Gazzetta n. 102 del 18 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 marzo 2020
Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto in particolare, l'art. 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo sopra citato, il quale impone agli enti del Terzo settore, fatte salve le specifiche disposizioni di cui ai commi 3 e 4, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie, salva la facolta' per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa;
Visto altresi' il comma 3 del medesimo art. 13, che prevede che il bilancio di cui ai sopra menzionati commi 1 e 2 deve essere redatto in conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Richiamato l'art. 3, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 117/2017, il quale prevede che per quanto non previsto dal Codice del Terzo settore, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione;
Ritenuto, in coerenza con la disposizione citata al capoverso precedente, di dover applicare, nel rispetto del criterio di compatibilita', ai bilanci degli enti del Terzo settore, le norme contenute negli articoli 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale del Terzo settore reso nella seduta del 23 gennaio 2020;

Decreta:

Art. 1

Modelli di bilancio degli enti del Terzo settore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono adottati, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte degli enti del Terzo settore, i modelli di stato patrimoniale (Mod. A), rendiconto gestionale (Mod. B) e relazione di missione (Mod. C), di cui al citato art. 13, comma 1, nonche' il modello di rendiconto per cassa (Mod. D), di cui all'art. 13, comma 2, contenuti nell'allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
 
Allegato 1

Introduzione

L'art. 13, «Scritture contabili e bilancio», del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni indica il contenuto minimo del bilancio che gli Enti del terzo settore (ETS) che non esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono tenuti a redigere, disponendo che il bilancio «deve essere redatto in conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore».
In particolare, ai sensi dei commi 1 e 2, gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro devono redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.
La norma sottende l'utilizzo del principio di competenza economica per la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro, mentre consente l'utilizzo del principio di cassa per gli enti con dimensione economica inferiore a tale soglia.
La relazione di missione illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall'altro lato, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie, cumulando informazioni che il codice civile colloca per le societa' di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Ai fini dell'individuazione degli enti che rientrano nell'obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o nella facolta' di redazione del bilancio secondo il principio di cassa, si dovra' tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente. Per quanto concerne i bilanci redatti secondo il principio di cassa occorre escludere le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell'ente e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie.
Occorre anche tenere in considerazione che:
il comma 6 del medesimo art. 13 del codice del Terzo settore prevede che «l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attivita' di cui all'art. 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio»;
il comma 6 dell'art. 87 richiede che «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'art. 13, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 48, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 86».
La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017 e' conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale degli enti del Terzo settore. L'ente da' atto nella relazione di missione dei principi e criteri di redazione adottati. La redazione del rendiconto per cassa e' ispirata ai principi e ai criteri sopra richiamati, in quanto applicabili.
Gli schemi di cui al presente documento devono essere considerati come schemi «fissi». Gli enti destinatari degli schemi possono, tuttavia, ulteriormente suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio. Possono, altresi', raggruppare le citate voci quando il raggruppamento e' irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo contesto, gli enti che presentano voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi possono eliminare dette voci. Possono, in ultimo, aggiungere, laddove questo favorisce la chiarezza del bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto. Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione, al punto 3.
Il soggetto incaricato, in conformita' all'art. 31 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, della revisione legale dei conti esprime con apposita relazione, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010, un giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio. La relazione del revisore legale ex art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010 comprende anche il giudizio di coerenza con il bilancio, ai sensi della lettera e), comma 2, della parte della relazione di missione che illustra l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie, nonche' il giudizio di conformita' della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi anch'essa prevista dalla lettera e), comma 2, art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010.
Ai fini di una piu' agevole lettura della modulistica, il presente documento contiene nella parte finale un glossario esplicativo delle poste del bilancio.

MOD. A

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema.
Attivo:
A) quote associative o apporti ancora dovuti;
B) immobilizzazioni:
I - immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti;
Totale.
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso altri enti del Terzo settore;
d) verso altri;
3) altri titoli;
Totale.
Totale immobilizzazioni.
C) attivo circolante:
I - rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso utenti e clienti;
2) verso associati e fondatori;
3) verso enti pubblici;
4) verso soggetti privati per contributi;
5) verso enti della stessa rete associativa;
6) verso altri enti del Terzo settore;
7) verso imprese controllate;
8) verso imprese collegate;
9) crediti tributari;
10) da 5 per mille;
11) imposte anticipate;
12) verso altri.
Totale.
III - attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli;
Totale.
IV - disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;
Totale.
Totale attivo circolante.
D) ratei e risconti attivi.
Passivo:
A) patrimonio netto:
I - fondo di dotazione dell'ente;
II - patrimonio vincolato:
1) riserve statutarie;
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;
3) riserve vincolate destinate da terzi;
III - patrimonio libero:
1) riserve di utili o avanzi di gestione;
2) altre riserve;
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.
Totale.
B) fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) debiti verso banche;
2) debiti verso altri finanziatori;
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti verso imprese controllate e collegate;
9) debiti tributari;
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;
12) altri debiti;
Totale.
E) ratei e risconti passivi.
MOD. B

RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformita' al seguente schema

Parte di provvedimento in formato grafico

_____

MOD. C

RELAZIONE DI MISSIONE

La relazione di missione deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti:
1) le informazioni generali sull'ente, la missione perseguita e le attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 richiamate nello statuto, l'indicazione della sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore in cui l'ente e' iscritto e del regime fiscale applicato, nonche' le sedi e le attivita' svolte;
2) i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attivita' svolte nei loro confronti; informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente;
3) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale;
4) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali contributi ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
5) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonche' le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale;
8) le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilita' di utilizzazione, con indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonche' della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
9) una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalita' specifiche;
10) una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate;
11) un'analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entita' o incidenza eccezionali;
12) una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute;
13) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonche' il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale;
14) l'importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonche' al soggetto incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente con riferimento alle singole categorie sopra indicate;
15) un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
16) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'ente;
17) la proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all'utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;
18) l'illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione. L'analisi e' coerente con l'entita' e la complessita' dell'attivita' svolta e puo' contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non finanziari, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la comprensione dell'attivita', un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte;
19) l'evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari;
20) l'indicazione delle modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie, con specifico riferimento alle attivita' di interesse generale;
21) informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attivita' diverse forniscono al perseguimento della missione dell'ente e l'indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse;
22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto gestionale, da cui si evincano:
i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;
le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attivita' statutaria e il loro costo effettivo di acquisto; accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di cui agli alinea precedenti;
23) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalita' di verifica del rispetto del rapporto uno a otto, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia gia' stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell'ente;
24) una descrizione dell'attivita' di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto gestionale, nonche' il rendiconto specifico previsto dall'art. 87, comma 6 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'art. 79, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'ente puo' riportare ulteriori informazioni rispetto a quelle specificamente previste, quando queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali.
MOD. D

RENDICONTO PER CASSA
Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformita' al seguente schema

Parte di provvedimento in formato grafico

GLOSSARIO SULLE POSTE DEL BILANCIO
Stato patrimoniale
Quote associative o apporti ancora dovuti - importi esigibili da parte dell'ente nei confronti di associati o fondatori a fronte di quote associative o apporti dei soci fondatori.
Avviamento - attitudine dell'azienda eventualmente acquisita dall'ente a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtu' dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente.
Crediti - diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilita' liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.
Crediti (immobilizzazioni finanziarie) - crediti derivanti dalle attivita' di finanziamento e similari, indipendentemente dalla durata degli stessi.
Crediti da 5 per mille - importo assegnato a seguito della pubblicazione dell'elenco finale dei beneficiari, delle preferenze espresse e del valore del contributo del 5 per mille assegnati secondo quanto riportato nel sito dell'Agenzia delle entrate.
Crediti (attivo circolante) - crediti derivanti dallo svolgimento dell'attivita' non finanziaria, indipendentemente dalla durata degli stessi.
Fondo di dotazione dell'ente - fondo di cui l'ente del Terzo settore puo' disporre al momento della sua costituzione.
Patrimonio vincolato - patrimonio derivante da riserve statutarie vincolate nonche' da riserve vincolate per scelte operate dagli Organi istituzionali o da terzi donatori.
Patrimonio libero - patrimonio costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonche' da riserve libere di altro genere.
Avanzo/disavanzo d'esercizio - eccedenza dei proventi e ricavi rispetto agli oneri e costi dell'esercizio contabilizzati come tali secondo il principio della competenza economica.
Debiti - passivita' di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilita' liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.
Debiti per erogazioni liberali condizionate - debiti contratti a fronte di erogazioni liberali che possono essere considerate come acquisite in via definitiva dall'ente al verificarsi di un predeterminato fatto o al soddisfacimento di una specifica situazione. Ai fini dell'iscrizione del debito nella voce in oggetto, occorre che al non verificarsi della suddetta condizione sia prevista la restituzione dell'attivita' donata.
Annotazione prevista dall'art. 13, comma 6 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'ente deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attivita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Rendiconto previsto dall'art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'ente deve inserire un rendiconto specifico, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, anche le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'art. 79, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 87, comma 6 dello stesso.
Altri debiti - debiti che non rientrano nelle precedenti voci. Accolgono anche i debiti verso volontari per rimborsi spese, verso dipendenti e collaboratori per prestazioni lavorative. Rendiconto gestionale
Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attivita' di interesse generale - componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalita' non commerciali o commerciali.
Proventi da contratti con enti pubblici - proventi derivanti da accordi con enti di natura pubblica aventi carattere sinallagmatico, in cui sia previsto un corrispettivo a fronte di un servizio reso/di un bene fornito.
Contributi da enti pubblici - proventi derivanti da accordi, quali le convenzioni, non caratterizzate da un rapporto di sinallagmaticita'.
Proventi del 5 per mille - proventi derivanti dall'assegnazione a seguito della pubblicazione dell'elenco finale dei beneficiari, delle preferenze espresse e del valore del contributo del 5 per mille secondo quanto riportato nel sito dell'Agenzia delle entrate.
Erogazioni liberali - atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti:
a) l'arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l'atto;
b) lo spirito di liberalita' (inteso come atto di generosita' effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione).
Erogazioni liberali vincolate - liberalita' assoggettate, per volonta' del donatore, di un terzo esterno o dell'Organo amministrativo dell'ente, ad una serie di restrizioni e/o di vincoli che ne delimitano l'utilizzo, in modo temporaneo o permanente.
Erogazioni liberali condizionate - liberalita' aventi una condizione imposta dal donatore in cui e' indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa.
Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attivita' diverse - componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attivita' diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalita' non commerciali o commerciali.
Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attivita' di raccolta fondi - componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attivita' di raccolta fondi occasionali e non occasionali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attivita' finanziarie e patrimoniali - componenti negativi/positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attivita' non sia attivita' di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove si tratti invece di attivita' di interesse generale, i componenti di reddito sono imputabili nell'area A del rendiconto gestionale. Relazione di missione
Parti correlate - Per parti correlate si intende:
a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o il cui consenso e' necessario agli amministratori per assumere decisioni;
b) ogni amministratore dell'ente;
c) ogni societa' o ente che sia controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale societa' o ente). Per la nozione di controllo delle societa' si rinvia a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia a quanto detto al punto precedente;
d) ogni dipendente o volontario con responsabilita' strategiche;
e) ogni persona che e' legata ad una persona la quale e' parte correlata all'ente.
Costi e proventi figurativi - I costi e i proventi figurativi sono quei componenti economici di competenza dell'esercizio che non rilevano ai fini della tenuta della contabilita', pur originando egualmente dalla gestione dell'ente.
Un esempio di costi figurativi e' dato dall'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attivita' di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cosi' come un esempio di proventi figurativi e' riferibile alla traduzione in termini economici dell'apporto che i volontari forniscono attraverso lo svolgimento della propria attivita' personale, spontanea e gratuita.
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
Art. 3

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni da esso recate si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.
Roma, 5 marzo 2020

Il Ministro: Catalfo

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 610.