Gazzetta n. 100 del 16 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 gennaio 2020, n. 24
Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata "ANSFISA"».



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante: «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante: «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, relativo al regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota DAGL n. 12567 del 9 dicembre 2019;

A d o t t a
il seguente statuto:

Art. 1

Natura giuridica e sede

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito denominata «Agenzia», istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'attivita' dell'Agenzia si conforma ai principi di economicita', di efficienza, di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza, nonche' ai principi dell'ordinamento comunitario; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, tenuto conto degli indirizzi di politica comunitaria e degli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi internazionali nelle materie di competenza.
3. L'Agenzia e' regolata:
a) dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
b) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
c) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57;
d) dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto non disciplinato dall'articolo 12, del citato decreto-legge n. 109 del 2018;
e) dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) dalle norme del presente Statuto;
g) dal regolamento di amministrazione previsto dall'articolo 12, comma 9, del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e dagli atti regolamentari emanati nell'esercizio della propria autonomia.
4. L'Agenzia ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di articolazioni territoriali di cui una, con competenze riferite ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova.
5. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che li esercita secondo le modalita' previste dal decreto-legge n. 109 del 2018, e al controllo della Corte dei conti che lo esercita nelle modalita' previste dalla legge.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2018, n. 226, e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n.
269, Supplemento ordinario n. 55/L.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, Supplemento
ordinario n. 163/L.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento ordinario n.
112/L.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
- Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50
(Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
ferrovie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
2019, n. 134.
- Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione
europea) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2019, n. 147.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439 (Regolamento recante norme di semplificazione
dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri,
da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere
adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non
economici in materia di approvazione dei bilanci e di
programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n.
297.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 12 del citato decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di
seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di
articolazioni territoriali, di cui una, con competenze
riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i
compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e
secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5, sulle
condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e
delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto
non disciplinato dal presente articolo si applicano gli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto
periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e l'esercizio delle
relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede a
titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al
predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali
e finanziarie. L'Agenzia e' dotata di personalita'
giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di
indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalita'
previste nel presente decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia
svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione
tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema
ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere
specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta
alla sicurezza di cui al capo IV della direttiva (UE)
2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria
del Paese limitrofo.
4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni
gia' disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n.
35 e fermi restando i compiti e le responsabilita' dei
soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri
soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle
infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica della corretta organizzazione dei processi di
manutenzione da parte dei gestori, nonche' l'attivita'
ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture,
obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure
di controllo del rischio in quanto responsabili
dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle
reti stradali ed autostradali di Sistemi di gestione della
sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste
dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,
sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche
compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia'
svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori
verifiche in sito;
d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento
e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali
nazionali ai fini del miglioramento degli standard di
sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio
sullo stato di conservazione e sulle necessita' di
manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano e'
aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella
redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione
e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
e) svolge attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di
garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni
ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono
esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza
delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla
rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di
sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi
dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di
inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia,
nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi,
determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni,
le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'art.
11" sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni
ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di
massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti
fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto
2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine
l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per
il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al
sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal
materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14
e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in
quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio
dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova
realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite
all'Agenzia ai sensi del presente comma.
4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto 2002, n.
166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione,
da parte dei concessionari autostradali, degli interventi
di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture
viarie oggetto di atti convenzionali.".
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni
adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al
capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e'
compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata
anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
contestazione della violazione. In caso di reiterazione
delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore
sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia'
applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.
Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della
circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo'
imporre al gestore l'adozione di misure cautelative,
limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli
sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato
l'applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura
imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
per cento del fatturato sopra indicato.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale
e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro membri
e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei Revisori dei conti.
7. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'art. 19,
comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti
di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata anche occasionale. Il comitato
direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Meta' dei
componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche
amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati
di specifica competenza professionale attinente ai settori
nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono
scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono
alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico
nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti
e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due
supplenti iscritti al registro dei revisori legali,
nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e
possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei
revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art.
2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti
del comitato direttivo non possono svolgere attivita'
professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di
societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
I compensi dei componenti degli organi collegiali sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Agenzia.
8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma
10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine
alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e'
deliberato, su proposta del direttore, dal comitato
direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte
articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le
funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza
ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale
generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite
massimo di 569 unita', di cui 42 di livello dirigenziale
non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;
c) determina le procedure per l'accesso alla
dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative
allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il
funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
a controllo ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi
rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che
restano in vigore sino a naturale scadenza.
12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del
personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un
contingente di personale di 250 unita', destinato
all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
uffici di livello dirigenziale non generale.
13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due
posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
14. In fase di prima attuazione e per garantire
l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento
delle nuove competenze in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, sino
all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui
al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del
personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni
scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il
personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel
ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di
selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di
lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle
voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam
riassorbibile e non rivalutabile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza con
contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie.
15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13
dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.
16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto funzioni centrali, secondo le
tabelle retributive dell'ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle
attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere
pubbliche della banca dati di cui all'art. 13, nonche' ai
dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di
cui all'art. 14. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, gli enti proprietari e i gestori delle
infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a
garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi
legali e operative, nonche' a tutta la documentazione
pertinente.
18. Agli oneri del presente articolo, pari a
complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000
euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'art. 45.
19. In sede di prima applicazione, entro novanta giorni
dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei
nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti
gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in
carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle
more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e'
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione "Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie" e' sostituita, ovunque ricorre,
dalla denominazione "Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali" (ANSFISA).
21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
162 e' abrogato.».
- Per i riferimenti al decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 maggio
2019, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 maggio
2019, n. 57, si veda nelle note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
presidente del consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
«Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 1 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato):
«Art. 1. - La rappresentanza, il patrocinio e
l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,
anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni
innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le
norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando
che consti della loro qualita'.».
 
Art. 2

Funzioni e attivita'

1. L'Agenzia e' composta da due distinte articolazioni competenti ad esercitare le funzioni alla stessa attribuite, dal decreto-legge n. 109 del 2018, rispettivamente in materia di sicurezza delle ferrovie e in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa. L'Agenzia svolge attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e comunitario con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali. In particolare, l'Agenzia, nel rispetto dei principi che ne regolano l'attivita':
a) con riferimento al settore ferroviario, svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2019, e dal decreto legislativo n. 57 del 2019, e ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE) 2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni, all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo;
b) con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, alla sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale anche transeuropea e alla sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa, svolge i compiti previsti dall'articolo 12, commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 109 del 2018 e, ove ricorrano i casi, irroga le sanzioni di cui all'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto delle prerogative delle amministrazioni o enti competenti.
2. L'Agenzia, nell'espletamento delle proprie attivita', puo' stipulare convenzioni, accordi e contratti con il Ministero vigilante e con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 maggio
2019, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 maggio
2019, n. 57, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il capo IV (Autorita' nazionali preposte
alla sicurezza) della direttiva 11 maggio 2016, n. 2016/798
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
sicurezza delle ferrovie (rifusione) - Testo rilevante ai
fini del SEE):
«Art. 16 (Compiti). - 1. Ciascuno Stato membro
istituisce un'autorita' nazionale preposta alla sicurezza.
Gli Stati membri provvedono affinche' l'autorita' nazionale
preposta alla sicurezza disponga della necessaria capacita'
organizzativa interna ed esterna, in termini di risorse
umane e materiali. Tale autorita' e' indipendente sul piano
organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa
ferroviaria, gestore dell'infrastruttura, soggetto
richiedente o appaltante e qualsiasi soggetto che aggiudica
appalti pubblici di servizi. Purche' detta indipendenza sia
garantita, tale autorita' puo' essere un dipartimento
presso il ministero nazionale responsabile dei trasporti.
2. All'autorita' nazionale preposta alla sicurezza
incombono almeno i seguenti compiti:
a) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi
controllo-comando e segnalamento a terra, energia e
infrastruttura costitutivi del sistema ferroviario
dell'Unione, a norma dell'art. 18, paragrafo 2, della
direttiva (UE) 2016/797;
b) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le
autorizzazioni d'immissione del veicolo sul mercato a norma
dell'art. 21, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797;
c) coadiuvare l'Agenzia nel rilascio, nel rinnovo,
nella modifica e nella revoca delle autorizzazioni
d'immissione del veicolo sul mercato a norma dell'art. 21,
paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797 e delle
autorizzazioni del tipo di veicoli a norma dell'art. 24
della direttiva (UE) 2016/797;
d) supervisionare che sul suo territorio i componenti
di interoperabilita' siano conformi ai requisiti essenziali
fissati dall'art. 8 della direttiva (UE) 2016/797;
e) assicurare che la numerazione dei veicoli sia
stata assegnata a norma dell'art. 46 della direttiva (UE)
2016/797 e fatto salvo l'art. 47, paragrafo 4, di detta
direttiva;
f) coadiuvare l'Agenzia nel rilascio, nel rinnovo,
nella modifica e nella revoca dei certificati di sicurezza
unici rilasciati a norma dell'art. 10, paragrafo 5;
g) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i
certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell'art.
10, paragrafo 8;
h) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le
autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma dell'art.
12;
i) controllare, promuovere e, se del caso, imporre e
aggiornare il quadro normativo in materia di sicurezza,
compreso il sistema di norme nazionali;
j) garantire la supervisione delle imprese
ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura a norma
dell'art. 17;
k) se del caso e conformemente al diritto nazionale,
rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le licenze di
conduzione treni a norma della direttiva 2007/59/CE;
l) se del caso e conformemente al diritto nazionale,
rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i certificati
rilasciati ai soggetti responsabili della manutenzione.
3. I compiti di cui al paragrafo 2 non possono essere
trasferiti o appaltati ad alcun gestore
dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o soggetto
appaltante.
Art. 17 (Supervisione). - 1. Le autorita' nazionali
preposte alla sicurezza vigilano sul rispetto permanente
dell'obbligo giuridico che incombe alle imprese ferroviarie
e ai gestori dell'infrastruttura di usare un sistema di
gestione della sicurezza di cui all'art. 9.
A tal fine le autorita' nazionali preposte alla
sicurezza applicano i principi enunciati nel pertinente CSM
per la supervisione di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera
c), provvedendo affinche' le attivita' di supervisione
comprendano, in particolare, la verifica dell'applicazione,
da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori
dell'infrastruttura:
a) del sistema di gestione della sicurezza per
monitorarne l'efficacia;
b) di singoli elementi o di elementi parziali del
sistema di gestione della sicurezza, fra cui le attivita'
operative, i servizi di manutenzione, la fornitura di
materiale e il ricorso a imprese appaltatrici per
monitorarne l'efficacia; e
c) dei pertinenti CSM di cui all'art. 6. Le attivita'
di supervisione attinenti a questo aspetto si applicano
anche ai soggetti responsabili delle manutenzione, se del
caso.
2. Almeno due mesi prima dell'inizio di qualsiasi nuova
attivita' di trasporto ferroviario le imprese ferroviarie
ne informano le pertinenti autorita' nazionali preposte
alla sicurezza per consentire a queste ultime di
pianificare le attivita' di supervisione. Le imprese
ferroviarie forniscono inoltre una ripartizione delle
categorie di personale e dei tipi di veicoli.
3. Il titolare di un certificato di sicurezza unico
informa senza indugio le competenti autorita' nazionali
preposte alla sicurezza in merito a ogni modifica rilevante
delle informazioni di cui al paragrafo 2.
4. Il monitoraggio del rispetto delle norme applicabili
relative all'orario di lavoro, ai tempi di guida e di
riposo dei macchinisti e' garantito dalle autorita'
competenti designate dagli Stati membri. Ove tale
monitoraggio del rispetto delle norme applicabili non sia
garantito dalle autorita' nazionali preposte alla
sicurezza, le autorita' competenti cooperano con le
autorita' nazionali preposte alla sicurezza al fine di
consentire a queste ultime di svolgere il loro ruolo di
supervisione della sicurezza ferroviaria.
5. Se un'autorita' nazionale preposta alla sicurezza
constata che il titolare di un certificato di sicurezza
unico non soddisfa piu' le condizioni per la
certificazione, chiede all'Agenzia di limitare o revocare
tale certificato. L'Agenzia ne informa immediatamente tutte
le competenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza.
Se l'Agenzia decide di limitare o revocare il certificato
di sicurezza unico, essa motiva la propria decisione.
In caso di disaccordo tra l'Agenzia e l'autorita'
nazionale preposta alla sicurezza si applica la procedura
di arbitrato di cui all'art. 10, paragrafo 7. Se da tale
procedura di arbitrato risulta che il certificato di
sicurezza unico non e' ne' limitato ne' revocato le misure
di sicurezza temporanee di cui al paragrafo 6 del presente
articolo sono sospese.
Qualora sia stata la stessa autorita' nazionale
preposta alla sicurezza a rilasciare il certificato di
sicurezza unico a norma dell'art. 10, paragrafo 8, essa
puo' limitare o revocare detto certificato di sicurezza
unico motivando la propria decisione e informandone
l'Agenzia.
Il titolare del certificato di sicurezza unico al quale
l'Agenzia o l'autorita' nazionale preposta alla sicurezza
abbiano limitato o revocato il certificato, ha il diritto
di proporre ricorso a norma dell'art. 10, paragrafo 12.
6. Se, durante la supervisione, individua un rischio
grave per la sicurezza l'autorita' nazionale preposta alla
sicurezza puo' in qualsiasi momento applicare misure di
sicurezza temporanee, anche limitando o sospendendo
immediatamente le operazioni pertinenti. Se il certificato
di sicurezza unico e' stato rilasciato dall'Agenzia,
l'autorita' nazionale preposta alla sicurezza ne informa
immediatamente l'Agenzia stessa e fornisce prove a sostegno
della sua decisione.
Se riscontra che il titolare di un certificato di
sicurezza unico non soddisfa piu' le condizioni di
certificazione l'Agenzia limita o revoca immediatamente
tale certificato.
Se riscontra che le misure applicate dall'autorita'
nazionale preposta alla sicurezza sono sproporzionate
l'Agenzia puo' chiederle di revocare o di adattare tali
misure. L'Agenzia e l'autorita' nazionale preposte alla
sicurezza cooperano al fine di raggiungere una valutazione
reciprocamente accettabile. Se necessario anche l'impresa
ferroviaria e' coinvolta nel processo. Qualora quest'ultima
procedura fallisca la decisione dell'autorita' nazionale
preposta alla sicurezza che applica le misure temporanee
resta in vigore.
La decisione dell'autorita' nazionale preposta alla
sicurezza concernente le misure di sicurezza temporanee e'
soggetta a sindacato giurisdizionale nazionale a norma
dell'art. 18, paragrafo 3. In tal caso le misure di
sicurezza temporanee possono applicarsi sino al termine del
sindacato giurisdizionale, fatto salvo il paragrafo 5.
Se la durata di una misura di sicurezza temporanea e'
superiore a tre mesi l'autorita' nazionale preposta alla
sicurezza chiede all'Agenzia di limitare o revocare il
certificato di sicurezza unico e si applica la procedura di
cui al paragrafo 5.
7. L'autorita' nazionale preposta alla sicurezza
sottopone a supervisione i sottosistemi controllo-comando e
segnalamento a terra, energia e infrastruttura e ne
garantisce la conformita' con i requisiti essenziali. In
caso di infrastrutture transfrontaliere, essa realizzera'
le sue attivita' di supervisione in cooperazione con le
altre autorita' nazionali preposte alla sicurezza
competenti. Se ritiene che il gestore dell'infrastruttura
titolare dell'autorizzazione di sicurezza non soddisfi piu'
le pertinenti condizioni, l'autorita' nazionale preposta
alla sicurezza limita o revoca l'autorizzazione motivando
la propria decisione.
8. Nel sottoporre a supervisione l'efficacia dei
sistemi di gestione della sicurezza dei gestori
dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, le
autorita' nazionali preposte alla sicurezza possono tener
conto delle prestazioni in termini di sicurezza degli
attori di cui all'art. 4, paragrafo 4 della presente
direttiva e, se del caso, dei centri di formazione di cui
alla direttiva 2007/59/CE, nella misura in cui le loro
attivita' abbiano un impatto sulla sicurezza ferroviaria.
Il presente paragrafo si applica fatta salva la
responsabilita' delle imprese ferroviarie e dei gestori
dell'infrastruttura di cui all'art. 4, paragrafo 3, della
presente direttiva.
9. Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza degli
Stati membri in cui un'impresa ferroviaria esercita la sua
attivita' cooperano per coordinare le loro attivita' di
supervisione riguardanti tale impresa ferroviaria al fine
di garantire la condivisione di informazioni essenziali
sull'impresa ferroviaria in questione, in particolare per
quanto riguarda i rischi noti e la prestazione della stessa
in materia di sicurezza. L'autorita' nazionale preposta
alla sicurezza comunica tali informazioni anche ad altre
pertinenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza e
all'Agenzia se constata che l'impresa ferroviaria non
adotta le necessarie misure di controllo del rischio.
Tale cooperazione garantisce che l'attivita' di
supervisione abbia una copertura sufficiente e che siano
evitate duplicazioni delle ispezioni e degli audit. Le
autorita' nazionali preposte alla sicurezza possono
elaborare un piano di supervisione comune al fine di
assicurare che gli audit e le altre ispezioni siano
effettuati regolarmente, tenendo conto del tipo e della
portata delle attivita' di trasporto in ciascuno degli
Stati membri interessati.
L'Agenzia contribuisce a tali attivita' di
coordinamento elaborando orientamenti.
10. Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza
possono trasmettere notifiche destinate a mettere in
guardia i gestori dell'infrastruttura e le imprese
ferroviarie in casi di non conformita' agli obblighi di cui
al paragrafo 1.
11. Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza
usano le informazioni raccolte dall'Agenzia durante la
valutazione del fascicolo di cui all'art. 10, paragrafo 5,
lettera a), ai fini della supervisione di un'impresa
ferroviaria dopo il rilascio del suo certificato di
sicurezza unico. Esse usano le informazioni raccolte
durante la procedura di autorizzazione di sicurezza a norma
dell'art. 12 ai fini della supervisione del gestore
dell'infrastruttura.
12. Ai fini del rinnovo dei certificati di sicurezza
unico l'Agenzia o le competenti autorita' nazionali
preposte alla sicurezza usano, nel caso di certificati di
sicurezza rilasciati a norma dell'art. 10, paragrafo 8, le
informazioni raccolte durante le attivita' di supervisione.
Ai fini del rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza
l'autorita' nazionale preposta alla sicurezza usa altresi'
le informazioni raccolte durante le sue attivita' di
supervisione.
13. L'Agenzia e le autorita' nazionali preposte alla
sicurezza adottano le disposizioni necessarie per
coordinare e garantire lo scambio di tutte le informazioni
di cui ai paragrafi 10, 11 e 12.
Art. 18 (Principi che regolano le decisioni). - 1.
L'Agenzia, nell'esaminare le domande di un certificato di
sicurezza unico a norma dell'art. 10, paragrafo 1, e le
autorita' nazionali preposte alla sicurezza svolgono i
propri compiti in modo aperto, non discriminatorio e
trasparente. In particolare, esse acquisiscono il parere di
tutte le parti interessate e motivano le proprie decisioni.
Rispondono prontamente a domande e richieste e
comunicano le proprie richieste di informazioni senza
indugio e adottano tutte le proprie decisioni nei quattro
mesi successivi alla fornitura da parte del richiedente di
tutte le informazioni pertinenti. Allorquando svolgono i
compiti di cui all'art. 16, possono chiedere in qualsiasi
momento l'assistenza tecnica di gestori dell'infrastruttura
e imprese ferroviarie o altri organismi qualificati.
Nell'elaborare il quadro normativo nazionale, le
autorita' nazionali preposte alla sicurezza consultano
tutti gli attori e le parti interessate, compresi i gestori
dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i fabbricanti
e i fornitori di servizi di manutenzione, gli utenti e i
rappresentanti del personale.
2. Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza hanno
la facolta' di condurre le ispezioni, gli audit e le
indagini necessari per l'assolvimento dei propri compiti e
possono accedere a tutta la documentazione pertinente, ai
locali, agli impianti e alle attrezzature dei gestori
dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie nonche', se
necessario, degli attori di cui all'art. 4. L'Agenzia gode
degli stessi diritti con riguardo alle imprese ferroviarie
quando assolve i propri compiti di certificazione di
sicurezza a norma dell'art. 10, paragrafo 5.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a
garantire che le decisioni delle autorita' nazionali
preposte alla sicurezza siano soggette a sindacato
giurisdizionale.
4. Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza
procedono a un attivo scambio di opinioni e di esperienze,
in particolare, nell'ambito della rete istituita
dall'Agenzia al fine di armonizzare i loro criteri
decisionali in tutta l'Unione.
Art. 19 (Relazione annuale). - Le autorita' nazionali
preposte alla sicurezza pubblicano una relazione annuale
sulle loro attivita' svolte nell'anno precedente e la
trasmettono all'Agenzia entro il 30 settembre. La relazione
contiene informazioni circa:
a) l'evoluzione della sicurezza ferroviaria, compresa
una sintesi a livello nazionale dei CSI e a norma dell'art.
5, paragrafo 1;
b) le modifiche sostanziali apportate alla
legislazione e alla regolamentazione in materia di
sicurezza ferroviaria;
c) l'evoluzione della certificazione di sicurezza e
dell'autorizzazione di sicurezza;
d) i risultati e l'esperienza acquisita in relazione
alla supervisione dell'attivita' dei gestori
dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, compresi
il numero e l'esito delle ispezioni e degli audit;
e) le deroghe decise a norma dell'art. 15; e
f) l'esperienza acquisita dalle imprese ferroviarie e
dai gestori dell'infrastruttura nell'applicare i pertinenti
CSM.».
- Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 3

Organi dell'Agenzia

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore;
b) il Comitato direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei conti.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta'
di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si
veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 4

Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante.
2. L'incarico di Direttore e' conferito a un soggetto, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 109 del 2018, con le modalita' di cui al medesimo articolo 12, comma 7, primo periodo. Il rapporto di lavoro del Direttore e' disciplinato dal contratto individuale di lavoro, dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi all'Area I della dirigenza - Funzioni centrali e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'incarico ha la durata massima di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta.
4. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'incarico di Direttore e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo e con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale. Se dipendente di pubblica amministrazione, il Direttore e' collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del mandato.
5. Il Direttore svolge compiti di direzione, gestione, coordinamento e controllo ed e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi e direttive del Ministro vigilante.
In particolare, il Direttore:
a) predispone e sottopone alla firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti lo schema di convenzione di cui all'articolo 10, comma 3;
b) adotta i programmi per dare attuazione agli obiettivi istituzionali e agli indirizzi del Ministro vigilante nonche' alla convenzione di cui all'articolo 10, comma 3, stabilendo i conseguenti indirizzi generali, gestionali, tecnici ed amministrativi dell'Agenzia;
c) definisce l'articolazione delle strutture dell'Agenzia, tenuto conto di quanto previsto nel presente Statuto e dal regolamento di amministrazione, nonche' dall'articolo 12, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 109 del 2018;
d) sentito il Comitato direttivo, conferisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni e delle previsioni della contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del regolamento di amministrazione, gli incarichi ai dirigenti dell'Agenzia nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia stessa;
e) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina dei dirigenti generali, previsti dall'articolo 12, comma 13, del decreto-legge n. 109 del 2018;
f) individua le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
g) sovrintende alle attivita' di tutti gli uffici e unita' operative, assicurandone il coordinamento;
h) convoca e presiede il Comitato direttivo;
i) sottopone all'esame del Comitato direttivo il bilancio di previsione e rendiconto, lo statuto, il regolamento di amministrazione e gli atti che regolano il funzionamento dell'Agenzia e l'organizzazione della stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie;
l) adotta, sentito il Comitato direttivo, gli atti regolamentari interni per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' finanziarie dell'Agenzia stessa e nel rispetto del regolamento di amministrazione;
m) puo' attribuire, nei limiti delle proprie competenze e responsabilita', specifiche funzioni ai Dirigenti generali e specifici compiti, poteri e responsabilita' ai dirigenti, previa valutazione da parte del Comitato direttivo;
n) nomina un vicedirettore che lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ai sensi del comma 8;
o) promuove e mantiene relazioni con i competenti organi dell'Unione europea per questioni attinenti allo svolgimento delle attivita' dell'Agenzia;
p) presta la necessaria collaborazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio del potere di vigilanza.
6. L'incarico di Direttore cessa nei seguenti casi:
a) decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto.
7. Qualora ricorrano presupposti per la revoca dell'incarico del Direttore, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Ministro comunica le cause e le motivazioni al Direttore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale provvedere a fornire eventuali controdeduzioni che, qualora presentate, sono valutate dal Ministro vigilante, ferma restando la possibilita' di procedere comunque alla proposta di revoca dell'incarico; decorso questo termine senza che il Direttore abbia ottemperato, il Ministro propone la revoca dell'incarico del Direttore disposta, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica.
8. In caso di assenza dal servizio o in caso di impedimento temporaneo le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia sono esercitate dal vicedirettore nominato dal Direttore dell'Agenzia tra i dirigenti dell'Agenzia, titolari di incarico dirigenziale di livello generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il provvedimento di nomina e' trasmesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, si veda nelle note all'art. 1.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 10, comma 10, del regolamento
recante: «Regolamento di amministrazione dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).»:
«10. Gli incarichi di funzione dirigenziale non
generale sono conferiti dal Direttore dell'Agenzia, previa
valutazione al Comitato direttivo, tenendo conto delle
caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e
dei programmi da realizzare, nel rispetto di quanto
previsto all'art. 19, del decreto legislativo n. 165 del
2001. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze
vengono individuati, previo avviso sul sito istituzionale
ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, sulla base delle conoscenze, delle
attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche
in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Gli
incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, per
una durata da tre a cinque anni. Gli incarichi sono
rinnovabili. Ai fini del conferimento degli incarichi
dirigenziali si applica il principio di rotazione, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge n. 190 del
2012.».
- Si riporta l'art. 19, commi 3 e 8, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - (Omissis).
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
(Omissis).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 21 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale) (Art. 21, commi
1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 12 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo n.
80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le
risultanze del sistema di valutazione di cui al titolo II
del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
 
Art. 5

Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo e' nominato, per la durata di tre anni, nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza, parita' di genere ed imparzialita', con le modalita' di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018 ed e' composto da quattro membri e dal Direttore dell'Agenzia che lo presiede.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 53, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, i componenti del Comitato direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di societa' o imprese nei settori in cui opera l'Agenzia, ne' possono svolgere qualsiasi altra attivita' professionale in conflitto di interessi con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.
3. Con le medesime modalita' di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018, si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti. L'incarico dei componenti subentrati per sostituzione termina alla data fissata per la cessazione dell'incarico del componente sostituito.
4. Il Comitato direttivo svolge le funzioni ad esso assegnate dal presente Statuto e dal Regolamento di amministrazione e coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite. In particolare, il Comitato direttivo provvede a:
a) deliberare in merito allo Statuto dell'Agenzia ed al Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, ai sensi rispettivamente dell'articolo 12, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 109 del 2018. Con le stesse modalita' il Comitato direttivo delibera le modifiche allo statuto e al regolamento che si rendono necessarie anche in relazione al cambiamento delle esigenze e del quadro legislativo di riferimento;
b) emanare le delibere per la definizione delle norme in materia di sicurezza;
c) deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Agenzia;
d) deliberare i programmi per le attivita' di autorizzazione e certificazione;
e) effettuare la valutazione degli atti sottoposti dal Direttore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettere d) e i).
5. Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Direttore almeno una volta ogni tre mesi e, in ogni caso, su proposta di almeno due dei suoi componenti. Il Comitato direttivo e' regolarmente costituito se e' presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, ad esclusione delle deliberazioni sullo Statuto per le quali e' necessaria la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, e' inviato a mezzo posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima. In mancanza dell'avviso di convocazione o di trasmissione dello stesso oltre i termini previsti dal primo periodo, il Comitato direttivo si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta la totalita' dei suoi componenti e procede alla trattazione dell'ordine del giorno se nessuno si oppone. Alle riunioni del Comitato direttivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
7. Sono considerati presenti, altresi', i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il Direttore.
8. Le sedute del Comitato direttivo devono risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta l'art. 53 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi) (Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358
del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi
dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998 nonche'
dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina
delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista
dall'art. 23-bis del presente decreto, nonche', per i
rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed
integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque
denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle
amministrazioni di appartenenza in contrasto con il
presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e'
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi
i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera
d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Collegio dei Revisori dei conti

1. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018, sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con designazione di un componente da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 si provvede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati dall'incarico. In caso di anticipata cessazione, la durata dell'incarico conferito al sostituto coincide con quella residua dell'incarico conferito al componente sostituito.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'Agenzia, esercitando i doveri ed i poteri di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabili. In particolare:
a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti dell'Agenzia e dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto funzionamento;
c) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni;
d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
e) redige le relazioni di propria competenza;
f) puo' chiedere al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni sociali e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le eventuali irregolarita' riscontrate;
g) svolge il controllo di regolarita' amministrativa e contabile secondo le disposizioni di legge;
h) puo' procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;
i) esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei conti e al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile;
l) esprime, su richiesta del Direttore, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Agenzia.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti e' convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta a trimestre, ovvero anche su richiesta di uno dei componenti, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 6, primo periodo.
5. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
6. Compatibilmente con le attivita' da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 7, del presente Statuto.
7. Le sedute del Collegio dei Revisori dei conti devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, si veda nelle note all'art. 1.
Si riportano gli articoli 2403 e 2409-bis del Codice
civile:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso
previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.».
«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La
revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da
un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione
legale iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la
revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro.».
 
Art. 7

Regolamento di contabilita'

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 109 del 2018, l'Agenzia adotta il proprio regolamento di contabilita' finanziaria, con il quale sono disciplinate le modalita' di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la gestione patrimoniale, l'applicazione dell'armonizzazione contabile e l'attivita' negoziale dell'Agenzia.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta'
di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si
veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 8

Personale

1. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, e tutte le altre disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia e' disciplinato da contratti collettivi e individuali, tenuto conto della specificita' delle professionalita' che possono essere utilizzate.
3. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di organico, puo' avvalersi di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, in applicazione degli istituti previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal CCNL Funzioni Centrali.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Patrimonio ed entrate

1. Fermo quanto gia' previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, il patrimonio dell'Agenzia e' costituito dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attivita' istituzionali.
2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite dalle risorse di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 15 del citato decreto legislativo
14 maggio 2019, n. 50:
«Art. 15 (Principi che regolano l'attivita' e il
funzionamento dell'ANSFISA). - 1. Nei limiti della propria
dotazione organica, il funzionamento dell'ANSFISA, per le
funzioni in ambito ferroviario e' assicurato anche con
l'utilizzazione di un numero non superiore a dodici unita'
di personale proveniente dai ruoli del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in regime di comando, in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' ed esperienza necessari per l'espletamento
delle funzioni assegnate.
2. L'ANSFISA utilizza anche gli immobili
precedentemente in uso da parte di ANSF, con contratti,
convenzioni e accordi stipulati ai sensi del decreto
legislativo n. 162 del 2007. Al funzionamento dell'ANSFISA
si provvede anche nei limiti delle seguenti risorse:
a) le entrate proprie, costituite dai proventi
derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette di
servizio previste dal presente decreto e dagli introiti
previsti nel proprio regolamento. Tali entrate sono
riscosse direttamente dall'ANSFISA e vengono destinate
all'implementazione delle attivita' e delle dotazioni
istituzionali;
b) l'incremento dell'1 per cento dei canoni di
accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese
ferroviarie ai gestori dell'infrastruttura, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. I gestori delle
infrastrutture erogano all'ANSFISA l'importo corrispondente
al suddetto incremento dei canoni in due rate semestrali,
nei mesi di maggio e novembre, sulla base della
programmazione annuale dei traffici. Con la prima rata
dell'anno successivo viene conguagliato l'importo relativo
all'esatto consuntivo dell'anno precedente. Entro il 28
febbraio di ciascun anno, i gestori presentano ad ANSFISA
la dichiarazione dei pagamenti previsti per l'anno corrente
e per i due anni successivi;
c) per le reti per le quali non e' previsto un canone
di accesso, ANSFISA fissa i criteri in base ai quali gli
esercenti corrispondono gli importi alla medesima a
copertura degli oneri per i servizi resi. Tali oneri sono
determinati in relazione alla natura della rete interessata
e rispondono a criteri di trasparenza, equita', pertinenza
ed efficienza. Inoltre, nella determinazione degli oneri
medesimi, l'AN-SFISA consulta gli enti pubblici
territoriali competenti e, per gli aspetti di competenza,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti;
d) uno stanziamento pari a euro 5.686.476 per l'anno
2019 e euro 7.686.476 a decorrere dall'anno 2020, iscritto
su apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
 
Art. 10

Indirizzo e vigilanza

1. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 109 del 2018 e fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 2019. In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 compete, altresi', al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione dei piani pluriennali di investimento, nonche' dei bilanci di previsione e dei rendiconti.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Agenzia trasmette periodicamente al Ministero vigilante i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti; sono, altresi', inviati dal Direttore dell'Agenzia al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze i piani pluriennali di investimento, nonche' i bilanci di previsione e i rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori.
3. Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Direttore dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli obiettivi attribuiti all'Agenzia, i risultati, l'entita' e le modalita' dei finanziamenti da accordare all'Agenzia, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalita' di verifica dei risultati di gestione, le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero vigilante la conoscenza dei fatti gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse e quanto previsto. La convenzione ha durata triennale ed e' aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 maggio
2019, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300:
«Art. 8 (L'ordinamento).- 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
 
Art. 11

Regolamento di amministrazione

1. Il Regolamento di amministrazione e' adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 109 del 2018, nel rispetto delle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 gennaio 2020

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Dadone

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1164

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, si veda nelle note all'art. 1.