Gazzetta n. 101 del 17 aprile 2020 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 7 aprile 2020
Ammissione della prassi di mercato relativa all'attivita' di sostegno della liquidita' del mercato. (Delibera n. 21318).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («TUF») e successive modifiche;
Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 («MAR»), che ha abrogato la direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 908/2016 della Commissione del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura ed i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonche' i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione;
Vista la delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, con la quale la Consob aveva ammesso, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c) del TUF, la prassi di mercato attinente all'attivita' di sostegno della liquidita' del mercato («Prassi n. 1»);
Vista la relazione annuale sull'applicazione delle prassi di mercato ammesse nell'Unione («Report to the Commission on the application of accepted market practices») che, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 10, MAR, l'ESMA deve trasmettere alla Commissione europea, pubblicata in data 13 dicembre 2019;
Considerato che, ai sensi degli articoli 185, comma 1-bis, e 187-ter, comma 4 del TUF, le violazioni indicate dai predetti articoli non sono punite, o assoggettate a sanzione amministrativa, qualora si dimostri di avere agito per motivi legittimi ed in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;
Considerato che, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c) del TUF, per «Prassi di mercato ammessa» si intende una prassi ammessa dalla Consob conformemente all'art. 13, MAR;
Considerato che ai sensi dell'art. 73 del regolamento Consob n. 20249/2017 (regolamento Mercati) «La Consob provvede alla istituzione di prassi di mercato ammesse nei modi e nei tempi previsti dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo conto dei criteri ivi indicati»;
Considerato che l'art. 13, paragrafo 3, MAR, prevede che «Prima di istituire una prassi di mercato ammessa ai sensi del paragrafo 2, l'autorita' competente notifica all'ESMA ed alle altre autorita' competenti la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e fornisce i particolari della valutazione svolta conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2. La notifica e' trasmessa almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore della prassi di mercato ammessa»;
Considerato che in data 9 settembre 2016 ed in data 4 novembre 2016 la Consob ha notificato all'ESMA di volersi avvalere della facolta' di mantenere in vigore la Prassi n. 1 e di avere intenzione di rivederne le condizioni, consentendo all'ESMA di sospendere il procedimento per l'emanazione del prescritto parere, che la stessa Autorita' deve esprimere entro due mesi dalla notifica ricevuta;
Considerato che, per effetto dei sopravvenuti mutamenti del quadro giuridico di riferimento, e' opportuno modificare la Prassi n. 1, precedentemente ammessa con la delibera n. 16839 del 19 marzo 2009;
Valutate le osservazioni pervenute alla Consob, in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 21 settembre 2018 dalle associazioni di categoria e dagli altri partecipanti al mercato, come rappresentate nella relazione illustrativa dell'8 aprile 2019;
Considerato che in data 18 aprile 2019 la Consob ha notificato all'ESMA, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3, MAR, il testo della Prassi n. 1 pubblicato ad esito della consultazione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 13, paragrafo 4, MAR;
Considerato che, a seguito di interlocuzioni con l'ESMA e le altre autorita' competenti nel corso del processo di rilascio del prescritto parere, si e' reso necessario apportare alcune modifiche al testo della Prassi n. 1 pubblicato ad esito della consultazione;
Considerato che in data 22 novembre 2019 la Consob ha notificato all'ESMA, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3, MAR, un testo rivisto della Prassi n. 1, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 13, paragrafo 4, MAR;
Considerato che in data 22 gennaio 2020 l'ESMA ha approvato il parere di cui all'art. 13, paragrafo 4, MAR, nel quale e' indicato che la Prassi n. 1, nel testo notificato in data 22 novembre 2019, e' compatibile con i criteri di cui all'art. 13, paragrafo 2, MAR, e con il regolamento delegato (UE) n. 908/2016 della Commissione del 26 febbraio 2016;
Considerato che il testo in inglese della Prassi n. 1 oggetto del parere dell'ESMA e' stato pubblicato in data 31 gennaio 2020 sul sito internet dell'ESMA ed in data 3 febbraio 2020 sul sito internet della Consob;
Considerato che e' opportuno consentire ai soggetti interessati l'eventuale adeguamento dei contratti di liquidita' in corso alle nuove previsioni entro un congruo periodo di tempo;

Delibera:

Art. 1

Ammissione della Prassi n. 1

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014, la prassi di mercato ammessa relativa all'attivita' di sostegno della liquidita' del mercato («Prassi n. 1»), indicata nell'accluso documento, redatto secondo il formato previsto dall'Allegato al regolamento delegato (UE) n. 908/2016 della Commissione del 26 febbraio 2016, che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. E' disposta la cessazione della prassi di mercato relativa all'attivita' di sostegno della liquidita' del mercato precedentemente ammessa con la delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.
 
Allegato

Prassi di mercato inerente all'attivita' di sostegno
della liquidita' del mercato (Prassi n. 1)
Definizioni
1. Ai fini della presente prassi si intendono per:
a) strumenti finanziari: le azioni o le quote/azioni di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) italiani su richiesta o autorizzazione dell'emittente; gli strumenti finanziari azionari si distinguono in liquidi, se rispettano le condizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 567/2017 della Commissione, ed illiquidi, in caso contrario;
b) emittente (beneficiario della prassi): l'emittente azioni od i soggetti in rapporto di controllo con tale emittente autorizzati dall'emittente a sottoscrivere il contratto; nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, l'Oicr medesimo, sebbene gli obblighi derivanti dall'attivita' siano espletati dal gestore;
c) intermediario: l'intermediario abilitato ai servizi ed alle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 58/1998 (Tuf) che sottoscrive il contratto;
d) contratto: il contratto di sostegno della liquidita' tra l'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche il gestore, e l'intermediario, relativo agli strumenti finanziari;
e) attivita' svolta con rischio per l'emittente: l'attivita' di sostegno della liquidita' posta in essere dall'intermediario su incarico dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, qualora i risultati economici derivanti dall'attivita' di negoziazione svolta in esecuzione del contratto ricadano su questi ultimi;
f) attivita' svolta con rischio per l'intermediario: l'attivita' di sostegno della liquidita' posta in essere dall'intermediario su incarico dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, qualora i risultati economici derivanti dall'attivita' di negoziazione svolta in esecuzione del contratto ricadano sull'intermediario;
g) mercato: mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (MTF) italiano sul quale viene posta in essere l'attivita'.
Il contratto
2. La prassi consente ad un emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche al gestore, di concludere un contratto con un intermediario al fine di sostenere sul mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidita' degli strumenti finanziari cosi' da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.
3. L'intermediario deve essere membro dei mercati in cui e' svolta l'attivita' e deve inserire direttamente le proposte di negoziazione nel mercato.
4. Il rapporto tra l'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche il gestore, e l'intermediario e' formalizzato nel contratto, che e' stipulato in forma scritta. Puo' essere stipulato soltanto un contratto per ciascuno strumento finanziario.
5. Il contratto puo' prevedere che l'attivita' sia svolta con rischio per l'emittente o con rischio per l'intermediario. In ambedue i casi gli strumenti finanziari e/o la liquidita' utilizzati ai fini della prassi devono sottostare ai limiti di cui al paragrafo 7 e possono essere di proprieta' dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, ovvero dell'intermediario.
6. L'intermediario deve mantenere separata registrazione di tutte le informazioni attinenti agli ordini conferiti o immessi sul mercato, alle relative operazioni concluse ed alle movimentazioni di liquidita' poste in essere nell'ambito dell'attivita' svolta sia nel caso in cui l'attivita' e' svolta con rischio per l'emittente sia nel caso in cui e' svolta con rischio per l'intermediario. A tal fine l'intermediario intesta all'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche al gestore, o a se' stesso uno specifico conto di deposito titoli ed un collegato conto corrente che includono la denominazione dell'emittente e la dicitura «contratto di liquidita'». Le registrazioni sono conservate per almeno cinque anni.
6-bis. L'intermediario deve disporre di risorse per le attivita' di compliance e di auditing necessarie per monitorare ed assicurare in qualsiasi momento la conformita' del proprio comportamento alle condizioni fissate per la prassi di mercato ammessa.
7. Il contratto deve stabilire limiti massimi alle risorse (strumenti finanziari e/o liquidita') allocate per lo svolgimento dell'attivita' proporzionati e commisurati alla finalita' del contratto sia per le posizioni aperte in acquisto od in vendita, sia per quelle detenute all'inizio dell'attivita'.
Tali limiti devono essere:
a) per gli strumenti finanziari liquidi, non superiori al 200% della media del controvalore degli scambi nel mercato nei trenta giorni antecedenti l'avvio dell'attivita' ed, in ogni caso, non superiori ad euro 20 milioni;
b) per gli strumenti finanziari illiquidi, all'1% del valore degli strumenti finanziari emessi calcolato all'inizio del giorno di avvio dell'attivita' o al 500% della media indicata alla lettera a) ed, in ogni caso, non superiori ad euro 1 milione. Il limite dell'1% e' calcolato all'inizio del giorno in cui ha avvio l'attivita' ed aggiornato in occasione di ogni importante variazione degli strumenti finanziari emessi.
Qualora l'attivita' sia svolta in piu' mercati, tali limiti sono calcolati rispetto al mercato piu' liquido.
Qualora il periodo indicato alla lettera a) non sia applicabile, si applica un altro equivalente periodo precedente l'inizio dell'attivita'.
I limiti tengono conto delle posizioni non chiuse e delle risorse trasferite al termine dell'esecuzione di altri contratti, secondo quanto previsto dal paragrafo 9.
8. Le risorse allocate per lo svolgimento dell'attivita' devono essere utilizzate esclusivamente a tale scopo. Gli strumenti finanziari acquistati ovvero messi a disposizione dell'intermediario da parte dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, non possono essere utilizzati al fine di costituire partecipazioni durature. Il contante messo a disposizione dell'intermediario da parte dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, non puo' essere trasferito a questi ultimi se non al temine dell'attivita' previsto dal contratto. Gli strumenti finanziari acquistati o messi a disposizione dell'intermediario da parte dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, non possono essere destinati ad altre finalita' prima del temine dell'attivita' previsto dal contratto. Resta ferma l'applicazione dell'art. 132 del Tuf.
9. Gli strumenti finanziari acquistati (venduti) in esecuzione del contratto, e quindi non quelli che eventualmente costituiscono la posizione iniziale, devono essere venduti (acquistati) sul mercato entro il termine del contratto, salvo la possibilita' di chiusura delle medesime posizioni entro un periodo di tempo successivo al termine del contratto, ove tale possibilita' sia prevista nel medesimo contratto, rispettando le condizioni della presente prassi. Nel caso in cui l'attivita' sia posta in essere con strumenti finanziari o liquidita' messi a disposizione dell'intermediario da parte dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, il contratto puo' in alternativa prevedere il trasferimento degli stessi ad altro intermediario intestatario di un nuovo contratto di liquidita'. L'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche il gestore, che intende procedere di propria iniziativa alla risoluzione anticipata del contratto ne da' notizia all'intermediario con congruo anticipo, tenuto conto delle informazioni disponibili in merito alla dimensione delle posizioni aperte dallo stesso intermediario e della liquidita' del mercato.
Le condizioni di indipendenza dell'intermediario
10. L'intermediario decide le operazioni su strumenti finanziari in modo indipendente. L'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche il gestore, non deve fornire indicazioni specifiche sull'operativita', salvo per adempiere a quanto richiesto nel paragrafo 21. L'intermediario non deve essere in rapporto di controllo con l'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche con il gestore, e deve decidere le operazioni di compravendita indipendentemente da interessi, in relazione all'andamento delle quotazioni degli strumenti finanziari, dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, o dei soggetti in rapporto di controllo con questi ultimi.
11. L'intermediario deve essere organizzato in modo tale che le decisioni operative inerenti all'attivita' oggetto della prassi siano indipendenti dagli interessi connessi ai servizi ed alle attivita' di investimento svolti ed, in particolare, dagli ordini di negoziazione che l'intermediario riceve dai clienti o che dispone per conto dei clienti (compresi gli eventuali ordini di negoziazione che l'intermediario riceve dall'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche dal gestore, al di fuori dei rapporti disciplinati dalla presente prassi) o per i conti propri o nell'ambito dell'attivita' di specialist, e viceversa.
12. L'attivita' di sostegno della liquidita' puo' essere svolta in modo non separato dalle attivita' indicate nel paragrafo 21 (programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformita' alle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) n. 1052/2016 o da eventuali altre prassi di mercato ammesse) poste in essere dallo stesso intermediario sugli strumenti finanziari presso il mercato. Resta fermo quanto previsto nel paragrafo 6 in merito alla registrazione separata delle informazioni ivi indicate.
13. L'unita' operativa dell'intermediario incaricata di decidere l'operativita' non deve ricevere dall'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche dal gestore, alcuna informazione privilegiata.
14. Le modalita' di remunerazione dell'intermediario devono essere coerenti con la finalita' dell'attivita', non devono alterare l'effettiva esposizione al rischio di ciascuna parte come definita nel contratto e non devono incentivare l'intermediario ad influenzare i prezzi o gli scambi. A titolo di esempio, non esaustivo, non risultano coerenti con le citate finalita': la mancanza di un tetto relativo al controvalore massimo per le commissioni riferite a ciascuna operazione ed all'intera attivita' e la dipendenza della componente variabile della remunerazione da indicatori relativi alle variazioni di prezzo. La componente fissa della remunerazione deve essere prevalente sull'eventuale componente variabile, che non puo' essere superiore al 15% di quella totale.
Le condizioni operative
15. Sostenere la liquidita' comporta l'inserimento nel mercato di proposte di negoziazione con la continuita' ritenuta necessaria cosi' da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni e da evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.
16. In condizioni ordinarie, l'intermediario inserisce le proposte di negoziazione in ambedue i lati del mercato, non necessariamente ai prezzi migliori ed in modo simmetrico. Tendenzialmente, nel corso del rapporto il numero di strumenti finanziari acquistati deve essere pari a quello degli strumenti finanziari venduti. Pertanto, l'intermediario deve chiudere le posizioni aperte non appena se ne presenti l'opportunita', ossia evitando di protrarre nel tempo le posizioni aperte, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di liquidita' del mercato e del confronto tra i prezzi correnti ed i prezzi di carico delle predette posizioni. Tutte le posizioni aperte su un mercato devono essere chiuse nel medesimo mercato. Eventuali incroci, con specifiche controparti, di proposte di negoziazione di segno opposto per quantitativi e/o prezzi predeterminati (c.d. pre-arranged trades) nonche' operazioni fuori del mercato (c.d. blocchi) non sono coperti dalla prassi, pertanto non concorrono ai fini della quantificazione delle posizioni aperte e ad essi non si applicano, tra l'altro, i limiti operativi e gli obblighi di trasparenza.
17. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite o modificate dal lato degli acquisti in fase di negoziazione continua non deve essere superiore al prezzo piu' elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente piu' elevata presente nel mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite o modificate.
17-bis. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite o modificate in fase di asta dal lato degli acquisti deve essere inferiore al prezzo teorico dell'asta. Se il prezzo teorico non si e' ancora formato, il prezzo delle proposte inserite o modificate in fase di asta segue la condizione indicata nel paragrafo 17, eventualmente riferita alle operazioni concluse nella seduta di negoziazione precedente. In ogni caso le proposte di negoziazione sono inserite, modificate o cancellate in fase di asta a condizione che non influenzino il prezzo finale dell'asta e che gli altri partecipanti abbiano il tempo sufficiente per reagire.
18. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite o modificate dal lato delle vendite in fase di negoziazione continua non deve essere inferiore al prezzo piu' basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente piu' bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite o modificate.
18-bis. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite o modificate in fase di asta dal lato delle vendite deve essere superiore al prezzo teorico dell'asta. Se il prezzo teorico non si e' ancora formato, il prezzo delle proposte inserite o modificate in fase di asta segue la condizione indicata nel paragrafo 18, eventualmente riferita alle operazioni concluse nella seduta di negoziazione precedente. In ogni caso le proposte di negoziazione sono inserite, modificate o cancellate in fase di asta a condizione che non influenzino il prezzo finale dell'asta e che gli altri partecipanti abbiano il tempo sufficiente per reagire.
19. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 17, 17-bis, 18 e 18-bis, le proposte di negoziazione inserite nel mercato e le operazioni ivi concluse dallo stesso intermediario al di fuori dell'attivita' di sostegno della liquidita' sono valutate come «indipendenti» ove siano rispettate le condizioni di indipendenza indicate nei paragrafi 10, 11, 13 e 14. Non sono «indipendenti» le proposte inserite e/o le operazioni concluse dall'intermediario nell'ambito dell'eventuale svolgimento, in modo non separato, delle attivita' connesse ad eventuali incarichi ricevuti in occasione di programmi di acquisto di azioni proprie inclusi quelli effettuati in conformita' alle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) n. 1052/2016 o di altre prassi di mercato ammesse (paragrafo 21).
20. Per gli strumenti finanziari illiquidi, il numero di strumenti finanziari acquistati o venduti su un mercato in un giorno di negoziazione non deve essere superiore al 25% della media giornaliera di tali strumenti finanziari scambiati sul medesimo mercato nei venti giorni di negoziazione precedenti. Se, ad esempio, la media giornaliera di strumenti finanziari scambiati nel mercato e' di 100, in un giorno di negoziazione la somma degli strumenti finanziari acquistati e venduti dall'intermediario non deve essere superiore a 25. In deroga a tale limite, l'intermediario puo' comunque effettuare compravendite in un giorno fino ad un controvalore di euro 20.000 (c.d. hard threshold).
20-bis. Per gli strumenti finanziari liquidi la percentuale sopra indicata e' del 15%.
21. Nel caso in cui sia in corso un programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformita' alle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) n. 1052/2016 o da eventuali altre prassi di mercato ammesse, il numero di strumenti finanziari acquistati dall'intermediario da considerare ai fini dei limiti quantitativi indicati nei paragrafi 20 e 20-bis include quello degli strumenti finanziari acquistati dall'emittente nell'ambito dei predetti programmi di acquisto. A tal fine l'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche il gestore, conferisce le necessarie istruzioni all'intermediario prima dell'inizio delle negoziazioni sul mercato.
22. (... omissis ...).
23. L'intermediario, per gli effetti della presente prassi, non deve operare:
nel caso di IPO o di offerte sul mercato secondario, nei periodi in cui puo' avere luogo l'attivita' di stabilizzazione di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 e al regolamento delegato (UE) n. 1052/2016;
nel caso gli strumenti finanziari siano oggetto di offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, dalla data di annuncio dell'offerta al termine del periodo di adesione; e' consentito tuttavia all'intermediario aderire all'offerta mediante consegna dei titoli acquistati nel corso dell'attivita';
nel caso in cui lo strumento finanziario sia negoziato esclusivamente in fase di asta in base alle regole del mercato o di provvedimenti straordinari adottati dal gestore del mercato.
La trasparenza in merito al contratto ed all'operativita'
24. In occasione della conclusione del contratto l'emittente deve comunicare senza indugio al pubblico: l'avvenuta conclusione del contratto; i dati identificativi dell'intermediario; se l'attivita' e' svolta con rischio per l'Emittente o per l'intermediario; la modalita' di remunerazione dell'intermediario (fissa o in parte variabile); gli strumenti finanziari a cui si applica la prassi; se gli strumenti finanziari rientrano nella categoria degli strumenti finanziari liquidi ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 567/2017 della Commissione od in quella degli strumenti finanziari illiquidi (paragrafo 1, lettera a)); i mercati sui quali viene posta in essere l'attivita'; la data di inizio dell'attivita' di sostegno della liquidita'; la durata dell'attivita'; le situazioni o le condizioni che determinano l'interruzione temporanea, la sospensione o la cessazione dell'attivita'; il numero degli strumenti finanziari e/o l'ammontare di liquidita' da utilizzare ai fini della prassi, messi a disposizione da parte dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, o dell'intermediario; altre eventuali condizioni rilevanti del contratto.
25. Qualsiasi variazione delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 24 deve essere resa pubblica senza indugio.
26. L'intermediario informa l'emittente sulla situazione corrente dei conti di cui al paragrafo 6 con la opportuna periodicita' ma solo al di fuori degli orari di negoziazione degli strumenti finanziari. Nel caso in cui l'attivita' sia svolta con strumenti finanziari di proprieta' dell'emittente, o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, l'intermediario deve stabilire una procedura per l'immediata comunicazione a questi ultimi delle operazioni effettuate, affinche' possano adempiere agli obblighi di comunicazione al pubblico ed alla Consob previsti dalla disciplina.
27. Sia nel caso in cui l'attivita' e' svolta con rischio per l'emittente sia nel caso in cui l'attivita' e' svolta con rischio per l'intermediario, l'intermediario comunica all'emittente entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre il numero ed il controvalore degli strumenti finanziari sia acquistati sia venduti nel trimestre in ciascun mercato, specificando per ciascuna seduta di negoziazione: data; differenziale medio tra i prezzi delle migliori proposte di negoziazione in vendita e dei prezzi in acquisto (c.d. bid-ask spread), come calcolato dall'intermediario in base alle proprie modalita' operative; quantitativo di strumenti finanziari complessivamente acquistati e relativa percentuale rispetto al totale degli scambi sul mercato; quantitativo strumenti finanziari complessivamente venduti e relativa percentuale rispetto al totale degli scambi sul mercato; controvalore degli strumenti finanziari complessivamente acquistati; controvalore degli strumenti finanziari complessivamente venduti; prezzo minimo, prezzo massimo e prezzo medio dei contratti di acquisto; prezzo minimo, prezzo massimo e prezzo medio dei contratti di vendita; numero di operazioni eseguite; dimensione media delle operazioni eseguite; posizione complessiva in strumenti finanziari detenuta alla fine della seduta sul conto di deposito titoli indicato nel paragrafo 6.
Le informazioni sopra indicate sono trasmesse dall'intermediario utilizzando l'apposito modello disponibile nel sito Consob alla pagina http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/regolamento-abusi -di-mercato
L'emittente pubblica senza indugio le informazioni ricevute dall'intermediario indicando nell'oggetto «Comunicazione trimestrale sull'attivita' di sostegno della liquidita'».
27-bis. Quando l'attivita' cessa l'emittente deve comunicare senza indugio al pubblico: l'avvenuta cessazione dell'attivita'; i motivi o le cause della cessazione; le informazioni di cui al paragrafo 27 in relazione al periodo successivo all'ultima comunicazione trimestrale. Nel comunicato e' indicato nell'oggetto «Cessazione dell'attivita' di sostegno della liquidita'».
28. Le informazioni di cui ai paragrafi 24, 25, 27 e 27-bis sono trasmesse al pubblico con le modalita' previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.
Le comunicazioni alla Consob ed alla societa' di gestione del mercato
29. Il contratto deve essere trasmesso senza indugio, e comunque prima dell'inizio dell'attivita', alla Consob ed alla societa' di gestione del mercato, anche in occasione di qualsiasi variazione.
30. Contestualmente alla pubblicazione, l'emittente comunica alla Consob le informazioni di cui ai paragrafi 27 e 27-bis via Pec all'indirizzo consob@pec.consob.it specificando come destinatario «Divisione mercati» e indicando all'inizio dell'oggetto «Prassi di mercato: sostegno della liquidita'».
Motivo per il quale la prassi potrebbe configurare una manipolazione
del mercato

L'attivita' di sostegno della liquidita' potrebbe produrre indicazioni fuorvianti per i partecipanti al mercato. Essendo posta in essere dall'intermediario per conto dell'emittente, o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, l'attivita' potrebbe favorire gli interessi di questi ultimi, quali, in particolare, quello all'aumento dei prezzi degli strumenti finanziari.
La riduzione dei movimenti dei prezzi derivante dall'attivita' di sostegno della liquidita' potrebbe, inoltre, condurre a livelli artificiali di prezzo.
La prassi non beneficia dell'esenzione dai divieti di abuso di mercato di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 ed all'art. 1, paragrafo 3 della direttiva 2014/57/UE.
Elenco dei criteri presi in considerazione per l'ammissione della
prassi
a) Grado di trasparenza rispetto al mercato
Conclusione dell'autorita' competente e motivazione
In aggiunta alla eventuale applicazione degli obblighi previsti dalla disciplina vigente in tema di acquisto di azioni proprie, l'emittente assicura un'adeguata trasparenza, con le modalita' previste per la diffusione delle informazioni privilegiate, in merito agli elementi essenziali del contratto ed alle eventuali variazioni, come indicato nei paragrafi 24, 25, 26, 27-bis e 28.
L'emittente pubblica inoltre trimestralmente, con le medesime modalita', le informazioni ricevute dall'intermediario sull'operativita' svolta nel periodo, come indicato nel paragrafo 27.
Il contratto e le eventuali successive modifiche sono trasmessi alla Consob ed alla societa' di gestione del mercato senza indugio, come indicato nel paragrafo 29.
In aggiunta, l'emittente fornisce trimestralmente alla Consob informazioni di dettaglio sull'attivita' svolta, come indicato nel paragrafo 30. Rimane fermo che la Consob puo' richiedere informazioni all'intermediario ed all'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche al gestore, ai sensi della disciplina generale.
b) Livello delle garanzie del gioco delle forze di mercato e della
corretta interazione fra la domanda e l'offerta
Conclusione dell'autorita' competente e motivazione
La prassi non inibisce la regolare interazione fra la domanda e l'offerta. Le operazioni effettuate dall'intermediario ai sensi della prassi costituiscono infatti reazioni ad ordini che, rispetto ai quantitativi ed alle dimensioni del mercato, creano uno sbilanciamento tra la domanda e l'offerta.
Il contratto facilita l'interazione fra la domanda e l'offerta e puo' costituire un fattore chiave di tale interazione in quanto la sua finalita' e' proprio quella di sostenere la liquidita' di strumenti finanziari che altrimenti sarebbero meno liquidi, cosi' da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.
La circostanza che, come indicato nei paragrafi 1c), 3, 6, 6-bis, 10, 11, 12, 13 e 14, l'attivita' sia svolta da un intermediario indipendente soggetto alla vigilanza della Consob e che e' anche membro del mercato favorisce la regolarita' del gioco delle forze di mercato.
Inoltre, i limiti operativi indicati nei paragrafi 7, 16, 17, 17-bis, 18, 18-bis, 20, 20-bis, 21 e 23 e le modalita' di remunerazione dell'intermediario indicate nel paragrafo 14 riducono la possibilita' che l'attivita' incida sul processo di formazione dei prezzi e sulla corretta interazione tra domanda e offerta.
c) Impatto sulla liquidita' e sull'efficienza del mercato
Conclusione dell'autorita' competente e motivazione
La finalita' della prassi e' specificamente quella di migliorare la liquidita' e l'efficienza operativa ed informativa del mercato.
La trasparenza trimestrale dell'operativita' effettuata, indicata nel paragrafo 27, sui quantitativi negoziati, la frequenza delle operazioni, i prezzi dei contratti conclusi, il bid-ask spread ed il confronto di tali dati con altri pubblicamente disponibili sullo strumento finanziario o su strumenti finanziari comparabili consentono, inoltre, ai partecipanti al mercato di individuare se eventuali movimenti dei prezzi causati dall'attivita' di sostegno della liquidita' non siano coerenti con i fondamentali.
d) Meccanismo di negoziazione del mercato interessato e possibilita'
dei partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo ed
adeguato alla nuova situazione creata dalla prassi stessa
Conclusione dell'autorita' competente e motivazione
Nello svolgere l'attivita' di sostegno della liquidita', l'intermediario deve operare sul mercato in conformita' alle modalita' ed agli orari di negoziazione ivi previsti. Non sono ammesse operazioni fuori mercato.
La possibilita' che l'attivita' incida sul processo di formazione dei prezzi e' ridotta dai limiti operativi indicati nei paragrafi 7, 16, 17, 17-bis, 18, 18-bis, 20, 20-bis, 21 e 23 e dalle modalita' di remunerazione dell'intermediario indicate nel paragrafo 14.
Grazie alla liquidita' che offre ai partecipanti al mercato, l'attivita' favorisce la valutazione degli strumenti finanziari ed il corretto funzionamento del mercato.
La modalita' di pubblicazione delle informazioni indicata nel paragrafo 28, analoga a quella prevista per le informazioni privilegiate, consente ai partecipanti al mercato di essere tempestivamente e simmetricamente a conoscenza delle informazioni necessarie per una corretta valutazione degli strumenti finanziari.
I limiti previsti per l'operativita' in sede di asta o mentre e' in corso un programma di acquisto di azioni proprie, indicati nei paragrafi 17, 17-bis, 18, 18-bis e 21, e le condizioni che sospendono temporaneamente l'esecuzione dell'attivita', indicati nel paragrafo 23 (in caso di acquisto di IPO, offerte pubbliche, aumenti di capitale, ecc.), riducono il rischio che l'attivita' alteri in tali periodi la corretta percezione da parte del pubblico dei movimenti di prezzi e quantitativi scambiati.
e) Rischi per l'integrita' dei mercati direttamente o indirettamente
connessi, regolamentati o no, nei quali e' negoziato lo stesso
strumento finanziario in tutta l'Unione
Conclusione dell'autorita' competente e motivazione
La prassi prevede diversi meccanismi finalizzati a proteggere l'integrita' del mercato. Questi meccanismi riguardano misure sull'indipendenza delle decisioni operative e sulla riduzione dei conflitti di interessi nonche' condizioni volte ad evitare indesiderati effetti sui prezzi delle operazioni concluse in esecuzione della prassi.
L'operativita' posta in essere dall'intermediario e', inoltre, oggetto di comunicazione periodica alla Consob e le risorse allocate per l'esecuzione dell'attivita' devono essere commisurate e proporzionate all'obiettivo di sostenere la liquidita'.
Il contratto stabilisce l'indipendenza dell'intermediario dall'emittente, o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche dal gestore, il quale non deve fornire all'intermediario alcuna indicazione finalizzata a guidare gli interventi in acquisto o in vendita degli strumenti finanziari. Le decisioni operative dell'intermediario devono essere indipendenti da interessi, in relazione all'andamento delle quotazioni degli strumenti finanziari, dell'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche del gestore, o dei soggetti in rapporto di controllo con questi ultimi. L'intermediario non deve appartenere allo stesso gruppo di cui fa parte l'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche il gestore.
L'intermediario deve essere organizzato in modo tale che le decisioni operative, inerenti all'attivita' oggetto della prassi, siano indipendenti dagli interessi connessi ai servizi ed alle attivita' di investimento svolti ed, in particolare, dagli ordini di negoziazione che l'intermediario riceve dai clienti o che dispone per conto dei clienti (compresi gli eventuali ordini di negoziazione che l'intermediario riceve dall'emittente o, nel caso di Oicr italiani chiusi di tipo immobiliare, anche dal gestore, al di fuori dei rapporti disciplinati dalla prassi) o per i conti propri o nell'ambito dell'attivita' di specialist, e viceversa. Inoltre, le modalita' di remunerazione dell'intermediario devono rispettare il limite indicato nel paragrafo 14 e sono rese note alla Consob ed alla societa' di gestione del mercato.
f) Esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione
svolte da un'autorita' competente o da altra autorita' in
particolare se la prassi ha violato norme o regole intese a
prevenire abusi di mercato, o codici di condotta, sia sul mercato
interessato che sui mercati direttamente o indirettamente connessi
nell'Unione
Conclusione dell'autorita' competente e motivazione
Nell'esperienza della Consob non risultano (ipotesi di) violazioni della normativa in materia di abusi di mercato connesse all'attivita' di sostegno della liquidita' attuata per il tramite di intermediari indipendenti.
Prassi simili a quella in esame sono state ammesse in altri Paesi UE.
g) Caratteristiche strutturali del mercato interessato, tra l'altro
il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di
strumenti finanziari negoziati ed il tipo di partecipanti al
mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato
dell'investitore al dettaglio
Conclusione dell'autorita' competente e motivazione
La prassi in esame riguarda strumenti finanziari negoziati a pronti su mercati nei quali la presenza di investitori al dettaglio puo' essere molto significativa. Tale circostanza non costituisce un rischio in quanto la prassi consente agli investitori al dettaglio di trovare controparti interessate ad acquistare e vendere strumenti finanziari. Pertanto, la prassi favorisce gli investitori al dettaglio.
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet della Consob. Essa entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2020

Il Presidente: Savona