Gazzetta n. 100 del 16 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 marzo 2020
Programma nazionale 2020 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art. 58, che prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, alimentato da risorse pubbliche e private;
Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle derrate che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritative beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione;
Visto il decreto 17 dicembre 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, recante «Indirizzi, modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni caritative destinatarie delle derrate alimentari da distribuire agli indigenti come i soggetti (singoli, enti caritativi o raggruppamenti di enti caritativi) riconosciuti e iscritti all'albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007;
Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, che dispone, tra l'altro, la gestione del Fondo da parte di AGEA attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dando priorita' dopo l'acquisto di derrate alimentari, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritative, quali lo stoccaggio, la conservazione e la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate alimentari;
Visto l'art. 10, comma 1, n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in tema di operazioni esenti IVA;
Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli alimenti, le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, nei limiti del servizio prestato;
Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi»;
Visto l'art. 1, comma 399 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che ha finanziato il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per 5.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2017;
Visto l'art. 1, comma 511 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il quale il Fondo di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' stato rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
Considerato che ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede che «Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui all'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 giugno 2014, n. 3399, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012, e' istituito il «Tavolo permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare» (di seguito denominato «Tavolo»), cui compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e proposte relativi alla gestione del Fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, per arginare la pandemia determinata dal virus COVID-19, limita fortemente le attivita' produttive e commerciali ed in particolare dispone la chiusura di bar e ristoranti e limita la circolazione delle persone;
Considerato che la grave crisi di mercato del settore lattiero caseario e della produzione di latte arrecata dal blocco delle attivita' commerciali, dalla riduzione delle attivita' produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri rischia di determinare consistenti sprechi alimentari di latte crudo;
Considerato che il latte alimentare facilmente conservabile rappresenta un alimento interessante ai fini degli aiuti ai piu' bisognosi per l'elevato valore nutrizionale, la facilita' di uso, i costi contenuti e la possibilita' di somministrarlo a tutte le fasce di eta';
Considerato, altresi', che tra gli obiettivi del Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti vi e' quello di attivare politiche e sostegni per la riduzione degli sprechi ed il recupero delle derrate alimentari;
Considerata la proposta formulata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali elaborata, sentiti i componenti del Tavolo, tenendo conto delle necessita' espresse dalle organizzazioni caritative, di destinare una quota della dotazione complessiva del Fondo per l'anno 2020, pari a 6.000.000,00 (seimilioni/00) di euro, all'acquisto di latte UHT prodotto da latte crudo raccolto nel periodo di maggior rischio di spreco;

Decreta:

Art. 1

Programma annuale

1. E' adottato il Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2020, a valere sulla quota indicata in premessa, nell'ambito delle disponibilita' del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui al comma 1 dell'art. 58 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'esercizio finanziario 2020. Il Fondo e' istituito presso AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, conformemente alle modalita' previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
2. Le tipologie di prodotti alimentari da distribuire alle persone piu' bisognose, e le somme rispettivamente stanziate, sono riportate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione dei prodotti di cui all'Allegato 1, per la consegna dei prodotti in causa alle organizzazioni caritative definite dall'art. 1, comma 4 del decreto 17 dicembre 2012.
4. Gli operatori che partecipano alla gara di cui al comma 3, si impegnano all'acquisto di latte crudo per la successiva trasformazione in latte UHT dalle regioni italiane maggiormente colpite dalla emergenza COVID-19 e maggiormente in crisi di mercato. In particolare sara' assicurata priorita' al prodotto proveniente da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna.
5. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritative, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) del decreto 17 dicembre 2012, sono ammissibili nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate alimentari per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare.
6. La quota residua per il 2020 del Fondo di cui al comma 1, sara' oggetto di separato provvedimento.
 
Allegato 1

Programma di distribuzione di derrate alimentari
alle persone indigenti - anno 2020

===================================================================== | | | Copertura costi dei | | | | servizi logistici e | | | Stanziamento al lordo |amministrativi (art. 1, | | Prodotti | dell'IVA | comma 5) | +==================+=======================+========================+ | Tipologia | € | € | +------------------+-----------------------+------------------------+ | | | Limite massimo del 5% | | Latte crudo da | |dei costi dell'acquisto | | destinare alla | | di derrate alimentari | |trasformazione in | 6.000.000,00 (Fondi | per singola | | latte UHT | 2020) | aggiudicazione | +------------------+-----------------------+------------------------+ | Totale | 6.000.000,00 | | +------------------+-----------------------+------------------------+

 
Art. 2

Controlli e relazione annuale

1. I controlli amministrativi ed in loco relativi all'attuazione del Programma sono demandati ad AGEA.
2. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma, AGEA predispone e trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sulle attivita' realizzate relativamente al Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2020, corredata della rendicontazione delle risorse gestite.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2020

Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Bellanova

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Catalfo
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole n. 171