Gazzetta n. 96 del 10 aprile 2020 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina EG»


Estratto determina n. 337/2020 del 27 marzo 2020

Medicinale: VENLAFAXINA EG.
Titolare A.I.C.: EG S.p.a. - via Pavia n. 6 - 20136 Milano - Italia.
Confezioni e numeri A.I.C.:
«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044970554 (in base 10);
«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044970566 (in base 10);
«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044970578 (in base 10);
«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044970580 (in base 10).
Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato.
Composizione:
Principio attivo: venlafaxina.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezioni e numeri A.I.C:
«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044970554 (in base 10) - classe di rimborsabilita' A - prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 5,81 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 10,89;
«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044970566 (in base 10) - classe di rimborsabilita' A - prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 5,81 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 10,89;
«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044970578 (in base 10) - classe di rimborsabilita' A - prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 11,66 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 21,86;
«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044970580 (in base 10) - classe di rimborsabilita' A - prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 11,66 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 21,86.
Validita' del contratto: ventiquattro mesi.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Venlafaxina EG» laboratori eurogenerici (venlafaxina) e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Venlafaxina EG» laboratori eurogenerici (venlafaxina) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.