Gazzetta n. 104 del 21 aprile 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 8 aprile 2020 |
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo di Montepulciano». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'Unione europea all'epoca vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Vin Santo di Montepulciano» e il relativo documento unico riepilogativo; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOP; Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Toscana su istanza del Consorzio del vino Nobile di Montepulciano con sede in Montepulciano (Siena), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Vin Santo di Montepulciano», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10 e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 30 gennaio 2020; conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2020, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica; Vista la nota n. 0019480 del 3 aprile 2020 con la quale il Consorzio del vino Nobile di Montepulciano ha chiesto di prevedere un periodo per lo smaltimento delle etichette gia' detenute negli stabilimenti delle ditte interessate e conformi alle disposizioni di etichettatura del preesistente disciplinare della DOP «Vin Santo di Montepulciano», nel rispetto di determinate condizioni da inserire all'art. 7 del disciplinare consolidato con la modifica in questione, riportato in allegato al presente decreto; Vista altresi' la nota n. 0019481 del 3 aprile 2020 con la quale la Regione Toscana ha espresso il parere favorevole alla predetta richiesta del Consorzio del vino Nobile di Montepulciano; Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Vin Santo di Montepulciano» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche; Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vin Santo di Montepulciano», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2020. 2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vin Santo di Montepulciano», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto. |
| Allegato A Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo di Montepulciano». Art. 1. Denominazione e vini
1.1. La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. 1.2. La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» puo' essere integrata dalle specificazioni Riserva e Occhio di pernice. |
| Allegato B Comunicazione di modifica ordinaria che modifica il documento unico «Vin Santo di Montepulciano».
Descrizione e motivi della modifica approvata. Documento unico. Nome del prodotto: Vin Santo di Montepulciano. Tipo di indicazione geografica: DOP - denominazione di origine protetta. Categorie di prodotti vitivinicoli: 1. Vino. Descrizione dei vini. Vin Santo di Montepulciano: colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso; odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura; sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol. di cui almeno 2,00% vol. da svolgere; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l; acidita' volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro. Il Vin Santo di Montepulciano DOC, in tutte le tipologie, dovra' avere un titolo di alcol svolto minimo 12,00% vol. ======================================================= | Caratteristiche analitiche | | generali | +=================================+===================+ | Titolo alcolometrico totale | | | massimo (in % vol.): | | +---------------------------------+-------------------+ | Titolo alcolometrico effettivo | | | minimo (in % vol.): | | +---------------------------------+-------------------+ | |4,50 in grammi per | | |litro espresso in | | Acidita' totale minima: |acido tartarico | +---------------------------------+-------------------+ | Acidita' volatile massima (in | | | milliequivalenti per litro): |40 | +---------------------------------+-------------------+ | Tenore massimo di anidride | | |solforosa totale (in milligrammi | | | per litro): | | +---------------------------------+-------------------+
Vin Santo di Montepulciano Riserva: colore: dal giallo dorato all'ambrato piu' o meno intenso in relazione alla sua concentrazione zuccherina; odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura; sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol. di cui minimo 3,50% vol. da svolgere; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l; acidita' volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro. Il Vin Santo di Montepulciano DOC, in tutte le tipologie, dovra' avere un titolo di alcol svolto minimo 12,00% vol. ======================================================= | Caratteristiche analitiche | | generali | +=================================+===================+ | Titolo alcolometrico totale | | | massimo (in % vol.): | | +---------------------------------+-------------------+ | Titolo alcolometrico effettivo | | | minimo (in % vol.): | | +---------------------------------+-------------------+ | |4,50 in grammi per | | |litro espresso in | | Acidita' totale minima: |acido tartarico | +---------------------------------+-------------------+ | Acidita' volatile massima (in | | | milliequivalenti per litro): |40 | +---------------------------------+-------------------+ | Tenore massimo di anidride | | |solforosa totale (in milligrammi | | | per litro): | | +---------------------------------+-------------------+
Vin Santo di Montepulciano Occhio di pernice: colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'eta' e consistenza in relazione alla sua concentrazione zuccherina; odore: profumo intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature; sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol. di cui minimo 4,00% vol. da svolgere; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l; acidita' totale minimo: 4,5 g/l; acidita' volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro. Il Vin Santo di Montepulciano DOC, in tutte le tipologie, dovra' avere un titolo di alcol svolto minimo 12,00% vol. ======================================================= | Caratteristiche analitiche | | generali | +=================================+===================+ | Titolo alcolometrico totale | | | massimo (in % vol.): | | +---------------------------------+-------------------+ | Titolo alcolometrico effettivo | | | minimo (in % vol.): | | +---------------------------------+-------------------+ | |4,50 in grammi per | | |litro espresso in | | Acidita' totale minima: |acido tartarico | +---------------------------------+-------------------+ | Acidita' volatile massima (in | | | milliequivalenti per litro): |40 | +---------------------------------+-------------------+ | Tenore massimo di anidride | | |solforosa totale (in milligrammi | | | per litro): | | +---------------------------------+-------------------+
Pratiche di vinificazione. a. Pratiche enologiche specifiche. Vin Santo di Montepulciano. Pratica enologica specifica. Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso: le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei; e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. La fermentazione, conservazione ed il lungo invecchiamento (minimo tre anni per la tipologia base) avvengono in piccoli contenitori di legno all'interno di idonei locali (vinsantaia), in genere separati dal resto della cantina e spesso posti sottotetto per accentuare le escursioni termiche stagionali che influenzano il decorso stesso dell'evoluzione aromatica. b. Rese massime. Vin Santo di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano Riserva: 10,000 chilogrammi di uve per ettaro; Vin Santo di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano Riserva: 35 ettolitri per ettaro; Vin Santo di Montepulciano Occhio di pernice: 8,000 chilogrammi di uve per ettaro; Vin Santo di Montepulciano Occhio di pernice: 28 ettolitri per ettaro. Zona geografica delimitata. La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, Regione Toscana. E' esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana. Varieta' principale/i di uve da vino. Grechetto B. Malvasia bianca Lunga B. - Malvoisier. Sangiovese N. - Sangioveto. Trebbiano toscano B. - Procanico. Descrizione del legame/dei legami. «DOC "Vin Santo di Montepulciano"». Le radici della viticoltura e dell'enologia sono parte integrante del territorio, della cultura, della storia, dell'economia e delle tradizioni locali di Montepulciano. Alla produzione di uve da Vin Santo sono da sempre riservati i vigneti con le migliori esposizioni in modo da permettere una maturazione ottimale, alla quale fara' seguito una raccolta in selezione ed un appassimento prolungato delle uve. Il Vin Santo, pur rappresentando un vino di nicchia e commercialmente poco rilevante per le quantita' prodotte ed i costi di produzione elevati, e' tuttora un prodotto che consente di coniugare tradizione, cultura, prestigio enologico ed immagine del territorio di Montepulciano. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti). Vin Santo di Montepulciano - etichettatura. Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale. Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura. Descrizione della condizione: e' previsto l'inserimento dell'obbligo in etichetta del termine geografico piu' ampio «Toscana», in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Vin Santo di Montepulciano» al fine di informare i consumatori sulla precisa provenienza geografica dei vini. |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Vin Santo di Montepulciano» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2020
Il dirigente: Polizzi |
| Art. 2. Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» e le sue specificazioni «Riserva» e «Occhio di pernice» sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale. «Vin Santo di Montepulciano», «Vin Santo di Montepulciano» Riserva: Malvasia bianca, Grechetto bianco (localmente detto Pulcinculo), Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per un massimo del 30% idonei alla coltivazione nella Regione Toscana. Sono esclusi i vitigni aromatici. «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice: Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile) minimo 50%; altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%. 2.2. I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. |
| Art. 3. Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende: parte del territorio del Comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a Nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del Comune di Montepulciano - frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso Ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza. |
| Art. 4. Norme per la viticoltura
4.1. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il Vin Santo Occhio di pernice non deve superare 8 t/ha. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il Vin Santo di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano Riserva non deve superare 10 t/ha. 4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4.3. Per i nuovi impianti ed i reimpianti le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vin Santo di Montepulciano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 4.4. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente i terreni collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni siano ubicati ad una altitudine non superiore a 600 metri s.l.m. e non inferiore a 250 metri s.l.m. 4.5. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 4.6. I vigneti impiantati dopo l'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto 21 ottobre 1996 dovranno avere la densita' d'impianto di minimo 3.300 ceppi per ettaro. 4.7. E' vietata ogni pratica di forzatura. |
| Art. 5. Norme per la vinificazione
5.1. Le operazioni di vinificazione di conservazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all' art. 1, devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del Comune di Montepulciano. Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del vino Nobile di Montepulciano l'appassimento delle uve, la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che abbiano, almeno a far data dal 1° luglio 1980 le strutture di vinificazione in prossimita' del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m. 3.800 in linea d'aria e che abbiano almeno un vigneto dal quale proviene l'uva iscritto da almeno cinque anni, a fare data dal 21 ottobre 1996, allo schedario vitivinicolo. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate in Provincia di Siena. Tale obbligo e' previsto fin dal riconoscimento del vino a DOC Vin Santo di Montepulciano, avvenuto il 21 ottobre 1996 e, conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/09, e' finalizzato a preservare le condizioni ottimali di produzione e le specifiche conoscenze culturali che su questo particolare prodotto possono essere circoscritte all'ambito provinciale. 5.2. La resa massima dell'uva in vino finito alla fine del periodo di invecchiamento non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca. 5.3. Nella vinificazione dei vini a d.o.c. «Vin Santo di Montepulciano» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso: le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei; e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino deve raggiungere dopo l'appassimento almeno il 28% per il «Vin Santo di Montepulciano» d.o.c, e almeno il 33% per il «Vin Santo di Montepulciano» doc Riserva e Occhio di pernice; l'uva deve essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta per il «Vin Santo di Montepulciano»; del 1° gennaio dell'anno successivo per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva e «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice; la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti in legno di capacita' non superiore a 300 litri per il «Vin Santo di Montepulciano»; in caratelli di capacita' non superiore a 125 litri per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva; in caratelli di capacita' non superiore a litri 75 per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice; il periodo di invecchiamento minimo in legno dovra' essere di anni tre per il «Vin Santo di Montepulciano», anni cinque per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva, anni sei per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice. |
| Art. 6. Caratteristiche al consumo
6.1. I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche. «Vin Santo di Montepulciano»: colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso; odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura; sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol. di cui almeno 2,00% vol. da svolgere; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l; acidita' volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro; «Vin Santo di Montepulciano» Riserva: colore: dal giallo dorato all'ambrato piu' o meno intenso in relazione alla sua concentrazione zuccherina; odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura; sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol. di cui minimo 3,50% vol. da svolgere; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l; acidita' volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro; «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice: colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'eta' e consistenza in relazione alla sua concentrazione zuccherina; odore: profumo intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature; sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol. di cui minimo 4,00% vol. da svolgere; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l; acidita' totale minimo: 4,5 g/l; acidita' volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro. Il Vin Santo di Montepulciano DOC, in tutte le tipologie, dovra' avere un titolo di alcol svolto minimo 12,00% vol. |
| Art. 7. Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento
7.1. Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 2 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 7.2. E' obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico «Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «Vin Santo di Montepulciano» deve essere sempre scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata: Vin Santo di Montepulciano; denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC); Toscana. Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vin Santo di Montepulciano». Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vin Santo di Montepulciano», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonche' deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta «Vin Santo di Montepulciano». Nel caso in cui i termini che compongono il nome «Vin Santo di Montepulciano» abbiano altezze diverse, l'altezza del termine «Toscana» non deve essere superiore all'altezza del termine «Montepulciano». Tuttavia, l'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle etichette non riportanti il termine «Toscana», nel rispetto delle seguenti condizioni: le etichette in questione devono essere riferite alle sole produzioni derivanti dalle vendemmie 2017 e precedenti per il «Vin Santo di Montepulciano», dalla vendemmia 2015 e precedenti per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva e dalla vendemmia 2014 e precedenti per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice, nonche' essere detenute negli stabilimenti delle ditte interessate antecedentemente alla data del 30 giugno 2020; le relative partite di vino devono essere confezionate entro la data del 30 giugno 2022. 7.3. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo bordolese o similari di capacita' non superiore a 0,750 litri con l'uso esclusivo di tappo di sughero raso bocca. 7.4. Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. |
| Art. 8. Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica. 1. Fattori naturali rilevanti per il legame. Il comprensorio del Vin Santo di Montepulciano ricade interamente nel Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena. Ad eccezione della zona di fondovalle nella Valdichiana, esclusa dalla zona di produzione, tutto il territorio e' compreso nell'area collinare di produzione che passa da 250 a 600 metri di altitudine. Il substrato geologico e' piuttosto uniforme e nettamente caratterizzato rispetto ad altri comprensori viticoli vicini. E' costituito in larga misura da sedimenti marini pliocenici, dove predominano le sabbie soprattutto nelle zone a maggiore altitudine. Altri suoli, in particolare nei versanti che scendono verso la Valdichiana, si sviluppano su sedimenti continentali del Pleistocene antico. La litologia del territorio e' quindi caratterizzata da sabbie e argille marine, con presenza di conglomerati nella parte ad Est del territorio. Le sabbie sono caratteristiche di Montepulciano e in Toscana si ritrovano cosi' diffuse solo a San Gimignano, mentre sono pressoche' assenti sia a Montalcino che nel Chianti Classico. In sintesi, complessivamente si distinguono quattro tipologie di suolo: quelli evoluti sul pliocene marino sabbioso (serie pedologica cosiddetta Cusona, Strada e San Gimignano) o limo-argilloso (serie Quercia e Monte, quest'ultima poco produttiva ed a maturazione precoce) con disponibilita' idriche crescenti, e quelli su pleistocene da paleosuoli o suoli recenti (serie Poggio Golo, Nottola e Valiano, che favorisce una maggiore produttivita' delle piante). Per caratteristiche chimiche i suoli del Pliocene sabbioso presentano bassa capacita' di scambio cationico e conducibilita', con valori medi di calcare; sul pliocene limo-argilloso e argilloso si rilevano valori piu' elevati di calcare e di conducibilita'; i suoli evoluti su sedimenti del Pleistocene sono simili tra loro per capacita' di scambio cationico, in genere elevata, e si differenziano per il contenuto in calcare totale ed attivo, maggiore nei suoli recenti. Dal punto di vista meteorologico la zona e' caratterizzata da un clima mediterraneo. Le temperature piu' elevate si rilevano in luglio e agosto, mentre nel periodo seguente si registrano valori piu' bassi, che favoriscono l'evoluzione qualitativa aromatica e fenolica delle uve. L'indice Winkler e' mediamente pari a 1900°, con livelli inferiori alla maggiore altitudine dove si attesta a 1750°. Le piogge medie su base pluriennale, ricavate da stazioni meteorologiche distribuite all'interno del comprensorio, sono pari a 690 mm in gran parte del territorio, e solo nella zona Sud arrivano a circa 740 mm. La massima intensita' piovosa si registra in ottobre e novembre, mentre l'estate e' tendenzialmente asciutta. All'interno del territorio di produzione sono riservati alla produzione di uve da Vin Santo i vigneti con le migliori esposizioni dove l'incidenza di malattie fungine del grappolo e' inferiore, in modo da permettere una maturazione ottimale in pianta. 2. Fattori umani rilevanti per il legame. Le radici della viticoltura e dell'enologia sono parte integrante del territorio, della cultura, della storia, dell'economia e delle tradizioni locali di Montepulciano. Il vino prodotto in questo comprensorio riveste storicamente una connotazione nobiliare ed aristocratica, con le produzioni destinate non all'autoconsumo ma al commercio, come testimoniano tanti atti di vendita registrati dal 789 in poi. Con un documento del 1350 furono stabilite le prime clausole per il commercio e l'esportazione del vino di Montepulciano e nel corso dei secoli la viticoltura ha poi mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio. Nella «Statistica agraria della Val di Chiana» di Giuseppe Giulj (1830), nel capitolo relativo a «Delle specie di vino scelto e dei modi di fabbricarlo», e' riportato che: «a cinque specie si possono ridurre i vini scelti, che si fabbricano in una certa quantita' nella valle, e sono quelli neri, il vino Nobile di Monte Pulciano, e l'aleatico; fra quelli bianchi vi si contano il Moscadello, il vermut ed il Vin Santo». L'autore prosegue elencando i vitigni, le caratteristiche delle uve e del sistema di fermentazione e condizionamento. A giustificazione dell'importanza assegnata alla produzione enologica locale, e' da citare la storica presenza delle cantine nel sottosuolo dei palazzi signorili della Citta' di Montepulciano, cantine in parte tuttora utilizzate per l'invecchiamento del vino. Il Vin Santo di Montepulciano ha ottenuto la denominazione di origine controllata solo con decreto ministeriale 21 ottobre 1996, ma la sua produzione e' ben documentata e storicamente presente nelle aziende locali. Complessivamente l'incidenza dei fattori umani e' da riferirsi all'individuazione ed affinamento nel tempo dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono oggi parte integrante del disciplinare di produzione: base ampelografica dei vigneti: la Malvasia bianca lunga, il Trebbiano toscano ed il Grechetto bianco costituiscono la base ampelografica del Vino Santo di Montepulciano. Tali vitigni sono coltivati da lungo tempo a Montepulciano e molti sono in proposito i riferimenti storico-bibliografici, tra questi risultano fondamentali quelli di Villifranchi (1773) e Cinelli (1873). E' prevista anche una tipologia «Occhio di pernice», piu' rara e prodotta utilizzando anche uve a bacca nera, a base Sangiovese. le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura: le forme di allevamento tipiche, affermatesi nel tempo, sono tali da permettere una razionale disposizione delle piante sulla superficie, in modo da agevolare le operazioni colturali e contenere le rese entro i rigidi limiti produttivi previsti dal disciplinare. Sono rappresentate da controspalliere con sistemi di potatura corta (cordone speronato), lunga (capovolto) o mista (Guyot). La gestione in verde prevede cimature e sfogliature adeguate per favorire una maggiore insolazione dei grappoli e permettere di raccogliere uve perfettamente sane da destinare poi all'appassimento. I sesti d'impianto sono evoluti verso densita' medio-alte, con un minimo di 3.300 piante/ha. le pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono fondamentali e consolidate in zona per la produzione del Vin Santo. Le uve sono raccolte a piena maturita' e dopo accurata cernita vengono messe ad appassire in appositi locali coperti ampi e ventilati, denominati «appassitoi» e tradizionalmente presenti nelle strutture agricole della zona. I grappoli selezionati vengono fatti appassire distesi su sostegni orizzontali chiamati «graticci» oppure appesi su telai verticali in legno o metallo. La durata dell'appassimento puo' arrivare ad alcuni mesi (fino a marzo per la tipologia Occhio di pernice), in modo da portare le uve ad una concentrazione zuccherina di almeno il 28% per la tipologia base e del 33% per la «Riserva» e per l'«Occhio di pernice». La fermentazione, conservazione ed il lungo invecchiamento (minimo tre anni per la tipologia base) avvengono in piccoli contenitori di legno all'interno di idonei locali (vinsantaia), in genere separati dal resto della cantina e spesso posti sottotetto per accentuare le escursioni termiche stagionali che influenzano il decorso stesso dell'evoluzione aromatica. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. La DOC Vin Santo di Montepulciano e' riferita a tre tipologie di vino (base, Riserva e Occhio di pernice) che si differenziano per le pratiche di appassimento, per la durata dell'invecchiamento e per la tipologia produttiva dei vini. Dal punto di vista analitico e soprattutto organolettico il vino presenta caratteristiche peculiari della zona di produzione, come riportato all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione. In particolare i vini della tipologia base si presentano di colore giallo da dorato a ambrato intenso; evidenziano un profumo intenso, etereo, con caratteristiche di frutta matura; al gusto sono vellutati ed eleganti. La tipologia Occhio di pernice ha colore tra ambrato e topazio, con riflessi da rossastri a marrone. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). L'interazione tra i diversi fattori naturali ed umani ha permesso in primo luogo di conservare la connotazione viticola al territorio di Montepulciano, che nel tempo non ha subito l'urbanizzazione che ha caratterizzato diverse altre aree. Pur in presenza di diverse tipologie di suolo, la produttivita' e la qualita' dell'uva nelle diverse situazioni viene modulata attraverso opportuni interventi antropici di tecnica colturale e di gestione del suolo, che vanno dalle lavorazioni meccaniche nei suoli meno fertili fino all'inerbimento in quelli che imprimono maggiore produttivita'. Tali interventi, sulla base di esperienze pluriennali, vengono eseguiti in modo da ricondurre la qualita' delle uve vendemmiate a parametri uniformi ed idonei di maturazione e stato sanitario. L'orografia collinare e la scelta delle migliori esposizioni dei vigneti contribuiscono a determinare un mesoclima particolarmente favorevole alla maturazione ed al successivo fondamentale appassimento delle uve. Le piogge invernali e primaverili favoriscono il formarsi di una buona riserva idrica nei campi, mentre successivamente le scarse piogge estive (media di luglio inferiore a 30 mm) determinano in genere una moderata carenza di acqua, la quale favorisce la fase di maturazione a discapito dell'accrescimento vegetativo delle piante. L'elevata insolazione ed il livello termico raggiunto in luglio ed agosto favoriscono una regolare invaiatura dell'uva ed una predisposizione ottimale alla maturazione, mentre in settembre ed inizio ottobre l'elevata escursione termica tra giorno e notte, in particolare alle quote maggiori, favorisce la complessita' aromatica delle uve. La secolare storia del vino di Montepulciano dall'epoca etrusca ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti bibliografici e reperti archeologici, e' alla base del fattore umano di esperienze e coltura che nel tempo, in interazione con l'ambiente, hanno individuato, sviluppato e selezionato le pratiche piu' consone per la produzione del Vin Santo. Sulle origini del nome Vin Santo sono molte le ipotesi, del resto questo tipo di vino ha tradizioni storiche in diversi comprensori della Toscana oltre che in varie altre regioni italiane. Il nome potrebbe derivare dal lungo periodo di appassimento, dalla festa dei «Santi» a inizio novembre fino alla settimana «Santa» delle feste pasquali, mentre secondo alcune ipotesi deriverebbe dal vino passito portato dall'isola greca di Xantos a Firenze nel 1439, in occasione di un Concilio religioso. In ogni caso la produzione di vini da uve appassite nasce in epoca greco-romana e si e' tramandata nei secoli nella cultura contadina. Nel periodo rinascimentale si fanno piu' frequenti le menzioni e le notizie sul Vin Santo di Montepulciano, ma e' nell' '800 che si hanno diversi documenti relativi alla commercializzazione di questo vino. In particolare vengono citate le tenute Contucci, Mazzucchelli, Bracci, Tombesi, Giudarelli, ecc., alcune delle quali tuttora attive. Alla fine del XIX secolo e' sentita l'esigenza di istruire le maestranze per la gestione dei vigneti e delle cantine: nel 1882 viene istituita una Scuola pratica di agricoltura e tuttora al confine con il vicino Comune di Cortona e' attivo un Istituto tecnico agrario. Nel 1937 viene fondata una cantina sociale con l'intento di creare una struttura per la commercializzazione del vino prodotto anche dai piccoli coltivatori e nel 1965 nasce il Consorzio dei produttori del vino Nobile, che si occupa anche del Vin Santo, in quanto i produttori della zona spesso associano la produzione delle due tipologie di vino all'interno della stessa azienda. La storia piu' recente del Vin Santo di Montepulciano e' contraddistinta da un'evoluzione, in linea con i piu' moderni orientamenti produttivi, delle tecniche di gestione dei vigneti e della vinificazione. Le densita' d'impianto sono quindi andate ad aumentare, in modo da ridurre la produzione unitaria di uva per pianta, e le forme di allevamento e potatura sono state orientate verso sistemi che favoriscono l'ottimale sviluppo vegeto-produttivo e soprattutto un idoneo stato sanitario dell'uva. Allo stesso tempo, in cantina si sono ottimizzati i periodi di appassimento e la successiva lunga fermentazione e maturazione in legno, allo scopo di ottenere un vino di grande aromaticita', dotato di longevita' e stabilita' nel tempo, da consumare tradizionalmente nelle occasioni di festa o da offrire agli ospiti di riguardo. Il Vin Santo, pur rappresentando un vino di nicchia e commercialmente poco rilevante per le quantita' prodotte ed i costi di produzione particolarmente elevati, e' tuttora un prodotto che consente di coniugare tradizione, cultura, prestigio enologico ed immagine del territorio di Montepulciano. |
| Art. 9. Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e indirizzo dell'organismo di controllo: Valoritalia s.r.l. - societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane - via Piave n. 24 - 00187 Roma, tel.: +39 06 45437975 - fax: +39 06 45438908 - e-mail: info@valoritalia.it La societa' Valoritalia s.r.l - societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane - e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2018. |
| Allegato 1 Elenco vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOC Vin Santo di Montepulciano.
1. Abrusco N. 2. Albana B. 3. Albarola B. 4. Aleatico N. 5. Alicante Bouschet N. 6. Alicante N. 7. Ancellotta N. 8. Ansonica B. 9. Barbera N. 10. Barsaglina N. 11. Biancone B. 12. Bonamico N. 13. Bracciola Nera N. 14. Cabernet Franc N. 15. Cabernet Sauvignon N. 16. Calabrese N. 17. Caloria N. 18. Canaiolo Bianco B. 19. Canaiolo Nero N. 20. Canina Nera N. 21. Carignano N. 22. Carmenere N. 23. Cesanese D'Affile N. 24. Chardonnay B. 25. Ciliegiolo N. 26. Clairette B. 27. Colombana Nera. 28. Colorino N. 29. Durella B. 30. Fiano B. 31. Foglia Tonda N. 32. Gamay N. 33. Grechetto Bianco B. 34. Greco B. 35. Groppello di Santo Stefano N. 36. Groppello Gentile N. 37. Incrocio Bruni 54 B. 38. Lambrusco Maestri N. 39. Livornese Bianca B. 40. Malbech N. 41. Malvasia Bianca B. 42. Malvasia Bianca di Candia B. 43. Malvasia Istriana B. 44. Malvasia N. 45. Malvasia Nera di Brindisi N. 46. Malvasia Nera di Lecce N. 47. Mammolo N. 48. Manzoni Bianco B. 49. Marsanne B. 50. Mazzese N. 51. Merlot N. 52. Mondeuse N. 53. Montepulciano N. 54. Muller Thurgau B. 55. Orpicchio B. 56. Petit manseng B. 57. Petit verdot N. 58. Pinot Bianco B. 59. Pinot Grigio G. 60. Pinot Nero N. 61. Pollera Nera N. 62. Prugnolo Gentile N. 63. Pugnitello N. 64. Rebo N. 65. Refosco dal Peduncolo rosso N. 66. Riesling Italico B. 67. Riesling Renano B. 68. Roussane B. 69. Sagrantino N. 70. Sanforte N. 71. Sauvignon B. 72. Schiava Gentile N. 73. Semillon B. 74. Syrah N. 75. Tempranillo N. 76. Teroldego N. 77. Traminer Aromatico Rs. 78. Trebbiano Toscano B. 79. Verdea B. 80. Verdello B. 81. Verdicchio Bianco B. 82. Vermentino B. 83. Vermentino Nero N. 84. Vernaccia di San Gimignano B. 85. Viogner B. |
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