Gazzetta n. 100 del 16 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 febbraio 2020, n. 25
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata «ANSFISA».



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la Citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» e, in particolare, l'articolo 12;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante: «Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante: «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, relativo al regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, relativo al regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, relativo al regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota DAGL n. 12566 del 9 dicembre 2019;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
a. «decreto-legge»: il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b. «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), istituita dal decreto di cui alla lettera a);
c. «decreto legislativo»: il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
d. «decreto legislativo n. 165 del 2001»: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.

N O T E

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
(Disposizioni urgenti per la Citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2018, n. 226, e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n.
269, S.O. n. 55/L.
- Si riporta l'art. 12 del citato decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109:
«Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di
seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di
articolazioni territoriali, di cui una, con competenze
riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i
compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e
secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5, sulle
condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e
delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto
non disciplinato dal presente articolo si applicano gli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto
periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e l'esercizio delle
relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede a
titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al
predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali
e finanziarie. L'Agenzia e' dotata di personalita'
giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di
indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalita'
previste nel presente decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia
svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione
tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema
ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere
specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta
alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE)
2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria
del Paese limitrofo.
4. Con riferimento alla sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio
delle funzioni gia' disciplinate dal decreto legislativo 15
marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le
responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche
avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in
materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica della corretta organizzazione dei processi di
manutenzione da parte dei gestori, nonche' l'attivita'
ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture,
obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure
di controllo del rischio in quanto responsabili
dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle
reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della
Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza
previste dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011,
n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche
compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia'
svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori
verifiche in sito;
d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento
e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali
nazionali ai fini del miglioramento degli standard di
sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio
sullo stato di conservazione e sulle necessita' di
manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano e'
aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella
redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione
e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
e) svolge attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di
garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni
ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono
esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza
delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla
rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di
sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi
dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di
inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia,
nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi,
determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni,
le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'art.
11" sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni
ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di
massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti
fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto
2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine
l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per
il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al
sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal
materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14
e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in
quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio
dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova
realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite
all'Agenzia ai sensi del presente comma.
4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto 2002,
n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione,
da parte dei concessionari autostradali, degli interventi
di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture
viarie oggetto di atti convenzionali.".
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni
adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al
Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e'
compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata
anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
contestazione della violazione. In caso di reiterazione
delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore
sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia'
applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.
Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della
circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo'
imporre al gestore l'adozione di misure cautelative,
limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli
sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato
l'applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura
imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
per cento del fatturato sopra indicato.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale
e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro
membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ferma restando
l'applicazione dell'art. 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata
massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed
e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
con qualsiasi altra attivita' professionale privata anche
occasionale. Il comitato direttivo e' nominato per la
durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Meta' dei componenti sono scelti tra i
dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
ad esse esterni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera
l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i
dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso
aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato
direttivo. Il collegio dei revisori dei conti e' composto
dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori legali, nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei
conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice
civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato
direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne'
essere amministratori o dipendenti di societa' o imprese,
nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei
componenti degli organi collegiali sono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze
secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed
organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio
dell'Agenzia.
8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma
10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine
alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e'
deliberato, su proposta del direttore, dal comitato
direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte
articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le
funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza
ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale
generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite
massimo di 569 unita', di cui 42 di livello dirigenziale
non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;
c) determina le procedure per l'accesso alla
dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative
allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il
funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
a controllo ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi
rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che
restano in vigore sino a naturale scadenza.
12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del
personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un
contingente di personale di 250 unita', destinato
all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
uffici di livello dirigenziale non generale.
13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due
posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
14. In fase di prima attuazione e per garantire
l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento
delle nuove competenze in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, sino
all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui
al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del
personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni
scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il
personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel
ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di
selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di
lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle
voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam
riassorbibile e non rivalutabile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza con
contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie.
15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13
dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.
16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto funzioni centrali, secondo le
tabelle retributive dell'ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento
delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere
pubbliche della banca dati di cui all'art. 13, nonche' ai
dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di
cui all'art. 14. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, gli enti proprietari e i gestori delle
infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a
garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi
legali e operative, nonche' a tutta la documentazione
pertinente.
18. Agli oneri del presente articolo, pari a
complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000
euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'art. 45.
19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni
dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei
nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti
gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in
carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle
more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e'
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione "Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie" e' sostituita, ovunque ricorre,
dalla denominazione "Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali" (ANSFISA).
21. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo
unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007,
n. 162 e' abrogato.».
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
(Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195, S.O. n. 166/L.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112/L.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, S.O. n. 197/L.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
(Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della
sicurezza delle infrastrutture stradali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2011, n. 81. Il titolo
del decreto legislativo e' stato cosi' corretto dal
Comunicato 15 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 aprile 2011, n. 87.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
Il titolo del decreto legislativo e' stato cosi' sostituito
dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132.
- Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50
(Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
ferrovie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
2019, n. 134.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. n.
113.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle
Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2013, n. 146.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 aprile 2018, n. 78 (Regolamento che stabilisce i titoli
valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla
qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad
ognuno di essi, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno
2018, n. 147.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 maggio
2019, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.
 

Tabella A

Dotazione organica


|-----------------------------|------------------------------|------| | | Dirigenti di livello generale| 2 | | DIRIGENTI |------------------------------|------| | | Dirigenti di livello | 42 | | | non generale | | |-----------------------------|------------------------------|------| | | Professionisti I | 60 | | |------------------------------|------| | | Professionisti II | 31 | | |------------------------------|------| | PERSONALE | Funzionari | 266 | | |------------------------------|------| | | Collaboratori | 153 | | |------------------------------|------| | | Operatori | 15 | |-----------------------------|------------------------------|------| | | TOTALE | 569 | |-----------------------------|------------------------------|------|


 
Art. 2

Principi

1. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti principi di funzionamento:
a) autonomia e responsabilizzazione in relazione al corretto uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi ed al massimo livello di adesione ai principi, ai valori e alla missione dell'Agenzia;
b) ottimale valorizzazione del personale, attraverso la corretta valutazione dei risultati dallo stesso conseguiti, anche in stretto collegamento con la performance organizzativa raggiunta dall'Agenzia, in applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti e garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori;
c) economicita', efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili;
d) semplificazione dei processi di lavoro, chiarezza degli obiettivi assegnati, efficacia delle soluzioni organizzative da adottare, privilegiando il lavoro per processi e la gestione per progetti in relazione alle attivita' di particolare rilevanza e complessita';
e) flessibilita' e orientamento all'innovazione tecnologica posta a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia, efficienza, economicita' gestionali ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenzia;
f) imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa, garantendo la piu' ampia conoscibilita' e l'accesso agli atti e documenti detenuti dalla stessa, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
g) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e ai fenomeni di corruzione ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 6 novembre 2012, n. 190,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Struttura organizzativa

1. Per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti, l'Agenzia, della quale il direttore dirige la struttura ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante, e' articolata come segue:
a) una direzione di livello dirigenziale generale competente ad esercitare le funzioni in materia di sicurezza delle ferrovie;
b) una direzione di livello dirigenziale generale competente ad esercitare le funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa;
c) un settore di staff, competente ad esercitare le funzioni in materia di affari generali, legali, finanza e controllo;
d) una segreteria tecnica di livello dirigenziale non generale di diretto supporto al direttore.
2. Con atti regolamentari approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge, si provvede alla definizione degli uffici e alla attribuzione dei relativi compiti, nonche' all'individuazione delle articolazioni territoriali, dipendenti dalle direzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, aventi sede rispettivamente a Firenze e a Genova.
3. L'Agenzia costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 3 del citato decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279:
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte,
su proposta del dirigente generale responsabile, con
decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito
della medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
 
Art. 4

Vicedirettore

1. Il vicedirettore e' nominato dal direttore dell'Agenzia ai sensi e per i compiti di cui all'articolo 4, comma 5, lettera n), dello Statuto.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 4, comma 5 del regolamento recante:
«Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA).»:
«5. Il Direttore svolge compiti di direzione,
gestione, coordinamento e controllo ed e' responsabile dei
risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi e
direttive del Ministro vigilante.
In particolare, il Direttore:
a) predispone e sottopone alla firma del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti lo schema di
convenzione di cui all'art. 10, comma 3;
b) adotta i programmi per dare attuazione agli
obiettivi istituzionali e agli indirizzi del Ministro
vigilante nonche' alla convenzione di cui all'art. 10,
comma 3, stabilendo i conseguenti indirizzi generali,
gestionali, tecnici ed amministrativi dell'Agenzia;
c) definisce l'articolazione delle strutture
dell'Agenzia, tenuto conto di quanto previsto nel presente
Statuto e dal regolamento di amministrazione, nonche'
dall'art. 12, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 109
del 2018;
d) sentito il Comitato direttivo, conferisce, nel
rispetto delle vigenti disposizioni e delle previsioni
della contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 10,
comma 10, del regolamento di amministrazione, gli incarichi
ai dirigenti dell'Agenzia nell'ambito della dotazione
organica e nei limiti delle risorse finanziarie
dell'Agenzia stessa;
e) propone al Ministro delle infrastrutture e dei
Trasporti la nomina dei dirigenti generali, previsti
dall'art. 12, comma 13, del decreto-legge n. 109 del 2018;
f) individua le risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale;
g) sovrintende alle attivita' di tutti gli uffici e
unita' operative, assicurandone il coordinamento;
h) convoca e presiede il Comitato direttivo;
i) sottopone all'esame del Comitato Direttivo il
bilancio di previsione e rendiconto, lo statuto, il
regolamento di amministrazione e gli atti che regolano il
funzionamento dell'Agenzia e l'organizzazione della stessa,
nei limiti delle disponibilita' finanziarie;
l) adotta, sentito il Comitato Direttivo, gli atti
regolamentari interni per adeguare alle esigenze funzionali
l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie dell'Agenzia stessa e nel
rispetto del regolamento di amministrazione;
m) puo' attribuire, nei limiti delle proprie
competenze e responsabilita', specifiche funzioni ai
Dirigenti generali e specifici compiti, poteri e
responsabilita' ai dirigenti, previa valutazione da parte
del Comitato Direttivo;
n) nomina un vicedirettore che lo sostituisce in
caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ai sensi
del comma 8;
o) promuove e mantiene relazioni con i competenti
organi dell'Unione europea per questioni attinenti allo
svolgimento delle attivita' dell'Agenzia;
p) presta la necessaria collaborazione al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio del
potere di vigilanza.».
 
Art. 5

Direzione generale
per la sicurezza delle ferrovie

1. La Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie svolge, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge, i compiti e le funzioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2019, nonche' i compiti assegnati sui sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater, del decreto-legge.
2. La Direzione generale di cui al comma 1 e' articolata in quattro aree di seguito indicate:
a) area norme di esercizio e standard tecnici;
b) area autorizzazioni e certificazioni;
c) area ispettorato e controlli;
d) area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza ferroviaria.
3. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, le quattro aree di cui al comma 2 si articolano, come indicato ai commi da 4 a 7, in un totale di diciassette uffici di livello dirigenziale non generale.
4. L'area norme di esercizio e standard tecnici e' articolata in quattro uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) norme, standard, prescrizioni e disposizioni in materia di condotta, movimento dei treni e sicurezza del trasporto ferroviario;
b) formazione per il personale dell'esercizio ferroviario addetto a mansioni di sicurezza, nonche' qualificazione tecnica del personale e di organismi operanti nel settore della sicurezza;
c) norme e standard tecnici;
d) rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali in coordinamento con gli uffici di staff di cui all'articolo 7;
e) sviluppo di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari;
f) studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario;
g) verifica ed omologazione di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari.
5. L'area autorizzazioni e certificazioni e' articolata in quattro uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) autorizzazione alla messa in servizio - veicoli complessi a composizione bloccata e AV e veicoli convenzionali, da manovra e mezzi d'opera;
b) certificazioni ed autorizzazioni di sicurezza;
c) autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali infrastruttura ed energia;
d) autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali di comando, controllo e segnalamento, nonche' dei sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater, del decreto-legge;
e) tenuta del registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile.
6. L'area ispettorato e controlli e' articolata in cinque uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) verifica dell'applicazione delle norme, degli standard, delle prescrizioni e delle disposizioni inerenti alla sicurezza ferroviaria da parte degli organismi e delle imprese preposte;
b) verifica e controlli relativi a componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi di segnalazione e controllo ferroviari;
c) verifica sulla regolare immatricolazione del materiale rotabile;
d) attivita' di ispezione e vigilanza su componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi di segnalazione e controllo con riferimento ai controlli tecnologici sui sistemi di trasporto rapido di massa;
e) definizione dei criteri per l'esercizio e attivita' di audit sui sistemi di gestione della sicurezza sulle reti funzionalmente isolate;
f) svolgimento di indagini in caso di incidenti ferroviari rilevanti al fine di analizzarne le cause ed individuare le eventuali misure di prevenzione adottabili e mitigative del danno;
g) istruttoria dei procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni da parte del direttore generale per la sicurezza delle ferrovie in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia.
7. L'area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza ferroviaria e' articolata in quattro uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) verifica sulle attivita' dei gestori di reti ferroviarie in ordine alla corretta organizzazione ed esecuzione dei monitoraggi sulle opere d'arte e alla predisposizione di idonei programmi di manutenzione, con puntuale aggiornamento delle relative banche dati;
b) analisi dei programmi di manutenzione annuali e pluriennali predisposti dai gestori nel rispetto della articolazione interna competente alla manutenzione del patrimonio infrastrutturale e verifiche di coerenza con i risultati delle ispezioni periodiche;
c) predisposizione dei programmi di ispezione di concerto con gli uffici territoriali competenti;
d) proposte di implementazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito (AINOP), ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge;
e) collaborazione con universita', istituti ed enti di ricerca nei settori tecnologici di interesse;
f) promozione e valutazione degli aspetti relativi ai fattori umani e alla cultura della sicurezza in ambito ferroviario;
g) attivita' legate alla diffusione e condivisione dei temi di cultura della sicurezza ferroviaria.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la Citta'
di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 maggio
2019, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 13 del citato decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109:
«Art. 13 (Istituzione dell'archivio informatico
nazionale delle opere pubbliche - AINOP). - 1. E' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di
seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni:
a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
c) strade - archivio nazionale delle strade, di
seguito ANS;
d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;
e) aeroporti;
f) dighe e acquedotti;
g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
h) porti e infrastrutture portuali;
i) edilizia pubblica.
2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in
sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:
a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con
analisi storica del contesto e delle evoluzioni
territoriali;
b) i dati amministrativi riferiti ai costi
sostenuti e da sostenere;
c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il
profilo della sicurezza;
d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e
le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria,
compresi i dati relativi al controllo strumentale dei
sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;
e) la collocazione dell'opera rispetto alla
classificazione europea;
f) i finanziamenti;
g) lo stato dei lavori;
h) la documentazione fotografica aggiornata;
i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera
anche con applicativi dedicati, sensori in situ e
rilevazione satellitare;
l) il sistema informativo geografico per la
consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati
relativi all'opera e al contesto territoriale.
3. Sulla base del principio di unicita' dell'invio di
cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati
e le informazioni di cui al presente articolo gia' rilevati
dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 e all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o
da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla
citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le
modalita' di scambio delle informazioni tra i due sistemi.
4. Le regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di
derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le
autorita' di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del
demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o
detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o
all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i
dati in proprio possesso per la redazione di un documento
identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e
contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul
territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP
genera un codice identificativo della singola opera
pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in
maniera univoca l'opera medesima riportandone le
caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia,
la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e
l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna
opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono
riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico,
realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di
programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in
tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione
dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui
all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP,
attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP,
assicura l'interoperabilita' con la BDAP, istituita presso
la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di
cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di
rispettiva titolarita' per la condivisione dei dati e delle
informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra
amministrazioni pubbliche, con le modalita' definite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo n.
281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento e'
completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed e'
aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione
applicativa e di condivisione dei dati.
6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi
titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera
effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli
interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti
sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e
delle relative risorse economico-finanziarie assegnate
utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che
vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi,
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
7. L'AINOP, gestito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla
base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello
Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP,
per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e
l'interoperabilita' con le informazioni contenute nella
BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella
Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' messo a
disposizione ed e' consultabile anche in formato open data,
con le modalita' definite con il decreto ministeriale
indicato al comma 5, prevedendo la possibilita' di
raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da
sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi
titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera.
7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7 del
presente articolo, al comma 2 dell'art. 50-ter del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: "31 dicembre
2018" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre 2019".
8. L'AINOP e' sviluppato tenendo in considerazione la
necessita' urgente di garantire un costante monitoraggio
dello stato e del grado di efficienza delle opere
pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la
sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal
Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 14.
Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di
pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di
sicurezza delle opere, per agevolare il processo di
programmazione e finanziamento degli interventi di
riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la
determinazione del grado di priorita' dei medesimi.
9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della
programmazione e del finanziamento degli interventi di
riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche,
alla struttura servente del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale
dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, e' garantito l'accesso all'AINOP, tramite
modalita' idonee a consentire i citati lavori di
istruttoria.
10. Per l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno
2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a
decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede ai sensi
dell'art. 45.».
 
Art. 6
Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e la sicurezza
sui sistemi di trasporto rapido di massa.

1. La Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e per la sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa e' competente ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 12, commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5, del decreto-legge.
2. La Direzione generale di cui al comma 1, si compone di cinque aree, di seguito indicate:
a) area normativa e standard tecnici;
b) area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza;
c) area sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie;
d) area sistema ispettivo per il controllo delle procedure di monitoraggio delle opere civili;
e) area miglioramento degli standard di sicurezza.
3. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, le cinque aree di cui al comma 2 si articolano in un totale di diciotto uffici di livello dirigenziale non generale, come indicato dai commi da 4 a 8.
4. L'area normativa e standard tecnici e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) analisi dei sistemi di gestione della sicurezza predisposti dai gestori per la verifica delle condizioni strutturali e di programmazione delle manutenzioni delle proprie infrastrutture e predisposizione di linee guida per la standardizzazione dei sistemi di gestione della sicurezza;
b) predisposizione della proposta del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza;
c) collaborazione con altre strutture ministeriali, universita', istituti ed enti di ricerca nei settori tecnologici di interesse.
5. L'area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) verifica sulle attivita' dei gestori in ordine alla corretta organizzazione ed esecuzione dei monitoraggi sulle opere d'arte e alla predisposizione di idonei programmi di manutenzione, con puntuale aggiornamento delle relative banche dati;
b) analisi dei programmi di manutenzione annuali e pluriennali predisposti dai gestori-concessionari nel rispetto della articolazione interna competente alla manutenzione del patrimonio infrastrutturale e verifiche di coerenza con i risultati delle ispezioni periodiche;
c) valutazione della adeguatezza e della coerenza dei programmi di ispezioni di sicurezza predisposti dai soggetti gestori in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, anche attraverso verifiche sulle attivita' di controllo gia' svolte dai gestori;
d) predisposizione dei programmi di ispezione, di concerto con gli uffici territoriali competenti;
e) proposte di implementazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito (AINOP), ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge.
6. L'area sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie e' articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) verifiche sull'applicazione delle norme, degli standard e delle disposizioni inerenti alla sicurezza delle gallerie ferroviarie e stradali, in attuazione della normativa vigente e delle prescrizioni dettate dagli organi competenti in base alla legislazione vigente;
b) valutazione dell'adeguatezza dei programmi delle esercitazioni di sicurezza da parte dei gestori delle gallerie, anche mediante la partecipazione alle medesime e successiva analisi dei report finali;
c) collaborazione con le Commissioni gallerie stradali e ferroviarie per il monitoraggio dello stato di adeguamento delle infrastrutture e dei relativi impianti;
d) proposte di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia;
e) svolgimento di indagini in caso di incidenti rilevanti in galleria al fine di analizzarne le cause e individuare le eventuali misure di prevenzione adottabili e mitigative del danno.
7. L'area sistema ispettivo per il controllo delle procedure di monitoraggio delle opere civili e' articolata in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) verifica sull'applicazione da parte dei gestori delle norme, degli standard, delle prescrizioni e delle disposizioni inerenti alla sicurezza, con particolare riferimento ai programmi di manutenzione delle opere civili e impianti di gestione sicurezza delle infrastrutture;
b) controlli relativi all'efficacia delle procedure di sicurezza adottati dai gestori delle infrastrutture e dei relativi sistemi tecnologici e degli impianti preposti alla gestione della sicurezza;
c) esecuzione di ispezioni ordinarie in ambito stradale e ferroviario secondo il programma concordato con le strutture dell'area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza;
d) esecuzione delle ispezioni straordinarie sulle opere d'arte in ambito stradale e ferroviario e sui sistemi di gestione delle emergenze adottati dai gestori;
e) proposte di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia;
f) svolgimento di indagini in caso di incidenti rilevanti al fine di analizzarne le cause e individuare le eventuali misure di prevenzione adottabili e mitigative del danno.
8. L'area miglioramento degli standard di sicurezza e' articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle opere civili nel settore delle infrastrutture ed elaborazione di proposte di modifiche normative nazionali su componenti o elementi a carattere strutturale e sulle relative norme di progettazione, certificazione e collaudo;
b) proposte di implementazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito (AINOP), ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge;
c) analisi delle ricorrenze incidentali con particolare riguardo alle risultanze ispettive condotte ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2011 e alle evidenze risultanti dalle esercitazioni di sicurezza per la individuazione di proposte di modifica delle procedure di gestione delle emergenze e delle possibili misure mitigative del danno;
d) collaborazione con universita', istituti ed enti di ricerca nei settori di interesse.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo
2011 n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali):
«Art. 6 (Ispezioni di sicurezza art. 6, direttiva
2008/96/CE). - 1. L'organo competente, sulla base di un
programma idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza,
da adottare entro il 19 dicembre 2011 e da aggiornare con
cadenza biennale, al fine di individuare le caratteristiche
connesse alla sicurezza stradale e prevenire gli incidenti,
effettua ispezioni periodiche sulle strade aperte al
traffico soggette all'applicazione del presente decreto. Le
ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di
cui all'art. 4, comma 7. Si applicano i casi di
incompatibilita' di cui all'art. 4, comma 7, terzo periodo.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
entro il 19 dicembre 2011, individua, con proprio decreto,
le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti
di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando
le modalita' di svolgimento delle ispezioni volte ad
assicurare la corretta applicazione di tale decreto.».
- Per il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, si veda nelle note all'art. 5.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo
2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Settore di staff

1. Lo staff del direttore svolge funzioni e compiti nei seguenti ambiti di attivita':
a) affari generali, bilancio e controllo interno;
b) acquisizione di beni e servizi, contratti;
c) reclutamento e formazione del personale, attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro, trattamento giuridico e economico del personale, interventi assistenziali, attivita' di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
d) affari giuridici e legali e gestione del contenzioso e adozione di sanzioni nei confronti dei gestori ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge;
e) servizi comuni e servizi tecnici, rilascio tessere di servizio;
f) gestione tecnica delle banche dati;
g) comunicazione e rapporti istituzionali.
2. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente regolamento il numero degli uffici, in cui si articola lo staff, e' determinato in sei uffici di livello dirigenziale non generale.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Segreteria tecnica del direttore

1. La Segreteria tecnica del direttore e' un ufficio di livello dirigenziale non generale di diretta collaborazione del direttore.
 
Art. 9

Dotazione organica

1. La dotazione organica del personale dell'Agenzia e' individuata nella tabella A allegata al presente regolamento, ed e' quantificata nel limite massimo di cinquecentosessantanove unita', ai sensi dell'articolo 12, comma 9, lettera b), del decreto-legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e' indicata annualmente nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale.
3. Con successivo atto regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge e articolo 5, commi 6 e 7, dello Statuto, il numero di unita' di personale non dirigente determinato nella dotazione organica e' ripartito nelle aree professionali di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, tenuto conto dell'alta specificita' e professionalita' richiesta.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la Citta'
di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale - Art. 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 4 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del decreto legislativo
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Le
amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione
degli uffici per le finalita' indicate all'art. 1, comma 1,
adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni
di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista
nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze
di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano,
le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del
personale, anche con riferimento alle unita' di cui
all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse
finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti
delle risorse quantificate sulla base della spesa per il
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma
2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto
dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti
vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a
legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma
4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale
dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle
previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le
modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e'
assicurata la preventiva informazione sindacale, ove
prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle dotazioni organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto
il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.».
- Si riporta l'art. 5 del regolamento recante: «Statuto
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).»:
«Art. 5 (Comitato Direttivo). - 1. Il Comitato
Direttivo e' nominato, per la durata di tre anni, nel
rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza, parita'
di genere ed imparzialita', con le modalita' di cui
all'art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018 ed
e' composto da quattro membri e dal Direttore dell'Agenzia
che lo presiede.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 53, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39, i componenti del Comitato Direttivo non
possono svolgere attivita' professionale, ne' essere
amministratori o dipendenti di societa' o imprese nei
settori in cui opera l'Agenzia, ne' possono svolgere
qualsiasi altra attivita' professionale in conflitto di
interessi con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.
3. Con le medesime modalita' di cui all'art. 12,
comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018, si procede alla
sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi
causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti
che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali
sono stati scelti. L'incarico dei componenti subentrati per
sostituzione termina alla data fissata per la cessazione
dell'incarico del componente sostituito.
4. Il Comitato Direttivo svolge le funzioni ad esso
assegnate dal presente Statuto e dal Regolamento di
Amministrazione e coadiuva il Direttore nell'esercizio
delle attribuzioni allo stesso conferite. In particolare,
il Comitato Direttivo provvede a:
a) deliberare in merito allo Statuto dell'Agenzia
ed al Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia, ai sensi
rispettivamente dell'art. 12, commi 8 e 9, del
decreto-legge n. 109 del 2018. Con le stesse modalita' il
Comitato Direttivo delibera le modifiche allo statuto e al
regolamento che si rendono necessarie anche in relazione al
cambiamento delle esigenze e del quadro legislativo di
riferimento;
b) emanare le delibere per la definizione delle
norme in materia di sicurezza;
c) deliberare il bilancio di previsione e il
rendiconto dell'Agenzia;
d) deliberare i programmi per le attivita' di
autorizzazione e certificazione;
e) effettuare la valutazione degli atti sottoposti
dal Direttore ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettere d) e
i).
5. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione
del Direttore almeno una volta ogni tre mesi e, in ogni
caso, su proposta di almeno due dei suoi componenti. Il
Comitato Direttivo e' regolarmente costituito se e'
presente la maggioranza dei suoi componenti. Le
deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a
maggioranza assoluta dei presenti, ad esclusione delle
deliberazioni sullo Statuto per le quali e' necessaria la
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. L'avviso di convocazione, contenente la data, il
luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del
giorno, e' inviato a mezzo posta elettronica certificata
almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta
e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima. In mancanza
dell'avviso di convocazione o di trasmissione dello stesso
oltre i termini previsti dal primo periodo, il Comitato
Direttivo si intende regolarmente costituito quando siano
intervenuti alla seduta la totalita' dei suoi componenti e
procede alla trattazione dell'ordine del giorno se nessuno
si oppone. Alle riunioni del Comitato Direttivo
partecipano, senza diritto di voto, i componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Sono considerati presenti, altresi', i componenti
che partecipano a distanza alla riunione, attraverso
strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da
consentire l'identificazione, la partecipazione
ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale
alla trattazione degli argomenti. In tal caso, la riunione
del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il
Direttore.
8. Le sedute del Comitato Direttivo devono risultare
da apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.».
 
Art. 10

Personale

1. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 e il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.
2. Il personale dipendente dell'Agenzia, secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, e' articolato nelle seguenti aree professionali:
a) dirigenziale;
b) professionale;
c) tecnica;
d) amministrativa.
3. Al personale appartenente all'area dirigenziale non generale spetta l'attuazione e la gestione di progetti con l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Al personale appartenente all'area professionale sono attribuite le attivita' istituzionali che richiedono elevata competenza, iniziativa e capacita' in materia di certificazioni ed autorizzazioni di sicurezza, immatricolazione del materiale rotabile, coordinamento organizzativo, controllo di processi rilevanti, definizione ed armonizzazione delle norme in materia di sicurezza, valutazione progettuale, specifiche di progettazione, omologazione e conformita' di componenti, prodotti ed applicazioni generiche, messa in servizio e funzionamento dei rotabili, impianti ferroviari, sistemi e sottosistemi ferroviari, verifiche di sicurezza sulle infrastrutture stradali e autostradali e gallerie, nonche' ogni altra attivita' di tipo professionale connessa all'attivita' istituzionale dell'Agenzia.
5. Appartengono all'area tecnica i dipendenti che, nell'ambito di procedure stabilite, svolgono attivita' istituzionali operative, di studio, sviluppo, verifica e supporto, richiedenti adeguate competenze tecniche relative alle materie di competenza dell'Agenzia.
6. Appartengono all'area amministrativa i dipendenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, esplicano attivita' inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, economico-contabili, di assistenza, nonche' ai servizi di supporto all'attivita' dirigenziale e professionale.
7. Il reclutamento del personale dell'Agenzia avviene mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri informatori sono individuati nei principi fissati dall'articolo 97 della Costituzione, dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78.
8. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e delle relative modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, eventualmente tramite ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati finalizzati a realizzare anche forme di preselezione;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e) possibilita' di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.
9. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico, per esami, o per titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al concorso per esami e a quello per titoli ed esami possono essere ammessi i dipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013.
10. Gli incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore dell'Agenzia, previa valutazione al Comitato direttivo, tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati, previo avviso sul sito istituzionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, per una durata da tre a cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali si applica il principio di rotazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n. 190 del 2012.
11. Le progressioni orizzontali e verticali di carriera del personale all'interno dell'Agenzia avvengono secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, dal decreto legislativo n. 150 del 2009 e dal C.C.N.L. funzioni centrali.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 17, del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 17 (Funzioni dei dirigenti - Art. 17 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 10 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 12 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle
gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali, adottando i relativi atti e
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi
delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi
in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse
e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri
uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 16,
comma 1, lettera l-bis;
e-bis) effettuano la valutazione del personale
assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del
merito, ai fini della progressione economica e tra le aree,
nonche' della corresponsione di indennita' e premi
incentivanti.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate
ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di
tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune
delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle
lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano
le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli
uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art.
2103 del codice civile.».
- Si riporta l'art. 97 della Costituzione:
«Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza
con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano
l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito
pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita'
proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge.».
- Si riporta l'art. 35, del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale - Art. 36, commi
da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n.
80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma
2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito
con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis
del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.
23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lettera aa) del decreto
legislativo n. 267 del 2000). - 1. L'assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale
di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis).
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento,
il possesso del titolo di dott. di ricerca, che deve
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli
rilevanti ai fini del concorso.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013,
sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma
3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla
lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni
(RIPAM)Tale Commissione e' nominata con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal
Capo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede,
dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per
gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e
dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30
ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n.
281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo
svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale
e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente
in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la
valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e
professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario
nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della
salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in
materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2004, n. 267.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130.
- Per i riferimenti al decreto 16 aprile 2018, n. 78,
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 28, del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
2.
3.
4.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al
corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che
indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonche', nella fase di
prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera
direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
7.
7-bis.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia
di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
- Si riporta l'art. 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante
riordino del sistema di reclutamento e formazione dei
dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione,
a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135):
«Art. 7 (Reclutamento dei dirigenti). - 1. Al
concorso per titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del
dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di
servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di
applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che
hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per
un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di
diploma di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini
italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno
quattro anni presso enti od organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma
di laurea.
2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui
all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalita'
stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo
art. 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o
magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato
di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito
presso le scuole di specializzazione individuale con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, o master di secondo livello conseguito
presso universita' italiane o straniere dopo la laurea
magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi,
altresi', i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea specialistica o
magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso della laurea.
3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi
comprensivi di un periodo di applicazione presso
amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno
Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o
internazionale, secondo modalita' determinate dal decreto
di cui all'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo
di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico
della Scuola nazionale dell'amministrazione.
4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili
riservata al corso-concorso di cui al comma 2 non puo'
essere inferiore al cinquanta per cento.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'art. 2 e' abrogato;
b) all'art. 3 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Concorso pubblico per titoli ed esami";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle
amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1, avviene
per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle
singole amministrazioni, nella percentuale massima del
cinquanta per cento dei posti da ricoprire.";
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito
del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo
assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura
concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non puo'
superare il quaranta per cento della votazione finale del
candidato.";
c) all'art. 5, comma 1, le parole: "Il concorso
pubblico per esami" sono sostituite dalle seguenti: "Il
concorso pubblico per titoli ed esami";
d) all'art. 5, comma 5, dopo le parole: "prova
orale" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' il punteggio
conseguito all'esito della valutazione dei titoli";
e) all'art. 6, comma 1, dopo le parole: "dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono
inserite le seguenti: "su delibera conforme del Comitato
per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione";
f) all'art. 6, comma 2, dopo le parole: "dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono
inserite le seguenti: "su delibera conforme del Comitato
per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione";
g) l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, per una
percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti
da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione.";
h) l'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Graduatoria del concorso). - 1. Al
corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i
candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso
di ammissione entro il limite del numero dei posti
disponibili di cui all'art. 7, comma 1, maggiorato del
venti per cento.
2. La graduatoria di merito del concorso di
ammissione al corso-concorso e' predisposta dalla
commissione esaminatrice in base al punteggio finale
conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma dei
voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova
orale. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti
disposizioni in materia di titoli di preferenza. La
graduatoria di merito e' approvata con decreto del
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed
e' pubblicata sul sito internet della stessa Scuola. Della
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.";
i) l'art. 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le
commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al
corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14,
sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.";
l) l'art. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Modalita' di svolgimento dei corsi). -
1. Con decreto del Presidente della Scuola nazionale
dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il
coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono
stabilite le modalita' di svolgimento della fase di
formazione generale del corso-concorso della durata di otto
mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo
della fase di formazione specialistica e dell'esame
finale.";
m) l'art. 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Valutazione continua ed esame
conclusivo della fase di formazione generale). - 1. Gli
allievi che conseguono nella valutazione continua una media
delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono
all'esame conclusivo della fase di formazione generale.
Superano l'esame gli allievi che si collocano in
graduatoria nel limite dei posti di dirigente in
concorso.";
n) l'art. 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Formazione specialistica). - 1. Gli
allievi che superano l'esame di cui all'art. 13 vengono
assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte
sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della
graduatoria di merito, per svolgere un periodo di
formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per
il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione
provvede all'organizzazione del periodo di formazione
specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo
Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale
dell'amministrazione.
2. A conclusione del periodo di formazione
specialistica gli allievi sostengono un esame finale.
Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una
votazione di almeno ottanta su cento.";
o) l'art. 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Graduatoria finale del corso-concorso).
- 1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che viene
pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di
cui all'art. 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica provvede
all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di
destinazione.";
p) l'art. 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Trattamento economico degli allievi). -
1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti
pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione
corrisponde una borsa di studio stabilita in
millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali
e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad
inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio
corrisposto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione
sara' rimborsato dall'amministrazione di destinazione
finale.
2. Agli allievi del corso-concorso selettivo
dipendenti pubblici e' corrisposto, a cura
dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento
economico in godimento, senza alcun trattamento di
missione. L'importo corrisposto sara' rimborsato
dall'amministrazione di destinazione del dipendente
all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il
trattamento economico del dipendente sia inferiore a
millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale
dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.
3. Gli allievi del corso-concorso selettivo
dipendenti pubblici sono collocati a disposizione della
Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge.";
q) le parole: "Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "Scuola Nazionale dell'Amministrazione".».
- Si riporta l'art. 19, del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali - Art.
19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento
di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della
struttura interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta l'art. 1, comma 4, lettera e), della legge
6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione):
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito e disciplinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri:
a) coordina l'attuazione delle strategie di
prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione elaborate a livello
nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni
per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli
indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c);
d) definisce modelli standard delle informazioni e
dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla presente legge, secondo modalita' che
consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione
dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti
pubblici, anche esterni.
(Omissis).».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 11

Dirigenti generali

1. Alle due Direzioni generali in cui e' strutturata l'Agenzia sono preposti due dirigenti di livello generale.
2. I dirigenti generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il direttore dell'Agenzia. Ai fini del conferimento degli incarichi ai dirigenti generali si applica il principio di rotazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n. 190 del 2012.
3. Ciascun dirigente generale sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici ricompresi nella Direzione generale di competenza, assicurando il coordinamento operativo degli uffici sottoposti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare il dirigente generale:
a) da' attuazione a ogni misura e iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali, gestionali, tecnici ed amministrativi fissati dal direttore ed e' responsabile dei risultati degli uffici ad esso assegnati;
b) sovrintende ad ogni aspetto organizzativo dell'attivita' istituzionale della Direzione generale di competenza, coordinando e assicurando il raggiungimento degli obiettivi degli uffici della propria Direzione generale;
c) cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza del direttore e del Comitato direttivo;
d) firma gli atti di competenza, anche secondo le deleghe e le attribuzioni del direttore;
e) informa il direttore e il Comitato direttivo su ogni questione o atto per il quale gli venga da questi espressamente richiesto qualsiasi tipo di informativa;
f) dispone per la trattazione degli atti di competenza della Direzione generale cui e' preposto;
g) puo' attribuire specifici compiti, poteri e responsabilita' ai dirigenti sottoposti, nonche' delegare specifiche funzioni;
h) garantisce, nel rispetto delle procedure interne, la corretta tenuta del carteggio e la puntuale assegnazione e trattazione degli atti di propria competenza;
i) relaziona annualmente sull'efficacia dei sistemi di sicurezza adottati dai gestori delle infrastrutture sulla base dello stato di attuazione delle misure e degli adeguamenti previsti dalla normativa ed avuto riguardo della coerenza dei piani di manutenzione con le risultanze delle verifiche effettuate dai propri uffici nonche' di quelle presenti nelle banche dati.
4. Il dirigente generale predispone, per la parte di competenza, una relazione annuale delle attivita' svolte, che contiene eventuali proposte migliorative delle performance della Direzione generale e degli uffici a lui preposti, tenendo conto delle indicazioni formulate dai dirigenti sottoposti.
5. Il dirigente generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la sicurezza dell'esercizio delle infrastrutture di competenza della propria Direzione generale e ne informa tempestivamente il direttore per la successiva ratifica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 febbraio 2020

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Dadone

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1162

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 1, comma 4, lettera e), della
legge 6 novembre 2012, n. 190, si veda nelle note all'art.
10.
- Si riporta l'art. 16 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali - Art. 16 del decreto legislativo n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del decreto
legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque
denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al
Ministro, nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'art.
17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e
gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali
e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti
e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti;
l-ter) forniscono le informazioni richieste dal
soggetto competente per l'individuazione delle attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio
corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo;
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al
comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».