Gazzetta n. 95 del 9 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 marzo 2020
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ruche' di Castagnole Monferrato».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati Reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 22 ottobre 2010, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Ruche' di Castagnole Monferrato»;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2014, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Ruche' di Castagnole Monferrato»;
Vista la documentata domanda presentata, per il tramite della regione Piemonte, dal Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, con sede in Costigliole d'Asti (AT) intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il parere favorevole della Regione Piemonte sulla citata proposta di modifica;
Atteso che la citata richiesta di modifica ordinaria, che comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, del Reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7 e 10 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 30 gennaio 2020;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2020 , al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del Reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del Reg. UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Ruche' di Castagnole Monferrato» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del Reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Ruche' di Castagnole Monferrato», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 9 luglio 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2020.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Ruche' di Castagnole Monferrato» consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.
 
Allegato A
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato».

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Ruche' di Castagnole Monferrato;
Ruche' di Castagnole Monferrato riserva.
 
Allegato B

DOCUMENTO UNICO
Denominazione e tipo
===================================================================== | Nome/i da | | | registrare | Ruche' di Castagnole Monferrato | +==================+================================================+ |Tipo di | | |indicazione | | |geografica | DOP (Denominazione di Origine Protetta)| +------------------+------------------------------------------------+ |Lingua |  Italiano| +------------------+------------------------------------------------+

Categoria di prodotti viticoli

+-----------------------------------------------------+
| Vino (1) |
+-----------------------------------------------------+

Descrizione di vini
+--------------------------+----------------------------------------+ |Titolo - Nome del prodotto|Ruche' di Castagnole Monferrato | +--------------------------+----------------------------------------+ | |colore: rosso rubino con leggeri | | |riflessi violacei talvolta anche | | |tendenti all'aranciato; | | | | | |odore: intenso, persistente, leggermente| | |aromatico, fruttato, anche speziato | | |con adeguato affinamento; | | | | | |sapore: secco, rotondo, armonico, | | |talvolta leggermente tannico, di medio | | |corpo, con leggero retrogusto aromatico,| | |talvolta con sentori di legno; | |Breve descrizione testuale| | | |titolo alcolometrico volumico totale | | |minimo: 12,50% vol; con indicazione di | | |«vigna» min. 12,50% vol; | | | | | |acidita' totale minima: 4,0 g/L. | | | | | |estratto non riduttore minimo: 21,0 g/L.| | | | | |Gli altri parametri analitici, che non | | |figurano nella sottostante griglia, | | |rispettano i limiti previsti dalla | | |normativa nazionale e dell'UE | +--------------------------+----------------------------------------+ | Caratteristiche generali | +--------------------------+----------------------------------------+ |Titolo alcolometrico | | |volumico totale massimo | | |(% vol) | | +--------------------------+----------------------------------------+ |Titolo alcolometrico | | |volumico totale massimo | 12,50 % vol | |(% vol) | | +--------------------------+----------------------------------------+ |Titolo alcolometrico | | |volumico effettivo minimo | 4,0 g/l | |(% vol) | | +--------------------------+----------------------------------------+ |Tenore massimo di anidride| | |solforosa (mg/l) | | +--------------------------+----------------------------------------+

+--------------------------+----------------------------------------+ |Titolo - Nome del prodotto|Ruche di Castagnole Monferrato Riserva | +--------------------------+----------------------------------------+ | |colore: rosso rubino tendente | | |all'aranciato; | | | | | |odore: intenso, persistente, leggermente| | |aromatico e speziato; | | | | | |sapore: secco, rotondo, armonico, | | |talvolta leggermente tannico, di medio | | |corpo, con leggero retrogusto aromatico,| | |con sentori di legno; | | | | |Breve descrizione testuale|titolo alcolometrico volumico totale | | |minimo: 12,50% vol; con indicazione di | | |«vigna» min. 12,50% vol; | | | | | |acidita' totale minima: 4,0 g/l . | | | | | |estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.| | | | | |Gli altri parametri analitici, che non | | |figurano nella sottostante griglia, | | |rispettano i limiti previsti dalla | | |normativa nazionale e dell'UE | +--------------------------+----------------------------------------+ | Caratteristiche analitiche generali | +--------------------------+----------------------------------------+ |Titolo alcolometrico | | |volumico totale massimo | | |(% vol) | | +--------------------------+----------------------------------------+ |Titolo alcolometrico | | |volumico effettivo minimo | 12,50 % vol| |(% vol) | | +--------------------------+----------------------------------------+ |Acidita' totale minima | | |(g/l) | 4,0 g/l| +--------------------------+----------------------------------------+ |Acidita' volatile massima | | |(meq/l) | | +--------------------------+----------------------------------------+ |Tenore massimo di anidride| | |solforosa (mg/l) | | +--------------------------+----------------------------------------+

Pratiche di vinificazione

Pratica enologiche specifiche

+-------------------------------------+-------------------------+
|   | Si |
+-------------------------------------+-------------------------+
+-----------------------+---------------------------------+
|Titolo |   |
+-----------------------+---------------------------------+
|Tipo di pratica | |
|enologica | Pratica enologica specifica |
+-----------------------+---------------------------------+
| |I vini a denominazione di origine|
| |controllata e garantita Ruche' di|
| |Castagnole Monferrato Riserva |
| |anche con menzione «vigna» devono|
| |essere sottoposti ad un periodo |
| |minimo di invecchiamento |
| |di ventiquatttro mesi di cui |
| |almeno dodici  mesi in botti di |
|Descrizione della |legno a partire dal 1° novembre |
|pratica |dell'anno di raccolta delle uve. |
+-----------------------+---------------------------------+

Rese massime
+--------------+----------------------------------------------------+ | Titolo - Nome| | |del prodotto |Ruche' di Castagnole Monferrato | +--------------+----------------------------------------------------+ |Resa massima | 9.000 kg/ha; 63 hl/ha | +--------------+----------------------------------------------------+ |Titolo - Nome | | |del prodotto |Ruche' di Castagnole Monferrato Riserva | +--------------+----------------------------------------------------+ |Resa massima | 9.000 kg/ha; 63 hl/ha | +--------------+----------------------------------------------------+

Zona geografica delimitata

+-----------------------+---------------------------+
| |La zona di produzione del |
| |vino a Denominazione di |
| |Origine Controllata e |
| |Garantita «Ruche' di |
| |Castagnole Monferrato» |
| |comprende l'intero |
| |territorio dei seguenti |
| |comuni in provincia di |
| |Asti: Castagnole |
| |Monferrato, Grana, |
|Descrizione sintetica |Montemagno, Portacomaro, |
|della zona geografica |Refrancore, Scurzolengo e |
|delimitata |Viarigi |
+-----------------------+---------------------------+

Varieta' principali di uve da vino
+-------------------+-----------------------------------------------+ |Titolo - | | |Nome del |Ruche' di Castagnole Monferrato anche riserva | |prodotto | | +-------------------+-----------------------------------------------+ |Varieta' |Ruche' | |principali di |Barbera | |uve da vino |Brachetto | +-------------------+-----------------------------------------------+ |Legame | | |con la zona | | |geografica |Ruche' di Castagnole Monferrato | |(Titolo - | | |Nome del prodotto | | +-------------------+-----------------------------------------------+ | |I sette comuni della DOCG formano un piccolo | | |comprensorio viticolo nel Monferrato | | |astigiano in riva sinistra del Tanaro, in | | |un'area di basse colline ampiamente boscate. | | |Il vitigno Ruche' e' strettamente endemico e | | |non si ritrova in altre zone se non in modo | | |occasionale. | | | | | |Un tempo era utilizzato anche come uva da mensa| | |per il suo carattere aromatico e l'elevata | | |concentrazione di zucchero a maturazione e | | |per la preparazione di vini dolci per uso | | |familiare. La vinificazione in purezza e la | |Breve descrizione |definizione di un modello enologico di vino | | |secco e di alta qualita' si deve soprattutto al| | |parroco Don Giacomo Cauda che opero' a | | |Castagnole Monferrato negli anni sessanta del | | |ventesimo secolo. | | | | | |Da un punto di vista geopedologico | | |l'area del Ruche' e' di transizione tra le | | |marne del Monferrato e le sabbie astiane | | |plioceniche. Quindi i suoli sono | | |tendenzialmente piu' sciolti e leggeri | | |rispetto alla media del bacino terziario | | |piemontese ai quali comunque appartengono. | | |Questi terreni calcarei, asciutti, con | | |elevata insolazione regalano un vino di alta | | |qualita' ma in quantita' limitate. | +-------------------+-----------------------------------------------+

Ulteriori condizioni
+---------------------------+---------------------------------------+ |   | Si | +---------------------------+---------------------------------------+
+---------------------------+---------------------------------+
| Titolo | Condizionamento |
+---------------------------+---------------------------------+
|Quadro di riferimento | |
|giuridico |Norme di etichettatura |
+---------------------------+---------------------------------+
|Tipo di condizione | |
|supplementare |Norma specifica |
+---------------------------+---------------------------------+
| |Per il confezionamento del vino |
| |Ruche' di Castagnole Monferrato |
| |con menzione Riserva e' |
|Descrizione della |consentito soltanto l'uso del |
|condizione |tappo di sughero monopezzo. |
+---------------------------+---------------------------------+

 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2020/2021. Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle partite di vino atte a diventare DOP «Ruche' di Castagnole Monferrato» riserva provenienti dalle precedenti vendemmie, qualora siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare.
4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, e' aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Ruche' di Castagnole Monferrato» di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2020

Il dirigente: Polizzi
 

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» devovono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Ruche': minimo 90%;
Barbera e Brachetto da soli o congiuntamente: massimo 10%.
 

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Asti: Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi.
 

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 120 s.l.m. e non superiore a metri 400 s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve. Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nella attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti e' esclusa l'esposizione nord;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualita' delle uve);
e' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

=================================================================
| |Resa uva per |  Titolo alcolometrico |
| Vini | ettaro t\ha | minimo naturale |
+=====================+=============+===========================+
|Ruche' di Castagnole | | |
|Monferrato anche con | | |
|menzione riserva |  9,00|  11,50%|
+---------------------+-------------+---------------------------+

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» anche con menzione riserva puo' essere accompagnato dalla menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purche' il relativo vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno tre anni.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita. «Ruche' di Castagnole Monferrato» con menzione vigna o Ruche' di Castagnole Monferrato riserva con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

===================================================================
| |  Resa uva | |
|   | t/ha |  Tit.alcol.min. naturale% |
+=====================+===========+===============================+
|3° anno d'impianto | 4,80|  12,50|
+---------------------+-----------+-------------------------------+
|4° anno d'impianto |  5,60|  12,50|
+---------------------+-----------+-------------------------------+
|5° anno d'impianto | 6,40| 12,50|
+---------------------+-----------+-------------------------------+
|6° anno d'impianto | 7,20| 12,50|
+---------------------+-----------+-------------------------------+
|dal 7° anno | | |
|d'impianto |  8,00|  12,50|
+---------------------+-----------+-------------------------------+
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a DOCG «Ruche' di Castagnole Monferrato» devono essere riportati nel limite di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La possibilita' di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG Ruche' di Castagnole Monferrato, e' subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela delle DOC interessate e sentite le Organizzazioni di categoria.
4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, puo' fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
 

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini a DOCG «Ruche' di Castagnole Monferrato» devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Asti.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore al 70% e a litri 6300 per ettaro.
Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4 punto.
3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla DOCG, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.
4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita Ruche' di Castagnole Monferrato riserva anche con menzione «vigna» devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di ventiquattro mesi di cui almeno dodici mesi in botti di legno a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.
 

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. Il vino a DOCG «Ruche' di Castagnole Monferrato» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino con leggeri riflessi violacei talvolta anche tendenti all'aranciato;
odore: intenso, persistente, leggermente aromatico, fruttato, anche speziato con adeguato affinamento;
sapore: secco, rotondo, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo, con leggero retrogusto aromatico, talvolta con sentori di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con indicazione di «vigna» min. 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l .
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Il vino a DOCG «Ruche' di Castagnole Monferrato» riserva all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente all'aranciato;
odore: intenso, persistente, leggermente aromatico e speziato;
sapore: secco, rotondo, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo, con leggero retrogusto aromatico, con sentori di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
con indicazione di «vigna» minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l .
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
 

Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio» e simili.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale purche' la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31 comma 10 della legge n. 238/2016.
3.1. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG «Ruche' di Castagnole Monferrato».
4.Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato la menzione «riserva» e' attribuita ai vini a D.O. che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento non inferiore a due anni.
5. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 

Art. 8.
Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» per la commercializzazione, devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
Ai soli fini promozionali, il vino di cui all'art. 1 puo' essere confezionato in contenitori dalle capacita' di 900 cl e 1200 cl.
2. Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruche' di Castagnole Monferrato e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia, con l'esclusione del tappo a corona. Per il confezionamento del vino Ruche' di Castagnole Monferrato con menzione riserva e' consentito soltanto l'uso del tappo di sughero monopezzo.
 

Art. 9.
Legame con l'ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica.

I sette comuni della DOCG formano un piccolo comprensorio viticolo nel Monferrato astigiano in riva sinistra del Tanaro, in un'area di basse colline ampiamente boscate. Il vitigno Ruche' e' strettamente endemico e non si ritrova in altre zone se non in modo occasionale.
Un tempo era utilizzato anche come uva da mensa per il suo carattere aromatico e l'elevata concentrazione di zucchero a maturazione e per la preparazione di vini dolci per uso familiare. La vinificazione in purezza e la definizione di un modello enologico di vino secco e di alta qualita' si deve soprattutto al parroco Luigi Cauda che opero' a Castagnole Monferrato negli anni sessanta del ventesimo secolo.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Da un punto di vista geopedologico l'area del Ruche' e' di transizione tra le marne del Monferrato e le sabbie astiane plioceniche. Quindi i suoli sono tendenzialmente piu' sciolti e leggeri rispetto alla media del bacino terziario piemontese ai quali comunque appartengono. Questi terreni calcarei, asciutti, con elevata insolazione regalano un vino di alta qualita' ma in quantita' limitate.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il Ruche' e' un vitigno autoctono dei piu' rari coltivati adizionalmente nel Monferrato astigiano. Gli ottimi risultati raggiunti incoraggiarono una parziale ulteriore riconversione della viticoltura dell'area, dove comunque si mantiene una notevole varieta' di vitigni, verso questa varieta'.
 

Art. 10.
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