Gazzetta n. 98 del 14 aprile 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 2 aprile 2020 |
Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il patrimonio naturalistico
Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 11; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»; Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e in particolare l'art. 22, lettera a) e lettera b); Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», ed in particolare l'art. 20; Viste le raccomandazioni n. 57 (1997), 84 (14), 77 (1999) approvate dal Comitato permanente della convenzione di Berna, relative alle introduzioni di specie alloctone, alla loro eradicazione e alle misure di prevenzione che i Paesi membri sono chiamati ad attivare; Vista la raccomandazione 99 riguardante la Strategia europea sulle specie aliene invasive adottata dal Comitato permanente della convenzione di Berna nel dicembre 2003; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche» e le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»; Viste le «Linee guida per le immissioni delle specie faunistiche (Quad. Cons. natura 27, Min. ambiente - INFS, 2007), per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE; Viste le «Linee guida per la traslocazione di specie vegetali spontanee» (Rossi G., Amosso C., Orsenigo S., Abeli T., Quad. Cons. natura 38, Min. ambiente - ISPRA, 2013); Viste le «Guidelines for reintroductions and other conservation translocations», dell'Unione internazionale per la conservazione della natura. V. 1.0. Gland Switzerland. IUCN SSC (2013), che descrivono i principi che sono alla base delle immissioni finalizzate alla conservazione; Viste le linee guida dell'International Plant protection Convention del 2017 «International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 3: Guidelines for the export, shipment, import and release of biological control agents and other beneficial organisms». Food and Agriculture Organization of the United nations, Rome https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms - https://www.ippc.int/en/publications/600/ Visto il codice di condotta «Code of conduct for the import and release of exotic biological control agents». 1995 Report of the conference of the FAO - Twenty-eight session. http://www.fao.org/docrep/x5585E/x5585e0i.htm Visto il regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 «Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2-bis della legge n. 157/1992»; Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; Visto il regolamento delegato UE n. 2018/968 della Commissione del 30 aprile 2018, che integra il regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 «Regolamento recante ulteriori modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernete l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»; Considerato che la Direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fornisce attraverso i piani d'azione nazionali per specie faunistiche o floristiche in pericolo e le linee guida per il contenimento di specie che arrecano danni alla fauna o flora autoctona, redatti con il contributo tecnico-scientifico dell'ISPRA, gli indirizzi utili per definire una strategia di tutela e gestione del patrimonio faunistico nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 97 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; Vista la competenza in materia affidata alla Direzione generale per il patrimonio naturalistico e la nomina del dott. Carlo Zaghi quale direttore generale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2020; Sentito il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che ha espresso parere favorevole al presente schema di decreto ministeriale con nota prot. n. 1518 del 12 febbraio 2020; Sentito il Ministero della salute che ha espresso parere favorevole al presente schema di decreto ministeriale con nota prot. n. 3325 del 12 febbraio 2020; Sentito il consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui all'art. 13, comma 2 della legge 28 giugno 2006, n. 132, che ha espresso parere favorevole sul presente schema di decreto ministeriale con la delibera n. 70/2020 del 6 marzo 2020; Acquisito il parere n. 51/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 31 marzo 2020;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto definisce: a) i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento di specie autoctone, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; b) i criteri per l'immissione in natura di specie non autoctone, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. |
| Allegato 1 CONTENUTI DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REINTRODUZIONE E IL RIPOPOLAMENTO DI SPECIE AUTOCTONE.
a) Esposizione critica delle motivazioni dell'intervento nel quadro dello stato di conservazione delle specie a scala biogeografica. b) Inquadramento dell'intervento nelle strategie di conservazione locali, nazionali ed internazionali (azione prevista da piani d'azione nazionali; azione prevista da linee guida, strategie o piani d'azione internazionali; inclusione della specie in liste rosse nazionali ed internazionali, ecc). c) Valutazione dello status legale del taxon (specie nell'ambito del presente decreto) in oggetto (inclusione in altre direttive e convenzioni, ecc). d) Indagine storica finalizzata alla definizione dei seguenti parametri relativi all'entita' faunistica oggetto dell'intervento: 1. posizione sistematico-tassonomica dell'entita' faunistica o floristica originariamente presente; 2. principali caratteristiche biologiche ed ecologiche del taxon; 3. distribuzione pregressa; 4. struttura genetica di popolazione; 5. caratteristiche ambientali presenti nell'area in cui si intende operare l'intervento nel periodo precedente l'estinzione e il declino locale dell'entita' di interesse; 6. cause e periodo di declino o estinzione. e) Verifica della disponibilita' di fondatori o di materiale vegetale di propagazione, con i seguenti requisiti: 1. appartenenza allo stesso taxon della popolazione originariamente presente, ove possibile a livello sottospecifico; 2. compatibilita' genetica con la struttura genetica di popolazione della specie oggetto di recupero; 3. appartenenza ad una popolazione per la quale il prelievo dei fondatori non costituisca un fattore di rischio; 4. provenienza da aree con condizioni ecologiche il piu' possibile simili a quelle dell'area di intervento; 5. gestione dello stock secondo i principi della moderna biologia della conservazione dal punto di vista genetico-demografico nel caso esso provenga dalla cattivita' o da popolazioni presenti in natura, ma fortemente manipolate; 6. appartenenza ad una popolazione la cui idoneita' sanitaria sia stata verificata con indagini mirate, condotte su base campionaria. f) Analisi dei parametri biologici dell'entita' faunistica o floristica oggetto dell'intervento, con particolare riferimento alle esigenze ecologiche e all'individuazione dei principali fattori limitanti. g) Accertata rimozione o concreta possibilita' di rimozione delle cause di estinzione locale. h) Stima delle dimensioni della minima popolazione vitale (M.V.P.), eventualmente mediante l'applicazione di modelli di analisi di vitalita' della popolazione (P.V.A.). i) Individuazione dell'area di reintroduzione o ripopolamento, in base a: 1. la stima della capacita' portante, anche mediante l'applicazione di idonei protocolli di valutazione ambientale (Habitat Evaluation Procedure, Habitat Suitability Index, ecc.); 2. la stima dell'estensione dell'habitat necessaria a sostenere la minima popolazione vitale. Il raggiungimento di tale obiettivo puo' essere previsto anche attraverso un sistema di aree disgiunte, eventualmente attraverso una rete di connessione ecologica, in grado di sostenere una metapopolazione. j) Stima del numero dei soggetti da rilasciare nel corso della reintroduzione o del ripopolamento e dei tempi necessari per ricostituire una minima popolazione vitale. k) Verifica dell'idoneita' dell'area di reintroduzione o ripopolamento da un punto di vista sanitario da effettuarsi con indagini mirate, condotte su base campionaria, nei confronti delle popolazioni locali delle specie selvatiche e domestiche. l) Verifica dell'opportunita' di attuare misure di quarantena per gli individui da immettere in natura. m) Valutazione dell'adeguatezza del quadro socio-culturale e della necessita' e opportunita' di realizzare interventi di informazione, educazione e sensibilizzazione. n) Valutazione dei potenziali effetti della reintroduzione o ripopolamento sulle diverse componenti della biocenosi (possibili effetti di predazione, competizione, alimentazione, ibridazione) e della sostenibilita' di tali effetti (impatti inaccettabili su altre componenti della biodiversita'). o) Verifica della compatibilita' con altri progetti di conservazione che interessino l'area di intervento. p) Valutazione dei potenziali effetti della reintroduzione sulle popolazioni umane locali e sulle attivita' antropiche di interesse economico e della loro sostenibilita' (analisi dei possibili conflitti e dei costi economici potenzialmente derivanti dall'intervento). q) Verifica della possibilita' di attuazione di interventi di contenimento della nuova popolazione e di prevenzione o indennizzo dei danni da essa prodotti e della sostenibilita' economica di tali interventi. r) Valutazione della necessita' di consultare regioni o province autonome limitrofe o circostanti sulla fattibilita' dell'intervento, sulla base di un'analisi della capacita' della specie di espandersi al di fuori dell'area di intervento e delle implicazioni di tale eventuale espansione. |
| Allegato 2 CONTENUTI DELLO STUDIO DEL RISCHIO PER L'IMMISSIONE DI SPECIE O POPOLAZIONI NON AUTOCTONE USATE COME AGENTI DI CONTROLLO BIOLOGICO.
a) Definizioni: Agenti di controllo biologico (ACB) - specie che svolgono effetti di controllo delle popolazioni di organismi nocivi alle piante; EPPO - Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante; EPPO Standards - standard elaborati per i Paesi dell'EPPO; IPPC - Convenzione internazionale sulla protezione dei vegetali; ISPM - Standard internazionale per le misure fitosanitarie della IPPC/FAO; Organismo non autoctono nocivo (Pest) - ogni organismo non autoctono, specie, ceppo o biotipo, nocivo alle piante o a prodotti vegetali. b) Informazioni sulla specie non autoctona come Agente di controllo biologico (ACB): status tassonomico e morfologia. Specificare se l'ACB e' facilmente ed univocamente riconoscibile da altre specie autoctone o non autoctone simili dal punto di vista morfologico (eventualmente specificando le specie con cui puo' essere confusa); cenni di biologia ed ecologia dell'ACB; areale di origine dell'ACB e aree di introduzione (specificare in particolare la distribuzione in Europa ed eventualmente in Italia e se la specie e' nota per essere invasiva in alcune aree del mondo); eventuali impatti negativi dell'ACB registrati sulla biodiversita' e sugli habitat nelle aree di introduzione. c) Ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse alle esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale per cui si richiede l'immissione della specie non autoctona: impatti economici, sociali, ambientali, ecologici dell'Organismo nocivo target dell'introduzione dell'ACB; status tassonomico dell'Organismo nocivo, biologia, ecologia, etologia; problematiche nelle tecniche alternative di controllo dell'organismo nocivo che determinano la richiesta di utilizzo dell'ACB. d) Ambito geografico interessato dall'immissione dell'ACB. Fornire una descrizione dettagliata, corredata da cartografia, e specificare se si tratta di un'area chiusa o meno. e) Periodo per cui si richiede l'autorizzazione. f) Probabilita' di insediamento dell'ACB nell'area di immissione: descrivere la probabilita' di insediamento nell'area di immissione dell'ACB in base alla somiglianza tra le condizioni climatiche, biotiche e abiotiche nell'area di immissione e la distribuzione attuale della specie; in base alla storia dell'insediamento da parte dell'ACB in altre parti del mondo o in Italia e le modalita' di immissione previste, valutare la probabilita' che l'ACB si insedi in maniera stabile nell'ambito geografico di immissione e il periodo temporale previsto per l'insediamento; valutare quanto sono diffusi, nell'ambito della regione o della provincia autonoma, gli habitat e/o le specie necessarie per la sopravvivenza, lo sviluppo e la riproduzione dell'ACB (indipendentemente dal fatto che la specie sia gia' presente). g) Probabilita' di diffusione dell'ACB al di fuori dell'ambito geografico di immissione: descrivere la probabilita' che l'ACB si diffonda naturalmente oltre l'ambito geografico di immissione; stimare l'area di diffusione potenziale dell'ACB; stimare la velocita' di diffusione in un anno (kmq/anno); valutare la probabilita' che l'ACB si diffonda oltre l'ambito geografico di immissione, senza essere rilevata; valutare la probabilita' che l'ACB si diffonda attraverso vie di diffusione diverse da quella naturale (attraverso l'azione diretta o indiretta dell'uomo), specificando le possibili vie di diffusione. h) Indicazioni fornite dagli Eppo Standards e dagli ISPM. i) Analisi dei possibili rischi diretti e indiretti legati all'immissione dell'ACB su specie selvatiche autoctone e habitat naturali presenti nell'ambito geografico di immissione e nelle aree circostanti di possibile diffusione: descrivere gli impatti conosciuti dell'ACB sulla biodiversita' nell'area di distribuzione non nativa, Italia compresa, specificando il paese dove sono stati registrati, il meccanismo di impatto (predazione, parassitismo, ibridazione, competizione, etc.), gli effetti (declino delle popolazioni, degradazione degli habitat, modifica delle comunita', biocenosi, etc.) e le specie interessate; indicare habitat e specie di interesse comunitario, endemiche o di interesse conservazionistico presenti nell'ambito geografico di immissione e nelle aree di possibile diffusione sulle quali l'ACB potrebbe far registrare effetti; valutare la probabilita' che l'ACB abbia impatti diretti e indiretti su una o piu' specie o habitat presenti nell'ambito geografico di immissione e nelle aree di possibile diffusione. Specificare il meccanismo di impatto, gli effetti e le specie interessate; valutare la probabilita' che l'ACB abbia impatti diretti o indiretti sull'ambiente fisico nell'ambito geografico di immissione e nelle aree di possibile diffusione. Specificare il meccanismo di impatto e gli effetti. l) Analisi dei possibili benefici ambientali ed ecologici apportati dall'immissione dell'ACB: descrivere i benefici ambientali ed ecologici (indicare anche le specie autoctone e/o gli habitat naturali interessati) che l'ACB puo' apportare, anche indirettamente, nell'ambito geografico di immissione e nelle aree di possibile diffusione. m) Piano di monitoraggio ambientale post-rilascio di durata adeguata predisposto per valutare gli effetti dell'immissione dell'ACB: illustrare il sistema di sorveglianza predisposto per monitorare l'eventuale insediamento e la diffusione dell'ACB e valutarne gli effetti (sia positivi sia negativi). n) Piano degli interventi gestionali predisposto in caso di impatti negativi imprevisti della specie non autoctona: illustrare il piano predisposto per la rimozione o contenimento dell'ACB nel caso di impatti negativi imprevisti su specie autoctone, habitat naturali o sull'ambiente fisico, nel caso di diffusione imprevista in contesti indesiderati (descrivere dettagliatamente, in relazione all'ambito geografico di immissione, le tecniche gestionali, i soggetti competenti, il personale individuato, le tempistiche, i possibili costi, etc.). o) Bibliografia di riferimento: fornire la bibliografia citata; fornire i riferimenti delle autorita' scientifiche e/o degli esperti consultati. |
| Allegato 3 CONTENUTI DELLO STUDIO DEL RISCHIO PER L'IMMISSIONE DI SPECIE O POPOLAZIONI NON AUTOCTONE PER MOTIVAZIONI DIVERSE DAL CONTROLLO BIOLOGICO.
a) Informazioni sulla specie non autoctona oggetto di immissione: status tassonomico e morfologia. Specificare se la specie non autoctona oggetto di immissione e' facilmente ed univocamente riconoscibile da altre specie autoctone o non autoctone simili dal punto di vista morfologico (eventualmente specificando le specie con cui puo' essere confusa); descrizione approfondita su biologia ed ecologia della specie; areale di origine della specie e aree di introduzione (specificare in particolare la distribuzione in Europa ed eventualmente in Italia e se la specie e' nota per essere invasiva in alcune aree del mondo); eventuali impatti negativi della specie non autoctona registrati sulla biodiversita' e gli habitat nelle aree di introduzione analizzando con particolare attenzione specie e habitat Natura 2000. b) Motivazione per cui si richiede l'immissione (specificando il perche' gli obiettivi non possano essere perseguiti utilizzando una specie autoctona): specificare quale. c) Ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse alle esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale per cui si richiede l'immissione della specie non autoctona. d) Ambito geografico interessato dall'immissione: fornire una descrizione dettagliata, corredata da cartografia, e specificare se si tratta di un'area chiusa o meno. e) Periodo per cui si richiede l'autorizzazione. f) Probabilita' di insediamento della specie non autoctona nell'area di immissione: descrivere la probabilita' di insediamento nell'area di immissione della specie non autoctona in base alla somiglianza tra le condizioni climatiche, biotiche e abiotiche nell'area di immissione e la distribuzione attuale della specie; in base alla storia dell'invasione da parte di questo organismo in altre parti del mondo o in Italia e le modalita' di immissione previste, valutare la probabilita' che la specie si insedi in maniera stabile nell'area di immissione e il periodo temporale previsto per l'insediamento; valutare quanto sono diffusi nell'ambito della regione o della provincia autonoma gli habitat e/o le specie necessarie per la sopravvivenza, lo sviluppo e la riproduzione della specie non autoctona (indipendentemente dal fatto che la specie sia gia' presente). g) Probabilita' di diffusione della specie non autoctona al di fuori dell'ambito geografico di immissione: descrivere la probabilita' che la specie si diffonda naturalmente oltre l'ambito geografico di immissione; stimare l'area di diffusione potenziale della specie; stimare la velocita' di diffusione in un anno (kmq/anno); valutare la probabilita' che la specie si diffonda in area circostanti a quella di immissione, senza essere rilevata; valutare la probabilita' che la specie, una volta insediata nell'area di immissione, si diffonda attraverso vie di diffusione diverse da quella naturale (attraverso l'azione diretta o indiretta dell'uomo), specificando le possibili vie di diffusione. h) Analisi dei possibili rischi diretti e indiretti legati all'immissione della specie non autoctona su specie selvatiche autoctone e habitat naturali presenti nell'ambito geografico di immissione e nelle aree circostanti di possibile diffusione: descrivere gli impatti conosciuti della specie non autoctona sulla biodiversita' nell'area di distribuzione non nativa, Italia compresa, specificando il paese dove sono stati registrati, il meccanismo di impatto (predazione, parassitismo, ibridazione, competizione, ecc), gli effetti (declino delle popolazioni, degradazione degli habitat, modifica delle biocenosi etc.) e le specie interessate; indicare specie e habitat di interesse comunitario, endemiche o di interesse conservazionistico presenti nell'ambito geografico di immissione e nelle aree di possibile diffusione sulle quali la specie non autoctona potrebbe far registrare effetti; valutare la probabilita' che la specie non autoctona abbia degli impatti diretti e indiretti su una o piu' specie o habitat presenti nell'ambito geografico di immissione e nelle aree di possibile diffusione. Specificare il meccanismo di impatto, gli effetti e le specie interessate; valutare la probabilita' che la specie non autoctona abbia impatti diretti o indiretti sull'ambiente fisico nell'area di immissione e nelle aree circostanti ove e' possibile la sua diffusione. Specificare il meccanismo di impatto e gli effetti. i) Analisi dei possibili benefici ambientali ed ecologici apportati dall'immissione della specie non autoctona: descrivere i benefici ambientali ed ecologici e su quali specie autoctone e/o habitat naturali la specie non autoctona puo' apportare, anche indirettamente, nell'ambito geografico di immissione e nelle aree di possibile diffusione. j) Piano di monitoraggio ambientale post-rilascio di durata adeguata predisposto per valutare gli effetti dell'immissione della specie non autoctona: illustrare il sistema di sorveglianza predisposto per monitorare l'eventuale insediamento e la diffusione della specie non autoctona e valutarne gli effetti (sia positivi sia negativi). k) Piano degli interventi gestionali predisposto in caso di impatti negativi imprevisti della specie non autoctona: illustrare il Piano predisposto per la rimozione o contenimento della specie non autoctona nel caso di impatti negativi imprevisti su specie autoctone, habitat naturali o sull'ambiente fisico nel caso di diffusione imprevista in contesti indesiderati (descrivere dettagliatamente, in relazione all'ambito geografico di immissione, le tecniche gestionali, i soggetti competenti, il personale individuato, le tempistiche, i possibili costi, etc.). l) Bibliografia di riferimento: fornire la bibliografia citata; fornire i riferimenti delle autorita' scientifiche e/o degli esperti consultati. |
| Art. 2
Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento di specie autoctone
1. Lo studio di fattibilita' di cui all'art. 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' redatto sulla base degli elementi indicati nell'allegato 1. 2. Lo studio di fattibilita' tiene conto delle indicazioni tecniche pubblicate dal SNPA e, ove presenti, dei piani d'azione e delle linee guida nazionali o internazionali. 3. Per il recupero delle specie localmente estinte va data priorita', quando possibile, agli interventi di conservazione in situ delle popolazioni residue della specie, anche favorendone l'espansione naturale. 4. La valutazione dello studio di cui al comma 1 e' operata dall'amministrazione regionale o dall'ente di gestione dell'area protetta nazionale, anche con il supporto dell'ISPRA o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente ove competente. La valutazione deve considerare l'opportunita' dell'intervento, la realizzabilita', la probabilita' di successo e il contributo al miglioramento dello stato di conservazione della specie; inoltre vanno valutati i possibili rischi e impatti ambientali, sanitari e socioeconomici nell'area di prelievo e nell'area in cui viene effettuata la reintroduzione o il ripopolamento, nonche' le misure di contenimento dei possibili rischi. 5. Gli interventi approvati conformemente all'art. 22, lettera a) della direttiva 92/43/CEE sono da considerarsi connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. |
| Art. 3
Criteri per l'immissione in natura di specie o popolazioni non autoctone
1. Gli enti richiedenti l'autorizzazione di immissione di una specie o popolazioni non autoctone presentano richiesta al Ministero dell'ambiente corredata da uno studio del rischio che tenga comunque conto dei seguenti elementi: a) caratteristiche della specie o popolazione oggetto di immissione; b) area interessata dall'immissione; c) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione; d) motivazione dell'immissione con esplicito riferimento alle ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale che richiedono l'immissione della specie alloctona; e) valutazione della probabilita' di insediamento della specie alloctona nell'area di immissione e di diffusione nelle aree circostanti; f) analisi dei possibili rischi diretti e indiretti legati all'immissione della specie alloctona su specie selvatiche autoctone, specie allevate e habitat naturali presenti nell'area di immissione e nelle aree circostanti di possibile diffusione; g) analisi dei possibili benefici ambientali ed ecologici apportati dall'immissione della specie alloctona; h) piano di monitoraggio post-rilascio di durata adeguata per valutare gli effetti dell'immissione della specie alloctona; i) piano di interventi gestionali nel caso di impatti negativi imprevisti da parte della specie alloctona oggetto di immissione. 2. Lo studio del rischio fornisce informazioni su tutti gli elementi indicati nell'allegato 2 per l'immissione di specie usate come Agenti di controllo biologico e nell'allegato 3 per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico. 3. Lo studio del rischio deve essere condotto con approccio olistico e interdisciplinare, basato su documentate informazioni tecnico-scientifiche e tenere conto delle indicazioni tecniche del SNPA e del Comitato fitosanitario nazionale. 4. Ai fini della valutazione del pregiudizio arrecato agli habitat naturali ed alle specie, deve essere svolta una valutazione complessiva dei possibili rischi e benefici ambientali ed ecologici legati all'immissione della specie non autoctona. 5. L'autorizzazione indica il contesto temporale e spaziale di validita' della deroga e fornisce le eventuali prescrizioni. 6. Il divieto di immissione di specie non autoctone si applica anche agli ambienti artificiali o alle strutture di contenimento rispetto alle quali non sia possibile escludere rischi di fuga, come laghetti di pesca sportiva o impianti di acquacoltura a mare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2020
Il direttore generale: Zaghi |
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