Gazzetta n. 96 del 10 aprile 2020 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 18 marzo 2020
Modifiche dello Statuto


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto dell'Universita' della Calabria;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2019 in merito alle proposte di modifica degli articoli 2.2, 2.4, 2.5, 4.3, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 dello Statuto;
Vista la delibera assunta dal Senato accademico nell'adunanza del 27 dicembre 2019, con la quale sono state approvate le suddette proposte di modifica;
Vista la nota rettorale prot. n. 1115 del 16 gennaio 2020, con la quale il testo delle modifiche precedentemente menzionate e' stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/89;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, assunta al protocollo dell'Amministrazione centrale in data 11 marzo 2020 con n. 6827, nella quale si comunica l'assenza di osservazioni in merito alle modifiche proposte;
Visto il parere di regolarita' tecnico-amministrativa del responsabile del Settore normativa, anticorruzione, privacy, elettorale e trasparenza, giusta sigla apposta al presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

L'art. 2.2, comma 3, dello Statuto di Ateneo e' cosi' modificato:
Art. 2.2 - Il rettore
(...)
3. Il rettore nomina tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo due o piu' pro-rettori, tra i quali individua:
a) un pro-rettore vicario, che lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo;
b) un pro-rettore delegato al Centro residenziale.
I pro-rettori esercitano le funzioni delegate dal rettore, anche attraverso la firma dei relativi atti.
Il rettore, nell'esercizio delle sue competenze, puo' avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo e ricercatori dell'Ateneo da lui scelti, ai quali puo' delegare, senza potere di firma, specifiche attivita'.
Il pro-rettore vicario, il pro-rettore delegato al Centro residenziale, gli altri eventuali pro-rettori e i delegati di cui al precedente periodo sono nominati dal rettore con proprio decreto.
Il rettore puo' revocare in qualsiasi momento le predette nomine.
I pro-rettori e i delegati decadono contestualmente alla cessazione del mandato del rettore.
 
Art. 2

L'art. 2.4, comma 3, terz'ultimo periodo, dello Statuto e' modificato come segue:
Art. 2.4 - Il Senato accademico
(...)
3. (...)
Fanno parte del Senato accademico a titolo consultivo e senza influire sul numero legale:
il pro-rettore vicario, quando non interviene in sostituzione del rettore, ai sensi dell'art. 2.2, comma 3, lettera a);
il direttore generale o suo delegato, con funzioni di segretario.
Il pro-rettore delegato al Centro residenziale e gli altri eventuali pro-rettori partecipano, a titolo consultivo e senza influire sul numero legale, alle sedute del Senato accademico, esclusivamente per i punti all'ordine del giorno relativi alle materie ad essi affidate.
(...)
 
Art. 3

L'art. 2.5, comma 3, ultimo periodo, dello Statuto e' modificato come di seguito riportato:
Art. 2.5 - Il Consiglio di amministrazione
(...)
3. (...)
Fanno parte del Consiglio di amministrazione a titolo consultivo e senza influire sul numero legale:
il pro-rettore vicario, quando non interviene in sostituzione del rettore, ai sensi dell'art. 2.2, comma 3, lettera a);
il direttore generale o suo delegato, con funzioni di segretario.
Il pro-rettore delegato al Centro residenziale e gli altri eventuali pro-rettori partecipano, a titolo consultivo e senza influire sul numero legale, alle sedute del Consiglio di amministrazione, esclusivamente per i punti all'ordine del giorno relativi alle materie ad essi affidate.
 
Art. 4

L'art. 4.3, comma 2, dello Statuto e' cosi' modificato:
Art. 4.3 - Indennita' di carica e gettoni di presenza
(...)
2. Per le cariche di rettore, pro-rettore vicario, pro-rettore delegato del rettore al Centro residenziale, direttore di dipartimento, presidente del Comitato unico di garanzia nonche' per gli altri eventuali pro-rettori, e' prevista un'indennita' annua nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' della Calabria.
(...)
 
Art. 5

L'art. 6.2 dello Statuto e' modificato come segue:
Art. 6.2 - Il pro-rettore delegato al Centro residenziale
1. Il pro-rettore delegato al Centro residenziale:
elabora la politica di gestione e di sviluppo del Centro residenziale; a tal fine presenta al Consiglio di amministrazione dell'Universita' della Calabria entro il 1° marzo di ogni anno un programma di attivita' del Centro residenziale relativo all'anno accademico successivo, redatto di concerto con il direttore, unitamente a una dettagliata valutazione delle relative necessita' finanziarie.
Detto programma conterra' un censimento delle previste disponibilita' di spazi abitativi e una proposta motivata circa il numero degli studenti da alloggiare nel Centro residenziale;
previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita' della Calabria, con proprio decreto, emana il regolamento di utilizzo delle strutture del Centro residenziale;
emana i bandi di assegnazione degli alloggi;
su delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita' della Calabria, emette i decreti di assegnazione degli alloggi;
emette le ingiunzioni di recupero degli alloggi;
firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso per conto del Centro residenziale;
coordina le attivita' di assistenza prestate dai docenti residenti nel Centro residenziale agli studenti;
coordina gli interventi immediati in caso di incidenti e calamita';
eroga le sanzioni previste dal regolamento di utilizzo del Centro residenziale e dal Collegio di disciplina nelle materie riguardanti il Centro residenziale;
sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' della Calabria la quota del canone di locazione mensile da versare al Centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato unico di garanzia;
con cadenza biennale, relaziona al rettore sull'operato del direttore del Centro.
 
Art. 6

L'art. 6.3 dello Statuto e' modificato come di seguito riportato:
Art. 6.3 - Il direttore del Centro residenziale
1. Il direttore e' nominato dal direttore generale, sentito il pro-rettore delegato al Centro residenziale, tra il personale in ruolo dell'Universita' della Calabria, con qualifica di dirigente.
2. La durata del mandato coincide con quella del pro-rettore delegato al Centro residenziale.
3. Il direttore del Centro residenziale:
collabora con il pro-rettore delegato al Centro residenziale alla redazione del programma annuale delle attivita' del Centro residenziale e predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
propone all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' della Calabria le spese di importo unitario superiore a una cifra fissata annualmente dallo stesso Consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo;
e' consegnatario del patrimonio inventariato del Centro residenziale;
cura la conservazione del patrimonio e la tenuta degli inventari;
cura la regolarita' e la funzionalita' del servizio mensa;
cura il coordinamento tra le attivita' amministrative del Centro residenziale e quelle dell'Universita' della Calabria;
cura la formulazione delle graduatorie per le assegnazioni degli alloggi;
redige, mantiene aggiornato e presenta al Consiglio di amministrazione dell'Universita' della Calabria, entro il 1° luglio e il 1° febbraio di ciascun anno, il censimento dei legittimi assegnatari di alloggio.
 
Art. 7

L'art. 6.4, commi 3 e 4, dello Statuto e' cosi' modificato:
Art. 6.4 - Organizzazione del Centro residenziale
(...)
3. I servizi tecnici e amministrativi del Centro residenziale sono organizzati sulla base di criteri di funzionalita' ed economicita' di gestione.
Di ciascuna articolazione organizzativa sono individuate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari, nonche' l'organico del personale addetto.
I responsabili delle Aree funzionali riferiscono al pro-rettore delegato al Centro residenziale e al direttore del Centro.
4. L'attivazione di nuove aree funzionali e servizi e' proposta dal pro-rettore delegato al Centro residenziale e approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' della Calabria, previo parere del Senato accademico.
 
Art. 8

L'art. 6.5, comma 4, dello Statuto e' modificato come segue:
Art. 6.5 - Patrimonio del Centro residenziale
(...)
4. All'inizio di ogni anno accademico, il pro-rettore delegato al Centro residenziale assegna con proprio decreto gli alloggi disponibili destinati agli studenti, sulla base di una graduatoria predisposta dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' della Calabria, in cui, fatte salve le condizioni di merito previste dal bando, e' preminente il peso delle condizioni economiche della famiglia.
Ai residenti e' assicurata la fornitura di servizi mensa, sportivi e per il tempo libero da parte delle strutture dell'Universita' della Calabria a cio' preposte.
Il pagamento del complesso dei servizi forniti dal Centro residenziale e' commisurato in maniera progressiva alle condizioni economiche del nucleo familiare cui gli studenti assegnatari appartengono.
Potranno essere stipulate convenzioni per assicurare servizi sanitari.
 
Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Rende, 18 marzo 2020

Il rettore: Leone