Gazzetta n. 99 del 15 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 febbraio 2020
Proroga dei termini per la conclusione dei programmi agevolati a valere sulle agevolazioni per la realizzazione di attivita' imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattivita' e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Visto il decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, concernente l'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la Provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Vista la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, come modificata dalla deliberazione assunta dal Comitato nella seduta del 19 luglio 2013, che, nell'ambito degli interventi per la ricostruzione nella Regione Abruzzo post-sisma dell'aprile 2009, ha destinato 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al sostegno delle attivita' produttive e della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano;
Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, come modificato dal decreto 13 febbraio 2014, che ha ripartito le predette risorse, destinando, all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), rispettivamente nove milioni di euro al finanziamento di nuovi investimenti per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale, la creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa e di progetti innovativi finalizzati alla commercializzazione dell'offerta turistica nei mercati internazionali, e tre milioni di euro al finanziamento di progetti promossi per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di eccellenza, anche tramite interventi volti ad accrescere la visibilita' e riconoscibilita' di tali produzioni nei mercati di riferimento;
Visto il comma 2 del citato art. 3 del decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, che individua nel Ministero dello sviluppo economico l'amministrazione competente per l'attuazione dei predetti interventi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015 (di seguito «Decreto»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 2015, che disciplina i «Termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attivita' imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattivita' e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano»;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del predetto decreto, il quale prevede che, ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni per la Misura I «Investimenti finalizzati a potenziare l'offerta turistica integrata», i programmi d'investimento localizzati nel territorio del cratere sismico aquilano finalizzati alla creazione di nuove imprese o all'ampliamento e/o riqualificazione di imprese esistenti che abbiano per oggetto la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale, la creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa o la commercializzazione dell'offerta turistica attraverso progetti e servizi innovativi, devono essere realizzati entro diciotto mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni;
Vista la circolare 21 aprile 2016, n. 37630 recante «Termini e modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di attivita' imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattivita' e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano, e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni»;
Visto, in particolare, il punto 3, comma 4, lettera b), della predetta Circolare 21 aprile 2016, n. 37630, che conferma per la Misura I «Investimenti finalizzati a potenziare l'offerta turistica integrata» che i programmi devono essere ultimati entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione della determinazione di concessione, pena la revoca delle agevolazioni concesse;
Considerata l'evidenza di numerose richieste di proroga del termine di ultimazione degli investimenti, presentate dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla citata Misura I del decreto, connesse al verificarsi degli sciami sismici successivi al terremoto 2009 ed ai problemi di dissesto idrogeologico legati al sisma, che, generando un rallentamento dell'iter di rilascio dei permessi da parte degli enti territoriali, hanno reso difficoltoso la realizzazione dei programmi nel rispetto dei termini assegnati;
Ritenuto opportuno accordare la suddetta proroga in ragione delle particolarita' connesse al territorio di operativita' dello sportello agevolativo soggetto ad una serie di eventi naturali che hanno rallentato la conclusione dei programmi finanziati;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. all'art. 6, comma 1, le parole: « realizzati entro diciotto mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «realizzati entro trenta mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1»;
b. all'art. 7, comma 2, le parole: «fino a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a trenta mesi»;
c. all'art. 12, comma 4, lettera b, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi»;
d. all'art. 12, comma 5, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2020

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 149