Gazzetta n. 101 del 17 aprile 2020 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 7 aprile 2020
Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti in materia di trasparenza societaria. (Delibera n. 21320).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, con il quale e' stato emanato il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche "TUF")»;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo del codice civile;
Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013;
Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche, recante il «Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio»;
Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «regolamento emittenti»);
Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1) del TUF, definisce le PMI quali «(...) le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi (...)»;
Considerato che, nel caso in cui l'emittente sia una PMI, la soglia prevista dall'art. 120, comma 2 del TUF, per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, e' pari al cinque per cento;
Considerato che, per effetto del venir meno della qualifica di PMI in capo all'emittente, talune partecipazioni non precedentemente comunicate potrebbero trovarsi in una posizione di rilevanza in quanto comprese tra il tre per cento ed il cinque per cento;
Considerato che e' opportuno introdurre un obbligo di comunicazione delle anzidette partecipazioni al fine di garantire la piena trasparenza informativa per il mercato e per l'autorita' di vigilanza, in ordine agli assetti proprietari delle societa' quotate italiane;
Considerato che il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto all'art. 120 del TUF, il nuovo comma 4-bis, ai sensi del quale, in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del dieci per cento, venti per cento e venticinque per cento del relativo capitale, il soggetto che effettua la comunicazione della partecipazione rilevante ai sensi del medesimo articolo e' tenuto a dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi (di seguito «dichiarazione delle intenzioni»);
Considerato che la disposizione da ultimo citata attribuisce alla Consob il potere di individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non e' dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della societa' di cui sono state acquistate le azioni;
Considerato che e' opportuno esercitare la predetta delega regolamentare al fine di esentare dall'obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni l'acquisto di partecipazioni, anche in strumenti finanziari, al ricorrere di specifiche circostanze, in presenza delle quali la normativa vigente prevede l'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto, ai sensi degli articoli 106 del TUF e 49 del regolamento emittenti, o di effettuare le comunicazioni previste in materia di assetti proprietari, ai sensi dell'art. 120 del TUF e della Parte III, Titolo III, Capo I del regolamento emittenti;
Considerato che la normativa italiana prevede che le societa' di gestione di OICVM e FIA non riservati ad investitori professionali possano investire in azioni di societa' quotate entro il limite del dieci per cento del capitale dell'emittente;
Considerato che e' opportuno prevedere, in un'ottica di proporzionalita' degli obblighi, l'esenzione dall'obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni per l'acquisto di partecipazioni, anche in strumenti finanziari, effettuato dai predetti gestori, nei casi di superamento delle soglie percentuali previste dall'art. 120, comma 4-bis del TUF;
Considerato che, al fine di garantire la parita' di trattamento tra soggetti che si trovano in identiche condizioni, e' opportuno estendere l'anzidetta esenzione anche ai FIA UE per i quali la normativa nazionale applicabile preveda un limite di investimento aggregato pari al dieci per cento del capitale e casi di sforamento di tale limite, equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana;
Considerato che e' opportuno procedere inoltre ad una revisione del predetto regolamento emittenti, con particolare riferimento alle disposizioni regolamentari in materia di pubblicazione dei patti parasociali;
Considerate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera del 12 giugno 2018, n. 20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del regolamento emittenti, pubblicato in data 27 giugno 2019, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1
Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti,
adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive
modificazioni.

1. Nella Parte I, all'art. 2-ter, comma 2 del regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modifiche:
A) le parole: «, quali risultanti dall'elenco di cui al comma 5», sono soppresse;
B) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La variazione della qualifica di PMI e' resa nota al pubblico con il comunicato diffuso a seguito dell'assemblea annuale di bilancio di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile.».
2. Nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, all'art. 19-quater, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Gli intermediari di cui al comma 2 provvedono, nei confronti degli investitori stabiliti in Italia, all'adempimento degli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dall'art. 51, commi 1, 2, 3, 4, limitatamente al richiamo all'art. 67 del regolamento (UE) n. 565/2017, e 5 e dall'art. 60, commi 1, 2 e 3, limitatamente al richiamo all'art. 59 del regolamento (UE) n. 565/2017 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018».
3. Nella Parte II, Titolo II, Capo I, sono apportate le seguenti modifiche:
A) all'art. 35, comma 1, lettera i), le parole: «dall'art. 1, comma 3 del Testo unico», sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 1, comma 2-ter, lettera a) del Testo unico», e le parole: «strumento finanziario o», sono soppresse;
B) all'art. 41, comma 1, lettera a), le parole: «dell'art. 66, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014», ed al comma 7, dopo le parole: «comunicate ai sensi», sono inserite le seguenti: «dell'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 o».
4. Nella Parte III, Titolo III, Capo I, sono apportate le seguenti modifiche:
A) all'art. 116-terdecies, comma 1:
1) la lettera b1) e' sostituita dalla seguente:
«b1) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari indicati nell'art. 1, commi 2 e 2-bis del Testo unico;»;
2) nella lettera d), le parole: "dall'art. 1, comma 3 del Testo unico", sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 1, comma 2-ter, lettera a) del Testo unico", e le parole: "strumento finanziario o", sono soppresse;
3) nella lettera d1):
a) le parole: "dall'art. 1, comma 3 del Testo unico", sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 1, comma 2-ter, lettera a) del Testo unico";
b) le parole: "strumento finanziario o", sono soppresse;
c) la parola: "diversi", e' sostituita dalla seguente: "diverso"»;
4) la lettera e), e' sostituita dalla seguente:
«e) "societa' di gestione": i gestori, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del Testo unico, che esercitano l'attivita' di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE e/o nella direttiva 2011/61/UE ed i soggetti extracomunitari che svolgono un'attivita' per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'UE, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE e/o della direttiva 2011/61/UE;»;
5) la lettera f), e' sostituita dalla seguente:
«f) "soggetti abilitati": i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera r) del Testo unico, autorizzati all'esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell'Allegato I, Sezione A del Testo unico, ed i soggetti extracomunitari che svolgono un'attivita' per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'UE, sarebbe necessaria la medesima autorizzazione, nonche' i gestori autorizzati a prestare il medesimo servizio ai sensi della direttiva 2009/65/UE e/o dalla direttiva 2011/61/UE;»;
6) nella lettera l) le parole: «secondo il calendario pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet», sono soppresse;
7) la lettera m), e' sostituita dalla seguente:
«m) "controparte centrale": uno dei soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, lettera w-quinquies) del Testo unico;»;
B) nella Sezione I:
1) all'art. 117, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Chiunque, al momento della perdita della qualifica di PMI della societa' partecipata, detenga una partecipazione superiore al tre per centro ed inferiore al cinque per cento, ne da' comunicazione alla Consob ed alla societa' partecipata, entro il termine previsto dall'art. 121, comma 3-bis.»;
2) all'art. 119-bis, comma 3, lettera c), le parole: «direttiva 2004/39/CE», sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2014/65/UE»;
3) all'art. 119-ter:
a) al comma 1, le parole: «potenziali, o una posizione lunga complessiva», sono sostituite dalle seguenti: «in strumenti finanziari», e le parole: «anche potenziali», sono sostituite dalle seguenti: «incluse le partecipazioni in strumenti finanziari»;
b) al comma 2, le parole: «potenziali, o una posizione lunga complessiva», sono sostituite dalle seguenti: «in strumenti finanziari»;
c) al comma 3, le parole: «potenziali, o una posizione lunga complessiva», sono sostituite dalle seguenti: «in strumenti finanziari»;
4) all'art. 120, il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. La comunicazione non e' dovuta se le medesime informazioni sono rese pubbliche con l'estratto previsto all'art. 122 del Testo unico pubblicato nei termini previsti dall'art. 121, comma 1, e con le modalita' previste dagli articoli 129 e 130, comma 3.»;
5) all'art. 121, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Nei casi previsti dall'art. 117, comma 2-bis, la comunicazione indica la partecipazione detenuta alla data del comunicato diffuso dall'emittente ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2, secondo periodo, ed e' effettuata, con le modalita' indicate dal comma 2, entro quindici giorni di negoziazione decorrenti dalla suddetta data.»;
6) alla fine della Sezione, dopo l'art. 122-bis, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 122-ter (Modalita' di adempimento dell'obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni ed esenzioni). - 1. L'obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 120, comma 4-bis del Testo unico, al superamento delle soglie ivi indicate, non sussiste:
a) nei casi indicati dall'art. 49, comma 1, lettere a), limitatamente all'ipotesi in cui un socio dispone da solo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'emittente quotato, c), d) ed h);
b) quando l'acquisto della partecipazione e' anche idoneo a determinare l'obbligo di offerta ai sensi dell'art. 106, commi 1 o 1-bis del Testo unico, e ricorre una delle esenzioni previste dall'art. 49, comma 1, lettere b) o g);
c) nei casi indicati dall'art. 119-bis, commi 3, lettere a), b) e c-ter), 5 e 6;
d) fermo quanto previsto dall'ultima parte dell'art. 49, comma 1, lettera d-bis), se il raggiungimento od il superamento delle soglie e' determinato da modifiche del capitale sociale e/o del numero dei diritti di voto, sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente ai sensi dell'art. 85-bis;
e) per le societa' di gestione che acquistano partecipazioni, anche in forma aggregata, in emittenti quotati nell'ambito delle attivita' di gestione di cui all'art. 116-terdecies, comma 1, lettera e), esercitata secondo le condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE, o per i soggetti extra-UE che svolgono un'attivita' per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'UE, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE, nonche' per i FIA italiani non riservati ad investitori professionali e per i FIA UE la cui normativa nazionale applicabile preveda limiti all'investimento e condizioni equivalenti a quelli disposti dalla normativa italiana con riferimento ai FIA non riservati ad investitori professionali;
f) se l'acquisto della partecipazione determina l'obbligo od e' effettuato nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto o scambio comunicata al mercato.
2. La dichiarazione e' effettuata entro i termini previsti dall'art. 121, mediante l'utilizzo del modello previsto nell'Allegato 4 in un formato elettronico ricercabile. Si applica l'art. 122.
3. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della lettera c), la sussistenza di una causa di esenzione e' indicata nel modello previsto nell'Allegato 4 per la comunicazione della partecipazione rilevante.».
5. Nella Parte III, Titolo III, Capo II, sono apportate le seguenti modifiche:
A) nella Sezione I, all'art. 127:
a) nel comma 2, lettera a), dopo le parole: «copia integrale del patto», sono inserite le seguenti: «, in un formato elettronico ricercabile,»;
b) il comma 3, e' abrogato;
B) all'art. 128:
1) al comma 1:
a) nella lettera a), dopo le parole: «mediante trasmissione di copia integrale», sono inserite le seguenti: «, in un formato elettronico ricercabile,», e le parole: «il patto modificato o l'accordo modificativo e' altresi' trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici;», sono soppresse;
b) la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
«c) la notizia del rinnovo e della cessazione del patto, anche alla scadenza, nonche' delle variazioni tali da rendere il patto non piu' soggetto agli obblighi di cui all'art. 122 del Testo unico.»;
2) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Copia dell'estratto e delle informazioni essenziali pubblicate ai sensi dell'art. 131, e' trasmesso alla Consob entro cinque giorni dalla pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione.»;
C) nella Sezione II, all'art. 130, comma 1, lettera e), le parole: «e la data del deposito», sono soppresse;
D) all'art. 131, comma 1, dopo le parole: «soggetti aderenti al patto,», sono inserite le seguenti: «entro cinque giorni dal loro perfezionamento».
6. Nella Parte III, Titolo VII, Capo II, Sezione II, sono apportate le seguenti modifiche:
A) all'art. 152-sexies, comma 1, lettera b.3), le parole: «dall'art. 1, comma 3 del Testo unico», sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 1, comma 2-ter, lettera a) del Testo unico»;
B) all'art. 152-septies, comma 3, lettera d), le parole: «direttiva 2004/39/CE», sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2014/65/UE».
 

Allegato 4

Modelli di comunicazione ex art. 120 del d.lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998
Indice:
I - PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Parte di provvedimento in formato grafico
II - MODELLI DI COMUNICAZIONE

Modello 120/A - Notifica della partecipazione rilevante in
azioni ex art. 117 del Regolamento n. 11971/99

Parte di provvedimento in formato grafico

Modalita' di compilazione del Modello 120/A

Parte di provvedimento in formato grafico

Modello 120/B - Notifica della partecipazione rilevante in
strumenti finanziari e/o della partecipazione aggregata
ex art. 119 del Regolamento n. 11971/99

Parte di provvedimento in formato grafico

Modalita' di compilazione del Modello 120/B

Parte di provvedimento in formato grafico

Modello 120/C - Notifica della detenzione di strumenti
finanziari partecipativi ex art. 122-bis del Regolamento
n. 11971/99

Parte di provvedimento in formato grafico

Modello 120/D - Dichiarazione delle intenzioni ex art. 122-ter
del Regolamento n. 11971/99

Parte di provvedimento in formato grafico

Modello TR-2 - Notifica da parte dei market maker ai sensi
dell'art. 119-bis, comma 3, lettera c) del Regolamento
n. 11971/99

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche all'Allegato 4 del regolamento di attuazione del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina
degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971
e successive modificazioni.

1. L'Allegato 4 del regolamento emittenti, e' sostituito dal nuovo Allegato 4, recante i «Modelli di comunicazione ex art. 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998», accluso alla presente delibera.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. La presente delibera e' pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2020

Il Presidente: Savona