Gazzetta n. 93 del 8 aprile 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 19 novembre 2019, n. 182 |
Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo di cui al comma 1»; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante norme per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 «Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2011; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 gennaio 2012 recante «Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 marzo 2018; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 maggio 2018 e del 7 marzo 2019; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. 11876 del 17 maggio 2019, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente decreto disciplina i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. 2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano ai produttori e agli importatori che immettono pneumatici nel mercato del ricambio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e). Le disposizioni di cui al Capo III si applicano agli pneumatici montati su veicoli ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto: a) gli pneumatici per bicicletta; b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma; c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - Supplemento ordinario n. 96: «Art. 228 (Pneumatici fuori uso). - (Omissis). 2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. (Omissis).». - Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2003, n. 182, Supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 40 della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 novembre 2008, n. L 312: «Art. 40 (Attuazione). - 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 dicembre 2010. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 228 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 228 (Pneumatici fuori uso). - 1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e' fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicita' almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attivita' di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell' art. 177, comma 1. Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici e' indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, e' assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso. 3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilita'. 3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale. 4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravita' dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.». - Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 231 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209). - 1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. 2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione puo' altresi' consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro. 3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927,928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460. 4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalita' del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonche' l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA). 5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilita' civile, penale e amministrativa connessa con la proprieta' dello stesso. 7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5. 8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 10. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. 11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneita' e la funzionalita'. 12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente. 13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalita' di trattamento dei veicoli di cui all'allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.». |
| Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato IV
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato V
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato VI
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| Allegato VII
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato VIII
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| Allegato IX
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti: a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro elastico di gomma, rinforzato da tele, reti metalliche o altri materiali, destinato a contenere fluidi in pressione ovvero camere d'aria; b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo; c) immesso sul mercato: il quantitativo di pneumatici introdotti sul territorio nazionale a mezzo di produzione o importazione, ai fini della vendita con qualunque modalita', compresa la comunicazione a distanza con modalita' anche telematiche; d) mercato: il mercato, riferito al territorio nazionale, comprensivo del mercato del ricambio e del mercato di primo equipaggiamento; e) mercato del ricambio: mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati o ricostruiti diversi da quelli di cui alla lettera f), destinati all'installazione sui veicoli; f) mercato di primo equipaggiamento: mercato in cui vengono ceduti ai costruttori di veicoli gli pneumatici destinati all'installazione su veicoli nuovi o montati su veicoli importati; g) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita; h) produttore o importatore neo operante: il produttore o importatore degli pneumatici che inizia l'attivita' nell'anno solare in cui il contributo ambientale viene determinato e applicato per la prima volta; i) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale, genera PFU; l) veicoli: mezzi, sia con motore che senza, che necessitano degli pneumatici per muoversi o controllare il movimento, anche operanti sul suolo privato; m) rappresentante autorizzato: la persona fisica, domiciliata nel territorio nazionale, o la persona giuridica, stabilita sul territorio nazionale, alla quale il produttore o l'importatore di pneumatici, anche neo operante, non avente sede legale in Italia conferisce mandato con rappresentanza per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 183 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto; c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualita' di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti; m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) "accolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano stati concepiti; s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione del deposito temporaneo; cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'art. 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualita'; ee) "compost di qualita'": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'art. 268, comma 1, lettera b); hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff); ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a); ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'art. 5, comma 1, lettera l-ter) del presente decreto; oo) "spazzamento delle strade": modalita' di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito; pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2; qq-bis) "compostaggio di comunita'": compostaggio effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.». |
| Art. 3
Obblighi dei produttori e degli importatori
1. I produttori e gli importatori degli pneumatici adempiono all'obbligo di effettuare la gestione degli PFU, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lettera n) e 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152, in forma individuale o in forma associata, utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale di cui all'articolo 6. Ai fini del presente decreto, una quantita' di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad una quantita' di PFU pari in peso a novantacinque. 2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 e' in capo al rappresentante autorizzato, nel caso di produttore o importatore di pneumatici non avente sede legale in Italia, che risponde in solido con il primo dell'adempimento del predetto obbligo. 3. Il contributo ambientale di cui all'articolo 6 e' utilizzato esclusivamente per adempiere al predetto obbligo di gestione ed e' impiegato nello stesso anno di riscossione, salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 12, e 5, comma 8. 4. I produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a gestire, nell'anno solare, quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici, classificati secondo le categorie di cui all'Allegato I, dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per il riutilizzo o per la ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato del ricambio. I produttori e gli importatori degli pneumatici neo operanti sono tenuti a gestire, nell'anno solare di inizio attivita', quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici, classificati secondo le categorie di cui all'Allegato I, dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nel medesimo anno solare di attivita'. 5. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di gestione di cui al comma 4, si calcolano gli PFU raccolti e sottoposti a trattamento nell'anno solare di riferimento. Nel caso in cui vi siano quantitativi di PFU raccolti ma non sottoposti a trattamento, anche se sottoposti a messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni di trattamento, l'obiettivo di gestione si considera comunque raggiunto laddove gli stessi siano sottoposti a trattamento entro il 30 aprile dell'anno successivo. 6. I produttori e gli importatori effettuano la gestione degli PFU regolarmente e continuativamente per l'intero anno solare. I produttori e gli importatori sono tenuti a rispondere alle richieste di raccolta degli PFU pervenute utilizzando l'ordine di chiamata dei generatori degli PFU, fatta comunque salva la facolta' di organizzare la gestione degli PFU con modalita' che ne garantiscano l'efficienza, l'efficacia, l'economicita' e la trasparenza. 7. I produttori e gli importatori possono adempiere ai propri obblighi sia direttamente che indirettamente, tramite incarichi conferiti mediante contratti stipulati, in forma scritta, per determinati e limitati settori di attivita'. Non possono essere in alcun modo oggetto di delega gli obblighi di informazione, comunicazione e rendiconto di cui al presente articolo. L'attivita' degli incaricati e' svolta sotto la direzione e la responsabilita' dei produttori e degli importatori, che comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico, le generalita' degli stessi secondo il modulo di cui all'Allegato II, mediante inserimento nel registro di cui all'articolo 7. L'incarico non puo' avere durata inferiore al periodo residuo di gestione degli PFU per l'anno di riferimento. La revoca dell'incarico e' comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare contestualmente all'eventuale nomina di un nuovo incaricato. 8. Entro il 31 gennaio di ogni anno e' fatto obbligo a ogni produttore o importatore, esclusi i neo operanti, di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato III, da inserire nel registro di cui all'articolo 7, tutte le informazioni ivi richieste. 9. Entro il 31 maggio di ogni anno e' fatto obbligo a ogni produttore o importatore di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato IV, da inserire nel registro di cui all'articolo 7, tutte le informazioni ivi richieste. 10. I produttori e gli importatori neo operanti, contestualmente all'inizio dell'attivita', inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una dichiarazione contenente la stima dei quantitativi degli pneumatici che verranno immessi sul mercato del ricambio nel corso del primo anno solare di attivita', mediante il modulo di cui all'Allegato IV, da inserire nel registro di cui all'articolo 7. 11. I produttori e gli importatori inviano entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio, corredata da una relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati, nella quale sono evidenziate, in modo chiaro e separato, le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi specifici cui e' preposto, ovvero, se non tenuti alla redazione del bilancio, documentazione contabile dalla quale devono evincersi gli specifici utilizzi del contributo ambientale nonche' l'eventuale avanzo di gestione conseguito. 12. I produttori e gli importatori provvedono all'utilizzazione di strumenti informatici di gestione e controllo attraverso i quali sono resi tracciabili i flussi quantitativi degli PFU dall'origine alla raccolta fino all'avvenuto recupero.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 183, comma 1, lettera n), del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 228, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. |
| Art. 4
Forme associate di gestione
1. I produttori e gli importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono uno o piu' consorzi o societa' consortili (di seguito: forme associate di gestione), che devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o vi aderiscono. In caso di adesione ad una forma associata di gestione gia' esistente il singolo produttore o importatore deve darne comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato II, da inserire nel registro di cui all'articolo 7. 2. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 sono tenute ad adempiere all'obbligo di gestione degli PFU di cui al comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all'Allegato V. 3. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di diritto privato con scopo mutualistico e adeguano il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto. 4. Alle forme associate di gestione di cui al comma 1 possono partecipare esclusivamente i produttori e gli importatori di pneumatici soggetti all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o i loro rappresentanti autorizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m). 5. Entro trenta giorni dalla costituzione, il legale rappresentante della forma associata di gestione di cui al comma 1 ne da' comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo al medesimo un elenco dei consorziati e trasmette contestualmente l'atto costitutivo e lo statuto. Ogni variazione della compagine sociale e dei relativi quantitativi degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio, deve essere comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Alla comunicazione di cui al comma 5 e' allegato un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema e' organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza ed e' effettivamente in grado di adempiere all'obbligo di assicurare la gestione su tutto il territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo i parametri di cui all'Allegato V; il progetto deve contenere gli elementi di cui all'Allegato VI. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facolta' di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attivita' indicate nel progetto. 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva, con proprio decreto, il progetto di cui al comma 6, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto inviati ai sensi del comma 5. L'approvazione del progetto, dell'atto costitutivo e dello statuto costituisce condizione per lo svolgimento dell'attivita' di gestione da parte della forma associata di gestione istante, fermo restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per i singoli produttori ed importatori di pneumatici. 8. Ogni variazione dello statuto o dei contenuti del progetto di cui al comma 6 e' comunicata, entro trenta giorni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione fermo restando che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facolta' di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attivita' indicate nel progetto. 9. A seguito della comunicazione di cui al comma 8, ove emerga la non conformita' delle variazioni effettuate al progetto approvato ed ai requisiti di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intima al legale rappresentante della forma associata di gestione di conformare entro trenta giorni il sistema di gestione ai predetti requisiti e alle indicazioni dal medesimo fornite. La mancata ottemperanza all'intimazione di cui al precedente periodo impedisce la prosecuzione dell'attivita' da parte della forma associata di gestione, fermo restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per i singoli produttori ed importatori di pneumatici. 10. Le forme associate di gestione provvedono ad ogni attivita' di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto nonche' agli altri adempimenti previsti dall'articolo 3, commi 8, 9 e 10 mediante inserimento nel registro di cui all'articolo 7. Entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di cui all'Allegato VII, da inserire nel registro di cui all'articolo 7, dichiarano le quantita' degli PFU raccolte dai punti di generazione nell'anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato V nonche' la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo di raccolta. 11. I produttori e gli importatori aderenti comunicano alle rispettive forme associate di gestione i dati di cui all'articolo 3, comma 8, trasferiscono il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza mensile, ed effettuano l'eventuale conguaglio entro il 31 maggio di ogni anno. L'avvenuto trasferimento alla forma associata di gestione di detto contributo costituisce, per il produttore e per l'importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico ed e' comunicato mediante inserimento nel registro di cui all'articolo 7, senza dilazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati. 12. E' fatto divieto di distribuire ai consorziati avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, anche se diversamente denominati in ragione della forma giuridica collettiva scelta. Gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale sono utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato. 13. Le forme associate di gestione si dotano di un sito internet nel quale devono essere reperibili lo statuto ed i principali dati ed informazioni oggetto di rendicontazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali la relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati di cui all'articolo 3, comma 11, le attivita' e le finalita' dei progetti di ricerca e sviluppo e i relativi esiti, nonche' le informazioni relative al valore del contributo applicato per le diverse tipologie degli pneumatici immesse sul mercato, all'organigramma con la definizione di ruoli e responsabilita'. Sono altresi' indicati gli eventuali sistemi di certificazione ambientale e di qualita' adottati.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 228 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 237 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione). - 1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonche' il massimo rendimento possibile.». |
| Art. 5
Sistemi individuali di gestione
1. I produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere all'obbligo di cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale, provvedono a comunicare tale scelta di gestione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato II, da inserire nel registro di cui all'articolo 7. 2. I produttori o gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici almeno pari a 200 tonnellate annue sono tenuti ad adempiere all'obbligo di gestione degli PFU di cui al comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all'Allegato V. 3. I produttori o gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici inferiori a quelli di cui al comma 2 dimostrano, con idonea documentazione, che il sistema individuale di gestione e' organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, nonche' che il sistema medesimo e' effettivamente e autonomamente funzionante ed e' in grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi fissati dal presente decreto. 4. I produttori e gli importatori di cui al comma 2 allegano alla comunicazione di cui al comma 1 un progetto descrittivo idoneo a dimostrare che il sistema e' organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza e che lo stesso e' effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale. Il progetto deve contenere gli elementi di cui all'Allegato VI. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facolta' di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attivita' indicate nel progetto. 5. I produttori e gli importatori di cui al comma 2 dichiarano entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di cui all'Allegato VII, da inserire nel Registro di cui all'articolo 7, le quantita' degli PFU raccolte dai punti di generazione nell'anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato V, nonche' la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo di raccolta. 6. L'attivita' di gestione in forma individuale puo' essere iniziata dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, intima di conformare il proprio sistema entro un termine non inferiore a trenta giorni. La mancata ottemperanza all'intimazione di cui al precedente periodo impedisce la prosecuzione dell'attivita' da parte dell'istante, fermo restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152. 7. La mancata ottemperanza alle richieste di cui al comma 6 costituisce violazione dell'obbligo di gestione degli PFU anche ai sensi del comma 4 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 8. Gli avanzi di gestione, anche se diversamente denominati, derivanti dal contributo ambientale devono essere utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 228, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. |
| Art. 6
Contributo ambientale per la gestione degli PFU originati dal mercato del ricambio
1. Il contributo ambientale di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' determinato in misura tale da assicurare, in modo completo ed esclusivo, la copertura dei costi della gestione degli PFU di cui all'Allegato VIII, Tabella 3, al netto di ricavi o corrispettivi, comunque denominati, percepiti nell'ambito della predetta gestione. Il contributo e' differenziato per le diverse tipologie degli pneumatici, come individuate nell'Allegato I. 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i produttori e gli importatori di pneumatici, nonche' le loro forme associate di gestione, comunicano, mediante il modulo di cui all'Allegato VIII, da inserire nel registro di cui all'articolo 7, il contributo ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. In caso di rideterminazione del contributo ai sensi dell'articolo 228, comma 3-bis, i produttori e gli importatori di pneumatici, o le loro forme associate, ne danno motivata comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare almeno trenta giorni prima dell'applicazione. 3. I produttori e gli importatori neo operanti effettuano la comunicazione di cui al comma 2 contestualmente all'inizio dell'attivita' e applicano il contributo ambientale risultante dalla comunicazione predetta a partire dal medesimo anno solare di inizio attivita', utilizzandolo per la gestione degli PFU nel medesimo anno solare. La presente disposizione si applica anche alle forme associate di gestione di cui all'articolo 4 costituita da produttori o importatori neo operanti. In caso di adesione dei produttori o importatori neo operanti ad una forma associata di gestione gia' costituita si applicano le disposizioni di cui al comma 2, fermo restando l'obbligo di applicare il contributo ambientale a partire dal medesimo anno solare di inizio attivita'. 4. Il contributo rimane invariato in tutte le fasi della commercializzazione dello pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura o in altra documentazione fiscale l'entita' del contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso. I produttori e gli importatori, o le loro forme associate di gestione, provvedono a tutte le iniziative idonee a portare a conoscenza degli utenti finali, e dei soggetti potenzialmente coinvolti, nelle fasi di commercializzazione degli pneumatici, l'ammontare del contributo. 5. Il rivenditore dello pneumatico, in caso di avvenuta esportazione dello stesso, puo' richiedere, entro e non oltre sei mesi dall'emissione della fattura, al proprio fornitore dello pneumatico il rimborso del contributo ambientale gia' corrisposto relativo al numero ed alla tipologia degli pneumatici di cui sia comprovata l'avvenuta esportazione, allegando una dichiarazione del legale rappresentante e gli estremi della relativa fattura e del documento di trasporto.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 228, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. |
| Art. 7
Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione di PFU ai sensi dell'articolo 3, comma 1, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che detta anche le modalita' operative dello stesso. 2. I produttori e gli importatori che esercitano l'attivita' di gestione ai sensi dell'articolo 5, si iscrivono al registro di cui al comma 1 mediante la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, da inserire nel Registro. 3. All'iscrizione delle forme associate di gestione nel registro di cui al comma 1 provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 4, comma 7. 4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i soggetti obbligati di cui al comma 1 possono richiedere che alcune informazioni fornite non siano rese pubbliche. In ogni caso, sono resi pubblici i dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale, nonche' i dati relativi alla ragione sociale, al codice fiscale, alla partita IVA, alla forma di gestione prescelta e all'entita' del contributo individuata per ciascuna tipologia di cui all'Allegato I. |
| Art. 8
Sanzioni
1. Ai produttori ed agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantita' individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento. 2. Ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti dal presente capo in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate. 3. Ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, adempiono tardivamente agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate. 4. Ai produttori e agli importatori di pneumatici che non provvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso il trasferimento del contributo di cui all'articolo 4, comma 11, del presente decreto ad una struttura associata, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti. 5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, tale determinazione, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, verra' effettuata, a seguito di richiesta dell'organo di controllo procedente, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Per garantire la finalita' della salvaguardia ambientale, gli enti pubblici forniscono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' agli organi di controllo che ne fanno richiesta, tutti i dati e gli elementi ritenuti utili dai richiedenti per verificare le dichiarazioni dei produttori e degli importatori, anche al fine di attivare le eventuali azioni correttive.
Note all'art. 8: - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, Supplemento ordinario. |
| Art. 9
PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita
1. I produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente od indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e gestiscono gli PFU provenienti da veicoli a fine vita, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui al comma 6 per la copertura dei costi sostenuti ed anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitivita' economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita. 2. Sono confermate la vigenza e l'operativita' del comitato di gestione degli PFU istituito, presso l'Automobile Club d'Italia (ACI), dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82. La composizione ed il funzionamento del comitato sono disciplinati dal presente articolo. 3. Il comitato e' composto da cinque membri, uno designato dalle associazioni dei produttori, importatori e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra, uno dalle associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designato dall'ACI, che ne assume la presidenza. 4. Il comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici e le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente le attivita' di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne efficacia, efficienza ed economicita' e per ricercare soluzioni condivise ad eventuali criticita' emergenti. 5. I produttori, gli importatori di pneumatici, le loro forme associate di gestione e gli altri soggetti autorizzati di cui al comma 1 concordano con i demolitori ed eventuali loro forme associate di gestione le attivita' di ritiro e recupero degli PFU ed i relativi costi. 6. Il comitato individua, con le modalita' di cui al comma 11, sulla base della documentazione fornita dai produttori e dagli importatori degli pneumatici, nonche' dagli altri soggetti autorizzati, l'entita' del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita nell'anno solare successivo e lo comunica, entro il 31 ottobre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il quale, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. Il contributo e' riscosso dal rivenditore del veicolo all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato nel fondo costituito presso l'Automobile Club Italia (ACI) dall'articolo 7, comma 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, di cui e' confermata l'operativita' e la vigenza. La gestione del fondo, ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicita', e' affidata all'ACI con la vigilanza del comitato. I rivenditori hanno l'obbligo di esazione del contributo che deve essere indicato in modo chiaro in una riga separata nella fattura di vendita. 7. I produttori e gli importatori di pneumatici, le loro forme associate di gestione e gli altri soggetti autorizzati di cui al comma 1 comunicano al comitato, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo per le attivita' di gestione, ai fini dell'aggiornamento del contributo per l'anno solare successivo, da determinare con la procedura di cui al comma 6. Il comitato provvede a fornire ai consumatori, attraverso adeguate forme di pubblicita', informazioni sulle componenti di costo che concorrono alla formazione del contributo e sulle finalita' dello stesso. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del fondo devono essere utilizzati per la riduzione del contributo ambientale nei due esercizi successivi ovvero per la gestione degli PFU anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato. Il comitato, avvalendosi degli uffici dell'ACI, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto circa l'attivita' svolta nell'anno precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del rendiconto economico relativi all'esercizio precedente forniti da ACI corredati dalle valutazioni del comitato stesso. 8. I corrispettivi di cui al comma 7 sono fatturati al fondo di cui al comma 6, dai produttori e dagli importatori di pneumatici o eventuali loro forme associate, ovvero dagli altri soggetti autorizzati e pagati dal fondo. 9. Gli obiettivi di recupero e riciclo degli PFU provenienti da veicoli a fine vita rimangono all'interno dei target di responsabilita' della filiera dei veicoli a fine vita. Gli PFU provenienti dalla demolizione di tali veicoli, non vengono considerati nel computo delle quantita' di cui all'articolo 3. Gli PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. 10. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicoli a fine vita al sistema di gestione previsto dal presente articolo, inseriscono i predetti quantitativi di PFU nel modello di dichiarazione ambientale, cosi' come indicato all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. 11. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione degli PFU e dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 6 ed e' commisurato alla tipologia degli pneumatici a cui si riferisce. I parametri tecnici per l'individuazione delle diverse tipologie di contributo sono quelli di cui all'Allegato IX.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 (Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale), abrogato dal presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2011, n. 131, recava: «PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita». - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 e 2-bis del citato decreto legislativo n. 209 del 2003: «Art. 7 (Reimpiego e recupero). - (Omissis). 2. Gli operatori economici garantiscono che: a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli e' pari almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno; b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno. 2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita' previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.». |
| Art. 10
Disposizioni transitorie, abrogazioni e norme finali
1. Le forme associate di gestione di cui all'articolo 4 esistenti e operanti alla data dall'entrata in vigore del presente decreto, continuano a operare e presentano, entro 6 mesi dalla medesima data, la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, e il progetto di cui all'articolo 4, comma 6, comprovanti l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del presente decreto, ai fini dell'approvazione di cui all'articolo 4, comma 7. In caso di mancata approvazione, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 9. 2. I sistemi individuali di gestione esistenti e operanti alla data dall'entrata in vigore del presente decreto presentano, entro 6 mesi dalla medesima data, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1 e, nel caso di produttori e importatori di cui all'articolo 5, comma 2, anche il progetto descrittivo di cui all'articolo 5, comma 4, comprovanti l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del presente decreto. 3. Nelle more dell'istituzione del registro di cui all'articolo 7, i produttori, gli importatori e le relative forme associate di gestione inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al presente decreto a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Sono abrogati i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 e 20 gennaio 2012. 5. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 novembre 2019
Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1299
Note all'art. 10: - Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, si veda nelle note all'art. 9. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 gennaio 2012 (Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2012, n. 26. |
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