IL PRESIDENTE del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture; Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative teste' citate; Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022», che prevede l'iscrizione di euro 148.541.587 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la direttiva del Ministro n. 148 del 7 aprile 2020, in corso di registrazione, con la quale, tra l'altro, e' stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2020 per la copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2019 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonche' del contenzioso pregresso, per un importo pari a euro 146.041.587; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» nonche' i successivi provvedimenti d'urgenza volti a fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione del virus Covid-19, garantendo la salute dei cittadini ed al contempo sostenendo il sistema produttivo e salvaguardando la forza lavoro; Considerato che, nell'attuale contesto emergenziale, il settore dell'autotrasporto merci, se da un lato continua ad assicurare il rifornimento costante dei beni di prima necessita', svolgendo in tal modo un primario servizio di assistenza alla collettivita', dall'altro sta fortemente risentendo della chiusura delle attivita' produttive su tutto il territorio nazionale che determina una forte contrazione dei volumi di fatturato, tale da porre a rischio non solo la sopravvivenza del settore ma anche la stessa attivita' di rifornimento dei beni di primaria necessita'; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di porre in essere ogni utile iniziativa che muova nella direzione di assicurare sostegno produttivo ed economico alle imprese di autotrasporto merci iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori; Ritenuto che la sollecita conclusione delle procedure e conseguente erogazione del rimborso dei costi sostenuti dalle citate imprese per i pedaggi autostradali relativi ai transiti effettuati nell'anno 2019, di cui alla citata direttiva ministeriale, possa contribuire a raggiungere la finalita' sopra indicata cosi' immettendo nel settore parte della liquidita' necessaria a fronteggiare le difficolta' del momento; Dato atto che l'eccezionalita' della situazione attuale richiede l'adozione di misure straordinarie volte a comprimere al massimo i tempi di attivazione, svolgimento e definizione del procedimento di riduzione compensata dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali relativi all'anno 2019; Considerato che: e' disponibile ed operativo sul sito internet www.alboautotrasporto.it l'applicativo informatico pedaggi finalizzato alla prenotazione della domanda ed espletamento della relativa procedura per il conseguimento della riduzione compensata dei pedaggi autostradali; che la citata procedura informatica si articola nelle seguenti fasi: fase 1 - prenotazione della domanda; fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda; Ritenuto che, nelle more della registrazione da parte degli organi di controllo della direttiva ministeriale sopra indicata e con salvezza di ogni diversa decisione, sia possibile attivare con immediatezza la fase 1 - prenotazione della domanda al fine di consentire fin da subito alle imprese interessate di poter prenotare la domanda per conseguire il rimborso relativo all'anno 2019 e che comunque la conclusione dell'intera procedura e' subordinata alla registrazione degli organi di controllo della direttiva del Ministro; Accertato che la richiesta di prenotazione della domanda da parte delle imprese di autotrasporto interessate, trasmessa attraverso l'applicativo Pedaggi, non costituisce di per se' titolo alla corresponsione del rimborso in questione ma, nella modalita' definita ai sensi della presente delibera, e' esclusivamente finalizzata a comprimere i tempi dei definizione del procedimento a salvaguardia degli interessi generali sopra esplicitati e, pertanto, l'accettazione della medesima domanda, la definizione dei relativi criteri di ripartizione e l'effettiva erogazione dei rimborsi rimane soggetta al perfezionamento della citata direttiva ministeriale, a seguito dell'apposizione del visto di regolarita' da parte degli organi di controllo e della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' alla emanazione delle conseguenti delibere di attuazione; Ritenuto, quindi, di dover procedere ad adottare in via d'urgenza la presente delibera al fine di avviare da subito la sola fase 1 - prenotazione della domanda con le modalita' previste dall'applicativo Pedaggi citato, prendendo a riferimento il manuale utente impresa rinvenibile al link https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-p edaggi; Sentite le Associazioni di rappresentanza delle imprese di autotrasporto merci; Ritenuto, infine, per le finalita' sopra dette, che la prenotazione della domanda potra' essere richiesta dal 20 al 27 aprile 2020;
Delibera:
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI
1. La prenotazione della domanda per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell'anno 2019: a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298; b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali societa' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori; c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992; d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298; e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, esercitavano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio. I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze. 2. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2019, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.
TITOLO II
PRESENTAZIONE DOMANDE
3. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 e' esperibile, a pena di irricevibilita', attraverso l'apposito applicativo «pedaggi» presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-p edaggi. A tal fine e' necessario preliminarmente registrarsi allo stesso Portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti 4. Le attivita' attraverso le quali l'utente deve utilizzare il predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalita' indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link dell'applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e modalita' sono di seguito definite «operazioni». 5. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 si articola in due fasi: fase 1 - prenotazione della domanda; fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda. Sara' possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e firma ed invio della domanda - esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto 8, la fase 1 - prenotazione della domanda. 6. Nella fase 1 - prenotazione della domanda il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a se' imputabili, come rilasciati dalla societa' di gestione dei pedaggi. 7. Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alla societa' di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilascia i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati. 8. I termini per richiedere il beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1, a pena di inammissibilita' sono stabiliti come segue: fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 20 aprile 2020 e fino alle ore 14,00 del 27 aprile 2020. 9. La richiesta di prenotazione della domanda da parte delle imprese di autotrasporto interessate, trasmessa attraverso l'applicativo Pedaggi, non costituisce di per se' titolo alla corresponsione del rimborso in questione. L'accettazione della domanda, la definizione dei relativi criteri di ripartizione e l'effettiva erogazione dei rimborsi rimane soggetta al perfezionamento della citata direttiva ministeriale, a seguito dell'apposizione del visto di regolarita' da parte degli Organi di controllo e della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' alla emanazione delle conseguenti delibere di attuazione. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' applicabile a decorrere dal giorno 20 aprile 2020.
Roma, 10 aprile 2020
Il Presidente: Di Matteo |