Gazzetta n. 101 del 17 aprile 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 7 aprile 2020 |
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, sede di Roma, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. |
|
|
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuita' amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012; Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto del 31 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 22 giugno 2016, con il quale al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - sede di Roma, ubicato in Roma, via Saredo n. 52, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo; Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 aprile 2020; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 marzo 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.
Decreta:
Art. 1
Il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - sede di Roma, ubicato in Roma, via Saredo n. 52, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. |
| Allegato =============================================================== | Denominazione della prova | Norma / metodo | +============================+================================+ | |reg CEE 2568/1991 allegato II + | |acidita' |reg UE 1227/2016 allegato I | +----------------------------+--------------------------------+ |numero di perossidi ( (>1<50|reg CEE 2568/1991 allegato III +| |meq ossigeno attivo/Kg) ) |reg UE 1784/2016 allegato III | +----------------------------+--------------------------------+ |
| Art. 2
L'autorizzazione ha validita' fino all'8 marzo 2024, data di scadenza dell'accreditamento. |
| Art. 3
L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - sede di Roma perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato. |
| Art. 4
1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato. 2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2020
Il dirigente: Polizzi |
|
|
|