibizione della quietanza o bollettino attestante il versamento della somma corrispondente al prezzo delle fascette.
4. I soggetti titolari del codice ICQRF possono anche ritirare un quantitativo di fascette corrispondente al quantitativo di vino atto a divenire a D.O. effettivamente detenuto dall'imbottigliatore.
5. Nel caso di cui al comma 4, l'organismo di controllo dovra' verificare, nel corso di visite ispettive e anche attraverso il registro telematico di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 293 del 20 marzo 2015, la corrispondenza tra il quantitativo di fascette prese in carico, ed i quantitativi di fascette utilizzate e/o ancora in giacenza, nonche' segnalare all'Ufficio territoriale ICQRF competente eventuali differenze.
6. Le spese relative al trasporto, alla gestione ed alla distribuzione delle fascette, sostenute dagli organismi di controllo o dai consorzi dagli stessi delegati, devono essere rimborsate da parte delle ditte imbottigliatrici interessate, in ragione dell'effettivo costo del servizio prestato.
 
Art. 7

Adempimenti delle Strutture di controllo

1.Gli organismi di controllo e i consorzi delegati sono tenuti ad istituire i registri di carico e di distribuzione delle fascette sui quali annotare cronologicamente i movimenti avvenuti, con riferimento alle relative note di consegna, suddivisi per tipo di fascetta per ciascuna tipologia di vino D.O.C.G. o D.O.C..
2.In caso di avvicendamento tra organismi di controllo per la medesima D.O., l'organismo sostituito, ove non abbia delegato il consorzio di tutela, consegna il quantitativo di fascette detenuto all'organismo subentrante contro il versamento, da parte di quest'ultima, del costo effettivamente sostenuto.
 
Art. 8

Adempimenti delle ditte imbottigliatrici

1. Le ditte imbottigliatrici annotano, nei registri relativi alle operazioni di imbottigliamento, tenuti in forma dematerializzata ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole alimentari e forestali n. 293 del 20 marzo 2015, il riferimento alle fascette utilizzate o il riferimento del lotto, o dei sistemi di tracciabilita' alternativi di cui al Capo III del presente decreto, assicurando, in ogni caso, la rintracciabilita' di ciascuna delle partite di vino a D.O.C.G. e D.O.C..
2. Per ciascuna partita di vino a D.O. certificata, e' ammesso uno scarto massimo dell'1,5 per cento tra quantita' di fascette ritirate e quantita' di confezioni realizzate.
3. Nel caso in cui, per ragioni oggettive e documentabili, lo scarto superi il predetto limite dell'1,5 per cento, l'imbottigliatore deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, darne comunicazione in via telematica all'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF, all'organismo di controllo indicando la causa del deterioramento, i quantitativi di fascette deteriorate, la serie e la numerazione. In tal caso l'Ufficio territoriale dell'ICQRF, esperiti gli accertamenti occorrenti per verificare le cause dello scarto autorizza l'organismo di controllo a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle oggetto di scarto.
4. In caso di furto delle fascette, la ditta imbottigliatrice deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, sporgere denuncia all'Autorita' di pubblica sicurezza ed inviare copia della denuncia all'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF e all'organismo di controllo. L'Ufficio territoriale dell'ICQRF, esperiti gli opportuni accertamenti, autorizza l'organismo di controllo a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle oggetto del furto.
5. In caso di deterioramento delle fascette, vendita della partita allo stato sfuso o declassamento della partita di vino a D.O., l'imbottigliatore e' obbligato a restituire le relative fascette al competente organismo di controllo autorizzato o al Consorzio di tutela delegato.
6. E' fatto divieto ai soggetti imbottigliatori di cui all'art. 6 di vendere, cedere o distribuire sul territorio nazionale, i contrassegni di cui al presente decreto a fronte di vendite, cessioni o qualsiasi altra transazione allo stato sfuso di partite di vini a D.O.
7. Le fascette autoadesive devono essere stoccate ed utilizzate con le modalita' di cui all'allegato 3.
 
Art. 9

Costi di rilascio dei contrassegni

1. I prezzi unitari, al netto d'IVA, dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), sono di seguito indicati.
2. Euro 0,007148 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione standard, carta colla.
3. Euro 0,008026 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione standard, autoadesiva.
4. Contrassegni dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata, carta colla:
a. per singoli ordini con quantitativi inferiori a 100.000.000 unita', euro 0,009113 piu' euro 2.974,18 per i costi fissi;
b. per singoli ordini con quantitativi pari o superiori a 100.000.000 unita', euro 0,008285 piu' euro 2.974,18 per i costi fissi;
5. Contrassegni dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata, autoadesiva:
a. per singoli ordini con quantitativi inferiori a 100.000.000 unita', euro 0,009971 piu' euro 2.974,18 per i costi fissi;
b. per singoli ordini con quantitativi pari o superiori a 100.000.000 unita', euro 0,009065 piu' euro 2.974,18 per i costi fissi.
6. Contrassegni dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata con logo a colori, carta colla:
a. per singoli ordini con quantitativi inferiori a 100.000.000 unita', euro 0,009988 piu' euro 4.899,40 per i costi fissi;
b. per singoli ordini con quantitativi pari o superiori a 100.000.000 unita', euro 0,009648 piu' euro 4.899,40 per i costi fissi.
7. Contrassegni dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata con logo a colori, autoadesiva:
a. per singoli ordini con quantitativi inferiori a 100.000.000 unita', euro 0,010846 piu' 4.899,40 per i costi fissi;
b. per singoli ordini con quantitativi pari o superiori a 100.000.000 unita', euro 0,010476 piu' 4.899,40 per i costi fissi.
 
Art. 10
Sistema di controllo e tracciabilita' telematico per i vini
confezionati a D.O.C. e a I.G.T., ai sensi dell'art. 48, comma 8,
della legge - Caratteristiche e gestione del sistema

1. Il sistema telematico di controllo e tracciabilita', alternativo all'uso della fascetta, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. consiste nell'apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale che renda possibile l'identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato da parte delle competenti autorita' di controllo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente articolo.
2. Il codice alfanumerico univoco non seriale, che rende possibile l'identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato, deve:
a) essere apposto in chiaro ogni singolo recipiente, durante il processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi di imbottigliamento ed etichettatura;
b) essere interamente leggibile, dopo la sua apposizione sul recipiente, anche senza l'ausilio di sistemi ovvero dispositivi di lettura e decodifica;
c) consentire l'identificazione univoca dell'azienda (di seguito «provider») che lo ha generato e fornito;
d) essere associato, prima dell'immissione in commercio del recipiente su cui e' stato apposto, a tutti i dati relativi al prodotto vinicolo imbottigliato specificati nella richiesta formulata all'organismo di controllo di cui al successivo comma 7.
3. Il sistema telematico di controllo e tracciabilita' e' fornito dai «provider» presenti nell'elenco istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo stesso Ministero con apposito documento tecnico che verra' pubblicato successivamente sul sito internet del Ministero.
4. Il consorzio di tutela, di cui all'art. 41 della legge, della specifica D.O.C. o I.G.T., oppure in sua assenza la competente regione, sentita la filiera vitivinicola interessata, decide di avvalersi del sistema di tracciabilita', di cui al comma 1 nell'ambito della procedura di approvazione del relativo piano dei controlli da parte dell'ICQRF.
5. La responsabilita' della gestione e della distribuzione dei codici alfanumerici compete agli organismi di controllo o ai consorzi eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovra' essere data evidenza di tale convenzione.
6. Preliminarmente alle operazioni di confezionamento della relativa partita di vino, le ditte interessate, inserite nel sistema di controllo dei vini a D.O.C. e a I.G.T. interessati, richiedono i codici alfanumerici all'organismo di controllo autorizzato o al consorzio di tutela, se delegato, in relazione al quantitativo di recipienti da utilizzare per l'imbottigliamento.
7. Nella richiesta dei codici alfanumerici l'imbottigliatore comunica almeno le seguenti informazioni riguardo la partita oggetto di imbottigliamento:
a. nome del vino a DOC o IGT oggetto di imbottigliamento e Tipologia [secondo attuali codifiche SIAN];
b. identificazione della partita;
c. numero dei contenitori da utilizzare per l'imbottigliamento;
d. capacita' dei contenitori da utilizzare per l'imbottigliamento.
8. L'organismo di controllo autorizzato, previa verifica documentale della sussistenza dei requisiti quantitativi e/o qualitativi della relativa partita rivendicata e/o certificata, consegna i codici alfanumerici richiesti, o autorizza alla consegna il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato, conformemente alle prescrizioni ed alle tempistiche previste nel relativo piano dei controlli.
9. I codici alfanumerici vengono trasmessi ai soggetti titolari del codice ICQRF che provvedono materialmente al confezionamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da confezionare, previa verifica del pagamento dei codici alfanumerici richiesti.
10. Successivamente alle operazioni di confezionamento, le ditte confezionatrici annotano nei registri, tenuti in forma dematerializzata ai sensi del decreto n. 293 del 20 marzo 2015, il riferimento ai codici alfanumerici utilizzati in corrispondenza di ciascun lotto, secondo le modalita' previste, al fine di assicurare la corrispondenza univoca tra i recipienti utilizzati per il confezionamento della relativa partita di vino e quelli riscontrati sul mercato dalle competenti Autorita' o Organismi di controllo.
11. Le spese relative alla gestione del sistema di tracciabilita', sostenute dagli organismi di controllo o dai consorzi dagli stessi delegati, sono poste a carico delle ditte confezionatrici interessate in ragione dell'effettivo costo del servizio prestato e figurano nel prospetto tariffario da approvare congiuntamente al piano dei controlli della specifica D.O.C. o I.G.T.
12. Entro un anno dalla pubblicazione del documento tecnico di cui al comma 3 il Ministero effettua la verifica sull'implementazione delle disposizioni del presente articolo e, se del caso, con decreto ministeriale, adotta le misure atte a migliorare la funzionalita' del sistema. Inoltre, nel corso di detto periodo, potranno essere presi in considerazione altri sistemi informatici di controllo e tracciabilita' equivalenti, di cui all'art. 48, comma 8, della legge, sulla base delle proposte presentate dalla filiera vitivinicola.
 
Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Le fascette realizzate in conformita' al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9374 del 19 aprile 2011 e successive modifiche e integrazioni, detenute dall'IPZS, dagli organismi di controllo e dai consorzi di tutela riconosciuti, sono distribuite agli imbottigliatori interessati fino al completo smaltimento delle medesime.
 
Art. 12

Entrata in vigore
e norme abrogate

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogati il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9374 del 19 aprile 2011 ed il decreto del Ministro della politiche agricole alimentari e forestali n. 5888 del 1° marzo 2012.
Roma, 27 febbraio 2020

Il Ministro: Bellanova